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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2010.432
Data decisione, Autorità: 14.12.2010, PRPEN
Titolo: Omettere, quale gestore di un EP, di compilare il bollettino "notifica degli ospiti alla Polizia" sapendo o dovendo presumere che esercitavano la prostituzione senza autorizzazione, facilitando così il loro soggiorno illegale
INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI art. 116 cpv. 1 let. a LFSTRart. 116 cpv. 2 LFSTR
Incarto n. 10.2010.432 3794/2009
Bellinzona 14 dicembre 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di incitazione al soggiorno illegale,
per avere, a __________, nel periodo dal 30 gennaio al 12 febbraio 2009, quale gerente della __________, società affittacamere soprastante il __________, omettendo di compilare il bollettino “notifica degli ospiti alla Polizia” alle nominate __________, brasiliana, __________, ungherese, __________, brasiliana, e __________, brasiliana, sapendo o dovendo presumere che le sopraccitate, senza le necessarie autorizzazioni, esercitavano attività lucrativa prostituendosi nelle camere da lui locate, facilitato e aiutato le sopraccitate a soggiornare illegalmente in Svizzera;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 116 cpv. 1 LStr;
perseguito con decreto d’accusa del 31 agosto 2009 n. 3794/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 settembre 2009 dall’accusato;
ricordato che, con sentenza 15 luglio 2010 l’imputato era stato condannato in contumacia da questo giudice;
rilevato che, con scritto di data 9 agosto 2010, l’imputato ha fatto istanza per un nuovo giudizio;
indetto il dibattimento 14 dicembre 2010, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato;
sentito l’accusato, il quale ha contestato integralmente i fatti addebitatigli chiedendo di essere prosciolto, ribadendo che le ragazze in questione hanno mentito. Esse sono arrivate soltanto la sera prima del controllo;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
L’imputato è autore colpevole di incitazione al soggiorno illegale per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
Quale deve essere l’eventuale pena?
L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 116 cpv. 1 LStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
incitazione al soggiorno illegale, di lieve entità, art. 116 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2 LStr,
per avere, a __________, nel periodo dal 9 febbraio al 12 febbraio 2009, quale gerente della __________, società affittacamere soprastante il __________, omettendo di compilare il bollettino “notifica degli ospiti alla Polizia” alla cittadina brasiliana __________, sapendo o dovendo presumere che ella esercitava attività lucrativa senza le necessarie autorizzazioni, prostituendosi nella camera da lui locata, facilitato e aiutato la sopraccitata a soggiornare illegalmente in Svizzera;
condanna ACCU 1
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio federale della migrazione, Berna,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta:
fr. 600.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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