AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1995.111
Data decisione, Autorità: 30.11.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00111
Lugano 30 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause congiunte n. __________ e __________ contestazioni
di pretese nell’allestimento dell’inventario successorio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord, promosse rispettivamente
con petizione del 13 maggio 1985 (inc. n. __________) da
__________, nata __________, __________ __________, __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
__________, __________
(patrocinati dall’avv.__________, Studio legale avv. __________, __________)
e con petizione di medesima data (inc. n. __________) da
__________, __________
(patrocinato dall’avv. __________, Studio legale dell’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
__________, __________
__________, __________
(patrocinati dall’avv. __________, __________) e
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello 30 agosto 1993 presentato da __________, __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 17 agosto 1993 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Se deve essere accolto l’appello adesivo 4 ottobre 1993 introdotto da __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il 27 ottobre 1974 è deceduto a __________, senza lasciare disposizioni a causa di morte, __________ __________ __________. Suoi eredi legittimi sono i figli __________– e per esso, premorto,i figli __________ e __________ __________– __________ __________, __________ e __________.
In accoglimento dell’azione di divisione ereditaria promossa il 9 gennaio 1984 da __________ __________ __________, __________ e __________ __________, il 26 settembre 1984 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio–Nord ha nominato l’avv. __________ di Chiasso notaio divisore della successione fu __________. Il notaio ha quindi steso due brevetti (n. __________ del 16 gennaio 1985 e n. __________del 2 aprile 1985, doc. I e II fascicolo documenti inc. n. __________), dai quali risulta che taluni eredi hanno formulato pretese nei confronti della successione, contestate da altri eredi. Con decreto del 22 aprile 1985 il Pretore ha pertanto assegnato a __________ __________, __________, __________ e __________ __________ __________ un termine di 20 giorni per postulare l’accertamento giudiziale delle rispettive pretese.
B. Il 13 maggio 1985 __________, __________ e __________ __________ hanno convenuto in giudizio i coeredi __________ __________ e __________ __________ __________, chiedendo che fossero soggetti a collazione – con obbligo di conferire i beni alla successione – il fondo n. __________ (attuale n. __________) RF di __________ e la quota di comproprietà sul fondo n. __________RF di __________, donati dal defunto al figlio __________ __________ il 9 aprile 1971, rispettivamente il 24 maggio 1972 (doc. B1–C7 inc. n. __________). Essi hanno inoltre fatto valere un credito di __________ __________ __________ nei confronti della successione di fr. 30’000.–, per avere ella sull’arco di 24 anni conferito alla comunione domestica del genitore il proprio salario per un importo complessivo valutabile in fr. 144’000.– oltre che lavoro.
Con risposta del 20 maggio 1985 __________ __________ __________ si è opposto alla petizione, chiedendone la reiezione.
Il 6 agosto 1985 __________ ha comunicato alla Pretura di disinteressarsi della causa.
C. Parallelamente, il 13 maggio 1985, __________ ha promosso a sua volta una causa nei confronti dei coeredi, chiedendo il riconoscimento di diversi suoi crediti verso la successione, consistenti in fr. 5’000.– oltre interessi per l’estinzione di un mutuo di pari importo concesso al defunto dall’Arciconfraternita del S. __________ di __________ __________, di fr. 2’800.– a titolo di interessi pagati su tale mutuo, di fr. 8’000.– per il pagamento di spese di cura di cui ha beneficiato il genitore, di fr. 5’000.– per le spese del funerale del padre e di fr. 50’000.– a titolo di contributi vari forniti al defunto (manutenzione dello stabile ricevuto in donazione dal padre, mantenimento del genitore, versamento di stipendi in famiglia, coltivazione di terreni del padre e messa a dimora di vitigni).
Nella risposta del 24 maggio 1985 __________, __________ e __________ si sono opposti alle richieste di controparte, postulando la reiezione della petizione.
Con lettera trasmessa alla Pretura il 6 agosto 1985 il convenuto __________ ha comunicato di disinteressarsi anche di questa causa.
D. Congiunte le cause per l’istruttoria e esperita la stessa, con sentenza unica del 17 agosto 1993 il Pretore ha fatto ordine al notaio divisore di iscrivere nell’inventario della successione l’obbligo di collazione dei beni donati dal defunto al figlio __________ __________ (con obbligo per quest’ultimo di conferire tali beni alla massa successoria, rispettivamente di vedersi imputare il loro valore sulla propria quota di eredità, a sua scelta), oltre a un credito di fr. 15’000.– in favore di __________ __________ __________ quale indennità per il conferimento dei propri guadagni al genitore durante la convivenza nella sua comunione domestica, e ai crediti in favore di __________ __________ __________, ossia fr. 2’897,15 (oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 1974) per le spese di cura del padre, fr. 2’162.– (oltre interessi al 5% dal 25 aprile 1975 su fr. 861.– e dal 27 ottobre 1974 su fr. 1’301.–) per spese funerarie, fr. 11’444.– (oltre interessi al 5% dal 27 novembre 1979 su fr. 11’300.– e dal 8 febbraio 1980 su fr. 144.–) per la manutenzione dello stabile donatogli dal padre e fr. 110.– (oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 1974) per il pagamento di tasse relative a tale immobile. Il giudice ha posto le spese e la tassa di giustizia di fr. 1’800.– a carico di __________, __________ e __________ __________ per un quarto e di __________ __________ __________ per i rimanenti tre quarti, condannando inoltre quest’ultimo a rifondere ai citati coeredi un’indennità di fr. 3’000.– a titolo di ripetibili.
E. Il 30 agosto 1993 __________, __________ e __________ __________ hanno dedotto in appello il giudizio pretorile, postulandone la riforma nel senso di accogliere la loro petizione e di respingere quella avversaria, con oneri processuali a carico della controparte, tenuta pure alla rifusione a loro favore di fr. 10’000.– per ripetibili.
F. __________ ha proposto la reiezione del gravame e con appello adesivo del 4 ottobre 1993 chiede a sua volta di riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere la sua petizione e di respingere su ogni punto quella avversaria, con protesta di spese e ripetibili.
G. Nelle osservazioni del 22 ottobre 1993 gli appellanti principali postulano la reiezione del gravame di controparte.
Considerato
in diritto:
I. Sull’appello principale
1 a) Gli appellanti postulano dapprima l’inserimento nell’inventario successorio del credito di fr. 30’000.– fatto valere da __________ __________ __________ a titolo di indennità secondo l’art. 334 CC per avere essa, durante la convivenza con i genitori e sull’arco di 24 anni, conferito nella cassa familiare l’intero suo reddito per complessivi fr. 144’000.– e per avere prestato il suo lavoro nell’economia domestica. A torto infatti il Pretore avrebbe accolto la pretesa limitatamente a fr. 15’000.–. L’argomentazione del primo giudice, secondo cui un importo superiore non si giustificherebbe, avendo __________ beneficiato della convivenza con i genitori fino al giorno del matrimonio (__________1967), sarebbe smentita dai fatti.
b) Giusta l’art. 334 CC i figli maggiorenni o gli abiatici che, convivendo coi genitori o con gli avi, hanno conferito alla comunione il loro lavoro o i loro guadagni, possono chiedere un’equa indennità (cosiddetto Lidlohn); in caso di contestazione, il giudice decide circa l’ammontare e la garanzia dell’indennità, il genere e il modo di pagamento. L’indennità può essere fatta valere segnatamente alla morte del debitore, ma al più tardi al momento della divisione dell’eredità di costui (art. 334bis cpv. 1 e 3 CC). L’ammontare dell’indennità costituisce una questione di apprezzamento e il giudice la determina secondo il diritto e l’equità, in virtù dell’art. 4 CC. Criteri determinanti sono segnatamente l’estensione e l’intensità dei servizi prestati, i benefici ricavati dal creditore, la situazione economica delle parti, le prestazioni effettuate ad altri figli, ritenuto che l’indennità non può eccedere l’attivo della successione e neppure il guadagno netto che il creditore avrebbe potuto percepire occupandosi presso terzi invece che nella comunione domestica (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4a ed. Berna 1994, § 31, in particolare n. 31.07; DTF 100 II 437; 109 II 392).
c) Il Pretore ha accertato che fino a quando ha vissuto in famiglia (cioè fino a quando si è sposata, il __________ 1967) __________ __________ ha versato nella cassa comune l’intero reddito da lei percepito presso la __________ __________ di __________, per complessivi fr. 144’000.– (doc. A inc. n. __________), contribuendo in modo sostanziale al mantenimento della famiglia. Inoltre essa avrebbe fornito un apporto lavorativo. Egli ha ridotto nondimeno l’indennità richiesta di fr. 30’000.– a fr. 15’000.– per tenere conto dei benefici da lei stessa ricavati dalla convivenza.
Ora, tale riduzione non appare giustificata, l’importo richiesto risultando già relativamente modesto. Basti pensare all’importanza dell’apporto finanziario prestato – l’intero stipendio per la durata di 24 anni – e al fatto che adeguando la somma di fr. 144’000.– al rincaro intervenuto al mese di maggio 1985 (data della petizione), si ottiene un importo di fr. 310’418.– (144’000 x punti 225.7 : punti 104.7), di modo che l’indennità postulata non giunge neppure a 1/10 delle prestazioni fornite. Pur considerando i vantaggi che l’attrice ha conseguito dalla vita in famiglia – i costi essendo notoriamente inferiori in caso di convivenza tra più persone – non va disatteso che l’indennità citata corrisponde, come si è visto, a una piccola parte delle prestazioni accordate. Va pure considerato che la creditrice sarebbe riuscita, secondo ogni verosimiglianza, a risparmiare tale importo anche se non avesse convissuto in famiglia e che essa ha contribuito anche con un apporto lavorativo in famiglia considerevole, essendosi occupata quotidianamente delle faccende domestiche (teste __________ __________, interrogatorio formale __________ __________ __________, ad 1). Si giustifica quindi, alla luce di tutte le circostanze del caso, di riconoscere in favore di __________ un credito di fr. 30’000.– in accoglimento dell’appello. Rimane riservata una riduzione a un importo corrispondente all’attivo della successione, qualora lo stesso dovesse rivelarsi inferiore.
2 a) Il Pretore ha riconosciuto a __________ i seguenti crediti nei confronti della successione: fr. 2’897.15 (oltre interessi) per spese mediche di cui ha beneficiato il defunto, fr. 2’162.– (oltre interessi) per le spese funerarie del genitore, fr. 11’444.– (oltre interessi) per la manutenzione dello stabile ricevuto in donazione ma soggetto a collazione e fr. 110.– (oltre interessi) per oneri fiscali pagati per conto del padre. Gli appellanti censurano tale giudizio, __________ non avendo sufficientemente dimostrato di avere fatto fronte a tali oneri con mezzi finanziari propri; egli avrebbe in realtà saldato le fatture disponendo di un libretto di risparmio della famiglia e di una somma incassata da un’assicurazione spettante alla famiglia. La censura è infondata.
b) Il Pretore ha correttamente accertato che gli oneri citati sono stati sopportati personalmente da __________, come risulta in particolare dalle ricevute dei cedolini di versamento agli atti (doc. D, G, H, I, VH, VI, VI inc. n. __________). Toccava se del caso ai qui appellanti (art. 8 CC) dimostrare che a tali oneri la controparte ha fatto fronte attingendo a fondi comuni, sia al libretto di risparmio sia all’indennità assicurativa percepita, così che nulla le spetterebbe per le spese affrontate. Ciò non è però avvenuto. In particolar modo, non ha potuto essere appurata l’esistenza del citato libretto di risparmio (cfr. decreto di edizione 19 settembre 1991 e lettera avv. – alla Pretura del 10 ottobre 1991), quand’anche qualche dubbio in proposito appaia legittimo (cfr. lettera lic. iur. __________ __________ del 14 settembre 1973 3° capoverso, doc. 2 inc. __________); in ogni caso, spettava agli attori provare in quale misura la controparte ne risultava arricchita, e che proprio tali fondi erano serviti ai pagamenti in questione. Quanto alla citata indennità assicurativa di fr. 16’770.–, che __________ ha invero ricevuto (cfr. lettera 13 giugno 1972 avv. __________, doc. 1 inc. __________), non risulta che, pagate le fatture e liquidate le pretese dei coeredi (come indicato nel documento or ora citato), gli sia rimasta un’eccedenza, e che con l’eccedenza egli abbia pagato le note fatture. Così stando le cose, la sentenza pretorile resiste alla critica.
II. Sull’appello adesivo
3 a) Il Pretore ha ritenuto che i fondi donati dal defunto al figlio __________ __________ (fondo n. __________– ora n. __________– e quota parte in comproprietà sul fondo n. __________RF di __________) sono soggetti a collazione. L’appellante adesivo contesta tale conclusione, affermando che le citate donazioni non avrebbero il carattere di “dotazioni”, non essendo destinate ad assicurare o migliorare l’inserimento nella vita del figlio, bensì a ringraziarlo per il sostegno e l’aiuto fornito al padre. L’assunto non può essere condiviso.
b) Giusta l’art. 626 cpv. 2 CC, salvo espressa disposizione contraria del defunto, è soggetto a collazione tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi figli per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. Secondo giurisprudenza e dottrina, ciò che accomuna tali liberalità è il carattere di dotazione: le stesse sono cioè destinate a creare, assicurare o migliorare l’esistenza del beneficiario (DTF 116 II 673 e richiami; Piotet, SPR, vol. IV/1 pag. 306 segg.). Decisivo è lo scopo della liberalità e non il modo in cui è stata effettuata. L’onere probatorio della destinazione della liberalità incombe a colui che richiede la collazione; nondimeno, il carattere di “dotazione” è sempre riconosciuto quando l’esistenza è oggettivamente facilitata dalla liberalità in questione, e ciò quand’anche sia stata effettuata con altri intendimenti (Piotet, op. cit., pag. 308 seg.).
c) Nel caso concreto le due liberalità consistono nel fondo sul quale sorge la casa di abitazione del defunto (fondo n. __________, attuale n. __________, RF di __________: doc. B1–B7, fascicolo rosa documenti inc. n. __________) e della quota di comproprietà di 1/5 sul fondo n. __________ RF di __________o, di una superficie di 2500 m2 con un prato vitato di 2473 m2 e un cespugliato (doc. C1–C7, fascicolo ibidem). Ora, con la donazione al figlio della propria casa di abitazione e della quota di comproprietà su di un fondo coltivabile, il defunto ne ha indubbiamente agevolato l’esistenza disponendo così il beneficiario di una casa (divenuta peraltro sua abitazione coniugale: appello adesivo pag. 17) e di una quota di comproprietà su di un terreno che garantisce introiti supplementari. Ciò, come detto, è decisivo per conferire alle liberalità il carattere di dotazione, mentre è irrilevante il fatto che – come asserisce l’appellante – il genitore abbia voluto ringraziarlo per l’aiuto prestatogli. Ne discende che la decisione pretorile di assoggettare all’obbligo di collazione i noti beni deve essere confermata, mancando un’espressa disposizione contraria del defunto, così che l’appello su questo punto dev’essere respinto.
In merito al conferimento del guadagno alla famiglia, è vero che le dichiarazioni rese in tal senso dalle testi __________, __________ e __________ __________ si fondano su quanto a loro riferito dalla madre di __________, così che – di principio – alle stesse non può essere conferito valore probante. Come la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, testimonianze che si limitano a riportare le dichiarazioni rilasciate da terzi su un determinato fatto non costituiscono una prova della veridicità di quanto asserito dall’informatore (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, art. 236 CPC n. 1). Dimentica tuttavia l’appellante che egli stesso ha espressamente confermato la versione della sorella – e quella fornita dalle testi citate – in occasione del proprio interrogatorio formale (verbale 21 novembre 1989, ad 3), in cui ha appunto spiegato che, fin quando ha vissuto in famiglia, essa ha versato nella cassa comune la totalità dello stipendio percepito. Quanto all’apporto lavorativo fornito in casa da __________, lo stesso, come si è visto in precedenza (consid. 1c), non può essere considerato trascurabile o di entità ordinaria; la questione non è comunque decisiva, il massiccio apporto finanziario essendo di per sé già sufficiente a giustificare l’indennità.
Su questo punto l’appello deve quindi essere respinto.
5 a) L’appellante adesivo censura il mancato riconoscimento da parte del Pretore di due crediti, rispettivamente di fr. 5’000.– (oltre interessi) per l’asserita estinzione con propri mezzi di un mutuo ipotecario di pari importo conferito al defunto dalla Arciconfraternita S. __________ di __________ e di fr. 2’800.– per gli interessi su tale mutuo, da lui soluti personalmente. La critica è infondata.
Le risultanze istruttorie non consentono di giungere alle conclusioni dell’appellante adesivo. Infatti, il cassiere della confraternita (teste __________) ha dichiarato di ignorare l’identità chi ha pagato gli interessi e rimborsato il mutuo e dalle ricevute prodotte agli atti (doc. C fascicolo documenti inc. __________) nulla si evince al riguardo. È vero che la lettera dell’avvocato __________ __________ (doc. A inc. __________), secondo la quale __________ __________ __________ avrebbe pagato il debito ipotecario gravante la sostanza oltre gli interessi, sembrerebbe suffragare la tesi dell’appellante adesivo. Nondimeno, come giustamente rilevato dal Pretore, lo scritto non precisa ancora di quale debito ipotecario si trattasse. Oltre a ciò non vi sono elementi per concludere che a tali oneri __________ abbia fatto fronte con mezzi propri, se solo si considera che nel periodo in questione (1951–1964), per sua stessa ammissione, egli medesimo e la sorella __________ conferivano il loro intero guadagno alla cassa comune familiare (interrogatorio formale ad 3) e non risulta che egli disponesse di altri redditi.
b) L’appellante adesivo postula la rifusione di fr. 8’000.–, corrispondenti a spese mediche per trattamenti di cui avrebbe beneficiato il padre, contro i fr. 2’897.15 (oltre interessi) riconosciutigli dal Pretore. Una volta ancora il giudizio pretorile resiste alla critica. Dall’istruttoria emergono infatti pagamenti da parte dell’appellante di soli fr. 2’897,15 alla Clinica Luganese e al dottor __________ (doc. D inc. n. __________). Gli altri versamenti risultano invece effettuati dal defunto (doc. E, F inc. cit.). In merito alla deposizione del teste dottor __________ (verbale 14 marzo 1989), bisogna convenire con __________ che la stessa contiene chiaramente un’inesattezza, non essendo possibile che l’onorario del medico sia stato saldato dalla moglie del paziente, all’epoca già defunta. Nondimeno, ciò ancora non dimostra che la nota fu effettivamente saldata dall’appellante adesivo.
c) L’appellante adesivo critica il giudizio pretorile anche in merito alla rifusione delle spese funerarie del genitore, riconosciutegli per fr. 2’162.– oltre interessi, contro i fr. 5’000.– da lui fatti valere. Dal fasicolo processuale risulta invero che l’appellante adesivo ha fatto fronte alle spese funerarie del padre; tuttavia – per quanto risulta dagli atti (doc. G e H inc. __________) – le stesse ammontano a soli fr. 2’162.–, come correttamente accertato dal primo giudice. Anche questa censura si rivela pertanto infondata.
d) L’appellante adesivo fa valere una pretesa complessiva di fr. 50’000.– per contributi vari asseritamente effettuati a favore del padre, a diversi titoli (manutenzione dello stabile, mantenimento del genitore, versamento di stipendi in famiglia). Il Pretore ha accolto il credito limitatamente a fr. 11’554.– (fr. 11’444.– per i costi di manutenzione e fr. 110.– per il pagamento di tasse relative a fondi già di proprietà del defunto). L’appellante adesivo sostiene di aver fatto fronte personalmente alle spese per le riattazioni dello stabile posto sull’attuale particella n. __________ RF (vecchio n. __________) RF di __________ già di proprietà paterna, eseguite negli anni ‘60 e nel periodo 1979/80. Egli reputa insufficiente l’importo di fr. 11’444.– riconosciutogli a tale titolo dal Pretore, senza tuttavia cifrare la propria pretesa. Dalle tavole processuali risulta invero che nella casa furono svolte opere di ristrutturazione in due diverse riprese – negli anni ‘60 e fine anni ‘70 – come sostenuto dall’appellante adesivo (testi __________, pag. 3; __________ pag. 4; __________ pag. 3; __________ pag.1 seg.; avv. – pag. 2 seg.; interrogatorio formale __________ __________ __________ ad 3). In merito ai costi di tali interventi si evince però solamente che l’appellante adesivo ha saldato due fatture della ditta __________ & __________ di fr. 11’300.– e di fr. 144.– (doc. 6 inc. n. __________), pari ai fr. 11’444.– riconosciutigli dal Pretore. Il teste avv. – ha sì riferito che un pittore, nel frattempo deceduto, gli avrebbe dichiarato di essere stato pagato dall’appellante per i lavori di pittura relativi allo stabile in questione; tale dichiarazione – di per sé – è tuttavia priva di valore probatorio, sia perché si limita a riportare dichiarazioni di terzi (cfr. consid. 4), sia perché non si esprime sull’ammontare dei costi. Se ne deduce che la decisione pretorile su tale punto deve essere confermata, l’appellante adesivo – cui incombeva l’onere probatorio (art. 8 CC) – non avendo dimostrato di avere fatto fronte a spese superiori.
Il Pretore ha negato che all’appellante adesivo spettasse un credito per il presunto mantenimento del padre, non potendosi desumere dagli atti che il figlio avesse provveduto finanziariamente al suo mantenimento (sentenza impugnata pag. 17 seg.). Quest’ultimo contesta la conclusione pretorile, facendo valere in questa sede che l’assistenza prestata al genitore consisterebbe soprattutto nelle cure fino al decesso. Dalle tavole processuali non è però possibile determinare con sufficiente precisione quali siano state le prestazioni svolte a favore del padre e neppure risulta il titolo su cui l’appellante adesivo fonda la propria pretesa e tantomeno l’ammontare della stessa. Il giudizio impugnato resiste pertanto alla critica.
L’appellante adesivo reputa infine insufficiente anche l’importo di fr. 110.– riconosciutogli dal primo giudice a titolo di pagamento delle tasse di fognatura sull’immobile già di proprietà del padre (fondo n. __________RF di __________). La censura si rivela una volta ancora infondata. Dagli atti – in particolare dalle ricevute prodotte (cfr. doc. V, in dettaglio doc. Vb, Vc, Vf, inc. __________) – risulta infatti che il defunto ha soluto personalmente i propri oneri fiscali; le tasse di fognatura inerenti al citato fondo n. __________per il periodo 1971–1976 sono invece state pagate dal figlio – divenuto proprietario dell’immobile nel 1971 a seguito della nota donazione (doc. B1–B6 inc. n. __________) – come risulta dalle relative ricevute (doc. VH, VI inc. n. __________). Egli ha quindi diritto alla rifusione di tali spese, di complessivi fr. 110.–, correttamente riconosciutigli dal Pretore. Un importo superiore per contro non si giustifica. L’appellante adesivo non ha dimostrato infatti di avere in altro modo fatto fronte a oneri fiscali del padre. In particolare non risulta concludente la deposizione del teste avvocato –– municipale del comune di __________ dal 1972 al 1984 e legale dell’appellante adesivo – secondo cui i tributi comunali di qualsivoglia natura venivano pagati da __________ __________, poiché generica e in contrasto con le altre emergenze processuali.
III. Sulle spese
In questa sede, per quanto concerne il gravame principale, gli appellanti sono risultati vincitori solo per metà, avendo ottenuto causa vinta sull’ammontare dell’indennità a favore di __________ e sostanzialmente sulle ripetibili di prima sede, ma essendo risultati soccombenti sugli altri punti, così che si giustifica di ripartire le spese e la tassa di giustizia tra le parti in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili. L’appellante adesivo risulta invece integralmente soccombente, di modo che gli oneri processuali relativi al suo gravame sono posti a suo carico, con l’obbligo di rifondere agli appellati adesivi, in solido, un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. In parziale accoglimento delle due petizioni, è fatto ordine al notaio divi sore, avv. __________ __________, di iscrivere nell’inventario della comunione ereditaria fu __________ __________ __________ le seguenti pretese:
b) il credito di __________ __________ __________ nei confronti della massa successoria per un importo di fr. 30’000.– (salvo riserva di riduzione ai sensi dei considerandi), somma dovuta quale indennità per il conferimento al proprio genitore della quasi totalità del guadagno realizzato dalla stessa __________ __________ durante gli anni di convivenza nella comunione domestica paterna e per l’apporto lavorativo da lei fornito a quest’ultima.
III. Le spese per entrambe la azioni, con una tassa di giustizia complessiva di fr. 1’800.–. sono poste a carico di __________ __________ __________, __________ e __________ __________ in solido in ragione di 1/8 e per la rimanenza a carico di __________, il quale rifonderà agli appellanti fr. 6’800.– per ripetibili.
Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
totale fr. 450.–
già anticipati dagli appellanti, sono posti a loro carico, in solido, nella misura di ½ e dell’appellato per la rimanenza. Le ripetibili sono compensate.
L’appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri relativi all’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr 50.–
totale fr. 650.–
sono posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà inoltre a __________, __________ e __________ __________, in solido, fr. 800.– a titolo di ripetibili di appello.
– avv. __________,
– avv. __________, Studio legale avv. __________ __________, __________
– __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord e al notaio divisore, avv. __________,
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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