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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2010.22
Data decisione, Autorità: 02.10.2012, PRPEN
Titolo: Trascuranza obblighi di mantenimento
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO art. 217 cpv. 1 CPS
Incarto n. 10.2010.22 DA 205/2010
Bellinzona 14 agosto 2012
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento;
fatti avvenuti nel periodo da __________ a in __________;
reato previsto dall'art. 217 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 205/2010 di data 18 gennaio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 27 gennaio 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
È autore colpevole trascuranza degli obblighi di mantenimento reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CP?
In caso di risposta affermativa al quesito che precede quale deve essere la pena?
Devono essere riconosciute le pretese di parte civile?
Chi sopporta gli oneri processuali?
Può non essere revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
Con decisione dell’ 8 maggio 2006, il Pretore del Distretto di __________ ha condannato ACCU 1 al pagamento di un contributo alimentare mensile di fr. 635.- a favore della moglie CIVI 1, dal __________ al __________ e di fr. 548.- mensili dal __________. Non avendo egli onorato a tale obbligo dal __________ al __________ ha quindi accumulato arretrati per complessivi fr. 28'270.-. Detta decisione è divenuta definitiva.
Nonostante la summenzionata sentenza pretorile, l’imputato non ha corrisposto alcunché alla creditrice. Il 9 giugno 2006 CIVI 1 l’ha pertanto denunciato per trascuranza degli obblighi di mantenimento. Il mancato versamento degli alimenti nel periodo da __________ ad __________ è per finire stato quantificato in fr. 28'270.-. Nel contempo CIVI 1 si è costituita parte civile.
In base alle risultanze istruttorie, il Procuratore pubblico ha emanato, il 18 gennaio 2010, il decreto d’accusa in oggetto, proponendo di ritenere ACCU 1 autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento.
Con scritto datato 27 gennaio 2010, il difensore dell’imputato ha interposto opposizione al citato decreto d’accusa.
Il reato è punibile con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Si tratta di un delitto di omissione in senso stretto, i cui elementi oggettivi costitutivi sono:
· l’esistenza di un obbligo di mantenimento,
· la violazione dello stesso nonostante la possibilità per la persona tenuta al versamento di farvi fronte economicamente.
L’ammontare degli importi dovuti deve essere appurato in base agli estremi specifici di ogni singolo caso. Non è necessario che vi sia già stata una decisione del giudice civile in merito. Tuttavia, come nel presente caso, se un pretore ha statuito sulla questione, il giudice penale è vincolato alla sua decisione. In altre parole non si può in questa sede mettere in discussione l’entità dei contributi fissati in sede civile con una sentenza esecutiva (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, tomo I, pag. 850; DTF 106 IV 36 ss.).
Basta infatti, per quanto qui interessa prendere atto che la decisione della Pretura di __________ esiste, è avalida, che la stessa è stata impugnata, ma che l’appello, come si è appreso da ACCU 1, è stato respinto.
consorte, un contributo alimentare di complessivi fr. 635.- per il periodo
__________ e in seguito di fr.548.- mensili, accumulando quindi un
importo pari a fr. 28'270.- per il periodo __________.
Non versando nulla durante il periodo __________, ha contravvenuto ai suoi obblighi coniugali sanciti da una decisione giudiziaria regolarmente cresciuta in giudicato.
Ciò in ragione del fatto che, detto pagamento, non corrisponde al preciso dovuto e che la creditrice non ha mai rititato la propria querela. Non si giunge a diversa soluzione se si analizza l’accordo 59/10 che secondo la difesa è a suffragio di una tacitazione della parte lesa, ritenuto che lo stesso non si riferisce ai rapporti alimentari tra i coniugi, bensì unicamente alle loro proprietà immobiliari.
Per quanto qui interessa di specifico va detto che il debitore non può scegliere i debiti che intende onorare. In effetti, i creditori di alimenti hanno la precedenza rispetto agli altri (Bernard Corboz, op. cit., pag. 852).
E non solo. Anche nella misura in cui si dovesse giungere alla conclusione che il debitore non aveva i mezzi necessari per rispettare i suoi obblighi alimentari, si deve ancora esaminare se avrebbe potuto averli. In effetti, l’art. 217 CP esige dal debitore che metta in atto tutto quanto è ragionevolmente nelle sue possibilità per procurarsi i mezzi sufficienti (DTF 126 IV 134 consid 3a/cc e Bernard Corboz, op. cit., pag. 854).
Al dibattimento ACCU 1 ha precisato a questo giudice di avere versato a terzi (in luogo e vece degli alimenti) ingenti somme (fr. 119'000.- + 10'000.--prelevati dal conto __________ in data 18 gennaio 2005 cfr. doc 36 e ricavati dalla vendita di una __________, verbale interrogatorio 15.11.2007), a titolo di rimborso di un prestito a due amici per una casa in __________.
Si deve dunque forzatamente concludere che anche da questo profilo il reato risulta perfettamente adempiuto.
Visti gli art. 217 cpv. 1 CPS; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 205/2010 del 18 gennaio 2010.
condanna ACCU 1
un totale di fr. 450.- (quattrocentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
1.2 pena parzialmente aggiuntiva alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il 14 marzo 2005.
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
rinvia la parte civile al foro civile per tutte le sue pretese in tal senso;
non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 giorni
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Bellinzona il 14 marzo
2005, ma l’ammonisce formalmente;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Intimazione a: per raccomandata
ACCU 1
CIVI 1 di ignota dimora (a disposizione presso la Cancelleria della
Pretura penale)
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.- multa
fr. 500.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 1000.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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