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Numero d'incarto:
10.2006.601
Data decisione, Autorità:
10.09.2007, PRPEN
Titolo:
guida nonostante la revoca della licenza di condurre
Incarto
n.
10.2006.601
DA
4850/2006
Bellinzona
10
settembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di guida senza licenza di condurre o
nonostante la revoca,
per aver condotto l’autovettura
VW Golf targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 16 marzo 2006 per il periodo 1 maggio 2006 -
31 dicembre 2006;
fatti avvenuti a __________ il
16 novembre 2006;
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguita con decreto d’accusa del 18 dicembre
2006 n. 4850/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione da espiare.
-
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
-
Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il
5 dicembre 2005, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41
cifra 3 cpv. 2 CPS).
-
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 20 dicembre 2006 dal
difensore;
indetto il dibattimento 10 settembre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusata ed il proprio difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale non
contesta i fatti, ma chiede che, viste le circostanze del caso concreto, alla
propria assistita venga concessa la sospensione condizionale della condanna,
rimettendosi al prudente giudizio del giudice circa la commisurazione della
stessa;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
L’imputata è autrice
colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
-
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
-
L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
-
Deve essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti il 5 dicembre 2005 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
guida nonostante la revoca
della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 16 novembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
4850/2006 del 18 dicembre 2006;
condanna ACCU 1
- alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 600.--
(seicento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni;
- alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 5 dicembre
2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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