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Numero d'incarto:
10.2007.49
Data decisione, Autorità:
21.08.2007, PRPEN
Titolo:
Sottrarre abiti da un negozio di abbigliamento per un valore di fr. 2'900.-- (refurtiva recuperata).
CIVI 1
Incarto
n.
10.2007.49
DA
4338/2006
Bellinzona
21
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di furto,
per avere, a __________ il 21
settembre 2006, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di
appropriarsene sottratto ai danni del negozio __________ completi da uomo per
un valore complessivo di fr. 2'900.00 (refurtiva recuperata e restituita alla
parte civile);
reato previsto dall’art. 139
cifra 1 CP richiamato l'art. 41 cifra 1 e cifra 3 cpv. 2 CP
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 20 novembre
2006 n. 4338/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
-
Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
-
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
ed inoltre non revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di
carcerazione decretata nei suoi confronti dall’Autorité tutélaire du __________ il 22 marzo 2006, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41
cifra 3 cpv. 2 CPS).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 28 novembre 2006;
indetto il dibattimento 21 agosto 2007,
al quale si è presentato l’accusato personal-mente, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico con lettera 9 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il
quale chiede il proprio proscioglimento e il pagamento di un’indennità di
almeno fr. 300.--;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
E’ ACCU 1 autore colpevole di furto,
per avere, a __________ il 21 settembre 2006, per procacciarsi un indebito
profitto ed al fine di appro-priarsene sottratto ai danni del negozio __________
completi da uomo per un valore complessivo di fr. 2'900.00 (refurtiva
recuperata e restituita alla parte civile)?
-
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
-
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
-
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di
detenzione decretata dall’Autorité tutélaire du __________ il 22 marzo 2006?
4.1. In caso di risposta negativa
deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
-
Deve essere assegnata
un’indennità e se si di quale importo?
-
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP ; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1, come segue al quesito posto sub 5, decaduti gli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa
di furto (art. 139 cifra 1 CP);
assegna le tasse e le spese allo Stato,
che dovrà rifondere a ACCU 1 fr. 300.— a titolo di indennità. La richiesta va
inviata, allegando copia della presente sentenza e indicando il numero di conto
bancario postale o bancario su cui effettuare il versamento, a: Stato e
Repubblica Cantone Ticino, Divisione della Giustizia, cassa e contabilità, 6501
Bellinzona;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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