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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.104
Data decisione, Autorità: 23.12.1997, ICCA
Incarto n. 11.95.00104
Lugano 23 dicembre 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (revoca di esecutore testamentario) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza del 12 novembre 1991 da
__________,
contro
__________, già in __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
premesso che il __________ 1991 __________ ha introdotto appello contro una decisione 15 novembre 1991 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città l’ha revocata dalla funzione di esecutrice testamentaria nella successione del marito __________ __________, designando in sua vece, limitatamente ai beni posti in Svizzera, la __________ Fiduciaria SA di __________;
preso atto che con lettera del 22 dicembre 1997 l’avv. dott. __________ ha annunciato a questa Camera la morte dell’appellante, avvenuta il __________ 1997;
considerato che, conformemente al paragrafo VI.3 del testamento 26 ottobre 1977 e al codicillo del 30 settembre 1982 di __________ __________, in caso di decesso dell’esecutrice testamentaria, tale funzione sarebbe spettata alla __________ Fiduciaria SA;
stabilito che nelle circostanze descritte la causa relativa alla revoca di __________ __________ è diventata senza interesse (art. 351 cpv. 1 CPC), la posizione della __________ Fiduciaria SA come esecutrice testamentaria nella successione fu __________ non essendo di per sé in discussione;
ricordato che ove la lite diventi priva d’oggetto o di interesse giuridico per le parti si applica in via analogica l’art. 72 della Procedura civile federale (I CCA, sentenza del 12 ottobre 1989 in re G. contro R.; del 22 febbraio 1993 in re B. contro B., consid. 1), sicché il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese;
ritenuto che in concreto la particolarità della fattispecie giustifica di soprassedere al prelievo di tasse e spese, le quali dovrebbero seguire per altro il presumibile – ma non evidente – esito del gravame qualora la lite non fosse divenuta senza interesse giuridico (DTF 111 Ib 191 consid. 7a);
accertato che le parti hanno dichiarato di rinunciare a indennità per ripetibili in sede di appello;
decreta: 1. L’appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– avv. dott. __________, __________;
– __________ Fiduciaria SA, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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