AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2011.25
Data decisione, Autorità: 03.10.2012, PRPEN
Titolo: Offendere ripetutamente l'onore di qualcuno tacciandolo di "infame", "depravato" e "omicida"; importunarlo chiamandolo ripetutamente al telefono e inviandogli sms a qualsiasi ora del giorno e della notte; minaccia
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONIINGIURIAMINACCIA art. 177 CPSart. 179septies CPSart. 180 CPS
Incarto n. 10.2011.25 DA 5914/2010
Bellinzona 3 ottobre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di
per avere, nel __________ fra il __________ e fine agosto __________, ripetutamente offeso l'onore di CIVI 1, tacciandolo di "…ladro…infame…depravato…e omicida…";
reato previsto dall’art. 177 CP;
per avere, fra il __________ e fine agosto __________ a __________, per malizia, abusato di impianti di telecomunicazione per importunare l'utente CIVI 1, chiamandolo ripetutamente al telefono e inviandogli messaggi SMS a qualsiasi ora del giorno e della notte;
reato previsto dall'art. 179septies CP;
per avere, a __________ il __________, incusso timore e spavento a CIVI 1, minacciandolo con un messaggio SMS dal seguente tenore: “…sei finito ladro…”;
reato previsto dall’art. 180 CP;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
perseguito con decreto d’accusa del 30 dicembre 2010 n. 5914/2010 AINQ 1 che propone la condanna:
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).
Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 17 gennaio 2011;
sentito l’accusato, il quale chiede il proprio proscioglimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti
ripetute ingiurie (art. 177 CP),
ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP) e
minaccia (art. 180 CP)
per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.
A chi vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 1, 31, 34, 42, 47, 48 lett. b) e c)106, 177, 179septies, 180 CP; 453, 455 CPP-CH; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
ripetute ingiurie (art. 177 CP) per avere nel __________, tra il __________ e il __________, ripetutamente offeso l’onore di CIVI 1, tacciandolo di “infame”, “depravato” e “omicida”,
ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP) per avere a __________, tra il __________ e il __________, per malizia, abusato di impianti di telecomunicazione per importunare l’utente CIVI 1, chiamandolo ripetutamente al telefono e inviandogli messaggi SMS a qualsiasi ora del giorno e della notte;
proscioglie CIVI 1,
dall’imputazione di minaccia (art. 180 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;
condanna CIVI 1ACCU 1
L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
carica la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 300.- (trecento) a ACCU 1 per 2/3 e allo Stato per 1/3.
La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico della parte che ne facesse richiesta;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
AINQ 1
CIVI 1
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
CHF 100.- multa
CHF 200.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 100.- spese giudiziarie
CHF 300.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 50.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 50.- spese giudiziarie
CHF 100.- totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster