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Numero d'incarto:
11.1994.1
Data decisione, Autorità:
23.03.1995, ICCA
Incarto n.
11.94.00001
Lugano
23 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
n. / (procedura provvisionale in causa di stato) della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Nord promossa con istanza 9 maggio
1994 da
__________ __________, __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere
accolto l’appello 7 novembre 1994 di __________ __________ contro il decreto
cautelare 27 ottobre 1994 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio–Nord;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________
__________ (1939) e __________ nata __________ (1940) si sono uniti in
matrimonio il __________ 1965. Dall’unione sono nati i figli __________ (1966)
e __________ (1972), ora entrambi maggiorenni e autosufficienti
finanziariamente. Il marito è __________ __________ mentre la moglie lavora
alle dipendenze del comune di __________.
ha avviato con petizione 16 maggio 1991 azione di separazione, postulando nel
contempo la conferma delle misure supercautelari emanate dal Pretore il 23
aprile 1991, con le quali il marito era stato tenuto a versare un contributo
alimentare mensile di fr. 2 000.– per la moglie e di fr. 300.– per la figlia
__________, all’epoca studente. Tale procedura, rimasta inattiva allo stadio
della petizione, è tuttora formalmente pendente.
B. __________
__________ ha presentato il 9 maggio 1994 una nuova istanza per il tentativo di
conciliazione con domanda di provvedimenti cautelari. Egli ha offerto alla
moglie un contributo alimentare ridotto a fr. 500.– mensili, dal momento che
nel frattempo la figlia, ormai maggiorenne, era divenuta autosufficiente, e che
la moglie aveva trovato un nuovo lavoro. In occasione della discussione in
contraddittorio, tenutasi il 7 giugno 1994, l’istante ha confermato la propria
offerta, mentre la convenuta ha postulato un contributo alimentare minimo di
fr. 1’500.–. In calce al verbale d’udienza il Pretore ha emanato un decreto
supercautelare con il quale ha fissato in fr. 1’000.– il contributo dovuto
provvisoriamente alla moglie a partire dal 1° giugno 1994.
Dopo aver concluso
l’istruttoria provvisionale e aver indetto per il 5 ottobre 1994 il
dibattimento finale, il Pretore ha emanato il 27 ottobre 1994 il decreto con
cui ha stabilito il contributo alimentare dovuto alla moglie pendente causa in
fr. 1’173,80. Ha inoltre posto la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.
C. __________
__________ è insorto il 7 novembre 1994, chiedendo, in riforma del decreto
impugnato, la riduzione del contributo alimentare dovuto alla moglie a fr.
500.–, con l’onere per quest’ultima di sopportare tutti gli oneri processuali
di prima sede.
D. __________
__________ ha presentato le proprie osservazioni al gravame il 2 dicembre 1994,
proponendo la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
Considerato
in diritto:
-
Occorre
preliminarmente rilevare che le osservazioni presentate dalla convenuta
provvisionale sono tardive e pertanto da stralciare dal fascicolo processuale.
Come risulta dalla ricerca postale, infatti, l’appello è stato notificato al
legale dell’appellata il 22 novembre 1994, motivo per cui le osservazioni,
datate 2 dicembre 1994 ma spedite il 5 dicembre (cfr. busta di invio), non
rispettano il termine di 10 giorni previsto dall'art. 370 cpv. 2 CPC.
-
La causa di
separazione avviata dalla moglie il 16 maggio 1991 (incarto n. __________) e
che a detta dell’appellante è divenuta priva di interesse per intervenuta
perenzione processuale ai sensi dell’art. 351 CPC non è stata stralciata dai
ruoli ed è tuttora formalmente pendente. Ci si potrebbe quindi interrogare
sulla validità della procedura per tentativo di conciliazione promossa dal
marito il 9 maggio 1994, ma l’istanza cautelare di stessa data configura come che
sia una richiesta di modifica dell’assetto cautelare adottato il 23 aprile 1991
dal Pretore, proponibile anche nell’ambito della causa di separazione.
-
Il Pretore ha
stimato i rispettivi redditi mensili netti in fr. 4’600.–per il marito e in fr.
1’516.– per la moglie. Dopo aver calcolato in fr. 3’045,50 il fabbisogno del
marito e in fr. 2’309.– quello della moglie, ridotto per tenere conto del
contributo dei figli maggiorenni conviventi, il primo giudice ha fissato in fr.
1’173,80 il contributo dovuto dal marito per la moglie. L’appellante critica
tale calcolo facendo valere in primo luogo che il contributo dei figli
conviventi con la madre ammonta almeno a fr. 1’300.– e che quindi tale importo
deve essere dedotto dal fabbisogno dell’appellata. L’istante adduce inoltre che
nel reddito di fr. 4’600.– calcolato dal Pretore è compresa l’indennità per
spese professionali versata dal datore di lavoro, che deve essere stralciata,
corrispondendo a spese effettive e non a stipendio.
-
Giova ricordare
che la metodica per il calcolo del contributo alimentare dovuta da un coniuge
all’altro è stabilita dal diritto federale e va applicata d’ufficio (DTF 114
II 31 consid. 7 e 8). Si procede dapprima alla determinazione del fabbisogno di
tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le necessità dei
coniugi i minimi esistenziali fissati secondo i principi validi in materia
esecutiva (DTF 114 II 301,
SJ 1992 380). Le spese per l’elettricità, la luce, il telefono e simili
(ad esempio abbonamento TV via cavo) non rientrano né nella nozione di
supplemento ai minimi esecutivi (I CCA
..__________in re S./.S.; cfr. Tabella dei minimi di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF) né nel
fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale. Nel fabbisogno minimo va
inoltre tenuto conto dei rispettivi oneri fiscali per il corrente periodo
d’imposta e dei premi di assicurazione relativi alla copertura di rischi di
interesse per la comunione domestica (DTF 114 II 393; Hausheer/ Reusser/ Geiser, Kommentar
zum Eherecht, n. 11 ad art. 163 CC). L’onere fiscale, in assenza di dati
attendibili può essere prudentemente stimato, non essendo compito dell’autorità
giudiziaria, in procedura sommaria, di procedere al
suo calcolo (DTF inedita del 27.5.1991 nella causa J./S.). L’eccedenza
che dovesse risultare dopo aver dedotto dal reddito complessivo della famiglia
la somma dei fabbisogni dei coniugi e dei figli va ripartita tra i coniugi in
linea di principio in ragione di metà ciascuno (DTF 114 II 31 consid. 7,
119 II 319; Hausheer/ Reusser/Geiser,
op. cit., n. 26 ad art. 176 CC).
-
Si può
rinunciare, nel caso concreto, alla correzione d’ufficio dei fabbisogni delle
parti con lo stralcio di tutto quanto non rientra nella definizione di fabbisogno
allargato dianzi citata (consid. 3), dal momento che tale esercizio non
muterebbe comunque il risultato, la posta relativa al telefono e
all’elettricità essendo stata ammessa dal primo giudice per entrambi i coniugi
in ugual misura. Le altre poste dei rispettivi fabbisogni non sono state
contestate all’udienza in contraddittorio e sono dunque da considerare ammesse.
Litigioso è invece
l’ammontare del contributo a carico dei figli conviventi con l’appellata, che
il Pretore ha stabilito in equità a fr. 500.– complessivi. Per costante
giurisprudenza il coniuge con il quale convivono figli maggiorenni ha diritto
di pretendere da loro un contributo alle spese, in specie per l’alloggio (I
CCA .. nella causa B./B.). La figlia __________ ha
riferito nel corso della sua deposizione testimoniale di versare mensilmente
alla madre un importo di circa fr. 700.– comprensivo di telefono, locazione,
vitto e cura degli abiti (verbale 19.7.1994) mentre il fratello __________
provvede al pagamento di un terzo del canone di locazione in fr. 366.– più un
importo variabile di mese in mese, a seconda dell’effettiva permanenza a
__________, dato che sua moglie studia a __________ ed egli trascorre
regolarmente con lei i fine settimana (verbale 7.9.1994). Tenuto conto di tutte
le circostanze del caso concreto la riduzione del fabbisogno operata dal
Pretore appare invero troppo prudente, visto che ogni occupante dell’abitazione
partecipa per un terzo, fatto questo esplicitamente ammesso dall’appellata nel
corso dell’udienza 7 giugno 1994 (verbale pag. 4). L’importo di fr. 1’300.–
proposto dall’appellante è invece troppo elevato e non considera adeguatamente
il fatto che la convivenza con i figli è per sua natura precaria e limitata nel
tempo e che in concreto l’importo versato dalla prole riveste anche un
carattere assistenziale (cfr. audizione __________ __________). Dal momento che
l’onere di mantenimento del coniuge (art. 163 CC) è prevalente rispetto a
quello sussidiario dei figli, non si giustifica di porre a carico di questi
ultimi l’obbligo di mantenimento che spetta all’appellante. Il fabbisogno
dell’appellata può così essere determinato in fr. 2’109.– (minimo di base fr.
1’025.–, quota parte locazione fr. 400.–, cassa malati fr. 204.–, ass. varie fr.
150.–, quota parte luce, tel., ecc. fr. 50.–, imposte fr. 280.–).
- L’appellante
sostiene poi che il reddito computatogli dal primo giudice non tiene conto
dell’indennità mensile di fr. 1’000.– versata dal datore di lavoro per
rimborsare le spese di rappresentanza e di trasferta occasionate dalla sua
posizione nella ditta. La censura, di principio, è fondata perché il Pretore
non ha dedotto dal reddito determinante l’indennità per rimborso spese.
Sennonché traspare dagli atti che lo stipendio netto dell’appellante non è di
fr. 4’600.–, come calcolato dal primo giudice, ma di fr. 4’950.– (verbale 5
ottobre 1994, pag. 2 memoria conclusiva dell’istante; doc. III richiamato).
Quest’ultimo importo comprende invero un’indennità forfettaria di fr. 1’000.–
mensili, che non rientra, tecnicamente, nel concetto di salario. Dall’audizione
del teste __________, amministratore unico della __________, datrice di lavoro
dell’appellante, non risulta però che le spese professionali e di
rappresentanza a carico del dipendente giustifichino, da un sommario esame,
un’indennità per spese di simile entità. L’istante è infatti responsabile
dell’ufficio di __________ della __________ __________, ubicato a distanza
ravvicinata dal punto franco, e si occupa delle pratiche relative al punto
franco e allo sdoganamento delle merci, con l’obbligo di acquisire clientela
(verbale 19.7.1994). L’acquisizione di nuova clientela può indubbiamente
provocare spese, ma l’istante nulla ha documentato o almeno reso verosimile a
questo riguardo. Se si considera poi che per motivi professionali egli deve
recarsi a __________ __________ circa una volta al mese e che tale circostanza
è già stata più che generosamente considerata con l’inserimento nel fabbisogno
della posta di fr. 1’033.– per il leasing del veicolo, non si può computare
integralmente l’indennità forfettaria alla stregua di un rimborso di spese
professionali. Non disponendo di elementi concreti, tale indennità può
prudentemente essere stimata in fr. 200.– e il reddito computabile per il contributo
alimentare ammonta di conseguenza a fr. 4’750.–.
Il reddito complessivo
della famiglia è in definitiva di fr. 6’266.– (marito fr. 4’750.–, moglie fr.
1’516.–) e il fabbisogno complessivo, corretto come dianzi esposto, è di fr.
5’154,50 (moglie fr. 2’109.–, marito fr. 3’045,50). Ripartendo fra i coniugi
l’eccedenza di fr. 1’111,50 si ottiene un contributo alimentare in favore della
moglie di fr. 1’148,75 (reddito del marito fr. 4’750.– meno fabbisogno
personale fr. 3’045,50, meno quota parte eccedenza fr. 555,75), che può essere
arrotondato in fr. 1’150.–.
Ne discende che
l’appello può essere accolto solo parzialmente.
- Gli oneri
processuali seguono in linea di principio la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
L’appellante vede parzialmente accolto il suo appello, ma in infima misura. Non
si giustifica pertanto una modifica della ripartizione degli oneri processuali
di prima sede, sia per quel che concerne le spese e tassa di giustizia che per
le ripetibili, a giusta ragione compensate dal Pretore in ragione della
reciproca soccombenza.
In sede di appello,
tenuto conto della modestissima riduzione del contributo alimentare ottenuta
(fr. 23,80 invece di fr. 673.–), l’appellante risulta soccombente in misura
pressoché integrale e deve dunque sopportare gli oneri processuali. Non si
giustifica invece di rifondere a controparte un’indennità ridotta per
ripetibili di appello, in assenza di valide osservazioni al gravame.
Per questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
- L’appello
è parzialmente accolto e il decreto impugnato è modificato come segue :
“I. __________ __________ è tenuto a
versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla moglie __________,
a titolo di contributo alimentare pendente causa, l’importo mensile di fr. 1’150.–”
Per il
resto il decreto rimane invariato.
- Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono a carico di __________
__________. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________
– avv.
__________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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