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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.110
Data decisione, Autorità: 07.08.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00110
Lugano 7 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. / (azione di divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Riviera, promossa con petizione del 21 giugno 1994 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________),
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
e ora sulla sentenza del 20 settembre 1994 con cui il Pretore ha respinto la petizione per carenza di legittimazione attiva;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l'appello del 3 ottobre 1994 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 settembre 1994 dal Pretore del Distretto di Riviera;
Il giudizio su spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il 20 novembre 1993 è deceduta a Locarno __________ __________ () __________ , lasciando quali eredi legittimi il secondo marito Florin __________ e la figlia __________ __________ __________ () __________, nata da un precedente matrimonio. La qualità di eredi è stata attestata nel certificato ereditario emesso dal Pretore del Distretto di Riviera il 30 marzo 1994.
B. Il 7 gennaio 1994 __________ __________, degente in una casa per anziani e reduce da un ictus, ha sottoscritto in presenza dell’avv. __________, patrocinatore di __________, un documento con il quale ha dichiarato di rinunciare alla sua ragione ereditaria nella successione della moglie a favore della di lei figlia, dietro versamento di fr. 12’000.- in liquidazione delle imposte arretrate fino al 31 dicembre 1993. La firma del documento è stata autenticata dal notaio __________ __________, recatosi alla casa per anziani con il patrocinatore di __________ __________. Non era invece presente, né era stato informato dell’incontro, l’avv. __________ __________, patrocinatore di __________ __________.
C. In data 21 giugno 1994 __________ ha introdotto presso la Pretura del Distretto di Riviera azione di divisione dell'eredità, chiedendo il pagamento della sua quota, corrispondente a fr. 73’627.35 oltre agli interessi. Egli sostiene che il 7 gennaio 1994 non era ancora a conoscenza del contenuto del testamento e della sostanza ereditaria della moglie e che ha sottoscritto la dichiarazione di rinuncia alla ragione ereditaria sottopostagli dall'avvocato __________ __________, alla presenza del notaio __________, perché intimorito e ancora provato dalla recente scomparsa della moglie; ribadisce inoltre che la dichiarazione non corrisponde alla sua volontà e che è nulla, essendo viziata da errore essenziale.
D. All'udienza del 6 luglio 1994, indetta per la discussione, l'istante ha riconfermato le richieste 21 giugno 1994 mentre la convenuta ha chiesto la reiezione integrale dell'istanza, producendo un riassunto scritto delle proprie argomentazioni nel quale eccepisce preliminarmente la capacità processuale dell'attore conferma la validità della dichiarazione di rinuncia alle ragioni ereditarie firmata il 7 gennaio 1994 da __________ __________ e sostiene che costui ha sempre manifestato la volontà di non avanzare pretese sulla successione della moglie, lasciando tutto a favore della di lei figlia __________.
Con ordinanza in calce al verbale d’udienza, il Pretore ha disposto l’accertamento preliminare della capacità processuale dell’istante, rinviando la decisione sulle prove notificate dalle parti a separato giudizio.
E. Statuendo il 20 settembre 1994, il Pretore ha respinto l'istanza e ha caricato le spese di fr. 100.– all'istante, con l'obbligo di rifondere alla convenuta l'importo di fr. 200.– per ripetibili.
F. Contro la predetta decisione __________ __________ è insorto il 3 ottobre 1994, chiedendo l'accoglimento dell'istanza con spese e ripetibili a carico dell'appellata.
G. L’appellata, nelle osservazioni del 2 novembre 1994, chiede la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza pretorile.
Considerato
in diritto:
Giusta l'art. 475 CPC l'azione di divisione a norma dell’art. 604 CC si propone nei confronti di tutti gli eredi applicando la procedura di camera di consiglio, disciplinata dagli art. 360 segg. CPC. La procedura prevista per la divisione scinde in tre fasi: la prima consente al giudice di procedere alla verifica del diritto alla divisione e alla nomina del notaio divisore; nella successiva si procede alla determinazione dei beni appartenenti all'eredità, mentre nell'ultima fase ha luogo la divisione vera e propria (Rep 1984, 278; 1974, 78).
Il Pretore ha rilevato che nella prima fase della procedura di divisione il giudice deve limitarsi ad accertare l'esistenza di una comunione ereditaria e la qualità di erede delle parti. Constatato che la convenuta non aveva sollevato obiezioni al riguardo e che il 30 marzo 1994 era stato rilasciato il certificato ereditario indicante come eredi il vedovo e la figlia (doc. MM), egli ha ritenuto accertata l’esistenza della comunione ereditaria.
Per determinare la qualità di erede dell’istante il Pretore ha proceduto all'analisi della natura e degli effetti della dichiarazione sottoscritta il 7 gennaio 1994 dal vedovo. Il primo giudice ha ravvisato in questo documento una cessione ereditaria perfezionatasi per fatti concludenti e con effetti reali, conformemente alla dottrina dominante (DTF 102 Ib 326), e ne ha concluso che il cedente aveva perso la qualità di erede e non era pertanto legittimato a proporre l’azione di divisione. L’istante ha tuttavia addotto, già nell'istanza 21 giugno 1994, che la dichiarazione 7 gennaio 1994 era nulla poiché viziata da errore essenziale. Pur non ritenendo priva di fondamento questa tesi, il Pretore non l’ha esaminata per il motivo che il quesito poteva essere risolto solo con una approfondita analisi dei rapporti intercorsi tra le parti dalla morte della defunta, impossibile in una procedura sommaria, e ha quindi rinviato l’istante all’azione ordinaria.
Il certificato ereditario 30 marzo 1994, posteriore alla rinuncia sottoscritta dall’istante, indica come eredi il vedovo e la figlia della defunta (doc. MM). Contrariamente all’opinione dell’appellante, il certificato ereditario non è vincolante per l’autorità giudiziaria. Esso non ha funzione probatoria ma costituisce solo una legittimazione provvisoria (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, n. 20 e 23 ad art. 559 CC; Rep 1974 75), riservate le azioni di nullità e di petizione d’eredità. Si tratta infatti di un atto rilasciato in una procedura di camera di consiglio non contenziosa (art. 360 CPC), non soggetta a contraddittorio (art. 1 n. 10 LAC) e la cui inesattezza può essere dimostrata con ogni mezzo (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 24 ad art. 559 CC).
A ragione quindi il Pretore, confrontato a un’esplicita eccezione sollevata dalla convenuta sulla qualità di erede dell’istante, non si è limitato a quanto attestato dal certificato ereditario agli atti. Egli ha ritenuto che la dichiarazione 7 gennaio 1994 era una cessione di ragioni ereditarie fra coeredi ai sensi dell’art. 635 cpv. 1 CC, perfezionata con il versamento da parte dell’acquirente dell’importo pattuito (doc. 1), motivo per cui il cedente aveva perso la qualità di erede. Il Pretore non è entrato nel merito della validità del documento, esplicitamente contestata dall’istante, asserendo che la procedura di camera di consiglio non consente l'acquisizione suppletoria di prove (art. 367 CPC), indispensabili nella fattispecie per esaminare la validità della dichiarazione, e ha quindi respinto l'istanza per carenza di legittimazione attiva, rinviando l’istante alla procedura di merito per far accertare la nullità della cessione.
L’appellante contesta tale conclusione e sostiene in primo luogo che dalla dichiarazione 7 gennaio 1994 non risulta in modo chiaro la sua volontà di rinunciare alla sua quota ereditaria. La censura non regge già a una semplice lettura della dichiarazione, il cui testo è esplicito e non si presta a interpretazioni: “Io sottoscritto signor __________ __________, ..... dichiaro di rinunciare irrevocabilmente alla mia ragione ereditaria nella successione della mia defunta moglie __________ __________ a favore della di lei figlia __________ __________, Via __________. __________ ____________________, ____________________. La stessa deve versare sul mio conto alla __________ __________ l’importo di fr. 12’000.– (dodicimila) a valere quale liquidazione delle imposte arretrate fino al 31.12.1993.” (doc. H). L’importo richiesto è stato versato l’11 gennaio 1994 sul conto indicato dal cedente (doc. 1) e si può quindi seguire il Pretore quando conclude che i coeredi hanno concluso una cessione di quota ereditaria ai sensi dell’art. 635 cpv. 1 CC. L’appellante ha di conseguenza perso la qualità di erede (DTF 102 Ib 321 consid. 4) e non era dunque più legittimato a promuovere l’azione di divisione (Jost, Der Erbteilungsprozess, Berna 1960, pag. 59).
L’appellante argomenta ancora che la validità della dichiarazione 7 gennaio 1994 poteva essere esaminata nell’ambito dell’azione di divisione, richiedendo solo prove assumibili a breve termine, in particolare i documenti già agli atti. L’obiezione è fondata. Come giustamente rilevato dal Pretore, per accertare l’eventuale nullità della cessione occorre assumere anche prove peritali, che per la loro ampiezza esulano dalla procedura sommaria (art. 366 CPC). Lo stato di debolezza dell’anziano, contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante, deve infatti essere dimostrato, la capacità di discernimento essendo presunta (art. 16 CC) e l’assunzione di una perizia socio–psichiatrica non può quindi essere esclusa d’acchito. La conclusione che ne ha tratto il primo giudice però non può essere condivisa. In una procedura sommaria, infatti, se la complessità della causa o la difficoltà nell’assunzione delle prove lo esige, il giudice può con ordinanza rinviare le parti alla procedura accelerata (art. 372 cpv. 1 CPC; Rep 1981 141). Questo tipo di procedura consente maggiore elasticità nell’assunzione delle prove e la possibilità di un simile rinvio è stata esplicitamente voluta dal legislatore come valvola di sicurezza nella procedura sommaria di camera di consiglio (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato, pubblicato nei verbali del Gran Consiglio, Sessione autunnale 1974, pag. 993 e segg., 1007). Il rinvio alla procedura accelerata è d’altra parte esplicitamente previsto dal codice in caso di contestazioni dell’inventario (art. 479 CPC), per cui non vi è quindi motivo di rinviare a una procedura ordinaria l’accertamento della qualità di erede dell’istante, che può essere decisa nell’ambito dell’azione di divisione (cfr. DTF 69 II 357 consid. 2).
L’appello deve quindi essere accolto e l’incarto rinviato al Pretore affinché indica il contradditorio sull’eccezione e, ove respingesse l’eccezione, rinvii le parti alla procedura accelerata in conformità con l’art. 372 CPC.
Per i quali motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria
pronuncia :
L’appello è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
già anticipati dall’appellante, sono a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte l'importo di fr. 800.– per ripetibili di appello.
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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