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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1994.5
Data decisione, Autorità: 09.03.1995, ICCA
Incarto n. 11.94.00005
Lugano 9 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Nani
sedente per statuire nella causa n. 1917 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, promossa con petizione del 24 maggio 1994 da
__________, (patrocinata dall’avv. __________)
contro
__________, __________, __________, __________, (tutti patrocinati dall’avv. __________)
letti ed esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l'appello del 14 novembre 1994 di __________ contro il decreto 2 novembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2.
Il giudizio sulle spese e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. A seguito di una donazione immobiliare avvenuta nel maggio 1992 __________ è divenuta comproprietaria nella misura di 1/5, unitamente a __________, __________, __________ e __________, delle particelle n. __________, __________ e __________ RFD __________ come pure delle particelle n. __________ e __________ RFD __________.
B. Il 24 maggio 1994 __________ ha introdotto una petizione alla Pretura del Distretto di Lugano per chiedere la divisione della comproprietà, previo allestimento di una perizia atta a stabilirne il valore venale. Inoltre l'attrice ha chiesto l'adozione di un provvedimento cautelare inteso alla nomina di un amministratore giudiziario, asserendo che il comproprietario __________, che amministra di fatto la comproprietà, non solo non era mai stato nominato formalmente amministratore ma sarebbe anche venuto meno alle regole fondamentali di una buona gestione. In particolare l’attrice sostiene che __________ non avrebbe mai presentato resoconti sul rendimento degli immobili, non avrebbe mai sottoposto per l’approvazione rispettivamente per visione i contratti di locazione con sé medesimo e con tale __________, non pagherebbe alcun indennizzo per l'utilizzazione del fondo n. __________ RFD __________, avrebbe modificato o riattato quest’ultimo immobile senza informare l'attrice e senza presentare alcun resoconto relativo alle spese e alla provenienza dei mezzi utilizzati.
All'udienza del 28 giugno 1994, indetta per la discussione della provvisionale, l'attrice ha sottolineato la sussistenza del pericolo che __________ approfitti della situazione di fatto che si è venuta a creare per tentare di protrarre lo scioglimento della comproprietà, continuando a godere degli indebiti vantaggi a detrimento della comproprietà e dei diritti di godimento della stessa. Essa ha chiesto la nomina di un amministratore d'ufficio che si occupi della gestione della comproprietà e che regoli le condizioni finanziarie di tale godimento. Tutti i convenuti si sono opposti alla richiesta, non ritenendo sussistere gli estremi dell'adozione del provvedimento cautelare.
C. Statuendo il 2 novembre 1994 il Pretore ha respinto l’istanza cautelare e ha caricato la tassa di giustizia di fr. 300.– all’attrice, tenuta inoltre a rifondere ai convenuti fr. 500.– per ripetibili.
D. __________ è insorta con appello 14 novembre 1994, nel quale postula, in riforma del decreto impugnato, l’accoglimento dell’istanza cautelare, con protesta di spese e ripetibili.
E. Gli appellati chiedono nelle osservazioni 9 dicembre 1994 la reiezione integrale dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
Considerato
in diritto:
Secondo l'art. 376 cpv. 1 CPC il giudice può ordinare, su istanza di parte, un provvedimento cautelare quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. Occorre quindi che la parte istante dimostri o almeno renda verosimile gli estremi di cui alla norma in discussione, ossia oltre all’urgenza del provvedimento ed alla necessità di prevenire un danno considerevole, la possibilità di esito favorevole della lite. La ricorrenza di tali elementi deve essere esaminata d’ufficio (Rep. 1981 165, 1983 273)
Il requisito del danno considerevole è dato allorché dal ritardo a procedere potrebbe derivare all’istante un pregiudizio grave e difficilmente riparabile (Rep. 1983 115). L’urgenza è data nei casi in cui esiste l’impellente necessità di togliere subito gravi inconvenienti la cui sopportazione non può essere ragionevolmente imposta al richiedente per l'intera durata della causa di merito (vedi Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, ad art. 376 nota 4; Rep. 1934 372, 1981 351, 1988 351).
Il Pretore nel decreto del 2 novembre 1994 ha negato i requisiti dell'urgenza e del danno grave, imminente, difficilmente riparabile e ha rilevato in particolare che l’attrice non aveva portato a tale riguardo elementi probatori sufficienti. Tra i motivi addotti dal primo giudice a sostegno della propria decisione vi è inoltre la circostanza che l’istante, comproprietaria dal 1992 (doc. A), aveva atteso quasi due anni per richiedere misure cautelari.
L'appellante, censurando il decreto del Pretore, sostiene che il requisito dell'urgenza deve essere valutato alla luce del comportamento di __________ e della situazione litigiosa che si è creata. In particolare l’attrice adduce che __________ “non ha prodotto alcun rendiconto, non ha distribuito alcun reddito locativo, non ha tenuto in nessun conto la richiesta di incassare in modo separato le pigioni, non confondendole con quelle della Comunione ereditaria, rispettivamente con i suoi conti personali” e non ritira nemmeno le raccomandate (appello, pag. 6). Tali comportamenti e situazioni, se giustamente interpretati, comporterebbero a parere della ricorrente l'urgente designazione di un'amministrazione neutrale tendente a una gestione trasparente e imparziale nei confronti dei vari comproprietari, dal momento che quando un solo comproprietario amministra e gode, sia pure con il consenso di altri comproprietari, è evidente che lo stesso bene comune ne soffre, giacché non vi è nessun interesse a valorizzare convenientemente la resa dell'immobile e a effettuare quei lavori di manutenzione necessari al mantenimento del suo valore.
Nel caso concreto, la parte attrice ritiene che il requisito dell'urgenza sia dato già per l’esistenza di una situazione di conflitto fra le parti, che non può esserle ragionevolmente imposta per tutta la durata della causa di merito e a sostegno di tale argomentazione cita la giurisprudenza pubblicata in Rep. 1947, pag. 40/41. Nel caso deciso all’epoca, però, nessuno dei comproprietari si occupava dell’amministrazione, diversamente da quanto accade nella fattispecie, ed era quindi urgente la nomina di un amministratore che si occupasse dei beni oggetto dell’azione di scioglimento della comproprietà. Il rischio di un danno incombente e difficilmente riparabile alla comproprietà stessa potrebbe invero giustificare, a ben determinate condizioni, la nomina di un amministratore in via cautelare (I CCA 5 ottobre 1989 in re G. / O.) ma nel caso concreto l’istante non ha reso verosimile che tale provvedimento sia urgente ed indispensabile per salvaguardare il valore della proprietà immobiliare e mantenerla idonea all’uso (art. 647 cpv. 2 n. 1 CC). L’appello si dilunga infatti in generiche affermazioni sulla necessità di valorizzare gli immobili durante la causa di merito, senza tuttavia indicare quali concreti interventi siano necessari.
Né le circostanze evocate nel gravame a carico dell’amministratore di fatto rendono verosimile che la sua inazione o la sua incapacità siano dannose per la cosa. Dagli atti traspare infatti che __________, unitamente alle altre convenute, ha esibito un rendiconto, ancorché succinto, sui redditi di alcune delle proprietà immobiliari (doc. 2) ed ha provveduto al versamento di fr. 30’000.–, corrispondenti alla quota parte di un quinto (doc. 1 e 3). È altresì vero che il conteggio in questione riguarda solo le particelle n. __________ e __________ e che quest’ultimo fondo è di spettanza della Comunione ereditaria __________, estranea all’attrice, ma ciò non toglie che esponga chiaramente i redditi dell’una e dell’altra particella, consentendo così alle interessate di dividere fra di loro l’importo versato al loro comune rappresentante. Vi è da rilevare, a questo proposito, che le particelle n. __________ e __________ RFD __________ e __________ RFD __________ non sono produttive (prato, cfr. doc. A) e che la particella n. __________ RFD __________ è occupata da __________, con il consenso delle altre comproprietarie, che rappresentano la maggioranza (cfr. art. 647b cpv. 1 CC). D’altra parte non risulta neppure che l’appellante abbia diffidato l’amministratore di fatto chiedendo un conteggio più preciso o che le sia stato negato il diritto di verificare i documenti giustificativi, l’unica raccomandata prodotta in atti riguardando l’uso personale della particella n. __________ RFD __________ e non l’amministrazione della comproprietà (cfr. doc. D).
La censura relativa al mancato ritiro delle raccomandate è poi eccessiva, quando si pensi che in realtà si tratta di un episodio isolato (doc. D), la seconda raccomandata non ritirata essendo stata inviata a una delle altre comproprietarie e non all’amministratore di fatto (doc. C). Neppure l’asserita circostanza che __________ abbia omesso di comunicare all’istante il contenuto dei contratti di locazione da lui stipulati e il nome dei conduttori, nonostante svariate richieste in tal senso – peraltro non comprovate nella presente causa –, è idonea a sorreggere la tesi dell’appellante, dal momento che tale omissione non configura alcun danno concreto.
In sintesi, quindi, a questo stadio della causa non sono stati resi verosimili né l’urgenza di procedere alla designazione di un amministratore né l’esistenza di danni incombenti e difficilmente riparabili, motivo per cui la decisione del Pretore deve essere confermata, con conseguente reiezione integrale dell’appello.
Gli oneri processuali seguono di principio la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e di conseguenza restano a carico dell’appellante, che dovrà rifondere alle controparti un adeguato importo per ripetibili di appello.
Per i quali motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e il decreto impugnato confermato.
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono a carico di __________, che rifonderà a __________, __________, __________ e __________ l'importo complessivo di fr. 800.– per ripetibili di appello.
– avv. __________
– avv. __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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