AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.11
Data decisione, Autorità: 19.12.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00011
Lugano, 19 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ DSA (azione di separazione: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 20 maggio 1994 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________),
e ora sul decreto cautelare del 19 ottobre 1994 con cui il Pretore ha disciplinato l’as-setto provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 31 ottobre 1994 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 19 ottobre 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 5 dicembre 1994 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (1951) e __________ (1948) si sono sposati a __________ il __________ settembre 1972. Dal matrimonio sono nate __________ (__________dicembre 1972) e __________ (__________febbraio 1976). Il marito è vicedirettore presso la __________ a __________, dove è stato trasferito per motivi di lavoro nel 1992. La moglie, casalinga, risiede tuttora nell’abitazione coniugale di __________ insieme con la figlia __________, apprendista. La figlia __________, maggiorenne, provvede economicamente a sé stessa.
B. Il 22 settembre 1993 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 25 ottobre seguente. Il giorno medesimo essa ha presentato un’istanza di misure provvisionali tendente a ottenere, tra l’altro, un contributo alimentare per sé di fr. 4800.– mensili (di cui fr. 3000.– subito, senza contraddittorio) e uno di fr. 800.– mensili (più l’assegno familiare) per la figlia __________, come pure una provvigione ad litem di fr. 4000.–. Statuendo il 27 ottobre 1993 senza contraddittorio, il Segretario assessore ha imposto ad __________ __________a, in luogo e vece del Pretore, un contributo mensile di fr. 3000.– per la moglie e uno di fr. 800.– (più l’assegno familiare) per la figlia __________.
C. In sede di contraddittorio, l’8 febbraio 1994, __________ __________ ha riconosciuto alla moglie un contributo mensile di fr. 3320.– e alla figlia uno di fr. 800.– (compreso l’assegno familiare), opponendosi per il resto alle domande nei suoi confronti. Esperita l’istrut-toria, alla discussione finale del 26 settembre 1994 la moglie ha confermato le proprie conclusioni, salvo aumentare a fr. 6000.– mensili il contributo chiesto per sé stessa. Il marito ha offerto alla moglie un contributo di fr. 1800.– mensili, più il pagamento diretto degli oneri ipotecari gravanti l’abitazione coniugale, e uno di fr. 800.– (compreso l’assegno familiare) alla figlia.
D. Con decreto cautelare del 19 ottobre 1994 il Pretore ha stabilito il contributo mensile per __________ __________ (incluso l’onere ipo-tecario gravante l’abitazione coniugale) in fr. 4425.– da ottobre a dicembre 1993, in fr. 5465.– per il mese di gennaio 1994 e in fr. 5575.– da febbraio 1994 in poi. Il contributo per la figlia è sta-to fissato in fr. 800.– mensili compreso l’assegno familiare. __________ __________ è stato tenuto inoltre a rifondere alla moglie fr. 2600.– per gli interessi ipotecari maturati nel mese di ottobre 1993 sull’ abitazione coniugale, mentre la richiesta di provvigione ad litem della moglie è stata respinta. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Insorto con un appello del 31 ottobre 1994 contro il decreto del Pretore, __________ __________ chiede che il contributo mensile per la moglie sia ridotto a fr. 3133.55 da ottobre a dicembre 1993, a fr. 3860.– per il mese di gennaio 1994 e a fr. 4007.– da febbraio 1994 in poi. Egli postula altresì l’annullamento della condanna relativa al pagamento di fr. 2600.– per gli oneri ipotecari maturati sull’abitazione coniugale nell’ottobre del 1993.
Nelle sue osservazioni del 5 dicembre 1994 __________ __________ propone di respingere l’appello e in via adesiva chiede che il contributo mensile in suo favore sia aumentato a fr. 5570.– fino al dicembre del 1993 e a fr. 6000.– dal gennaio 1994, come pure che il marito sia tenuto a rimborsarle fr. 2817.– per i noti oneri ipotecari maturati nell’ottobre 1993, che le sia riconosciuta una provvigione ad litem di fr. 4000.– e che la tassa di giustizia sia posta interamente a carico del marito, obbligato a rifonderle fr. 4000.– per ripetibili.
Con osservazioni del 10 gennaio 1995 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello adesivo.
F. Nel frattempo, il 20 maggio 1994, __________ __________ ha promosso la causa di merito, intesa alla separazione per tempo indeterminato. Il procedimento si trova allo stadio della replica.
Considerando
in diritto:
I. Sull’appello principale
Il marito sostiene anzitutto che il suo reddito netto per il 1994 non ammonta a fr. 12 118.– mensili, come accertato dal Pretore (decreto, pag. 3 a metà), bensì a fr. 11 710.80. L’assunto è parzialmente fondato. Dagli atti (doc. 3 e 3.1 forniti dalla __________ __________ o) si desume un reddito dell’appellante, per 13 mensilità, di fr. 12 632.– lordi (stipendio fr. 12 000.–, assegno familiare fr. 300.–, indennità per pasti fuori casa fr. 140.–, quota di gratifica fr. 192.–), su cui sono operate – a un sommario esame – deduzioni per complessivi fr. 1456.– (nell’ordine, calcolate in base a tale reddito: fr. 81.–, fr. 638.–, fr. 126.–, fr. 586.– e fr. 25.-). Rapportato su 12 mensilità, tale valore dà una media di fr. 12 107.–. Ci si potrebbe domandare, invero, se l’aumento di stipendio di cui ha beneficiato il marito nel 1994 sia rilevante ai fini del giudizio, il limite superiore del diritto al mantenimento essendo costituito dal tenore di vita goduto dai coniugi fino alla cessazione della comunione domestica (DTF 118 II 377 consid. 20). Nel decreto il Pretore ha accertato espressa-mente, però, che il livello di vita avuto dai coniugi durante la vita in comune era superiore a quello attuale (pag. 7 in alto). Simile circostanza non essendo litigiosa, non occorre vagliare oltre il problema.
Per quanto riguarda il proprio fabbisogno minimo (fr. 4013.– mensili nel 1993 e fr. 4078.– mensili nel 1994, dopo l’aumento del premio per la cassa malati: decreto, pag. 3 in basso), l’ap-pellante ne contesta gran parte delle voci.
a) Egli si duole in primo luogo della circostanza che per i pasti al ristorante il Pretore gli abbia riconosciuto solo un’inden-nità di fr. 200.– (decreto, pag. 4) invece della spesa effettiva (fr. 516.–). Egli disconosce nondimeno che tale indennizzo non copre l’intera spesa, ma unicamente il maggior costo del vitto fuori casa. Ora, la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (pubblicata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello) prevede, “per chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica”, un supplemento da fr. 6.– a fr. 9.– per ogni pasto principale (punto 2.4.3). Ciò premesso, l’indennità di fr. 200.– mensili non può essere aumentata. Tutt’al più si sarebbe potuto tener calcolo di eventuali indennità più elevate applicabili a fini analoghi nel Canton __________. Gli atti però non danno alcuna indicazione al riguardo. Certo, nelle sue condizioni di reddito l’appellante non può essere costretto a vivere con il minimo del diritto esecutivo (DTF 114 II 393). Di ciò si terrà conto nondimeno, come si dirà in appresso, con una maggiorazione globale del 20% (consid. 2g).
b) L’appellante rivendica un’indennità di fr. 200.– mensili “per le spese accresciute di abbigliamento e cura del vestiario”, negatagli dal Pretore. La richiesta non può essere accolta. Indennità aggiuntive al fabbisogno minimo si giustificano esclusivamente, per maggiore usura di indumenti, nel caso di “personale di servizio, viaggiatori e rappresentanti di com-mercio” (da fr. 20.– a fr. 50.– mensili: tabella citata, punto 2.4.2). L’appellante non rientra in simili categorie di persone. Del tenore di vita si terrà conto, per il resto, aumentando del 20% l’ammontare del suo fabbisogno minimo (consid. 2g).
c) Il primo giudice ha inserito nel fabbisogno minimo dell’appel-lante un onere fiscale di fr. 1300.– mensili (decreto, pag. 4). Il convenuto definisce tale importo insufficiente, chiedendone l’aumento a fr. 1458.– mensili. La censura manca di qual-siasi motivazione. Gli unici dati rilevabili dall’inserto processuale risalgono alla tassazione 1991/92 (fascicolo degli atti richiamati dall’autorità tributaria) e documentano un onere fiscale complessivo per l’intera famiglia non superiore a fr. 1300.– mensili (anche ammettendo un moltiplicatore comunale, nemmeno reso verosimile, del 90%). Certo, nel frattempo il reddito del marito è aumentato, ma sono mutate anche le basi di calcolo, poiché in pendenza di separazione durevole a norma dell’art. 145 CC le partite fiscali dei coniugi vengono disgiunte – quanto meno ai fini dell’imposta cantonale e comunale – a decorrere dall’introduzione dell’ istanza per il tentativo di conciliazione (art. 10 cpv. 1 e 99 cpv. 1 lett. a LT nel testo in vigore fino al 31 dicembre 1994). Il coniuge che non vive con figli minorenni non può, ad ogni modo, fruire dell’aliquota più favorevole (quella dei coniugati: art. 36bis vLT). L’appellante non tenta nemmeno di dimostrare che, una volta scisse le partite fiscali sua e della moglie, l’onere fiscale a suo carico supererà fr. 1300.– men-sili. Totalmente sprovvisto di motivazione, su questo punto l’appello non adempie i requisiti dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC e non merita altra disamina.
d) All’appellante il Pretore ha riconosciuto un’indennità mensile di fr. 300.– per l’autovettura (decreto, pag. 4). L’interessato chiede che tale posta sia raddoppiata poiché non include il costo delle targhe e dell’assicurazione. A torto. Intanto i co-sti asseriti non sono stati resi verosimili. In secondo luogo le spese per l’automobile sono ammesse in aggiunta al fabbisogno minimo solo ove si riconducano a necessità oggettive (per esempio a esigenze professionali). In concreto l’appel-lante ha invocato non meglio precisati compiti di rappresentanza (riassunto scritto allegato al verbale del 26 settembre 1994, pag. 2), senza però renderli verosimili e ammettendo anzi che, per quanto riguarda le trasferte, la banca gli rimborsa le spese (verbale dell’8 febbraio 1994, pag. 3 in alto). L’esercizio del diritto di visita, a sua volta, non richiede necessariamente l’uso dell’autovettura. Non vi è quindi ragione per aumentare l’indenità di fr. 300.– mensili ammessa dal primo giudice.
e) L’appellante critica la circostanza che nel suo fabbisogno minimo non sia stato riconosciuta una spesa di fr. 200.– mensili per l’uso del telefono. Il Pretore ha agito correttamente. Le spese di acqua, elettricità, telefono e così via sono già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (si veda la tabella edita dalla Camera di esecuzioni e fallimenti, già menzionata). Non è il caso di aggiungerle ulteriormente, se non nella misura in cui si riconducano all’eser-cizio di una professione. Nell’appello il convenuto si prevale dell’uso del telefono “anche per lavoro” (pag. 4 in alto), ma a parte che ciò non è mai stato fatto valere prima (in violazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), tale affermazione non è stata resa per nulla verosimile. Anche su questo punto il decreto impugnato resiste quindi alla critica.
f) A ragione l’appellante chiede per contro che sia inserito nel suo fabbisogno mensile l’onere di fr. 77.30 per gli interessi passivi maturati sul conto 36751.000.001.002 presso __________ -__________ (doc. 1.1 nel fascicolo prodotto dalla banca stessa: “operazioni di chiusura”). Il fabbisogno della famiglia essendo abbondantemente garantito (come si vedrà oltre), il debito – sorto durante l’unione coniugale – deve essere onorato (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 162 ad art. 145 CC; Rep. 1985 pag. 93 in alto; I CCA, sentenza del 14 giugno 1993 nella causa C. contro C., consid. 3e). La censura di temerarietà formulata dall’ attrice è, al riguardo, fuori luogo.
g) Il fabbisogno minimo del marito, valutato secondo i parametri del diritto esecutivo, ammonta in conclusione a fr. 4090.– mensili per il 1993 e fr. 4155.– mensili per il 1994 (fr. 4013.–rispettivamente fr. 4078.– calcolati dal Pretore, più fr. 77.30 di interessi passivi). La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, nondimeno, che il fabbisogno determinato ai fini di una causa di stato non si identifica necessariamente con il minimo vitale del diritto esecutivo: in condizioni finanziarie favorevoli si giustifica di tenere conto anche del buon livello di vita e di maggiorare il fabbisogno minimo di un 20% (DTF 114 II 304 con riferimenti; cfr. anche Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 10 ad art. 152 CC). Tale principio, che il giudice deve considerare d’ufficio in virtù del diritto federale, può trovare applicazione nel caso specifico – senza creare ammanchi – a decorrere dal 1° gennaio 1994. È opportuno perciò rivalutare il fabbisogno minimo del marito, vicedirettore di banca, a fr. 4986.– per il 1994. Rimane inteso che di analogo beneficio dovrà fruire, nel rispetto della parità di trattamento, anche la moglie (v. in seguito, consid. 9c).
a) Il convenuto sostiene dapprima che il minimo vitale del diritto esecutivo dev’essere ridotto da fr. 1025.– a fr. 925.– men-sili (minimo “per persona singola che vive presso parenti” nell’accezione della tabella edita dalla Camera di esecuzione e fallimenti), per lo meno fin quando la figlia maggiorenne ha alloggiato nell’abitazione coniugale (inizio febbraio 1994: decreto, pag. 4). La tesi non può essere seguita. A prescindere dal fatto che sarebbe stata se mai la figlia a vivere presso parenti (nella fattispecie: la madre) e non il contrario, l’appellante dimentica che fino a gennaio del 1994 il Pretore ha imputato alla moglie un reddito di fr. 500.– mensili percepito proprio dalla figlia (decreto, pag. 4 in fondo). Pretendere, in tali circostanze, di ridurre il minimo vitale della moglie sotto i fr. 1025.– mensili non è serio. Già a un primo esame l’appello non ha, su questo punto, alcuna consistenza.
b) Il Pretore ha calcolato nel fabbisogno della moglie una spesa di fr. 200.– mensili per il riscaldamento elettrico dell’abita-zione coniugale. A parere dell’appellante tale somma sarebbe esagerata e andrebbe ridotta a una media (tra estate e inverno) di fr. 60.– mensili. L’opinione non può essere condivisa. Secondo la comune esperienza l’impianto elettrico per il riscaldamento e l’acqua calda di una casa unifamiliare può indubbiamente costare fr. 200.– mensili. L’importo, verosimile, è stato inserito quindi a giusto titolo nel fabbisogno della moglie.
c) Invano l’appellante contesta anche il carico fiscale di fr. 300.– mensili riconosciuto alla moglie dal primo giudice. Certo, egli sostiene che l’attrice non ha dimostrato l’aggra-vio, ma il fatto che l’autorità fiscale non abbia ancora disgiunto le partite fiscali dei coniugi (sopra, consid. 2c) non significa – e da lungi – che la moglie vada esente da imposta. Il Pretore ha ritenuto che l’attrice, divenuta soggetto fiscale autonomo con l’introduzione dell’istanza per il tentativo di conciliazione, dovrà presumibilmente versare almeno fr. 300.– mensili per l’imposta cantonale e comunale (per l’imposta federale diretta vigeva, fino al 31 dicembre 1994, l’art. 22 lett. d seconda frase DIFD). L’appellante non spende una parola per negare tale circostanza. Sotto tale profilo il gravame si rivela, una volta ancora, insufficientemente motivato (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
d) L’appellante insorge contro la spesa di fr. 150.– mensili inclusa dal Pretore nel fabbisogno della moglie per la manutenzione dell’alloggio coniugale. Senza negare – a ragione (DTF 114 II 18; Rep. 1994 pag. 144) – che gli oneri di manutenzione immobiliare rientrino come tali nel fabbisogno, egli fa valere che la somma non è resa verosimile. Se appena si considera però ch’egli medesimo ammette, per l’abitazione coniugale, un valore locativo di fr. 18 850.– annui (dichiara-zione fiscale 1993/94, agli atti) e che a titolo di manutenzione, amministrazione e assicurazione immobiliare l’autorità fiscale ammette – per esperienza – spese varianti dal 15 al 25% di tale reddito (art. 2 cpv. 1 RT), una riduzione dell’im-porto di fr. 150.– mensili stimato dal Pretore non entra nemmeno in linea di conto.
Da ultimo l’appellante critica il riparto a metà dell’eccedenza mensile, sostenendo di dover affrontare “spese accresciute” per il posto di lavoro e soggiungendo che già durante la vita in comune egli “aveva a disposizione un importo maggiore della moglie per poter far fronte ai suoi impegni professionali” (pag. 5). Ora, secondo il Tribunale federale la suddivisione a metà dell’eccedenza può essere evitata solo ove sia reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità del reddito al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b). A prescindere dalla questione di sapere se spese professionali giustifichino un diverso riparto dell’eccedenza (o se tali spese non rientrino piuttosto nel fabbisogno del singolo coniuge), in concreto non è dato a divedere se e in che misura l’appellante beneficiasse per ragioni professionali, a fine mese, di una somma maggiore rispetto a quella spettante alla moglie. Mancando qualsiasi elemento di valutazione, non è possibile nemmeno derogare al principio testé accennato e suddividere l’eccedenza in parti disuguali.
Nelle sue richieste di giudizio l’appellante propone che sia annullato anche l’obbligo di corrispondere alla moglie la somma di fr. 2600.– per l’interesse ipotecario maturato nel mese di ottobre 1993 (dispositivo n. 4 del decreto impugnato). Se non che, a tale riguardo l’appello è sfornito di qualsiasi motivazione. Deve quindi essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f, cui rinvia l’art. 309 cpv. 5 CPC).
II. Sull’appello adesivo
La documentazione prodotta per la prima volta con l’appello adesivo è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Tali offerte di prova non possono essere considerate ai fini del giudizio.
L’appellante adesiva contesta in primo luogo il reddito del marito, tanto nel 1993 quanto nel 1994.
a) Essa fa valere che il reddito del marito nel 1993 non era di fr. 9840.– mensili, come accertato dal Pretore (decreto, pag. 3), bensì di fr. 10 087.–. L’argomentazione è parzialmente fondata. In sede provvisionale il giudice si limita a un esame sommario dei dati disponibili (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC). In concreto l’unico documento che permetta di definire il guadagno del marito nel 1993 è un conteggio (doc. 2) da cui risulta uno stipendio netto di fr. 9138.75 mensili, mentre tutto si ignora sulla tredicesima. Ora, in mancanza di un certificato di salario annuo o di indicazioni chiare, non incombe al giudice indagare se e in che misura la tredicesima si scosti dallo stipendio netto mensile. Ai fini di un giudizio meramente sommario il giudice si limita in circostanze del genere a maggiorare di un dodicesimo lo stipendio netto rilevabile dal carteggio processuale. Ciò appare tanto più ragionevole nella fattispecie se si considera che né il Pretore spiega come sia giunto al risultato di fr. 9840.– né l’appellante adesiva illustra come abbia ottenuto la somma di fr. 10 087.–. Lo stipendio netto del marito nel 1993 deve quindi essere valutato in fr. 9900.– mensili (tredici dodicesimi di fr. 9138.75).
b) Lo stipendio netto del marito nel 1994 è già stato valutato, a un esame meramente sommario, in fr. 12 107.– (sopra, con-sid. 1). Su questo punto l’appello adesivo, che prospetta un guadagno di fr. 12 540.– mensili sulla base di un calcolo complesso ma non perciò più attendibile, dev’essere respinto.
a) L’indennità di fr. 200.– mensili per pasti fuori casa è rimessa in causa perché eccede quanto il marito riceve dal datore di lavoro a titolo di rimborso spese (fr. 140.– mensili). In realtà non vi è motivo per ridurre l’importo ammesso dal primo giu-dice. Intanto, a non averne dubbio, l’indennità ricevuta dal marito copre solo una parte dei costi effettivi. Oltre a ciò non si può seriamente pretendere, dato il buon tenore di vita della famiglia, che un’indennità di appena fr. 200.– aggiunta al fabbisogno minimo del marito calcolato secondo i parametri del diritto esecutivo sia elevata. Al proposito il gravame è privo di fondamento.
b) L’onere fiscale di fr. 1300.– mensili stimato dal Pretore è contestato dall’appellante adesiva, la quale ne chiede la riduzione a fr. 800.– mensili con l’argomento “che il reddito imponibile del marito sarà di circa fr. 45 000.–” (memoriale, pag. 3). Quest’ultima premessa non è sufficientemente motivata. La circostanza che in concreto il guadagno netto del marito sia all’incirca di fr. 145 000.– annui (nel 1994), che il contributo alimentare per la moglie si aggiri sui fr. 70 000.– annui (infra, consid. 10) e quello per la figlia è di fr. 9600.– ancora non rende verosimile un reddito imponibile di appena fr. 45 000.–. L’onere fiscale stimato dal Pretore corrisponde, per sommi capi, a un reddito annuo imponibile di fr. 55 000.– per l’imposta cantonale e comunale, rispettivamente a un reddito imponibile di fr. 110 000.– annui per l’imposta federale diretta (fino al 31 dicembre 1994 – come si è accennato – i contributi alimentari non potevano essere dedotti dal red-dito: sopra, consid. 3c). Ciò posto, non soccorrono le premesse per ridurre l’importo di fr. 1300.– mensili valutato dal primo giudice.
c) Sostiene l’appellante adesiva che al marito non andrebbe riconosciuto il minimo vitale del diritto esecutivo per persone singole che vivono presso parenti (fr. 985.–), ma la metà del minimo vitale per “coniugi o parenti che formano un’unione domestica” (un mezzo di fr. 1370.–: tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, già citata). Se non che, l’appellante si è limitata a rendere verosimile che il marito vive e abita insieme con un’amica. Ammesso – ma non concesso, già per il tenore di vita della famiglia – che il marito possa essere ridotto a vivere con un minimo esistenziale di fr. 685.– mensili, l’appellante adesiva non ha reso verosimile che il marito e la convivente formino “un’unione domestica” alla stessa stregua di due coniugi o di due parenti. Anche in proposito non v’è quindi ragione per modificare il decreto del Pretore.
a) Quanto all’onere fiscale, essa fa valere che l’importo di fr. 300.– mensili stimato dal Pretore (decreto, pag. 5) è insufficiente e deve essere portato a fr. 500.–, “considerato che il reddito imponibile sarà di circa fr. 42 000.–”. La rivendicazione è fondata. Anche ammettendo infatti – con il marito (osservazioni all’appello adesivo, pag. 4 in fondo) – che l’attrice potrà dedurre dal contributo alimentare a suo favore gli interessi ipotecari, il reddito imponibile di fr. 42 000.– annui appare tutt’altro che inverosimile. Si giustifica pertanto di aumentare a fr. 500.– mensili l’onere fiscale da inserire per questo titolo nel fabbisogno dell’appellante adesiva.
b) Il Pretore ha accertato l’ammontare degli interessi ipotecari gravanti l’abitazione coniugale in fr. 2600.– mensili fino al 31 dicembre 1993, in fr. 2400.– mensili dal 1° al 31 gennaio 1994 e in fr. 2120.– mensili dopo di allora (decreto, pag. 5). L’appellante adesiva non ridiscute tali somme, ma pretende che il giudice fosse vincolato all’importo di fr. 2817.– mensili ammesso dal marito (riassunto scritto allegato al verbale della discussione finale del 26 settembre 1994). Il fatto è che il marito non ha riconosciuto la cifra di fr. 2817.– in astratto: egli ha (giustamente) inserito l’ammontare dell’in-teresse ipotecario nel fabbisogno della moglie, salvo indicarne erroneamente l’ammontare. Nella misura in cui si prevale di tale sbaglio, l’appellante adesiva abusa dei propri diritti e la sua pretesa non può trovare tutela. Per gli stessi motivi è escluso che sia aumentata a fr. 2817.– la somma a suo favore per l’onere ipotecario di ottobre 1993 (dispositivo n. 4 del decreto impugnato). Fuori luogo è infine la proposta di calcolare l’interesse in base a un saggio fisso del 5.5% annuo (appello adesivo, pag. 6). La regolamentazione di un assetto provvisionale ha per sua natura indole transitoria: nulla osta a un suo adeguamento ove l’una o l’altra spesa dovesse modificarsi in modo relativamente considerevole e duraturo verso l’alto o verso il basso.
c) Come si è illustrato dianzi (consid. 2g), per il 1994 anche la moglie deve beneficiare del buon tenore di vita familiare. Il principio della parità di trattamento impone pertanto di mag-giorare il suo fabbisogno minimo nella stessa misura riconosciuta al marito (20%). Con una riserva, riguardante il costo dell’alloggio: nel fabbisogno della moglie figurano infatti spese di abitazione per complessivi fr. 2400.– dal 1° al 31 gennaio 1994 e fr. 2120.– dopo di allora, senza contare gli oneri di manutenzione. Pur considerando che la casa di __________ ospita anche la figlia __________, tali importi offendono il precetto di uguaglianza se paragonati con il canone di locazione riconosciuto al marito (fr. 1145.– mensili nell’area urbana di __________). Su tali importi la maggiorazione del 20% non è pertanto giustificata. Ciò posto, il fabbisogno minimo della moglie deve essere rivalutato in fr. 5185.– dal 1° al 31 gennaio 1994 (fr. 4721.– più il 20% su fr. 2321.–) e in fr. 4905.– dopo di allora (fr. 4441.– più il 20% su fr. 2321.–).
– reddito mensile del marito nel 1993: fr. 9900.– (consid. 7a);
– reddito mensile del marito nel 1994: fr. 12 107.– (consid. 1);
– reddito mensile della moglie fino al gennaio 1994: fr. 830.–
(non contestati: decreto, pag. 4 e 6);
– reddito mensile della moglie dal febbraio 1994: fr. 330.–
(non contestati: decreto, loc. cit.);
– fabbisogno mensile del marito nel 1993: fr. 4090.– (consid. 2g);
– fabbisogno mensile del marito nel 1994: fr. 4986.– (idem);
– fabbisogno mensile della moglie nel 1993: fr. 4853.– (consid. 9c);
– fabbisogno mensile della moglie nel gennaio 1994: fr. 5185.– (idem);
– fabbisogno mensile della moglie dal febbraio 1994: fr. 4905.– (idem).
– fabbisogno della figlia: fr. 800.– (indiscusso);
Eccedenza nel 1993:
fr. 9900.– + fr. 830.– ./. fr. 4090.– ./. fr. 4853.– ./. fr. 800.– = fr. 987.–
Eccedenza nel gennaio 1994:
fr. 12 107.– + fr. 830.– ./. fr. 4986.– ./. fr. 5185.– ./. fr. 800.– = fr. 1966.–
Eccedenza dal 1° febbraio 1994:
fr. 12 107.– + fr. 330.– ./. fr. 4986.– ./. fr. 4905.– ./. fr. 800.– = fr. 1746.–
– Contributo per la moglie nel 1993:
fr. 4853.– + fr. 493.– (metà eccedenza) = fr. 5345.– (arrotondati)
– Contributo per la moglie nel gennaio 1994:
fr. 5185.– + fr. 983.– (metà eccedenza) = fr. 6168.–
(limitato a fr. 6000.– in conformità alla richiesta di giudizio)
– Contributo per la moglie dal 1° febbraio 1994:
fr. 4905.– + fr. 873.– (metà eccedenza) = fr. 5780.– (arrotondati).
III. Sulle spese e le ripetibili
L’appellante adesiva insorge anche contro gli oneri processuali di prima sede, chiedendo che siano posti interamente a carico del marito e che quest’ultimo sia tenuto a rifonderle almeno fr. 4000.– per ripetibili. Il dispositivo di prima sede deve essere modificato già per tener conto dell’attuale pronunciato. L’appello principale infatti, pur censurando a ragione due punti del decreto (reddito del marito nel 1994 e interessi passivi: consid. 1 e 2f), non osta a che il contributo alimentare per la moglie fissato dal primo giudice sia aumentato in parziale accoglimento dell’appel-lo adesivo (provvisto di buon diritto sul reddito del marito nel 1993 e sul carico fiscale della moglie: consid. 7a e 9a). Davanti al Pretore il marito aveva offerto alla moglie, per finire, un contributo mensile di fr. 1800.– più il pagamento degli interessi oneri ipotecari (riassunto scritto allegato al verbale del 26 settembre 1994). La moglie aveva chiesto un contributo di fr. 6000.– mensili compresi gli interessi ipotecari retroattivamente dal 1° luglio 1993 (loc. cit.). La maggior soccombenza del marito, ancorché non totale come pretende la moglie (che soccombe in parte sull’ ammontare del contributo e appieno sulla provvigione ad litem), giustifica pertanto di suddividere gli oneri di prima sede in ragione di un terzo a carico della moglie e di due terzi a carico del marito, che rifonderà alla moglie un’indennità ridotta di fr. 2000.– per ripetibili.
Spese e ripetibili dell’appello principale seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli oneri dell’appello adesivo sono ripartiti nella stessa proporzione dei costi di prima sede (art. 148 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello principale è respinto.
II. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 60.–
fr. 360.–
sono posti a carico dell’appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
a) fino al 31 dicembre 1993:
fr. 5345.– per la moglie stessa e
fr. 800.– per la figlia __________;
b) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994:
fr. 6000.– per la moglie stessa e
fr. 800.– per la figlia __________;
c) dal 1° febbraio 1994:
fr. 5780.– per la moglie stessa e
fr. 800.– per la figlia __________.
L’onere ipotecario gravante l’abitazione coniugale è compreso nel contributo per la moglie.
Il contributo per la figlia comprende l’assegno familiare.
Per il resto il decreto impugnato è confermato.
IV. Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 60.–
fr. 360.–
già anticipati dall’appellante adesiva, sono posti a suo carico per un terzo e per due terzi a carico della controparte, che rifonderà all’appellante adesiva fr. 700.– per ripetibili ridotte di appello.
V. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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