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Numero d'incarto:
10.2007.200
Data decisione, Autorità:
08.11.2007, PRPEN
Titolo:
penetrare, per il tramite del giardiniere, nel giardino confinante con le braccia e gli attrezzi e tagliare delle piante senza permesso della proprietaria
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2007.200
DA
1317/2007
Bellinzona
8
novembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. danneggiamento,
per avere, per il tramite
del giardiniere __________, tagliato delle piante sulla particella n. __________
del RFD di __________, di proprietà di CIVI 1, senza il permesso di
quest’ultima, causando così un danno alla sua proprietà;
- violazione di domicilio,
per avere, per il tramite
del giardiniere __________, indebitamente e contro la sua volontà, violato il
domicilio di CIVI 1, penetrando nel suo giardino, se pur per pochi centimetri e
solo con le braccia e con attrezzi, al fine di tagliare delle piante;
fatti avvenuti a __________, in
via __________, il 25 febbraio 2006;
reati previsti dagli art. 144
cpv. 1 e 186 CPS, richiamato l’art. 42 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 30 aprile
2007 n. 1317/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
- Alla pena pecuniaria di fr.
950.-- (novecentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote giornaliere
di fr. 190.-- (centonovanta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
-
Alla multa di fr. 200.--
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
-
Per qualsiasi pretesa, la
parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.
-
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 7 maggio 2007 dal difensore;
indetto il dibattimento 8 novembre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico e la parte civile hanno rinunciato a presenziare
postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento da entrambi i capi di imputazione, in quanto fanno difetto i
relativi presupposti oggettivi e soggettivi, rinviando alla planimetria ufficiale
prodotta dalla quale risulta che le piante tagliate si trovavano tutte sul
fondo n. 693 RFD;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Danneggiamento,
1.2. Violazione
di domicilio,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
-
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
-
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 144 cpv. 1, 186 CPS; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
-
danneggiamento, art. 144
cpv. 1 CPS,
-
violazione di domicilio,
art. 186 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 1317/2007 del 30 aprile 2007;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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