Conviction for simple injury and threat after head-butt

10.2007.97Altro tribunale23 ott 2007Convicted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

ACCU 1 was tried before the Pretura penale in Bellinzona after opposing a criminal decree for simple injury and threat. The court heard the accused, witnesses, and the civil party. It found that the head-butt on 12 January 2007 caused the victim’s facial contusion and nasal fracture, and that the next-day statement ‘non hai ancora imparato la lezione di ieri’ constituted a threat. The accused was convicted, given a suspended pecuniary penalty of 30 daily rates at CHF 90 for two years, a CHF 300 fine with three days’ substitute detention, and ordered to pay CHF 690 in costs.

Massima Omnilex

Art. 123 cifra 1 CPS, art. 180 CPS; conviction for simple injury and threat: simple injury is fulfilled where intentional bodily harm is caused by a head-butt producing medically documented injury; threat is established where the utterance, assessed in context, is apt to instill fear in the victim. The court may, upon conviction, impose a pecuniary penalty with conditional suspension and additionally a fine with substitute detention under art. 106 cpv. 2 CPS. Costs may be charged to the convicted accused (consid. relevant to guilt and sanction).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2007.97

Data decisione, Autorità: 23.10.2007, PRPEN

Titolo: colpire con una testata in viso una persona, provocandole una contusione ed una ferita, e minacciando la in giorno seguente con la frase "non hai ancora imparato la lezione di ieri"

CIVI 1 patr. da: PR 1

Incarto n. 10.2007.97 DA 572/2007

Bellinzona 23 ottobre 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1 ,

prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,

per avere, a __________, il 12 gennaio 2007, colpendolo con una testata in viso procurandogli una contusione fronto-facciale e una piccola frattura aperta all’osso nasale, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, come attestato da certificato medico in atti;

  1. minaccia,

per avere, a __________ il 13 gennaio 2007, rivolgendogli la frase “non hai ancora imparato la lezione di ieri” e “ve la faccio pagare, vi faccio un culo così”, incusso spavento e timore a CIVI 1;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dagli art. 123 cifra 1 e 180 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 12 marzo 2007 n. 572/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla pena pecuniaria di fr. 3’000.-- (tremila), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 100.-- (cento) (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

  1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

  3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 marzo 2007 dal difensore;

indetto il dibattimento 23 ottobre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e la patrocinatrice della parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;

sentita la patrocinatrice della parte civile, la quale osserva come siano dati i presupposti soggetti e oggettivi di entrambi reati in discussione. La deposizione della teste odierna è infatti inattendibile, contraddittoria e di comodo. Ella chiede pertanto la conferma del decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale per contro ritiene che non sia stato possibile chiarire quale delle due deposizioni chiave odierne sia più attendibile, per cui in applicazione del principio in dubio pro reo l’imputato deve essere prosciolto dall’accusa di lesioni semplici. In via sussidiaria chiede la derubricazione in vie di fatto. Per quanto concerne le minacce precisa anzitutto che solo una delle tre frasi è stata rivolta alla parte civile. Inoltre essa non può essere considerata una minaccia. Per tale motivo chiede il proscioglimento anche da questo capo d’imputazione;

sentita in replica la patrocinatrice della parte civile, la quale ribadisce le sue allegazioni e domande;

viene data in duplica il difensore, il quale ribadisce la propria posizione;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Lesioni semplici,

1.2. Minaccia,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

  1. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

  2. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

  3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

  1. lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

per avere, a __________, il 12 gennaio 2007, colpendolo con una testata in viso procurandogli una contusione fronto-facciale e una piccola frattura aperta all’osso nasale, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, come attestato da certificato medico in atti;

  1. minaccia, art. 180 CPS,

per avere, a __________ il 13 gennaio 2007, rivolgendogli la frase “non hai ancora imparato la lezione di ieri” incusso spavento e timore a CIVI 1;

condanna ACCU 1

  1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 2’700.-- (duemilasettecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

  1. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 690.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 690.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

simple injurythreatsuspended pecuniary penaltyfinecriminal costsbodily harmfear

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed simple injury by head-butting the victim and causing bodily harm.

Decisione estratta

Yes. The court found the accused guilty of simple injury based on the medical certificate and the evidence taken at trial.

Motivazione estratta

The court accepted the prosecution version that the head-butt caused a fronto-facial contusion and a small open fracture of the nasal bone, thus fulfilling Art. 123 cifra 1 CPS.

Questione giuridica chiave

Whether the accused committed threat by the words spoken the following day.

Decisione estratta

Yes, but only for the phrase expressly retained in the conviction.

Motivazione estratta

The court held that the utterance 'non hai ancora imparato la lezione di ieri' was threatening and caused fear to the victim; the other quoted words were not retained in the dispositive part.

Questione giuridica chiave

What penalty and ancillary sanctions should be imposed.

Decisione estratta

A pecuniary penalty of 30 daily rates at CHF 90 each, suspended for two years, plus a CHF 300 fine with a three-day substitute custodial sentence, was imposed.

Motivazione estratta

Given the convictions, the court reduced the daily rate from the decree and confirmed a conditional suspension; it also imposed the fine and substitute detention.

Questione giuridica chiave

Who bears the court fees and costs.

Decisione estratta

The accused must pay the judicial fees and costs totalling CHF 690.

Motivazione estratta

As the convicted party, the accused was charged with the proceedings costs.

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