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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.90
Data decisione, Autorità:
04.10.2007, PRPEN
Titolo:
colpire al volto una persona con un testata, provocandogli: rottura di 2 denti, sangue da naso, ematomi e lesioni varie
CIVI 1
Incarto
n.
10.2007.90
DA
438/2007
Bellinzona
4
ottobre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, il 21 ottobre 2006, a __________, colpendo con una testata al volto CIVI 1, provocandogli la rottura di due denti,
sanguinamento al naso, ematomi e lesioni varie (e meglio come descritto al
certificato medico 21 ottobre 2006 dell'Ospedale regionale di __________)
intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 26 febbraio
2007 n. 438/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
- Alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) cadauna per un totale di
fr. 150.-- (centocinquanta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
seg. CPS).
-
Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CPS).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
-
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 8 marzo 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 4 ottobre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato e la parte civile, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’esame della parte civile;
sentita la parte civile, la quale chiede la
conferma del decreto d’accusa;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
chiede di essere prosciolto;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
L’imputato è autore
colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
-
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
-
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________
21 ottobre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 438/2007
del 26 febbraio 2007;
condanna ACCU 1
- alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
150.-- (centocinquanta);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 400.--
(quattrocento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione,
Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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