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Numero d'incarto:
10.2006.592
Data decisione, Autorità:
31.07.2007, PRPEN
Titolo:
Appropriarsi di 380 confezioni di lenti a contatto del valore di fr. 5'475.-- contenute in 3 scatole facenti parte di una paletta di trasporto che doveva essere consegnata per conto del proprio datore di lavoro ad una altra ditta
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.592
DA
4381/2006
Bellinzona
31 luglio
2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giorgia
Scolari Stubenvoll in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di appropriazione indebita,
per essersi, per procacciarsi
un indebito profitto, appropriato di una cosa mobile altrui che gli era stata
affidata, e meglio di 380 confezioni di lenti a contatto del valore totale di
fr. 5’475.--, contenute in 3 scatole facenti parte di una paletta di trasporto
che egli doveva consegnare per conto della ditta CIVI 1 alla ditta __________
di __________;
fatti avvenuti il 24 febbraio
2006, tra __________ e __________;
reato previsto dall’art. 138
cifra 1 CPS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 27 novembre
2006 n. 4381/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 30 giorni di
detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
-
Per ogni eventuale pretesa,
la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.
-
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 12 dicembre 2006 dal
difensore;
indetto il dibattimento 31 luglio 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, ed il
Sostituto Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sostituto Procuratore
pubblico, il quale chiede la conferma integrale del decreto di accusa,
illustrando quelli che a suo modo di vedere sarebbero gli indizi convergenti a
carico dell’imputato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell’accusato per non aver commesso il fatto, rilevando come
non vi siano prove concrete sui cui fondare la condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
L’imputato è autore
colpevole di appropriazione indebita per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa in questione?
-
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
-
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 138 CPS; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di appropriazione
indebita, art. 138 cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 4381/2006 del 27 novembre 2006;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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