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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2006.82
Data decisione, Autorità: 25.07.2006, PRPEN
Titolo: appropriazione indebita di imposta alla fonte da parte di amministratore unico di una società anonima per un importo di fr. 6'897.71
APPROPRIAZIONE INDEBITA DI IMPOSTE ALLA FONTE art. 270 LT
CIVI 1
Incarto n. 10.2006.82 DA 358/2006
Bellinzona 25 luglio 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte,
per avere, a partire dal mese di gennaio 2005, a __________, nella sua qualità di amministratore unico della ditta __________ e quindi datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente il periodo 1 gennaio 2004 - 30 giugno 2005 per un importo complessivo sottratto di fr. 6'897.71;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 270 LTributaria;
perseguito con decreto d’accusa del 6 febbraio 2006 n. DA 358/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1'493.40, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 25 luglio 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da l'accusato, il quale illustra il calvario che lo ha portato al fallimento della ditta e la sua difficile situazione economica. Ha fatto di tutto per far fronte ai propri debiti e salvare la società, rinunciando addirittura al suo salario e consumando la sua sostanza personale. Ha inoltre cercato in tutti i modi di evitare di lasciare a casa i suoi dipendenti, con lui da anni. Si rimette pertanto nelle mani del giudice;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
L’imputato è autore colpevole di appropriazione indebita d’imposta alla fonte per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
Deve essere confermata, e se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile?
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 270 LTributaria; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
appropriazione indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LTributaria,
per i fatti compiuti a __________ a partire dal mese di gennaio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 358/2006 del 6 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
al risarcimento alla parte civile, , rappr. CIVI 1, , dell’importo di fr. 1'493.40, a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
dispone che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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