AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.10
Data decisione, Autorità: 04.07.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00010
Lugano 4 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 gennaio 1991 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 novembre 1994 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 9 ottobre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta l’appellazione adesiva del 12 dicembre 1994 presentata da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria introdotta da __________ __________ il 14 dicembre 1994;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1944) e __________ nata __________ (1940) si sono sposati a __________ il __________ marzo 1968. Dalla loro unione sono nate le figlie __________ (1968) e __________ (1971). Il marito è alle dipendenze del Comune di __________, la moglie lavora a ore come di donna di pulizie presso la __________. I coniugi vivono separati dall’ottobre del 1990.
B. Il 23 luglio 1990 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 30 ottobre successivo. Con petizione del 22 gennaio 1991 __________ __________ ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e ha offerto alla moglie un imprecisato importo a liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 15 febbraio 1991 __________ __________ si è opposta alla petizione; in via subordinata essa ha postulato la pronuncia della separazione e un contributo alimentare di fr. 2’000.– mensili, mentre in via ancor più subordinata ha chiesto la pronuncia del divorzio senza quantificare né il contributo alimentare richiesto né l’importo rivendicato quale liquidazione del regime dei beni.
Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.
C. Nel frattempo, il Pretore, statuendo il 18 marzo 1991 in via supercautelare su un’istanza di misure cautelari presentata dalla convenuta, ha fissato in fr. 500.– il contributo alimentare mensile a carico del marito. Il 14 febbraio 1994 la moglie ha postulato l’aumento del contributo alimentare a fr. 1’800.–, cui si è opposto il marito alla discussione del 10 marzo successivo.
D. Ultimata l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 22 giugno 1994 __________ __________ ha reiterato la sua domanda di divorzio opponendosi a qualsiasi versamento a favore della moglie a titolo di contributo alimentare e di liquidazione del regime dei beni. __________ __________, nel suo memoriale del 7 luglio 1994 ha riaffermato le sue richieste. Il dibattimento finale di merito e la discussione finale della provvisionale si sono svolti il 7 luglio 1994.
E. Statuendo il 9 novembre 1994, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza provvisionale della moglie e ha aumentato il contributo alimentare a fr. 1’050.– mensili. Nel merito egli ha pronunciato il divorzio e ha obbligato il marito a versare alla moglie una pensione alimentare indicizzata di fr. 500.– mensili (fino al momento in cui quest’ultima percepirà l’AVS) e un importo di fr. 6026.– a liquidazione del regime matrimoniale. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 2’500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la predetta sentenza __________ __________ è insorta con un appello del 2 novembre 1994 in cui chiede che, in riforma del giudizio impugnato, sia pronunciata la separazione e che il contributo alimentare sia fissato in fr. 1050.– mensili; in via subordinata essa postula la pronuncia del divorzio e una pensione alimentare di fr. 1050.– vita natural durante. L’appellante chiede infine di acquisire agli atti tre nuovi documenti. Nelle sue osservazioni del 12 dicembre 1994 __________ __________ conclude per il rigetto del gravame e con appello adesivo chiede di suddivide le spese processuali per un quarto a suo carico e per tre quarti a carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondergli fr. 3’000.– a titolo di ripetibili.
G. Il 14 dicembre 1994 __________ __________ ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto:
I. Sull’appello principale
Preliminarmente va dichiarata irricevibile la produzione dei documenti esibiti con l’appello dalla convenuta, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. La produzione di nuovi documenti in sede di appello non è consentita alle parti neppure in un’azione di stato, salvo che la Camera civile li ritenga rilevanti per il giudizio (art. 420 CPC; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura annotato, n. 1 ad art. 420), ciò che non è il caso nella fattispecie. L’art. 322 lett. a CPC riserva al Tribunale di appello, invero, la facoltà di ordinare d’ufficio l’assunzione di prove giusta l’art. 88 lett. a, b, c CPC, ma nella fattispecie la norma non si applica. Non solo perché in caso contrario il divieto dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC sarebbe praticamente svuotato di senso, ma anche perché l’aggiornamento del fabbisogno dell’appellante non comporta, come si vedrà, una modifica della pensione alimentare. Va rilevato infine che l’art. 192 CPC, cui si riferisce l’appellante, trova applicazione solo fino alla sentenza emessa dal Pretore (vedi anche Cocchi/Trezzini, op. cit. n. 5 ad art. 420).
Il Pretore, dopo aver escluso una colpa preponderante del marito nella disunione coniugale, ha pronunciato il divorzio e ha fissato in fr. 500.– il contributo a favore della moglie. Egli ha considerato che le assenze del marito, dovute ai suoi passatempi, erano brevi e che il dissidio era, semmai, da ricondurre al carattere lunatico e incostante della moglie.
L’appellante ribadisce la colpa, almeno preponderante, del marito nella disunione, evidenziando l’atteggiamento passivo da lui avuto durante tutto il matrimonio, che l’ha portato a privilegiare la caccia e la pesca alla famiglia. Essa assevera che sin dall’inizio dell’unione coniugale il marito ha affermato di voler divorziare dopo il raggiungimento della maggiore età delle figlie.
4.a) Per l’art. 142 CC ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro. Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
b) I coniugi si attribuiscono vicendevolmente la colpa della disunione. La moglie ha in particolare rimproverato al marito di averla sempre trascurata e di aver preferito i suoi passatempo favoriti alla famiglia, al punto da causarle uno stato depressivo.
Non è contestato che l’attore sia appassionato di caccia e di pesca. Dagli atti risulta che egli prendeva le sue vacanze nei periodi di caccia alta, che tra il mese di ottobre e la primavera praticava la caccia bassa il sabato e la domenica mattina e che per tre/quattro volte l’anno, di sera o la mattina presto, andava a pescare (interrogatorio formale __________ __________ del 10 giugno 1992 risposta n. 1; deposizioni __________ __________i, __________ __________, __________ e __________ __________ e __________ __________). Che queste assenze siano la causa del dissidio coniugale non può essere affermato con tranquillizzante certezza. Tali assenze erano limitate invero a determinati periodi dell’anno (deposizione __________i), e non emerge che anche in altre circostanze il marito si sia disimpegnato dalla famiglia. Certo la moglie si doleva con gli amici delle assenze del marito (deposizioni __________ e __________ __________ e __________ __________), ma dagli atti non risulta che essa sia seriamente intervenuta per modificare le abitudini del consorte. Inoltre queste lamentele sembrano piuttosto riferirsi alla scarsa comunicabilità dei coniugi. La teste __________ ha riferito che la moglie si lamentava talvolta di non essere stata avvisata dal marito delle assenze per la caccia, la pesca o i lavori nel podere di __________. In ogni caso le citate assenze erano relativamente brevi, essendo limitate al periodo di caccia, ossia a una ventina di giorni l'anno (deposizione __________). Del resto i passatempi del marito non escludevano la famiglia, tanto che a volte tutta la famiglia si recava a __________o, sul monte che l'appellato usava anche per la caccia, per trascorrere i fine settimana (deposizione __________ e __________) e che egli si dedicava alla pesca con gli amici nel corso di scampagnate organizzate con le rispettive famiglie (deposizione __________ __________). In queste condizioni non è ravvisabile una vera e propria colpa, tanto meno preponderante, nell’agire del marito. Il degrado coniugale non può neppure essere ricondotto all’atteggiamento assunto dal marito all’inizio dell’unione coniugale. L’istruttoria ha permesso di accertare che il marito, sin dai primi anni del matrimonio, aveva espresso la volontà di divorziare al momento della maggiore età delle figlie (v. interrogatorio formale del marito, risposta n. 5; deposizioni __________, __________ e __________ __________) ma tali affermazioni, contrariamente a quanto lascia supporre l'appellante, costituivano una reazione del marito alla constatazione dell'insanabile dissidio coniugale, manifestatosi già alcuni anni dopo il matrimonio. A parte le assenze nei periodi di caccia non risulta in sintesi, nè l’appellante l’ha sostenuto, che il marito si sia disinteressato della famiglia o abbia fatto mancare qualche cosa ai familiari.
c) In sostanza la disunione coniugale è riconducibile al diverso carattere dei coniugi come pure ad altri fattori oggettivi. Intanto anche l’appellante è concorde nel ritenere grave il turbamento delle relazioni coniugali (appello pag. 8). Inoltre dall’istruttoria si evince che la moglie aveva un carattere lunatico (deposizione __________ __________), incostante (deposizione __________i), soggetto a cambiamenti d’umore (deposizione A__________turo __________) e che con essa era difficile andare d’accordo (deposizioni __________, __________ __________i). Questo stato di cose, cumulato alle assenze del marito, ha verosimilmente minato l’unione coniugale, che si è trascinata per anni senza che i coniugi affrontassero la realtà. Pur rimanendo nei limiti di una convivenza senza particolari dissapori, dagli atti non risultando autentici litigi, i coniugi hanno sempre più allentato i loro rapporti, tant’è che negli ultimi anni non hanno più avuto neppure rapporti intimi (cfr. anche interrogatorio formale __________ __________ risposta n. 4).
In definitiva l’istruttoria non ha permesso di accertare una colpa preponderante del marito, ma ha appurato l’esistenza di un dissidio ormai radicato, riconducibile oggettivamente al diverso carattere dei coniugi. A giusto titolo il Pretore ha respinto quindi l’opposizione della moglie e ha pronunciato il divorzio. L’appello è, su questo punto, sprovvisto di fondamento.
a) L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può inoltre essere aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Non ricorrendo i presupposti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche.
b) L’obbligo di corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev’essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). La gravità della colpa influisce per converso sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).
c) Nella fattispecie si è già escluso che al marito possa essere addebitata una colpa preponderante. Tutt’al più gli potrebbe essere imputata una colpa, ma a prescindere dalla questione di sapere se ciò sia il caso, la colpa dal marito non può definirsi causale. È vero che per essere causale un comportamento colpevole non deve rappresentare per forza la sola e unica causa della turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una colpa lieve della controparte), esso abbia contribuito a disgregare l’unione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con rinvii). In concreto non si può dire tuttavia che i comportamenti rimproverati dalla moglie al marito abbiano portato al dissidio coniugale. Il matrimonio sembrava impostato su fragili basi fin dall'inizio (matrimonio "riparatore", personalità diverse dei coniugi ecc.) ma non risultano elementi che permettano di attribuire una colpa al marito, che ha semmai sopportato per anni una situazione coniugale insoddisfacente e ha cercato di mantenere intatta la famiglia fino a quando le figlie non hanno raggiunto l'indipendenza. Del resto, a parte le assenze dovute alla caccia, non risulta che il marito svolgesse altre attività a scapito della famiglia o che frequentasse locali pubblici (deposizione __________). Ciò esclude l’applicazione dell’art. 151 CC.
a) Nella misura in cui l’appellante contesta unicamente il reddito a lei computato e il suo fabbisogno personale, l’appello non merita una particolare disamina. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, il debitore della rendita d’indigenza non può essere ridotto al puro minimo esistenziale, neppure quando la creditrice della prestazione sia in situazione di assoluta indigenza, ma deve essergli lasciato, di principio, il fabbisogno minimo esecutivo maggiorato di almeno il 20% (DTF 121 III 49 segg., consid. 1c; 118 II 100 in alto; 114 II 304; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 764). In sostanza con un reddito incontestato di fr. 4’408.– e un fabbisogno calcolato dal Pretore di fr. 3’878.– (fr. 3232.– + il 20%), all’appellato rimangono fr. 530.–. La lieve differenza (fr. 30.–) rientra nel legittimo apprezzamento del Pretore e non giustifica sicuramente una modifica dalla pensione fissata nella sentenza impugnata.
b) Neppure può essere accolta la richiesta di riconoscere la pensione alimentare vita natural durante. Il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenze accessorie del divorzio, e in genere i rapporti patrimoniali fra i coniugi, sono soggetti alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 195; SJ 1996 pag. 451 consid. 2a; Guglielmoni/Trezzini, in: Rep. 1990 129 e riferimenti citati; Bühler/Spühler , op. cit., nota 84 ad art. 151 CC). Incombe alle parti allegare e provare i fatti su cui si fondano le loro pretese. Nella fattispecie, spettava all’appellante fornire indicazioni in merito all’importo presumibile della rendita di vecchiaia o all’eventuale mancata concessione di una rendita erogata dalla cassa pensione. Non spetta pertanto a questa Camera rimediare a tale mancanza, ragione per cui l’appello, su questo punto, non merita ulteriore disamina.
II. Sull’appello adesivo
III. Sulle spese
L'appellante principale esce perdente su quasi tutta la linea, salvo per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria in prima sede a decorrere dal 5 febbraio 1993. Si giustifica quindi che sopporti i nove decimi degli oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC) e che rifonda alla controparte un'indennità (ridotta) per ripetibili. L'appellante adesivo soccombe per intero e risponde dei relativi oneri processuali, ma non è il caso di imporgli il versamento di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni al gravame.
Il 14 dicembre 1994 l'appellante principale ha introdotto una richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di ricorso. Se non che, essa potrebbe essere accolta solo per gli atti compiuti dopo il suo inoltro (l'assistenza giudiziaria non è concessa a titolo retroattivo: I CCA, sentenza del 30 gennaio 1990 nella causa G. contro. S.; sentenza del 9 dicembre 1993 nella causa R. contro R.). Dopo il 14 dicembre 1994 però il legale dell'appellante principale non ha più compiuto atti di procedura; può aver svolto qualche atto di patrocinio, ma ciò soltanto non giustifica il conferimento dell'assistenza giudiziaria. Quanto agli oneri processuali, l'appellante principale ha versato l'importo di fr. 500.– a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte; in tale misura l'assistenza giudiziaria è quindi senza oggetto (per analogia: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. V, Losanna 1992, pag. 124 nel mezzo con richiamo).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello principale è parzialmente accolto, nel senso che davanti al Pretore la convenuta è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ per gli atti compiuti dopo il 5 febbraio 1993. Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
Nella misura in cui non è divenuta senza oggetto, la richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a)tassa di giustizia fr. 500.–
b)spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti per un decimo a carico di __________ __________ e per nove decimi a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 800.– per ripetibili ridotte.
L’appello adesivo è respinto.
Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante adesivo. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster