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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1994.13
Data decisione, Autorità: 17.08.1995, ICCA
Incarto n. 11.94.00013
Lugano 17 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________/93/G (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con istanza del 2 dicembre 1993 da
(già patrocinato dall’avv. __________)
contro
__________, (entrambi patrocinati dall’ avv. __________)
e ora sull’istanza di adozione di provvedimenti cautelari del 17 giugno 1994 inoltrata dall’istante;
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello del __________ 1994 presentate da __________ contro il decreto cautelare emesso il 22 novembre 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
ritenuto
in fatto:
A. __________ è proprietario, dal 27 settembre 1993, della particella n. _______RFD di , che confina con la n. di proprietà della __________, di cui amministratore unico è __________. Quest’ultimo è proprietario della contigua particella n. __________RFD di __________. L’accesso alla proprietà __________i, costituito da una strada che passa sui fondi __________e ________________è attualmente precluso da due cancelli, chiusi a chiave, posti sui fondi di proprietà __________ e __________.
A carico del fondo n. __________sono iscritte le seguenti servitù:
onere passo pubblico pedonale a favore Comune _______ e
onere passo per automezzi - servizio confinanti, esercizio e carico ova - a favore Comune _______
Oltre che dal medesimo diritto di passo pubblico pedonale a carico della particella n. __________9, il fondo n. __________è gravato da un “onere di passo per automezzi, a favore Comune _______”.
B. Intenzionato a ristrutturare lo stabile posto sul suo fondo __________ ha promosso il 2 dicembre 1993 un’azione possessoria contro la __________ e __________, chiedendo che fosse fatto ordine ai convenuti - sotto comminatoria dell’art. 292 CP- di cessare ogni turbativa (anche futura) in relazione all’esercizio delle citate servitù di passo pedonale e con automezzi. In via cautelare egli ha instato perchè i convenuti provvedessero - sempre sotto comminatoria penale - all’immediato sgombero dei cancelli posti al confine tra i fondi n. __________e __________, rispettivamente tra i fondi n. __________e __________.
C. All’udienza per la discussione del 27 gennaio 1994 i convenuti si sono opposti sia all’azione di merito che alla richiesta cautelare. Il 17 giugno 1994 __________ ha ritirato l’istanza di provvedimenti cautelari (stralciata dai ruoli il 10 agosto successivo), inoltrandone una nuova di medesima data. Invariate le richieste, in aggiunta a quanto esposto nella precedente, con la nuova istanza __________ i ha fatto valere di avere nel frattempo ottenuto la licenza edilizia per la riparazione del tetto dell’immobile di sua proprietà (doc. L). Gli interventi rivestirebbero carattere di urgenza, il tetto trovandosi in condizioni del tutto precarie e il ritardo a procedere provocando l’accelerazione del degrado dell’intero edificio.
Il 30 giugno 1994 ha avuto luogo il contraddittorio sull’istanza cautelare, cui i convenuti si sono nuovamente opposti. Le prove offerte in tale sede dall’istante sono state respinte dal Pretore il 9 agosto 1994.
Nella discussione finale sulla cautelare del 13 ottobre 1994 le parti si sono confermate nelle precedenti tesi e domande.
D. Con decreto del 22 novembre 1994 il Pretore ha respinto l’istanza di provvedimenti cautelari e ha posto la tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese a carico dell’istante, condannato a rifondere ai convenuti fr. 500.– per ripetibili. Egli ha negato sia l’urgenza del provvedimento che il rischio del danno considerevole nel ritardo a procedere, l’intenzione manifestata dall’istante di ristrutturare l’immobile, del resto ancora disabitato, non essendo sufficiente per ritenere adempiuti i citati requisiti.
E. Insorto contro il predetto decreto con un appello del __________ 1994 __________ postula - previa concessione dell’effetto sospensivo - la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua istanza cautelare.
Nelle osservazioni del 3 gennaio 1995 i convenuti propongono la reiezione dell’appello e la conferma del decreto impugnato.
Con scritto del 30 maggio 1995 lo studio legale dell’avv. __________ ha comunicato a questa Camera di non più patrocinare l’istante.
Considerato
in diritto:
L’appellante propone di richiamare gli atti relativi a due cause presentate in Pretura (inc. n. __________/93/G Pretura di Lugano, Sezione 3 e inc. n. __________/94 RO Pretura di Lugano, Sezione 6). La richiesta è inammissibile, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, giusta il quale in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuove prove.
Per l’art. 376 CPC i provvedimenti cautelari possono essere ordinati dal giudice, su istanza di parte, quando esista fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole (cpv. 1). Provvedimenti cautelari possono essere ordinati, tra l’altro, nelle azioni possessorie (cpv. 2 lett. a), per impedire un danno che rischia di prodursi (lett. b) e per la conservazione in genere dell’oggetto della lite e dello stato di fatto (lett. c). Secondo la legge e la giurisprudenza che la interpreta, tre sono i requisiti essenziali che devono essere adempiuti perché si possano ordinare provvedimenti cautelari: l’urgenza, il notevole pregiudizio e la parvenza di buon diritto insita nell’azione di merito. La ricorrenza di tali elementi deve essere esaminata d’ufficio (Rep. 1989 127 con riferimenti, 1983 273, 1981 165); la mancanza di uno solo di questi requisiti comporta il rigetto dell’istanza.
Il requisito dell’urgenza è adempiuto quando esiste un’impellente necessità di togliere gravi inconvenienti la cui persistenza, durante lo svolgimento della causa di merito, potrebbe avere per effetto quello di mutare una situazione di fatto non più, o difficilmente ricostruibile a causa ultimata (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, n.4 art. 376). Il pregiudizio considerevole è realizzato qualora dal ritardo a procedere potrebbe derivare all’interessato un danno grave e difficilmente riparabile (Rep. 1988 __________ e riferimenti). Nell’ambito di provvedimenti cautelari l’onere dell’art. 8 CC vale per analogia: spetta quindi all’appellante rendere verosimile l’urgenza, il notevole pregiudizio e la prospettiva di buon esito insito nella causa di merito.
L’appellante critica tali apprezzamenti e fa valere che i presupposti dell’urgenza e del notevole pregiudizio sarebbero al contrario resi sufficientemente verosimili dalla notifica dei lavori dell’ing. __________ del 19 maggio 1994 trasmessa al Municipio di _______ (doc. __________). Secondo tale scritto “il tetto è in uno stato fatiscente tale che il rinvio della sua sistemazione provocherebbe una accelerazione del degrado di tutta la costruzione”. Il rischio di un crollo del tetto sarebbe del resto tutt’altro che remoto (appello pag. 4 in fondo); infine il fumus boni iuris sarebbe comprovato dai doc. da __________ a __________, attestanti l’esistenza di servitù pubbliche di passo con automezzi a carico dei mappali di proprietà dei convenuti.
Anzitutto il testo della “notifica dei lavori” su cui l’istante fonda la sua richiesta (doc. __________), oltre che emanare dal progettista dell’istante stesso, è vago e generico. Dal documento si evince bensì che “l’immobile è in precarie condizioni” e che “il tetto è in uno stato fatiscente tale che il rinvio della sua sistemazione provocherebbe una accelerazione del degrado di tutta la costruzione”, ma non che i lavori siano urgenti al punto da non poter attendere l’esito di una procedura meramente sommaria come quella della causa in corso. Per di più, nell’istanza cautelare del 2 dicembre 1993, ritirata in concomitanza con l’inoltro di quella in esame, l’appellante nemmeno aveva accennato all’urgenza del progettato intervento, limitandosi a postulare l’immediato sgombero dei noti cancelli a tutela del suo preteso diritto di passo. Scopo dell’istanza sembra essere, in altri termini, non tanto di rimediare senza indugio a un danno imminente, quanto di poter utilizzare liberamente già in pendenza di causa la strada sui fondi nr. ____________________, senza attendere il giudizio sull’azione possessoria. Tant’è che nell’istanza l’appellante non pretende che dopo l’introduzione della causa (16 giugno 1994) la situazione del tetto sia peggiorata al punto da rendere indispensabile un intervento d’urgenza. Al contrario, stando ai convenuti, la costruzione si troverebbe nelle medesime condizioni ormai “da tempi molto remoti” (osservazioni scritte del 30 giugno 1994 allegate al verbale di udienza di medesima data, pag. 4, pt. 3), circostanza non contestata da __________. Anche il fatto - infine - che l’edificio sia attualmente disabitato non rende verosimile l’urgenza del provvedimento postulato.
L’istante non ha del resto neppure reso verosimile il rischio del “danno considerevole” nel ritardo, ai sensi della giurisprudenza citata. Quand’anche il rinvio della sistemazione del tetto dovesse effettivamente provocare “una accelerazione del degrado di tutta la costruzione”, come sostiene l’istante, ciò non comporterebbe necessariamente un pregiudizio grave e difficilmente riparabile all’appellante, comunque intenzionato a ristrutturare l’intero stabile (doc. __________, istanza 2 dicembre 1993, pag. 3 pt. 4). Per quanto si evince dagli atti, in altre parole, il rinvio dei lavori non ha come effetto quello di mutare una situazione di fatto non più, o difficilmente ricostruibile a causa ultimata. A tale scopo sarà sufficiente, sempreché necessario, un rinnovo della licenza edilizia.
L’interessato non avendo reso verosimile l’urgenza e il notevole pregiudizio, appare superfluo indagare sulla prospettiva di buon diritto insita nell’azione di merito. L’appello deve quindi essere respinto e il decreto impugnato confermato.
L’emanazione dell’odierna sentenza rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello.
Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono pertanto poste a carico dell’appellante, integralmente soccombente. Egli rifonderà inoltre ai convenuti un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
totale fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante, il quale rifonderà ai convenuti in solido fr. 500.– per ripetibili di appello.
avv. __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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