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Numero d'incarto:
10.2007.5
Data decisione, Autorità:
23.08.2007, ICCA
Titolo:
Delibazione di transazione giudiziale germanica in materia di successione
Incarto n.
10.2007.5
Lugano
23 agosto
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23
febbraio 2007 presentata da
IS 1
IS 2, (), e
IS 3,
nata , ()
(patrocinati dall' PA 1 )
riguardante
la transazione giudiziale del 7 novembre 2006 sottoscritta davanti all' di nella
causa che li ha opposti a
CO 2 e
Astrid CO 1
alla quale sono
subentrate le stesse
IS 3, nata , e
CO 2
insieme con
,
,
, , e
, ();
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza
di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 21 novembre 1999 è deceduta al
suo domicilio di __________ (__________) __________
(1909), cittadina germanica, vedova, lasciando quali eredi le figlie CO 2 (1934),
CO 1 (1938) e IS 3 (1944), il nipote IS 2 (1961) e IS 1 (1925);
che in
esito a un'azione di accertamento,
di collazione e di divisione ereditaria CO 2, CO 1, IS 3, IS 2 e IS 1 hanno
sottoscritto il 7 novembre 2005 davanti all'__________ di __________ una transazione giudiziale con cui hanno stipulato,
in particolare, di convertire la loro proprietà comune sulla particella n. 1416
RFD di __________ in una comproprietà ordinaria in ragione di un quinto ciascuno (punto II, clausola n. 1);
che il 13
settembre 2006 CO 1 è deceduta, lasciando quali eredi CO 2, IS 3 e __________
(1948);
che il 18 dicembre 2006 è
deceduto anche __________, lasciando quali eredi __________ (1969), __________
(1971), __________ (1980) e __________ (1981);
che con
istanza del 23 febbraio 2007 IS 1, IS 3 e IS 2 chiedono a questa Camera di riconoscere
e dichiarare esecutiva la transazione appena citata;
che all'udienza del 16 agosto 2007, indetta per il
contraddittorio, gli istanti hanno confermato la loro domanda, mentre i convenuti
non sono comparsi né hanno giustificato l'assenza;
che nelle
circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive
nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art.
29 LDIP), le sentenze civili
emanate all'estero
(art. 511 cpv. 1 CPC);
che per
"sentenze civili" nel senso dell'art. 511 CPC non si intendono solo giudizi di merito, ma anche
transazioni giudiziarie (v. anche l'art. 30 LDIP; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 432 n. 11a);
che, in
concreto, è suscettibile di delibazione nel Cantone Ticino unicamente il punto
II n. 1 della transazione in cui il tribunale germanico ha preso atto dell'accordo
con cui gli eredi fu __________ hanno deciso di convertire la proprietà comune sulla
particella n. 1416 RFD di __________ in una comproprietà in ragione di un
quinto ciascuno;
che i
trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla
Svizzera prevalgono sull'ordinamento interno, compresa la legge federale sul
diritto internazionale privato (art. 1 cpv. 2 LDIP);
che l'esecutività in Svizzera di decisioni
tedesche in materia successoria è tuttora disciplinata dalla Convenzione tra la
Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e
delle sentenze arbitrali del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361; Dutoit, Commentare de la loi fédérale
du 18 décembre 1987, 4ª edizione,
n. 5 ad art. 96 LDIP);
che
secondo tale Convenzione, fatto salvo il rispetto dell'ordine pubblico
nazionale (4 cpv. 1), le transazioni concluse nel corso di un esperimento di
conciliazione o in seguito all'azione
aperta davanti a un tribunale civile o confermate da quest'ultimo sono assimilate, nel senso degli
articoli 6 e 7, alle decisioni giudiziarie esecutorie riconosciute (art. 8);
che, ciò
posto, occorre verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio
in giudicato della sentenza (art. 1 e 7 cpv. 1 n. 1 della convenzione), la competenza
(art. 2), il rispetto dell'ordine pubblico nazionale (art. 4 della convenzione)
e la regolare citazione delle parti (art. 7 cpv. 1 n. 2 della convenzione),
presupposti che si identificano per l'essenziale con quelli degli art. 29 lett.
b, 27 cpv. 1 e 27 cpv. 2 lett. c LDIP;
che in
Germania una transazione non è impugnabile con un ricorso ordinario nello Stato
d'origine, tant'è che in simili casi l'autorità tedesca non rilascia
attestazioni di passaggio in giudicato (art. 706 ZPO; Zöller, Zivilprozessordnung, 23ª edizione, n. 1 ad art. 706);
che, nondimeno,
stando a quanto ha attestato il vicepresidente dell'__________ di __________, fino al 30 marzo 2007 nessuno aveva contestato fino
ad allora la validità della predetta transazione (doc. N);
che, del
resto, nessuno si è presentato per affermare il contrario all'udienza del 16
agosto 2007 indetta da questa Camera;
che nulla
induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, tutti i membri della comunione ereditaria fu __________
essendo comparsi per altro davanti all'__________ di __________, ultimo domicilio della
defunta (art. 2 n. 2 e 3 della citata Convenzione tra
la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico);
che, per converso , non
spetta allo Stato di esecuzione verificare la competenza per territorio del
tribunale estero entro in confini dello Stato richiedente (Dutoit/Knöpfler/Lalive/Mercier, Répertoire
de droit international privé suisse, Berna 1983, pag. 174 n. 25; v. anche Heini in:
Zürcher Kommentar zum IPRG, Zurigo 2004, n. 9 ad art. 96);
che, infine,
la riserva posta dall'art. 1 della nota Convenzione non entra in linea di
conto, la Svizzera non vantando la competenza esclusiva di giudicare sulla
proprietà di fondi situati sul proprio territorio (lo stesso art. 96 cpv. 2
LDIP riferisce tale eventualità ad altri Stati);
che la
successione in rassegna non consta essere retta da una disposizione di ultima
volontà anteriore al 28 febbraio 1979, di modo che non si applica l'art. 6 del
Trattato concluso il 6 dicembre 1856 con il Granducato di Baden concernente il
foro in materia di successioni (RU 1978 pag. 1858; Schnyder/Liatowitsch in: Basler
Kommentar, Internationales Privatrecht, 2ª edizione, 26 ad art. 86 LDIP; Heini, op. cit., n. 25 all'introduzione
degli art. 86-96);
che la transazione in
esame non denota una qualsiasi contrarietà con l'ordine pubblico
svizzero, le parti essendo personalmente comparse ed essendo state debitamente
patrocinate davanti al tribunale tedesco;
che, in definitiva,
ricorrono le condizioni cumulative per riconoscere
e dichiarare esecutiva in Svizzera la transazione giudiziale;
che gli
oneri del giudizio odierno vanno addebitati agli istanti, i convenuti non essendosi
minimamente opposti all'istanza e non potendosi reputare “soccombenti” a norma
dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che del
resto, non costituendosi in giudizio, i convenuti hanno solo onorato l'impegno
assunto nella transazione giudiziale (punto II, ultimo capoverso), in cui
avevano pattuito di rinunciare a sollevare obiezioni o eccezioni in sede di
delibazione, rinunciando addirittura alla notifica di eventuali citazioni;
che nelle circostanze
descritte gli istanti non potevano legittimamente attendersi un altro
comportamento processuale;
che la mancata “soccombenza”
dei convenuti non giustifica nemmeno l'assegnazione di ripetibili;
che per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi decisioni sul riconoscimento ed
esecuzioni di decisioni è ammissibile il ricorso in materia civile senza
riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il punto
II n. 1 della transazione giudiziale con cui IS 1, IS 3, CO 1, CO 2 e IS 2
hanno convenuto il 7 novembre 2005 davanti all'__________ di __________ di convertire la loro proprietà comune sulla
particella n. 1416 RFD di __________ in una comproprietà ordinaria in ragione
di un quinto ciascuno è riconosciuto e dichiarato esecutivo.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– ;
– ;
– , ;
– , ;
– , n;
– , ().
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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