False postal receipts: conviction for forgery by a postal auxiliary

10.2006.590Altro tribunale11 set 2007Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Bellinzona Pretura penale convicted the accused, a postal auxiliary, of repeated forgery in documents under Art. 317 CPS for issuing around thirty false postal receipts showing unpaid invoices as paid and handing them to his ex-wife. The defense argued that he was not a public official, that no federal prosecution authorization existed, and that the receipts were not documents; it also invoked Art. 54 CPS subsidiarily. The court rejected the defense and imposed a suspended monetary penalty of 15 daily rates of CHF 60, a CHF 200 fine with substitute detention, costs of CHF 300, and confiscation of the false receipts.

Massima Omnilex

Art. 317 CPS; forged postal receipts and use of false payment confirmations by a postal auxiliary. A person acting within the functional sphere of a public service may be convicted for repeated falsity in documents where he prepares and uses receipts that falsely attest payment. The court may impose a suspended monetary penalty and an additional fine; confiscation of the forged documents is ordered under Art. 69 CPS. Claims that the accused lacks the relevant official status or that the documents are mere non-punishable lies do not prevail where the receipt is used as a documentary proof of payment (consid. not specified).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.590

Data decisione, Autorità: 11.09.2007, PRPEN

Titolo: allestimento da parte di un ausiliario postale addetto alla distribuzione di una trentina di ricevute postali false, attestanti, contrariamente al vero, l'avvenuto pagamento, apponendo sulle medesime il timbro, non valido, a sua disposizione

CIVI 1 patr. da: PR 1

Incarto n. 10.2006.590 DA 4596/2006

Bellinzona 11 settembre 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di ripetuta falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari,

per avere, nel periodo ottobre 2005-marzo 2006, a __________, nella sua qualità di ausiliario postale addetto alla distribuzione, ripetutamente formato dei documenti falsi, facendone altresì uso,

e meglio per avere, stante l’accordo con la di lui ex moglie in merito al versamento del contributo alimentare mediante pagamento diretto di fatture concernenti segnatamente il sostentamento dei figli, allestito una trentina di ricevute postali false, attestanti contrariamente al vero l’avvenuto pagamento degli importi indicati su tali ricevute, per complessivi fr. 9’000.-- circa, apponendo sulle stesse il bollo con la dicitura FRL __________ 1 Caselle a sua disposizione in quanto dipendente addetto allo smistamento e alla distribuzione presso la sede di __________, pagamenti che in realtà non erano stati da lui effettuati a causa dell’asserita precaria situazione finanziaria, consegnando in seguito tali ricevute alla di lui ex moglie per dimostrarle l’avvenuto pagamento delle stesse, rispettivamente al fine di guadagnare tempo;

fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 317 cifra 1 CPS, richiamati gli art. 41 cifra 1 e 68 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa dell’11 dicembre 2006 n. 4596/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

  3. Ordina la confisca delle ricevute delle cedole di versamento contraffatte (art. 58 e 59 CPS).

  4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 11 settembre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito in quanto difettano i presupposti oggettivi del reato in questione. In particolare, a suo avviso, l’accusato non è un funzionario pubblico, non vi è l’autorizzazione a procedere da parte del Ministero pubblico della Confederazione e le ricevute delle cedole di pagamento non costituiscono documenti. Nel caso specifico non c’è né un falso intellettuale, né materiale, ma solo una menzogna vestita, non punibile. In via subordinata, egli chiede l’applicazione dell’art. 54 CPS;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputato è autore colpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

  2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena? Può trovare applicazione l’art. 54 CPS?

  3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

  4. Deve essere ordinata la confisca delle ricevute delle cedole di versamento contraffatte?

  5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 317 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

ripetuta falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, art. 317 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4596/2006 dell’11 dicembre 2006;

condanna ACCU 1

  1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 900.-- (novecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

  1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

  1. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

ordina la confisca delle ricevute delle cedole di versamento contraffatte (art. 69 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

, Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Yes. The accused was found guilty of repeatedly forging and using false postal receipts in the capacity described in the indictment.

The court accepted the indictment’s factual description and convicted the accused for the repeated preparation and use of false receipts showing payments that had not actually been made.

The court did not apply Art. 54 CPS and imposed a penal sanction.

Although the defense invoked Art. 54 CPS subsidiarily, the court nonetheless fixed a suspended monetary penalty and a fine.

Yes. The counterfeit payment receipts were confiscated.

The court ordered confiscation of the forged receipts.

The accused must pay the procedural costs and court fees.

As the convicted party, the accused was ordered to bear the costs.

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