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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2010.414
Data decisione, Autorità: 22.12.2011, PRPEN
Titolo: Tacciare qualcuno di razzista e tentare di costringere una persona a firmare una lettera
COAZIONEINGIURIA art. 177 CPSart. 181 CPS
Incarto n. 10.2010.414 DA 3154/2010
Bellinzona 22 dicembre 2011
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con avv. Fabia Giannini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difensore: DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. ingiuria
per avere, a __________, in data 2 marzo 2010 tacciando CIVI 1 di razzista, offeso il di lui onore;
per avere, usando minaccia di grave danno contro la sua persona tentato di costringere CIVI 1 a firmare una lettera e meglio a Chiasso, presso la sede del __________, in data 2 marzo 2010, esprimendosi nei seguenti termini:
“ se non firmi la lettera finisci male, se non firmi finisci male, ti faccio smettere io di scrivere, dopu ta scrivat con la boca, ti do un colpo e la tua testa rotolerà, se non la smette di scrivere il nome del mio locale potrebbe avere la bocca per parlare ma non le dita per scrivere”;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reati previsti dagli artt. 177, 181 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP ;
perseguito con decreto d’accusa del 15 luglio 2010 n. 3154/2010 del che propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 luglio 2010 dall'accusato;
la giudice precisa che il capo d’imputazione n. 2 coazione è da intendere, come del resto si evince dal contenuto della descrizione dei fatti, un tentativo di coazione (art. 22 CP);
sentita l’avvocato di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa impugnato;
sentito il difensore, il quale chiede che il suo assistito venga prosciolto dal capo d’imputazione di tentativo di coazione non essendo dati i presupposti oggettivi e soggettivi dello stesso;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.1. ingiuria
1.2. coazione
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.
Quale deve essere l’eventuale pena.
Se l’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 22, 42 cpv. 1 e 4, 177, 181 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria, art. 177 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. 3154/2010 del 15 luglio 2010.
proscioglie ACCU 1,
dal reato di tentativo di coazione, art. 181 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. 3154/2010 del 15 luglio 2010.
condanna ACCU 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 600.- potrebbe essere a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
si dà atto che il rinvio delle pretese civili al competente foro, non essendo state contestate, è cresciuto in giudicato;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
per raccomandata
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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