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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2010.708
Data decisione, Autorità: 13.11.2012, PRPEN
Titolo: Incitazione al soggiorno illegale, tratta di essere umani, promovimento della prostituzione
INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALIPROMOVIMENTO DELLA PROSTITUZIONETRATTA DI ESSERI UMANI art. 182 cpv. 1 CPSart. 195 CPSart. 116 cpv. 2 LFSTR
Incarto n. 10.2010.708 DA 5018/2010
Bellinzona 13 novembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1 __________ (difensore: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di 1. tratta di esseri umani
per avere, a __________, __________ ed altre località, nel corso del __________, come offerente, intermediario o destinatario, fatto commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale o di sfruttamento del suo lavoro e meglio per avere:
gestito diversi appartamenti in cui collocava donne che sapeva dedite alla prostituzione reclutandole anche tramite __________ (gerente EP __________), rispettivamente mettendole a disposizione di quest'ultimo per la gestione dell'esercizio pubblico __________ a , tra cui tali "" e tale __________;
per avere, a __________, __________ e altre località, nel corso del 2008, nelle circostanze di tempo e luogo di cui sopra sub. 1, messo a disposizione di , gerente dell'EP __________ diverse ragazze dedite alla prostituzione tra cui tali "" e tale __________ pur sapendo che all'interno dell'EP valevano precise regole intese ad organizzare ed sorvegliare l'attività delle stesse, ledendone la libertà d'azione;
per avere, nelle circostanze di tempo e luogo di cui sopra sub. 1, ospitato nei propri appartamenti diverse persone pur sapendo che non erano al beneficio dei permessi di soggiorno e di lavoro tra cui tali __________ e __________;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli art. 182 cpv. 1, 195 CP, art. 116 cpv. 2 LStr;
perseguito con decreto d’accusa del 22 novembre 2010 n. 5018/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
Alla multa di fr. 1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 novembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dai capi di imputazione nr. 1 e 2 non sussistendo gli elementi oggettivi e soggettivi, mentre per il capo di imputazione nr. 3 chiede che gli venga comminata unicamente una multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.1. tratta di essere umani,
1.2. promovimento della prostituzione,
1.3. incitazione all’entrata e al soggiorno illegali,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.
Quale deve essere l’eventuale pena.
Se l’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 182 cpv. 1, 195 CP; 116 cpv. 2 LStr; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di incitazione al soggiorno illegale (caso di lieve entità), art. 116 cpv. 2 LStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al capo di imputazione nr. 3 del decreto di accusa n. 5018/2010 del 22 novembre 2010.
proscioglie ACCU 1,
dall’accusa di tratta di esseri umani e di promovimento della prostutuzione per i fatti descritti ai capi di imputazione nr. 1 e 2 del decreto di accusa n. 5018/2010 del 22 novembre 2010
condanna ACCU 1ACCU 1
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 250.- allo Stato.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1 .
per raccomandata
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale
a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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