AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.105
Data decisione, Autorità: 07.07.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00105
Lugano 7 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione del 6 maggio 1992 da
__________, nata __________, __________, (patrocinata dal lic. iur. __________, studio avv. __________ i, __________),
contro
__________, __________, (patrocinato dall’avv. __________, __________),
ed ora sul decreto del 5 settembre 1994 con cui il Pretore ha respinto un’istanza di provvedimenti cautelari presentata il 20 gennaio 1994 dall’attrice;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 14 settembre 1994 di __________ __________ contro il decreto 5 settembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1959) e __________ nata __________ (1962) si sono sposati a __________ il __________ 1980. Dalla loro unione sono nate le figlie __________ (1981) e __________ (1984). Il marito, già impiegato presso le , è attualmente disoccupato, mentre la moglie è alle dipendenze dell’ di __________ quale venditrice. Le parti vivono separate dal mese di novembre 1991.
B. Il 10 dicembre 1991 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, che ha avuto luogo senza esito il 17 febbraio 1992. Il 6 maggio successivo essa ha presentato l’azione di divorzio, postulando in particolare, oltre allo scioglimento del matrimonio, l’affidamento delle figlie con un diritto di visita per il padre di 2 fine settimana al mese e 14 giorni di vacanza, un contributo alimentare di fr. 750.-- per ciascuna figlia e di fr. 500.-- per sé. La richiesta di provvedimenti cautelari formulata con la domanda di divorzio è stata evasa all’udienza del 27 maggio 1992.
Con risposta del 27 luglio 1992 il marito ha aderito al principio del divorzio, all’affidamento delle figlie alla madre e alla regolamentazione del diritto di visita da lei proposta. Egli si è nondimeno opposto alle richieste pecuniarie avanzate dalla moglie.
Durante la procedura di merito il convenuto ha lasciato il posto di lavoro presso le __________ e nel novembre 1992 si è trasferito in __________, dove è rimasto fino al gennaio 1994.
La procedura di merito è attualmente giunta al dibattimento finale, tenutosi il 12 settembre 1994.
C. Il 20 gennaio 1994 __________ __________ ha presentato un’istanza di provvedimenti cautelari intesa a negare al marito il diritto a relazioni personali con le figlie. All’udienza del 2 marzo 1994, indetta per la discussione, la madre ha mantenuto la sua richiesta, alla quale si è opposto il padre. Le parti si sono accordate di far allestire un rapporto dal Servizio medico psicologico di __________.
D. Esperita l’istruttoria, e deposto il rapporto 10 maggio 1995 dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di __________ (OSC), alla discussione finale del 2 agosto 1994 __________ __________ ha reiterato la sua domanda di negare al padre il diritto a relazioni personali con le figlie. __________ __________ ha nuovamente postulato il rigetto dell’istanza, chiedendo la completazione del rapporto peritale, che non teneva conto della sua versione dei fatti.
E. Statuendo il 5 settembre 1994, il Pretore ha respinto l’istanza e ha riconosciuto al padre un diritto di visita di un pomeriggio la settimana (4 ore) da esercitarsi nei locali dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di __________, sotto la sorveglianza passiva di un responsabile del centro.
F. Contro il decreto appena citato __________ __________ ha introdotto un appello del 14 settembre 1994 in cui chiede che - conferito al ricorso effetto sospensivo - il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua istanza di provvedimenti cautelari.
Con decreto del 22 settembre 1994 il vicepresidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello.
__________ non ha presentato osservazioni all’appello.
Considerando
in diritto:
L’appellante contesta le risultanze alle quali è giunto il primo giudice, sostenendo che il convenuto non si è mai occupato economicamente delle figlie e che con la sua permanenza in __________ per un anno e mezzo ha dimostrato un completo disinteresse per la famiglia. Essa evidenzia inoltre che dal referto peritale emerge il carattere violento e incontrollato del marito, che ha terrorizzato e angosciato le figlie, le quali non desiderano più vederlo. Infine l’appellante rileva l’inadeguatezza della misura imposta dal primo giudice.
Il genitore non affidatario ha il diritto di mantenere con i figli le relazioni adeguate alle circostanze (art. 156 e 273 CC). Nella determinazione di tali relazioni si deve considerare l’interesse del figlio, sul cui sviluppo psichico, fisico e morale non devono influire negativamente. In tale ambito al giudice compete un ampio potere di apprezzamento, che gli permette di prendere la soluzione più adeguata al singolo caso, mettendo a confronto gli interessi del figlio e dei singoli genitori. L’art. 274 cpv. 2 CC prevede la possibilità di negare o revocare il diritto alle relazioni personali, e ciò a tutela del figlio e non come punizione per l’uno o per l’altro genitore (DTF 118 II 24 consid. 3c), tuttavia simile provvedimento ha natura estrema e va applicato solo ove misure meno incisive non permettano di conseguire lo stesso risultato.
a) Dal referto peritale emerge che le figlie appaiono ben inserite nel loro attuale contesto familiare e scolastico, ma denotano una certa sofferenza per il conflitto in corso. Esse concordano inoltre con la madre nel descrivere il padre, che non intendono vedere e del quale hanno un’immagine negativa, adducendo episodi di violenza cui sono state oggetto. In sostanza risulta un quadro di grave conflittualità familiare tale da impedire un sereno esercizio del diritto di visita. Il perito ha pertanto ritenuto che al momento attuale non sussistano le condizioni per un diritto di visita esprimendo inoltre preoccupazioni per le figlie dovute all’aperto conflitto tra i genitori. D’altro canto egli ha rilevato che il genitore titolare del diritto di visita, pur tradendo un atteggiamento contraddittorio, resta il padre naturale e come tale non risulta possibile né auspicabile cancellarne l’esistenza.
b) Va anzitutto rilevato che lo psicologo dell’OSC ha sentito solo la versione dei fatti di madre e figlie e che nonostante l’esplicita domanda del padre in sede di dibattimento finale provvisionale il rapporto non è stato completato con l’audizione del convenuto.
Che la situazione della famiglia __________ sia travagliata è incontestato, ma ciò non significa ancora che le relazioni personali tra padre e figlie debbano essere completamente negate, ritenuto che, come visto in precedenza, il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto di mantenere con loro le relazioni adeguate alle circostanze e che questa prerogativa deriva dai suoi diritti della personalità (DTF 120 Ia 375 consid. 4a). D’altronde il diritto di visita dev’essere concesso anche se il suo esercizio è suscettibile di conflitto (DTF 118 II 242 consid. 2c), e un rifiuto presuppone che esso sia chiaramente in contrasto con il suo scopo (DTF 118 II 242). Il fatto poi che il padre non versa il contributo alimentare non è, di per sé, determinante, l’obbligo di mantenimento essendo indipendente dal diritto alle relazioni personali (DTF 120 II 179 consid. 3b con riferimenti).
c) E’ possibile che __________ e __________ non vogliano rivedere il padre, ma tale circostanza non è decisiva, la disciplina del diritto di visita non potendo dipendere soltanto dalla volontà del figlio (DTF 111 II 405). Certo occorre determinare in ogni caso concreto perché il figlio adotti nei confronti del genitore un’attitudine difensiva e se l’esercizio del diritto di visita rischia di pregiudicare effettivamente il bene del figlio. Nella fattispecie è vero che il padre ha lasciato la Svizzera per oltre un anno e mezzo senza aver nessun contatto con le figlie, e ciò ha senz’altro contribuito a generare nelle ragazze un sentimento di estraneità e quindi di rifiuto nei confronti del padre, ma non risulta che esse siano totalmente estranee al padre, ciò che permetterebbe eventualmente di negare o revocare il diritto delle relazioni personali. D’altronde non risulta che il padre si sia completamente disinteressato delle figlie, tant’è che al ritorno dal __________ egli ha subito voluto riprendere le relazioni personali con loro. Infine va rilevato che la conflittualità tra i genitori dovute alla procedura di divorzio ha verosimilmente complicato le relazioni tra padre e figlie, con effetti negativi sul diritto di visita. Che poi il peggioramento del rendimento scolastico di __________ sia da ricollegare unicamente alla presenza del padre non può essere affermato con certezza.
d) Il convenuto non è stato sentito dallo psicologo dell’OSC, non essendosi presentato all’appuntamento fissato da quest’ultimo. Sembra però che l’unica convocazione sia stata inviata nel periodo in cui egli era ritornato d’urgenza in __________ (cfr. lettera 10 giugno 1995 del suo patrocinatore). Al rientro egli ha subito chiesto di poter esporre la sua versione dei fatti allo psicologo, reiterando tale richiesta al dibattimento finale provvisionale. Il rapporto agli atti riposa quindi esclusivamente sulle versioni esposte da madre e figlie. Le ragazze hanno invero riferito allo psicoterapeuta di aver subito ripetute violenze (referto pag. 3). Senza voler minimizzare la gravità della accuse, queste sono l’unico elemento che deponga per una soppressione del diritto di visita, come preteso dalla madre. Tuttavia nella fattispecie tale circostanza non risulta con chiarezza, e la madre prima d’ora non aveva mai evocato episodi di violenze subite dalle figlie, ragion per la quale risulta importante che le relazioni personali tra padre e figlie non risultino irrimediabilmente compromesse da drastiche disposizioni adottate senza un’adeguata istruttoria e senza aver concesso al padre l’occasione di esprimersi sui rimproveri mossigli dalle figlie. Si aggiunga a questo proposito che il diritto di visita, per una certa durata e sotto sorveglianza, può essere concesso anche al genitore che ha abusato del figlio, qualora esso sia compatibile con il suo bene (DTF 120 II 233 consid. 3b/aa). In queste circostanze, correttamente il primo giudice ha disposto l’esercizio del diritto di visita in presenza di terzi. Tale soluzione, tutt’altro che fuori luogo, concilia adeguatamente la protezione del figlio e il mantenimento di un istituto importante dal profilo personale come il diritto di visita del genitore non affidatario. E’ vero che il perito ritiene non sussistano al momento attuale condizioni di sufficiente serenità per l’esercizio del diritto di visita, ma il suo rapporto, basato unicamente sulle indicazioni fornite dalla madre e dalle figlie, è incompleto e dovrà essere aggiornato, previa audizione del padre, prima della conclusione della causa di merito in applicazione della massima ufficiale del principio inquisitorio (cfr. consid. 2 e riferimenti ivi citati). Ne discende che in queste condizioni non vi sono elementi per concludere, a questo stadio della procedura, che le relazioni personali tra padre e figlie siano pregiudizievoli per quest’ultime, ragion per cui il diritto di visita del padre dev’essere garantito. Si aggiunga infine che la costituzione di un nuovo nucleo familiare non è decisiva: dal fascicolo processuale non risulta, né è stato affermato, che l’attuale convivente della madre abbia assunto socialmente e psichicamente il ruolo del genitore titolare del diritto di visita al punto che quest’ultimo e le figlie siano totalmente estranei l’uno alle altre (DTF 118 II 26 consid. 3e), ciò che permetterebbe eventualmente - a ben determinate condizioni che qui non ricorrono - di negare o revocare il diritto delle relazioni personali (art. 274 cpv. 2 CC).
Il diritto di visita è lasciato all’apprezzamento del giudice (DTF 120 II 235 consid. 4a), il quale deve esaminare tutte le circostanze rilevanti. Nella fattispecie la regolamentazione fissata dal primo giudice può essere condivisa. Essa appare consona alla situazione attuale che considera le difficoltà iniziali dovute al periodo di separazione tra padre e figlie, come pure l’atteggiamento assunto da queste ultime nei confronti del padre. L’esercizio di visita in un ambiente neutro, alla presenza di un assistente con formazione idonea che possa vigilare con imparzialità e cognizione di causa, e che avvertirà il giudice ove la regolamentazione non dovesse - per avventura - rispondere alle aspettative o la situazione dovesse evolvere sfavorevolmente, appare una misura che risponde agli imperativi di prudenza e equilibrio che le contingenze esigono.
Ciò posto, l’appello dev’essere respinto e il decreto impugnato confermato. L’assetto così disposto ha e mantiene carattere provvisionale: mutandosi le circostanze o rilevandosi improprio allo scopo, esso potrà essere modificato. Spetterà poi al giudice del divorzio regolare le relazioni personali in modo definitivo e duraturo (DTF 120 II 234 consid. 3b/bb; 119 II 205 consid. 3), dopo avere approfondito, d’ufficio, il tema delle relazioni personali fra padre e figlie procedendo alle indagini del caso.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.--
b) spese fr. 50.--
fr. 400.--
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
lic. iur __________, studio legale __________, __________
avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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