AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.102
Data decisione, Autorità: 29.03.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00102
Lugano 29 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
__________, __________, e __________, __________, (patrocinate dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________, (patrocinata dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l’appellazione del 23 ottobre 1992 di __________ __________ contro la sentenza 5 ottobre 1992 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto
A. Il __________ 1986 è deceduta a __________ (__________) __________ __________ __________, domiciliata a __________. Sue eredi (testamentarie) sono __________ __________ e __________ __________ __________.
In possesso del certificato ereditario, le eredi hanno avviato le procedure di accertamento dell’asse ereditario, appurando che, successivamente alla dipartita di __________ __________, in virtù di due procure con validità post mortem __________ __________ aveva effettuato vari prelevamenti da conti bancari intestati alla defunta, ossia dal conto __________ presso la __________ di __________ e dal conto cifrato __________ __________ presso la Banca __________ di __________ per complessivi fr. 42’134.-- e DM 55’800.
B. L’11 aprile 1988 __________ __________ e __________ __________ __________ hanno convenuto in giudizio __________ __________ chiedendo che fosse tenuta a restituire quanto prelevato dai citati conti bancari dopo la morte di __________ __________.
C. Con risposta del 9 giugno 1988 __________ __________ ha proposto di respingere l’azione.
Nei successivi allegati preliminari le parti hanno ribadito le proprie tesi e domande, opponendosi a quelle avversarie.
Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 22 aprile 1991 le parti si sono confermate nel rispettivo memoriale conclusivo, nel quale hanno mantenuto le proprie domande.
D. Statuendo il 5 ottobre 1992 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando __________ __________ a rifondere alle attrici in solido i seguenti importi:
fr. 26’915.-- (5’271 + 18’729 + 14’234 + 900 ./. 12’219) oltre interessi al 5% al 28 gennaio 1986 su fr. 11’781.-- (24’000 ./. 12’219),dal 27 ottobre 1986 su fr. 14’234.-- e dal 29 dicembre 1986 su fr. 900.--,
fr. 3’000.-- oltre interessi al 6% dal 30 gennaio 1987 al 30 giugno 1989 (data scadenza obbl. cassa) e al 5% dal 1° luglio 1990,
obbligazioni della __________. __________ di nominali DM 30’000.-- oltre interessi al 7 3/8% dal 28 gennaio 1986 oltre agli interessi al 5% sulle cedole scadute,
obbligazioni “__________ ”di nominali DM 20’000.-- oltre interessi al 7% dal 28 gennaio 1986 oltre agli interessi al 5% sulle cedole scadute,
obbligazioni “__________ ” di nominali DM 5’000.-- oltre interessi al 7% dal 23 ottobre 1986 più interessi al 5% sulle cedole scadute,
DM 800.-- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 1986.
Nel caso in cui i titoli indicati risultassero venduti, scaduti o rimborsati, la convenuta sarebbe tenuta a rifondere
fr. 26’915.-- (5’271 + 18’729 + 14’234 + 900 ./. 12’219) oltre interessi al 5% dal 28 gennaio 1986 su fr. 11’781.-- (24’000.-- ./. 12’219), dal 27 ottobre 1986 su fr. 14’234.--, dal 29 dicembre 1986 su fr. 900.--, fr. 3’000.-- oltre interessi al 6% dal 30 gennaio 1987 al 30 giugno 1989 (data scadenza obbl. cassa) e al 5% dal 1° luglio 1989,
DM 30’000.-- oltre interessi al 7 3/8% dal 28 gennaio 1987 al giorno della scadenza, vendita o rimborso e successiva-mente al 5%,
DM 20’000.-- oltre interessi al 7% dal 28 gennaio 1986 al giorno della scadenza, vendita o rimborso e successiva-mente al 5%,
DM 5’000.-- oltre interessi al 7% dal 23 ottobre 1986 al giorno della scadenza, vendita o rimborso e successiva-mente al 5%,
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 3’600.-- sono state poste a carico delle attrici in misura di 1/8 e della convenuta per 7/8. Quest’ultima è pure stata tenuta a rifondere alla controparte l’importo di fr. 5’000.-- per ripetibili.
E. Insorta contro la predetta sentenza con appello del 23 ottobre 1992, __________ __________ chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione sia respinta.
Con le osservazioni del 26 novembre 1992 __________ __________ e __________ __________ __________ propongono di respingere l’appello e di confermare la sentenza querelata.
Considerato
in diritto
L’appellante censura il mancato riconoscimento del credito relativo a un contratto di locazione concluso con __________ __________ relativo alla disponibilità di un parcheggio contro il pagamento di fr. 11’319.-- (doc. 1), negato dal primo giudice poiché non provato, rilevando che in mancanza di una precisa contestazione da parte delle attrice nei loro allegati, tale pretesa doveva essere riconosciuta senza ulteriore approfondimento. Essa inoltre contesta la prescrizione del credito per le prestazioni da lei effettuate prima del 1981, asseverando che numerosi indizi suffragano il conferimento delle due procure con validità post mortem avvenuto per remunerare le prestazioni da lei svolte in favore della defunta.
b) Per l’art. 394 cpv. 1 CO, con l’accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, i servigi di cui viene incaricato. Non differentemente che in ogni altro tipo di contratto, il mandato è validamente stipulato allorché le parti hanno scambiato le loro reciproche volontà, concordando sui punti essenziali del contratto stesso (art. 1 cpv. 1, art. 2 cpv. 1 CO). La legge non prevede alcuna forma particolare per la stipulazione del mandato, il quale può essere concluso anche per atti concludenti (Tercier, op. cit., pag. 486). Ai sensi dell’art. 394 cpv. 3 CO per le prestazioni nell’ambito del mandato la mercede è dovuta quando sia stata stipulata o voluta dall’uso. Il principio della libertà contrattuale (art. 19 CO) prevede che la stipulazione della mercede può essere espressa, tacita, concomitante o posteriore alla conclusione del contratto (Tercier, op. cit. pag. 502). Spetta al mandatario provare l’esistenza di una convenzione al riguardo.
c) Nel caso in esame, pur non figurando agli atti alcuna prova che attesti il consenso di __________ __________ di retribuire le prestazioni fornite dall’appellante, si deve ammettere il principio dell’onerosità delle prestazioni di quest’ultima. Ciò emerge in particolare dalla deposizione di __________ __________, la quale ha ricordato che __________ __________ le aveva riferito di aver provveduto o di voler provvedere a gratificare l’appellante per le prestazioni effettuate a suo favore (verbali pag. 2). Inoltre, vista l’entità e l’intensità delle prestazioni, così come le modalità dell’attività prestata dall’appellante, si deve escludere l’esistenza di un semplice rapporto di favore tra le parti o di un mandato senza retribuzione. Certo può destare qualche perplessità la circostanza che per 15 anni l’appellante non abbia ricevuto alcuna mercede, ma in questo ambito va considerato che, a differenza del contratto di lavoro (art. 323 CO), nel mandato non è prevista nessuna disposizione sui termini di pagamento della mercede, ragione per cui la remunerazione può essere corrisposta anche alla fine del mandato.
b) In concreto spettava all’appellante allegare e rendere quanto meno verosimile che essa si era accordata con __________ __________, oltre che sulla messa a disposizione del posteggio, anche sul pagamento di una pigione (di fr. 60.-- mensili). Ciò non si è però verificato, __________ __________ essendosi limitata negli allegati di causa a precisare che essa aveva ceduto alla defunta l’uso del posteggio e senza suffragare un accordo delle parti sul pagamento di una pigione. Tale questione essendo un elemento essenziale del contratto di locazione (Lachat/Micheli, Le nouveau droit de bail, pag. 38 n. 19), se ne deduce che l’appellante nulla può pretendere a tale titolo, non avendo dimostrato l’esistenza di un contratto di locazione, ma tutt’al più di un comodato.
Come si è visto in precedenza, il principio dell’onerosità delle prestazioni dell’appellante dev’essere ammesso anche se non risulta un accordo sull’ammontare della mercede dovuta alla mandataria. Agli atti non figura del resto alcuna prova attestante che il credito di quest’ultima corrisponda all’ammontare dei conti bancari sui quali essa poteva operare. La distinta delle prestazioni fornite dall’appellante (doc. 1) non permette invero di concludere in questo senso, già poiché tale documento è stato allestito dopo i prelevamenti e ai fini di causa (doc. F in fine). Va inoltre considerato che il conferimento delle procure con validità post mortem è avvenuto mediante gli usuali formulari prestampati delle banche, ciò che non permette invero di concludere che la procuratrice potesse operare sui citati conti unicamente alla morte della mandante. Gli estratti bancari agli atti si riferiscono inoltre solo ai prelevamenti operati dopo la morte della mandante (doc. D, E) e non se ne può trarre alcuna conclusione sull’asserita assenza di movimenti prima di questa data. In particolare non se ne può dedurre che la defunta avesse inteso ricompensare l’appellante per le sue prestazioni conferendole procura post mortem sui conti rimasti a lei intestati. Il fatto che __________ __________ nel testamento olografo redatto il 19 novembre 1983, ossia un mese dopo il conferimento delle procure all’appellante, abbia lasciato alle cugine __________ __________ e __________ “la casa e gli altri pochi beni liquidi” non significa ancora che essa avesse inteso lasciare quanto depositato sui conti bancari quale compenso per le sue prestazioni. Anche la nota frase riferita dalla defunta a __________ __________ è tutt’al più indizio di un consenso all’onerosità di tali prestazioni.
Ne risulta, che non essendovi prova sull’ammontare della mercede, la determinazione della stessa è demandata al prudente criterio del giudice (art. 394 cpv. 3; DTF 117 II 282, 101 II 111; Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 397-399 ad art. 394).
Tenuto conto del genere, della durata dell’incarico svolto, nonché della responsabilità assunta dall’appellante, la mercede stabilita dal primo giudice, ancorché determinata in base al contratto di lavoro per il personale domestico, appare giustificata.
Altra questione è la compensabilità delle prestazioni dell’appellante con le richieste delle appellate. Non è contestato che le appellate hanno espressamente sollevato questa eccezione (replica pag. 8). Il primo giudice, considerando la fattispecie retta dalle regole sul contratto di lavoro si è attenuto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 128 n. 3 CO. Ora, nell’ambito del mandato il termine di prescrizione è di dieci anni ed è ridotto a cinque unicamente per le azioni dei medici, degli avvocati, procuratori e notai (Fellmann, op. cit. n. 558-559 ad art. 394). Nella fattispecie i servizi svolti dall’appellante non rientrano in tali categorie (Tercier, op. cit. pag. 515), e la pretesa dell’appellante da porre in compensazione con quelle delle appellate ammonta quindi a fr. 24’438.--. Ne discende che l’appello dev’essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata modificata di conseguenza.
Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il parziale accoglimento dell’appello comporta la modifica della ripartizione degli oneri processuali di prima sede, nel senso che essi sono posti a carico delle attrici in ragione di 1/4 e della convenuta in ragione di 3/4. Le ripetibili devono essere ridotte a fr. 4’440.-- per tenere conto della proporzionale soccombenza. In questa sede l’appellante risulta solo parzialmente vincente, ragion per cui si giustifica porre a suo carico i 6/7 degli oneri processuali e la rimanenza a carico delle appellate. Queste ultime hanno diritto ad un’equa indennità per ripetibili ridotte d’appello.
Per questi motivi
pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:
II. Conseguentemente la signora __________ __________, __________ è tenuta a versare alle attrici in solido __________ __________ e __________ __________ __________, __________, i seguenti importi:
... (lemmi invariati)
III. La tassa e le spese di giustizia di fr. 3’600.-- da anticipare dalle attrici, restano a loro carico in ragione di 1/4 e la rimanenza a carico della convenuta, la quale rifonderà alle attrici l’importo di fr. 4’400.-- a titolo di ripetibili.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 1’770.--
b) spese fr. 50.--
fr. 1’820.--
da anticiparsi dall’appellante, sono posti per 1/7 a carico delle appellate e per 6/7 a carico dell’appellante, che rifonderà alle appellate l’importo di fr. 2’000.-- complessivi per ripetibili ridotte d’appello.
avv. __________, __________
avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura delle giurisdizione di Mendrisio Nord
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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