AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.103
Data decisione, Autorità: 29.09.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00103
Lugano 29 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ______ (azione negatoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 20 febbraio 1990 da
e __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ e __________, __________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione 24 novembre 1992 presentata da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 novembre 1992 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. I coniugi __________ e __________ __________ hanno acquistato da __________ e __________ __________ i, il 23 maggio 1989, la particella n. __________RFP di __________, che confina con la particella n. __________di proprietà dei venditori, pure proprietari della particella n. __________. Sui citati fondi __________ e __________ __________ hanno edificato, come imprenditori generali, tre case monofamiliari. Il deflusso delle acque luride, previsto in un primo tempo con uno scarico indipendente sino a un pozzetto di raccolta per tutte le canalizzazioni delle tre case (cfr. planimetria doc. D), è stato modificato durante la costruzione, e parte degli scarichi provenienti dalla particella n. __________di proprietà __________ è stata collegata alle condotte provenienti dal fondo di proprietà dei coniugi __________i. A seguito dell’opposizione di questi ultimi, le parti hanno intavolato delle trattative per l’iscrizione di una servitù di condotta.
B. Fallite le trattative per la sottoscrizione di un contratto di servitù, il 20 febbraio 1990 __________ e __________ __________ hanno convenuto __________ e __________ __________ dinanzi il Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo che i convenuti fossero obbligati a staccare gli scarichi delle acque luride provenienti dalla particella n. __________dalle condotte della loro casa. Con risposta del 19 aprile 1990 __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione. Nei successivi atti scritti le parti si sono confermate nelle rispettive tesi e domande.
Conclusa l’istruttoria, __________ e __________ __________ hanno ribadito nel memoriale conclusivo del 2 luglio 1992 la domanda di petizione, mentre __________ e __________ __________ nelle loro conclusioni del 29 settembre 1992 hanno riproposto la reiezione dell’azione. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 29 settembre 1992.
C. Statuendo il 3 novembre 1992, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato a __________ e __________ __________ di staccare gli scarichi delle acque luride provenienti dalla loro particella n. __________RFP di __________ dalle condotte della particella n. __________ di proprietà dei coniugi __________. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese di fr. 3’100.-- sono state poste a carico dei convenuti, pure costretti a rifondere alla controparte fr. 1’800.-- per ripetibili.
D. Contro la sentenza pretorile __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 24 novembre 1992 volto a ottenere la riforma del giudizio impugnato e il rigetto della petizione introdotta dagli attori. Nelle loro osservazioni del 28 dicembre 1992 __________ e __________ __________ propongono di respingere il gravame e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto:
Occorre preliminarmente rilevare, vista la contestazione sollevata dagli appellati, che il gravame, come risulta dalla dichiarazione 23 dicembre 1994 dell’amministratore postale di Bellinzona, è stato presentato all’Ufficio postale di Bellinzona il 24 novembre 1992, ultimo giorno del termine di appello (art. 308 cpv. 1 CPC), ed è pertanto tempestivo.
Il Pretore non ha determinato il valore litigioso (art. 13 CPC). Nel caso concreto, invero, tale presupposto appare dubbio. L’art. 5 cpv. 1 CPC stabilisce che se l’oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore corrisponde a quello della domanda. Gli attori avendo chiesto la rimozione degli scarichi controversi (anche nell’ultimo atto di causa davanti al Pretore: art. 15 CPC), il valore litigioso equivarrebbe nella fattispecie al costo prevedibile per staccare i tubi e posare una nuova canalizzazione. Ora, il perito ha stimato tali spese in fr. 6500.– (risposte n. 1 e 2 del referto). Il valore di fr. 8000.– non può presumersi raggiunto, del resto, nemmeno qualora si applicasse per analogia l’art. 9 cpv. 3 CPC. Nulla conforta l’ipotesi, in effetti, che ove l’azione fosse respinta, il fondo dei convenuti si rivaluterebbe - o il fondo degli attori si deprezzerebbe - di almeno fr. 8000.– (il perito ha accennato anzi a una differenza di fr. 2500.–). Ciò posto, la causa andrebbe rinviata al Pretore per la definizione del valore litigioso. Dato che l’appello appare già a un primo esame sprovvisto di esito favorevole, si può prescindere nondimeno - eccezionalmente - da questa esigenza, tanto più che l’eventuale trasmissione degli atti per competenza alla Camera di cassazione civile non comporterebbe alcun beneficio per gli appellanti.
Il primo giudice ha accolto la petizione dopo aver accertato che l’allacciamento degli scarichi alle canalizzazioni degli attori, pur essendo stato eseguito a regola d’arte, costituisce una turbativa che riduce il potere di fatto e di diritto dei proprietari sulla cosa, alla quale gli attori non hanno acconsentito.
Gli appellanti censurano il giudizio pretorile facendo valere che l’allacciamento degli scarichi in questione non costituisce un atto di indebita ingerenza e che i vicini, accortisi della modifica delle canalizzazioni già durante l’esecuzione dei lavori, avevano acconsentito alla nuova situazione, al punto da incaricare un notaio per la stesura di un contratto di servitù di condotta.
L’art. 679 CC rappresenta una disposizione speciale rispetto all’art. 641 cpv. 2 CC. Se la responsabilità è fondata su un eccesso dell’esercizio del diritto di proprietà sarà l’art. 679 CC ad applicarsi. In un conflitto tra due proprietari l’applicazione dell’art. 641 cpv. 2 CC a fianco dell’art. 679 CC non è esclusa, anche se non conferisce alla vittima di un pregiudizio diritti più estesi dell’art. 679 CC (DTF 88 II 252 consid. 4; 73 II 151). Nel quadro dei diritti di vicinato, le turbative causate da vicini soggiacciono all’art. 641 cpv. 2 CC unicamente se sono usurpazioni dirette sul fondo dell’attore (DTF 111 II citato). Nel caso in esame il Pretore, a ragione, ha applicato l’art. 641 cpv. 2 CC poichè gli scarichi provenienti dalla particella degli appellanti costituiscono un’ingerenza diretta nella sostanza del diritto di proprietà ai sensi del citato disposto.
L’azione negatoria diretta contro i vicini proprietari è in concreto ricevibile, la turbativa essendo opera degli appellanti. Essa proviene, inoltre, dal fondo di loro proprietà (DTF 100 II 309; Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1995, vol. I, pag. 391).
Sostengono gli appellanti che la lite è piuttosto di natura contrattuale, la modifica dei piani rientrando nella facoltà dell’appaltatore, e che comunque la semplice difformità degli scarichi rispetto ai progetti iniziali non costituisce una turbativa. Le argomentazioni, pretestuose, sono sprovviste di fondamento. Non è contestato che parte degli scarichi delle acque luride provenienti dalla casa situata sulla particella n. __________RFP di __________, di proprietà degli appellanti, entra nel fondo confinante e è allacciata alle condotte dei vicini. Tale situazione, paragonabile a una costruzione sul fondo altrui, costituisce, a non avere dubbi, una usurpazione della proprietà, protetta anche nel sottosuolo (art. 667 cpv. 1 CC; Steinauer, op. cit. n. 1623 e 1647, pag. 71 e 82). A questo proposito risulta indifferente la questione di un’eventuale violazione contrattuale; determinante è che vi sia una turbativa della proprietà (art. 641 cpv. 2 CC). Ininfluente per il giudizio è pure la circostanza che l’esecuzione degli allacciamenti è avvenuta a regola d’arte, che tale soluzione sia la più conveniente e che essa non dovrebbe causare inconvenienti di sorta per gli appellati. Il proprietario del fondo leso direttamente nel proprio diritto reale dalla sporgenza dovuta a una costruzione sul fondo vicino può esigere la soppressione dell’ingerenza con l’azione negatoria (art. 641 cpv. 2; Steinauer, op. cit. n 1647, pag. 82). Si aggiunga che la turbativa è attuale, gli scarichi essendo tuttora allacciati alle condotte dei vicini. Risulta pertanto indifferente che non si siano ancora verificate otturazioni e che non sia pertanto necessario, al momento attuale, il rifacimento delle canalizzazioni (appello pag. 14).
a) Contrariamente all’opinione degli appellanti l’azione proposta dagli attori non è tardiva. Nel caso di sconfinamento sul fondo altrui, la legge accorda al “costruttore” il diritto di ottenere l’attribuzione della proprietà della superficie usurpata o la costituzione di una servitù se il proprietario leso non si è opposto all’usurpazione in tempo utile (art. 674 cpv. 3 CC). Se al contrario il proprietario si è opposto tempestivamente, egli potrà, senza limiti di tempo, promuovere l’azione negatoria per ottenere la soppressione dell’ingerenza (Steinauer, op. cit. n. 1654, pag.84). L’opposizione è tempestiva se fatta valere dal momento in cui l’opera sporgente è riconoscibile, anche se il proprietario leso ne viene a conoscenza più tardi (Steinauer, op. cit. n. 1653a, pag. 84; Meier-Hayoz, op. cit. n. 40 ad art. 641).
b) Nel caso in esame, a prescindere dalla circostanza che gli appellanti neppure hanno chiesto in via riconvenzionale l’attribuzione della proprietà o la concessione di una servitù di condotta, il reclamo dei proprietari lesi è senz’altro tempestivo. Poco dopo l’esecuzione dell’opera essi si sono infatti opposti all’allacciamento alle loro condotte (interrogatorio formale __________ e __________ __________i), circostanza non negata dagli appellanti, al punto che le parti avevano deciso di risolvere la questione mediante l’iscrizione di una servitù di condotta. Ne consegue che l’opposizione degli attori deve essere considerata valida. D’altronde l’azione negatoria, per sua natura, è imprescrittibile (DTF 111 II 24, Meier-Hayoz, op. cit. n.89 ad art. 641), e nel caso concreto, non ricorrendo gli estremi degli art. 674 cpv. 3 e 685 cpv. 2 CC, essa è proponibile (Steinauer, op. cit. n. 1040, pag. 285).
b) Asseverano gli appellanti che, prima della conclusione dei lavori di costruzione, i vicini hanno preso conoscenza della modifica e che tra le parti era sorta in seguito un’intesa, al punto da conferire a un notaio il mandato di redigere gli atti necessari. Inoltre la questione dell’indennizzo, che ha poi fatto naufragare le trattative, è stata avanzata solamente in un secondo tempo, allorquando la situazione di fatto era da tempo consolidata. A torto.
c) Gli appellanti non pretendono di aver interpellato gli attori in merito alle modifiche del tracciato delle canalizzazioni. Dal fascicolo processuale risulta che il progettista e esecutore degli impianti sanitari ha deciso, già in fase di progettazione, di modificare la distribuzione degli allacciamenti degli scarichi della casa degli appellanti (deposizione __________). Durante l’esecuzione dei lavori, e precisamente al momento dell’allacciamento degli scarichi alle condotte degli appellati, __________ __________, padre e suocero degli appellati, si accorse della modifica del progetto e ne informò gli attori. Ora, non è contestato che i lavori sono proseguiti e che tra le parti sono state intavolate trattative per la sottoscrizione di un contratto di servitù (interrogatorio formale __________ e __________ __________i), ma ciò non rende ancora lecita la turbativa messa in atto dagli appellanti. Dagli atti emerge che le parti si sono accordate sul principio della servitù, ma non sulla controprestazione che sarebbe spettata ai proprietari del fondo serviente. Certo, gli atti non precisano se la questione è stata discussa, ma non consta neppure che i proprietari del fondo serviente abbiano acconsentito a una concessione gratuita della servitù. D’altronde gli appellanti non pretendono neppure che la nota servitù dovesse essere concessa loro a titolo gratuito, e neppure indicano su quale base essi intendevano e intendono tuttora mantenere la situazione di fatto. Del resto che tra le parti non si fosse raggiunto un accordo in merito agli oneri della servitù traspare dalla lettera del 23 gennaio 1993 del patrocinatore degli attori ai convenuti (doc. G), mentre che i proprietari del fondo serviente non intendevano indennizzare i vicini risulta espressamente dalla loro lettera dal 24 gennaio 1990, ove essi hanno proposto una sorta di compensazione con i disagi loro causati dallo scolo delle acque dal fondo __________ (doc. H e I). Che poi le pretese degli appellati siano state avanzate solamente in un secondo tempo è ininfluente, ritenuto che, per l’appunto, nulla conforta l’ipotesi secondo cui i convenuti potessero attendersi la concessione di una servitù a titolo gratuito. Gli appellanti, consapevoli dell’invasione, invece di regolare la situazione hanno proseguito i lavori e si sono esposti, a loro rischio e pericolo, al fallimento delle trattative. Si aggiunga che, da quanto traspare dagli atti, il fallimento delle trattative sembra ricondursi proprio all’atteggiamento dei convenuti (interrogatorio formale __________ __________), i quali avrebbero dovuto interessarsi per il disbrigo della pratica di iscrizione (doc. H e I inc. __________richiamato). In questo senso non risulta pertanto che gli appellati abbiano trascinato consapevolmente le trattative al punto da rendere la loro azione abusiva (Meier-Hayoz, op. cit. N. 117 ad art. 641 CC; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Berna 1991, pag. 437/438 con riferimenti). Va rilevato infine che non costituiscono una giustificazione la presunta normalità della situazione, la minima intensità della turbativa o, ancora, l’assenza di pregiudizio per i proprietari lesi. Ne discende che non sussistono motivi atti a fondare un diritto degli appellanti di mantenere le condotte nella situazione attuale. Ciò posto, l’appello dev’essere respinto e il giudizio impugnato confermato.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.--
b) spese fr. 50.--
fr. 500.--
sono posti a carico degli appellanti, in solido, che rifonderanno, pure in solido, alla controparte l’importo di fr. 1’000.-- complessivi per ripetibili di appello.
avv. __________, __________a
avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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