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Numero d'incarto:
11.1995.106
Data decisione, Autorità:
21.07.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00106
Lugano
21 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire sull’appello presentato il 24 maggio
1994 da
(1989), __________o
(rappresentato dalla madre __________ __________)
e
__________,
__________,
(entrambi patrocinati ora dall’avv. __________,
__________)
nella causa n. __________ FIL della Pretura del distretto
di Lugano, Sezione 6 promossa da __________ __________ con petizione 16
luglio 1992
contro
,
__________ ()
(patrocinato dal lic.iur. __________, studio __________,
__________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello 24 maggio 1994 promosso da __________ e __________ __________ contro
la sentenza emessa il 2 maggio 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 6;
-
Se deve essere accolta
l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
ritenuto
in fatto:
A. __________
__________, all’epoca domiciliata a , ha dato alla luce l’
__________ 1989 il figlio __________. Essa ha indicato come padre __________
__________, con cui aveva avuto relazioni intime nel periodo determinante per
il concepimento del bambino.
B. Il 16 luglio 1992
__________ __________, rappresentato dalla curatrice ad hoc designata
dalla Delegazione tutoria del Comune di __________ e patrocinato dall’avv.
__________ __________i, ha introdotto contro __________ __________ una
petizione tendente all’accertamento della paternità e al mantenimento.
C. Con risposta del
16 febbraio 1993 il convenuto ha chiesto l’integrale reiezione della petizione,
sia in ordine che nel merito, adducendo l’incompetenza territoriale del giudice
adito e contestando la sua paternità.
D. Nella replica 24
marzo 1993 e nella duplica 14 maggio 1993 le parti si sono confermate nelle
rispettive domande e all’udienza preliminare del 26 ottobre 1993 hanno
notificato le rispettive prove. La perizia giudiziaria ordinata dal Pretore ha
accertato la paternità del convenuto con un grado di probabilità del 98.47%.
Il 7 marzo 1994 le
parti hanno sottoscritto una convenzione in cui __________ __________ ha
riconosciuto la paternità su __________ __________ e sono stati fissati -
segnatamente - i contributi alimentari a favore del figlio, nella misura di fr.
300.– fino al compimento del 10° anno d’età, fr. 350.– dal 10° al 15° anno
d’età e fr. 400.– dal 14° anno di età fino alla maggiore età, oltre agli assegni
familiari, da adeguare al rincaro.
Al dibattimento finale
del 28 aprile 1994 il convenuto ha dichiarato di aderire alla petizione di
paternità e entrambe le parti hanno chiesto al Pretore l’omologazione della
convenzione, con oneri processuali a carico del convenuto e ripetibili
compensate.
E. Con sentenza 2
maggio 1994 il giudice ha pronunciato la paternità del convenuto e ha omologato
il contratto di mantenimento nella misura in cui stabiliva l’ammontare del
contributo alimentare. Egli ha posto la tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le
spese a carico del convenuto, compensando le ripetibili.
F. Il 24 maggio 1994
__________ __________, agendo per sé e in rappresentanza del figlio minorenne
__________ __________, ha impugnato la sentenza pretorile, chiedendo che in
riforma del citato giudizio sia riconosciuto all’attore un contributo
alimentare di fr. 456.– fino ai 6 anni di età, di fr. 618.– dai 7 ai 12 anni,
di fr. 703.– dai 13 ai 16 anni e di fr. 941.– dai 17 ai 20 anni, in aggiunta
agli assegni familiari. Con istanza di medesima data essi hanno chiesto inoltre
il beneficio dell’assistenza giudiziaria, comprensiva del gratuito patrocinio.
G. Nelle osservazioni
del 21 giugno 1994 __________ __________ ha proposto di respingere l’appello,
sia in ordine che nel merito, opponendosi anche alla richiesta di assistenza
giudiziaria.
H. Così richiesto
della presidente della Camera, il legale degli appellanti ha prodotto nuova
documentazione. Sono inoltre stati acquisiti agli atti la risoluzione 21 giugno
1994 della Delegazione tutoria di __________ e la decisione 4 novembre 1992 della
Sezione curatele e tutele. Alle parti è stata offerta la possibilità di
esprimersi in merito.
Considerato
in diritto:
-
__________, rappresentato dal curatore ad hoc designato dalla Delegazione
tutoria del Comune di domicilio in applicazione dell’art. 308 cpv. 2 e 309 cpv.
1 CC, ha promosso causa contro __________ __________ per ottenere
l’accertamento della paternità (art. 261 CC) e il mantenimento (art. 279 CC).
__________ __________, che avrebbe potuto promuovere l’azione giudiziaria di
accertamento della paternità in litisconsorzio facoltativo con il figlio, non è
stata parte in causa. Essa sostiene nondimeno di essere legittimata ad
appellare contro la sentenza pretorile visto che la stessa la pregiudica nei
suoi interessi pecuniari. A torto. La citazione addotta dall’appellante a
sostegno del suo gravame (Rep. 1990 188, ripresa in Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, ad art. 307 n. 6) si riferisce
infatti alla parte in causa che subisce uno svantaggio dalla decisione
impugnata (cfr. Anastasi, Il sistema dei mezzi di
impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 125 n.
8.1.1) e non è quindi applicabile a terze persone estranee alla lite, come in
concreto.
Ci si potrebbe chiedere
se il gravame di __________ __________ non possa essere interpretato alla
stregua di una domanda di intervento in lite, di principio possibile anche in
sede di appello (art. 51 cpv. 2 CPC). Il quesito è però da risolvere negativamente,
in quanto l’interveniente può appellare solo se il giudizio acquisisce forza di
giudicato nei suoi confronti (Anastasi, Il sistema
dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981,
pag. 127 n. 8.1.2) ciò che non è il caso nella fattispecie, la sentenza
pretorile sull’obbligo di mantenimento del padre avendo forza di giudicato solo
nei confronti di quest’ultimo e dell’attore.
La madre non è dunque
legittimata a impugnare la sentenza pretorile e il suo appello è irricevibile.
-
__________ sostiene inoltre di essere legittimata ad agire in nome e per conto
del figlio minore __________ __________, di cui è rappresentante legale. La
madre nubile che detiene l’autorità parentale sul figlio minore ai sensi
dell’art. 298 cpv. 1 CC è legittimata a proporre l’azione di mantenimento
prevista dall'art. 279 CC solo nella misura in cui i suoi poteri non siano
stati limitati dall’autorità tutoria in applicazione dell’art. 308 cpv. 2 CC (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4a edizione, Berna 1994, n. 9.06; Tercier, L’action en paternité selon le nouveau droit
de la filiation, in: ZBJV 1978 pag. 377 segg., 384). Dagli atti richiamati
d’ufficio in questa sede, noti alle parti, risulta che la Delegazione tutoria
del comune di __________ ha istituito il 6 dicembre 1989 una curatela di
rappresentanza ai sensi degli articoli 309 cpv. 1 e 308 cpv. 2 CC in favore di
__________ __________ (cfr. risoluzione 21 giugno 1994), designando il curatore
nella persona del Tutore ufficiale. Non risulta tuttavia che nella fattispecie
l’autorità tutoria abbia limitato in misura corrispondente l’autorità parentale
della madre. Ne discende che l’attore ha avuto due rappresentanti legali e che
la madre era legittimata ad agire in nome del figlio indipendentemente dal curatore
(Hegnauer, Berner Kommentar, 4a edizione, Berna 1984, n. 17 ad art. 261
CC; op. cit., n. 27.24; Frank, Grenzbereiche der elterlichen
Gewalt, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 33 segg., 42–44).
L’appello proposto da
__________ __________ in nome del figlio è quindi ricevibile anche se l’attore
era rappresentato in prima sede dal curatore ad hoc.
- Nel merito
l’appellante rimprovera al Pretore di avere omologato la convenzione di
mantenimento sottoscritta dal padre del bambino e dal curatore senza avere
indagato d’ufficio sulla situazione economica di entrambi i genitori,
stabilendo un contributo alimentare manifestamente insufficiente ai bisogni
dell’attore. Censura inoltre il mancato riconoscimento di un contributo alimentare
retroattivo per l’anno precedente l’azione, ai sensi dell’art. 279 CC.
Il Pretore ha omologato
il contratto di mantenimento (doc. 7) limitatamente all’ammontare del
contributo alimentare, fissato in fr. 300.– sino al compimento del decimo anno
di età, in fr. 350.– dal decimo al quindicesimo anno e in fr. 400.– dal
quindicesimo anno alla maggiore età, da adeguare al rincaro, precisando che a
tali importi dovevano essere aggiunti gli assegni familiari.
Come correttamente
osserva l’appellante, il giudice non può limitarsi ad approvare acriticamente
una convenzione di mantenimento in favore di un minore, ma deve verificare se
l’ammontare del contributo alimentare previsto dal contratto rispetta i requisiti
posti dall'art. 285 cpv. 1 CC (Hegnauer, Grundriss
des Kindesrechts, 4a edizione,
Berna 1994, n. 21.20, con rinvio a n. 21.15–17). Il primo giudice ha in concreto
approvato il contratto di mantenimento ritenendolo nell’interesse del minore
(pag. 3 sentenza 2 maggio 1994), ma non ha indicato su quali basi egli si sia
fondato per giungere a tale conclusione. Invano si cercherebbero nella sentenza
elementi concreti di valutazione, in particolar modo sulle condizioni
economiche dei genitori, indispensabili per una corretta valutazione del
contributo alimentare (art. 285 cpv. 1 CC). Ne discende che la sentenza è priva
di motivazione e deve essere annullata d’ufficio ai sensi dell’art. 285 cpv. 2
lett. e CPC, poiché l’esposizione dei motivi sui quali il giudice fonda la
propria decisione è un elemento essenziale della sentenza e deve consentire
all’autorità di appello di verificare, discutere e giudicare la motivazione
stessa (Rep. 1973 89, 1981 85; I CCA del 25 settembre 1989 nella causa G./G.).
Nella determinazione
dei contributi alimentari per i figli è invero applicabile la massima ufficiale
e il principio inquisitorio (art. 280 cpv. 2 CC; DTF 118 II 94, 120 II 229) ma
l’assunzione di nuove prove ai sensi dell’art. 420 CPC da parte di questa Camera
significherebbe condurre un’istruttoria ed emanare un giudizio di primo grado
in appello in questioni di stato, negando alle parti il diritto al doppio grado
di giurisdizione e limitando quindi i loro diritti procedurali (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
annotato, ad art. 420 n. 2). A tutela dei diritti delle parti si impone quindi
di dichiarare nulla d’ufficio la sentenza impugnata e di rinviare l’incarto al
Pretore affinché emani un nuovo giudizio dopo aver accertato se i contributi alimentari
proposti nella convenzione 7 marzo 1994 siano conformi ai requisiti dell’art.
285 cpv. 2 CC.
- Gli oneri processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Viste le particolarità della
fattispecie si può tuttavia prescindere dal prelievo di spese e tasse di giustizia
a carico di __________ __________, nonostante l’irricevibilità del gravame da
lei presentato per sé stessa, e rinunciare ad accordare ripetibili alla
controparte, in considerazione del fatto che il gravame della madre è solo
un’infima frazione di quello presentato in nome dell’attore. L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________
__________ per sé deve invece essere respinta, il suo appello personale non
avendo alcuna possibilità di esito favorevole. Deve per contro essere accolta
l’istanza presentata in nome di __________ __________, il cui appello è stato
accolto. Il convenuto può tuttavia essere esonerato dal pagamento di ripetibili
all’attore, nonostante si sia opposto all’appello, tenuto conto della singolarità
del caso concreto, sottratto alla libera disposizione delle parti in virtù
della massima ufficiale.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la
tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
L’appello di
__________ __________ è irricevibile.
-
L’appello di
__________ __________ è accolto e la sentenza impugnata è annullata. L’incarto
è rinviato al Pretore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
-
L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria di __________ __________ è
respinta.
-
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________, __________
-
Non si prelevano
tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– avv. __________,
– lic. jur. __________,
studio legale __________, __________
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 6
Per la prima Camera civile del
Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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