Acquittal for misappropriation of contact lenses

10.2006.592Altro tribunale31 lug 2007Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

ACCU 1 was tried before the Pretura penale in Bellinzona for misappropriation of 380 packs of contact lenses worth CHF 5,475, allegedly entrusted for delivery on behalf of his employer. The prosecution sought confirmation of the summary penalty order imposing a suspended 30-day detention sentence. After the hearing, the judge found the evidence insufficient and acquitted the accused of the charge under Art. 138(1) CPS. The court ordered the costs to be borne by the State. The parties were informed of their right to seek reasoned judgment and file an appeal to the Corte di cassazione e revisione penale within five days.

Massima Omnilex

Art. 138 cpv. 1 CPS; misappropriation and burden of proof in criminal proceedings; an accused must be acquitted where the evidence does not establish, to the requisite criminal standard, that he appropriated entrusted movable property for unlawful gain. Where acquittal is entered, procedural costs may be charged to the State in accordance with the applicable cantonal fee rules (consid. 1-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2006.592

Data decisione, Autorità: 31.07.2007, PRPEN

Titolo: Appropriarsi di 380 confezioni di lenti a contatto del valore di fr. 5'475.-- contenute in 3 scatole facenti parte di una paletta di trasporto che doveva essere consegnata per conto del proprio datore di lavoro ad una altra ditta

CIVI 1

Incarto n. 10.2006.592 DA 4381/2006

Bellinzona 31 luglio 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Giorgia Scolari Stubenvoll in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di appropriazione indebita,

per essersi, per procacciarsi un indebito profitto, appropriato di una cosa mobile altrui che gli era stata affidata, e meglio di 380 confezioni di lenti a contatto del valore totale di fr. 5’475.--, contenute in 3 scatole facenti parte di una paletta di trasporto che egli doveva consegnare per conto della ditta CIVI 1 alla ditta __________ di __________;

fatti avvenuti il 24 febbraio 2006, tra __________ e __________;

reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 27 novembre 2006 n. 4381/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla pena di 30 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

  3. Per ogni eventuale pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.

  4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 dicembre 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 31 luglio 2007, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, ed il Sostituto Procuratore pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Sostituto Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma integrale del decreto di accusa, illustrando quelli che a suo modo di vedere sarebbero gli indizi convergenti a carico dell’imputato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato per non aver commesso il fatto, rilevando come non vi siano prove concrete sui cui fondare la condanna;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputato è autore colpevole di appropriazione indebita per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

  2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

  3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

  4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 138 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4381/2006 del 27 novembre 2006;

carica la tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

misappropriationacquittalburden of proofcriminal costsentrusted property

The accused was not proven guilty of misappropriation on the facts charged in the indictment.

After hearing the parties and reviewing the file, the court found insufficient proof to convict and therefore acquitted the accused.

Court fees and expenses were charged to the State.

Because the accused was acquitted, the costs were not imposed on him.

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