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Numero d'incarto:
10.2006.365
Data decisione, Autorità:
18.09.2007, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guido.
Incarto
n.
10.2006.365
DA
2430/2006
Bellinzona
18
settembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o
nonostante la revoca,
per aver condotto la vettura __________
targata __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della
patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità
amministrativa in data 3.03.2006, per il periodo 2.05.2006 - 1.08.2006;
fatti avvenuti a __________ il
13 maggio 2006;
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 10 luglio
2006 n. 2430/2006 del che propone la condanna:
-
Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
-
Alla multa di fr. 800.00,
con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in
caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
-
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
-
Non prolunga il periodo di
iscrizione della multa inflittagli il 13.02.2005.
-
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 20 luglio 2006;
indetto il dibattimento 18 settembre
2007, al quale sono comparsi l’accusato personal-mente e il suo difensore DI 1,
mentre il Procura-tore pubblico con lettera 5 luglio 2007 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impu-gnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell’accusato. La difesa chiede che le vengano assegnate
ripetibili e che venga ritornata la cauzione di fr. 1'000.— a suo tempo
versata;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
E’ ACCU 1 autore colpevole di guida
senza licenza di condurre o nonostante la revoca, per aver condotto, a __________
il 13 maggio 2006, la vettura __________ targata __________ malgrado il divieto
di far uso sul territorio svizzero della patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 3.03.2006, per il periodo 2.05.2006 - 1.08.2006?
-
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
-
Può beneficiare della sospensione
condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
-
Deve essere prolungato il
periodo di iscrizione a casellario giudiziale della multa inflittagli con
decreto d’accusa 13 febbraio 2006?
-
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
-
Devono essere assegnate
ripetibili e se si in quale misura?
-
Quid sulla cauzione di
fr. 1'000.— versata dall’accusato?
-
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg., 13 cpv. 1 CP;
9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1., come segue ai quesiti posti sub 6. e 7.; decaduti gli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di guida senza
licenza di condurre o nonostante la revoca;
assegna le tasse e le spese allo
Stato, il quale dovrà rifondere a ACCU 1 fr. 700.—(settecento) a titolo di
ripetibili;
ordina la restituzione a ACCU 1 -
per il tramite dell’DI 1, __________ - della cauzione di fr. 1'000.--;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino (80665),
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 300.-- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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