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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1994.9
Data decisione, Autorità: 13.04.1995, ICCA
Incarto n. 11.94.00009
Lugano 13 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________/1994 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 11 aprile 1994 da
(rappresentate dal padre __________, patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
(patrocinata dall’avv. __________)
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione 28 novembre 1994 di __________ contro la sentenza 14 novembre 1994 emanata dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Dal matrimonio di __________, 1949, e __________, 1954, sono nate il __________ 1977 le gemelle __________ e __________. Al momento del divorzio dei genitori, pronunciato il __________ 1980 dal Tribunale distrettuale di __________, le figlie sono state affidate alla madre, titolare dell’autorità parentale, mentre il padre è stato tenuto a partecipare al loro mantenimento con il versamento di un contributo alimentare. __________ si è risposata con __________ e si è trasferita con le figlie a __________, ove abita tuttora. In seguito a difficoltà insorte con il marito della madre, __________ si è trasferita dal padre il 16 dicembre 1992.
In data 28 aprile 1993 __________ ha avviato presso la Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna un’azione di modifica della sentenza di divorzio, chiedendo l’attribuzione dell’autorità parentale sulle figlie. __________ ha raggiunto la sorella presso il padre nell’estate 1993 e i genitori hanno sottoscritto il 15 luglio 1993 una transazione giudiziale, omologata dal Pretore, con la quale l’autorità parentale sulle figlie è stata trasferita al padre, alla madre è stato riconosciuto il diritto di visita più ampio possibile, e infine è stato soppresso il contributo di mantenimento a carico del padre (verbale 15 luglio 1993, incarto n. __________). Entrambe le giovani hanno terminato le scuole dell’obbligo nella primavera del 1994: __________ prosegue gli studi in vista di una formazione di maestra di scuola infantile, mentre __________ ha iniziato un apprendistato.
B. __________ e __________, rappresentate dal padre, hanno introdotto l’11 aprile 1994 presso la Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna un’istanza di misure cautelari inaudita parte, fondata sull’art. 279 CC, con la quale hanno chiesto alla madre un contributo alimentare mensile di fr. 500.– ciascuna, indicizzabile, fino alla loro maggiore età, rispettivamente fino alla loro indipendenza economica.
All’udienza di discussione del 3 maggio 1994, le istanti hanno confermato le loro richieste, alle quali si è opposta la convenuta, adducendo che essa non svolgeva attività lucrativa e non poteva neppure contare sull’aiuto del marito, debitore di contributi alimentari nei confronti dei propri figli da un precedente matrimonio. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno proceduto al dibattimento finale, indetto il 24 ottobre 1994, ribadendo nei rispettivi memoriali conclusivi la propria tesi.
Statuendo il 14 novembre 1994 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha condannato __________ a versare a __________ r un contributo alimentare di fr. 300.– mensili dal 1° luglio 1993 al 15 agosto 1994 e di fr. 100.– dal 16 agosto 1994 e a __________ r un contributo alimentare di fr. 300.– mensili dall’11 aprile 1993, da adeguare al rincaro. Il primo giudice non ha prelevato né spese né tassa di giustizia e ha compensato le ripetibili.
C. __________ è insorta il 28 novembre 1994 con gravame denominato ricorso per cassazione, in cui chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, che i contributi alimentari a suo carico siano concessi solo dall’11 aprile 1994, subordinatamente postula l’annullamento della sentenza pretorile.
D. Con decreto 1° dicembre 1994 la presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di effetto sospensivo.
E. Nelle osservazioni 18 gennaio 1995 __________ e __________ propongono in ordine di dichiarare improponibile il gravame e nel merito ne postulano la reiezione, con integrale conferma del giudizio pretorile.
Considerato
in diritto:
b) Il gravame è tempestivo nonostante l’errato convincimento del legale sul tipo di rimedio, poiché il termine di 10 giorni è iniziato a decorrere il 17 novembre 1994 ed è scaduto lunedì 28 novembre 1994, primo giorno feriale dopo sabato 26 novembre (art. 131 cpv. 3 CPC).
c) Le osservazioni presentate dalle istanti il 18 gennaio 1995 sono per contro tardive e devono essere estromesse dal fascicolo processuale. Il gravame è infatti pervenuto alla patrocinatrice delle appellate il 13 dicembre 1994 e il termine per le osservazioni scadeva quindi il 23 dicembre successivo.
a) In concreto __________ e __________ hanno promosso causa per ottenere dalla madre un contributo alimentare fino alla loro maggiore età. La loro azione mirava quindi alla modifica del dispositivo n. 2 della transazione giudiziale 15 luglio 1993, approvata dal Pretore (incarto n. __________) che a sua volta modificava la sentenza di divorzio pronunciata il 16 aprile 1980 dal tribunale distrettuale di __________. La causa non si fondava sull’art. 279 CC (invocato nell’istanza), bensì sull’art. 157 CC (DTF 120 II 177; S. Sandoz, Le point sur le droit de la famille, in: SJZ 91 [1995] p. 113; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4a edizione, Berna 1994, n. 22.02). L’azione non poteva pertanto proporsi con la procedura semplificata degli art. 425 segg. CPC (art. 280 cpv. 1 e 2 CC), essendo ancorata appunto all’art. 157 CC e non all’art. 279 o 286 CC. Basti ricordare, per analogia, che quando un’azione di mantenimento (soggetta alla procedura semplificata: art. 279 CC) è promossa insieme con un’azione di paternità (ovvero congiuntamente a un’azione non soggetta a tale procedura), occorre far capo alla procedura ordinaria (Hegnauer, op. cit., pag. 157, n. 21.05).
b) Ne segue che l’intero processo davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna è stato trattato con una procedura diversa da quella stabilita dalla legge. Ora, l’art. 101 CPC non disciplina gli effetti di una simile disattenzione. L’ipotesi che gli atti compiuti siano nulli (art. 142 cpv. 1 CPC) può tuttavia essere esclusa, sia perché il giudice adito era senz’altro competente a decidere (Bühler/Spühler, op. cit., nota 39 ad art. 157 CC) sia perché il principio del contraddittorio è stato ossequiato (anche se in modo informe). Quanto ad un’eventuale annullabilità, il problema non merita particolare disamina già per il fatto che nessuna delle parti si è prevalsa di irregolarità processuali, né davanti al primo giudice, né in questa sede (art. 143 cpv. 2 CPC). Del resto entrambe le parti hanno avuto modo di far valere i loro diritti davanti a un’autorità di appello, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. Non si può quindi dire che abbiano subito pregiudizi riparabili solo con l’annullamento della sentenza impugnata.
a) Nell’ambito del diritto di filiazione vige la massima ufficiale illimitata (DTF 119 II 203 consid. 1; Bühler/Spühler, op. cit., n. 33 e 42 ad art. 156). Il giudice di ogni grado accerta d’ufficio e apprezza liberamente le prove, senza essere vincolato alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di mezzi probatori e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 118 II 93). La decisione del primo giudice non limita nemmeno il potere cognitivo dell’autorità di ricorso che può assumere le prove più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna, 1986, pag. 610 seg.)
b) Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, quindi, il Pretore poteva esaminare il problema della retroattività dei contributi alimentari anche in assenza di un’esplicita domanda a giudizio delle istanti, in virtù della massima ufficiale e del principio inquisitorio. Nel caso concreto, del resto, la domanda di versamento dei contributi alimentari con effetto retroattivo risultava evidente dal testo dell’istanza (pag. 3, punto 8), anche se non è stata ripresa nella domanda a giudizio, e doveva dunque essere tenuta in considerazione dal primo giudice, nell’interesse delle istanti.
Anche se la ricorrente non contesta l’importo dei contributi alimentari per le figlie l’autorità di seconda istanza non è di principio esonerata da una verifica degli stessi nell’interesse delle appellate minorenni (Bühler/Spühler, op. cit., nota 34 ad art. 156). Nel caso concreto il primo giudice ha seguito le indicazioni giurisprudenziali sulla determinazione dei contributi alimentari in favore dei figli e ha esaminato con cura la particolare situazione economica dei genitori, stabilendo importi che appaiono adeguati alle circostanze e che possono essere condivisi. Rimane quindi da verificare se la concessione con effetto retroattivo dei contributi alimentari rispetti le esigenze poste dall'art. 285 cpv. 1 CC, ovvero se sia commisurata alla situazione effettiva della madre.
a) Nell’ambito dell’azione di cui all’art. 157 CC, la data della modifica della sentenza di divorzio è stabilita dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, di regola dalla data d’introduzione dell’azione; una retroattività più estesa può essere tenuta in considerazione solo eccezionalmente, per gravi motivi (Bühler/Spühler, op. cit., nota 189 ad art. 157; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a edizione, 1980, nota 189 ad art. 157 CC), ad esempio quando fra le parti siano state intavolate trattative in vista della conclusione di un accordo poi fallito.
b) L’art. 279 CC consente al figlio di chiedere il mantenimento con effetto retroattivo per l’anno precedente l’introduzione dell’azione. Sia l’ammontare del contributo richiesto che la sua estensione nel tempo devono però essere commisurati alle effettive possibilità dei genitori, come esplicitamente indicato dall’art. 285 cpv. 1 CC. Nel caso concreto la precarietà della situazione economica della madre è pacifica e per far fronte agli oneri di mantenimento verso le figlie essa dovrà riprendere un’attività lavorativa, come correttamente rilevato dal primo giudice. Il marito, infatti, pur tenuto ad assisterla nei suoi obblighi verso la prole ha a sua volta analoghi impegni di mantenimento verso i propri figli e non risulta disporre di mezzi finanziari idonei a coprire tutti gli oneri di mantenimento della coppia. In siffatte circostanze non si può ritenere che la decorrenza retroattiva del contributo alimentare sia commisurata alla situazione economica dell’obbligata e sia conforme all’art. 285 cpv. 1 CC, tanto più che i contributi alimentari sono stati fissati in base ad un reddito ipotetico, non effettivo. L’obbligo di intraprendere un’attività lavorativa per far fronte agli impegni verso le figlie può essere imposto alla madre per il futuro, ma non per il passato, ad un’epoca in cui essa non poteva attendersi di dover contribuire al mantenimento delle istanti. In occasione della transazione giudiziale conclusa il 15 luglio 1993, infatti, il problema del mantenimento delle giovani non risulta essere stato discusso dai genitori, e anche il giudice che ha omologato l’accordo non ha fatto uso della sua facoltà di statuire d’ufficio sul contributo alimentare per le figlie. Non risulta dall’incarto, e neppure è stato allegato dalle istanti, che vi siano state trattative fra i genitori sull’onere di mantenimento della madre prima dell’introduzione dell’istanza e non si può dunque sostenere che la convenuta, dovendo aspettarsi richieste in tal senso, avrebbe dovuto premunirsi iniziando a lavorare sin dal momento della partenza delle figlie dal suo domicilio.
L’appello merita di conseguenza accoglimento e il contributo alimentare per __________ e __________ __________ è stabilito con decorrenza 1° aprile 1994, ossia dalla data di presentazione dell’istanza.
In questa sede le appellate non possono essere considerate soccombenti, non avendo presentato valide osservazioni all’appello (cfr. DTF 115 Ia 21 consid. 5) ma esse hanno contributo con il proprio comportamento a provocare la decisione viziata, avendo postulato nell’istanza 11 aprile 1994 la concessione retroattiva dei contributi alimentari (DTF 95 I 316 consid. 4; I CCA 1.2.1993 B. / B.). Si giustifica quindi porre a loro carico un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata all’impegno necessario per esporre l’unica argomentazione che ha consentito l’accoglimento del gravame. Data la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di tasse di giustizia e di spese.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
L’appello è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata :
L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ è tenuta a versare entro il 10 di ogni mese un contributo alimentare in favore
a) della figlia __________ fr. 300.– mensili dal 1° aprile al 15 agosto 1994 e fr. 100.– dal 16 agosto 1994 alla maggior età;
b) della figlia __________ fr. 300.– mensili dall’1° aprile 1994 fino alla maggiore età.
(lemma invariato)
Non si prelevano tasse di giustizia e spese. __________ e __________ verseranno all’appellante, in solido, l’importo di fr. 200.– a titolo di ripetibili di appello.
Intimazione:
– avv. __________
– avv. __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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