AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1995.115
Data decisione, Autorità: 27.07.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00115
Lugano 27 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (provvedimenti assicurativi per la devoluzione della successione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 10 febbraio 1994 da
__________, __________, (patrocinata dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________, (patrocinato dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l'appello 14 luglio 1994 di __________ __________ __________ contro il decreto 5 luglio 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
ritenuto
in fatto:
A. Il __________ 1981 si è spento a Città del Messico il cittadino italiano __________. Con testamento 12 marzo 1980 egli aveva istituito erede universale la moglie __________, prevedendo che in caso di morte di quest'ultima sarebbe subentrata quale erede la figlia __________ __________. __________ __________ è deceduta il __________ 1981 e la figlia __________ ha accettato l'eredità e l'incarico di esecutore testamentario.
B. Il 2 aprile 1981 __________, figlio naturale e riconosciuto di __________, ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, l'adozione di provvedimenti cautelari, per conservare i beni mobili e immobili situati a __________ e a __________, e l'erezione dell'inventario.
Il Pretore, con decisione 3 aprile 1981, ha accolto l'istanza e ordinato l'inventario dei beni e la restrizione della facoltà di disporre degli stessi. Il notaio __________ __________ ha confezionato l'inventario.
In data 23 luglio 1981 __________ __________ __________ ha introdotto una petizione di eredità al Tribunale di __________, sezione II, che si è dichiarato competente con sentenza 17 dicembre 1988 e ha aperto l'istruttoria per individuare i beni spettanti all'attore; il procedimento è tuttora pendente.
C. Il 4 giugno 1981 __________ ha presentato, a Città del Messico, due azioni tendenti all'annullamento del testamento pubblico del de cuius. Con la prima, l'annullamento è stato chiesto per errore del testatore sulla qualità di figlia dell’erede, con la seconda per indegnità delle beneficiarie.
Entrambe le azioni sono state respinte sia in prima che in seconda istanza. È stato respinto anche il ricorso presentato alla Corte Suprema federale. La prima Camera civile del Tribunale di appello ha dichiarato esecutive nel Cantone Ticino, con decisioni di delibazione 17 marzo 1988, le sentenze messicane 13 aprile 1983 del XVII Giudice degli affari familiari del Distretto federale, 16 agosto 1984 dell’XI Camera del Tribunale superiore di giustizia al Distretto federale e 29 maggio 1986 del III Tribunale collegiale in materia civile del I circolo della Corte Suprema (inc. n. __________). Con successiva decisione di delibazione del 2 novembre 1988 la I Camera ha dichiarato esecutive nel Cantone Ticino le sentenze messicane emesse il 24 dicembre 1982 dal XVII Giudice degli affari familiari del Distretto federale, il 22 novembre 1983 dall’XI Camera del Tribunale superiore di giustizia al Distretto federale e il 10 maggio 1984 dal III tribunale collegiale in materia civile del I Circolo della Corte Suprema (inc. n. __________).
D. Con decreto del 5 aprile 1985 il Pretore del Distretto di Lugano, accogliendo un'istanza di __________, ha revocato i provvedimenti assicurativi ordinati nel 1981. Tale decisione è stata riformata su appello di __________ e con sentenza 24 giugno 1985 la prima Camera Civile del Tribunale di appello ha confermato il blocco dei beni, facendo obbligo all’appellante di prestare una garanzia di fr. 60’000.– (inc. n. __________).
E. In Messico la successione di __________ si è conclusa il 22 febbraio 1991 con la divisione e il trapasso dei beni (adjudicatión). Il VII Tribunale della famiglia, Tribunale superiore del Distretto federale, ha emesso in data 25 settembre 1991 il certificato ereditario, nel quale __________ è stata riconosciuta erede unica e universale del de cuius.
F. __________ ha chiesto con istanza 10 febbraio 1994 la revoca dei provvedimenti cautelari ordinati dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, in data 3 aprile 1981 e confermati dal Tribunale di appello in data 24 giugno 1985. Tale richiesta è fondata sulla decisione messicana di adjudicatión e sul certificato ereditario messicano del 25 settembre 1991. A detta dell’istante il mantenimento del blocco non si giustificava più, in quanto un’eventuale sentenza italiana che decidesse sui beni postii in Svizzera non potrebbe essere riconosciuta nel Cantone Ticino perché sarebbe in contrasto con la decisione messicana di adjudicatión del 22 febbraio 1989 (doc. N) e con il certificato emesso in data 25 settembre 1991 (doc. Q), che attestano la chiusura della successione relitta da __________.
G. All'udienza del 20 aprile 1994, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha chiesto la reiezione dell'istanza e ha postulato inoltre un provvedimento supercautelare per l’iscrizione a Registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre dei beni immobili oggetto del provvedimento cautelare, e in via alternativa, l'annotazione dell'iscrizione provvisoria della qualità di proprietario comune. Ha presentato anche un memoriale scritto che è stato allegato al verbale.
La richiesta di provvedimento supercautelare è stata accolta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, con decreto del 21 aprile 1994. Con esso è stato ordinato all'ufficiale del registro fondiario di annotare una restrizione della facoltà di disporre dei beni immobili a __________.
Nel corso dell’udienza 10 giugno 1994 le parti hanno replicato e duplicato, mantenendo sostanzialmente le rispettive posizioni, che hanno poi ribadito al dibattimento finale provvisionale, svoltosi in stessa data.
H. In accoglimento dell’istanza 10 febbraio 1994, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, con decreto 5 luglio 1994 ha revocato il divieto di disporre dei beni inerenti alla successione situati nel distretto di Lugano, ordinato il 3 aprile 1981 e relativo alle proprietà per piani n. __________, __________e __________del fondo base particella n. __________RFD __________, ai conti __________ /____________________, alle cassette di sicurezza n. __________e __________e agli eventuali conti cifrati o con designazioni convenzionali facenti capo al defunto presso la Banca __________ a __________, ai conti e alle cassette di sicurezza, di cui non si conoscono i numeri o le designazioni convenzionali, cifrati, facenti capo al defunto presso __________ a __________o. Egli ha assegnato un termine di 90 giorni a __________ __________ per far valere eventuali pretese sulla garanzia di fr. 60’000.– prestata dalla __________ per __________. La tassa di giustizia di fr. 700.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, con l’obbligo di rifondere all’istante un’indennità di fr. 1500.– per ripetibili.
I. __________ è insorto con appello 14 luglio 1994 in cui chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, il giudizio pretorile venga riformato nel senso di respingere l’istanza 10 febbraio 1994, con protesta di spese e ripetibili.
L'appellata, nelle osservazioni 16 agosto 1994, postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile, protestando a sua volta spese e ripetibili.
L. Con decreto 15 luglio 1994 la presidente della prima Camera Civile del Tribunale di appello ha accordato all'appello effetto sospensivo.
Considerato
in diritto:
Il Pretore ha esaminato poi il problema relativo al riconoscimento della futura sentenza italiana, giungendo alla conclusione che non era necessario verificare se erano adempiute le condizioni di riconoscimento poste dalla Convenzione italo-svizzera relativa al riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1933 (RS __________), poiché comunque la sentenza italiana non potrebbe venir riconosciuta in Svizzera. Essendo già stato delibato il certificato ereditario messicano, vi sarebbe infatti una situazione di conflitto di competenza positivo e il documento messicano sarebbe preminente, essendo stato per primo dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino. Sulla base di tali considerazioni il Pretore ha quindi ritenuto che l'esito della causa in Italia sarebbe ormai ininfluente e, accertata la modifica delle condizioni che avevano portato al provvedimento conservativo, lo ha revocato.
L’appellante censura le conclusioni cui è giunto il Pretore, sostenendo che il giudizio pretorile è fondato su un presupposto errato che ne vizia l'intero contenuto. Egli adduce che il certificato ereditario messicano (doc. Q) e l'atto di adjudicatión (doc. N), anche se dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino, non potrebbero, come atti di procedura non contenziosa, avere lo stesso valore giuridico di una sentenza e fare ostacolo al riconoscimento di una sentenza civile. Le circostanze alla base del provvedimento cautelare non hanno quindi subito alcuna variazione ed è per tale motivo che, nella fattispecie, il richiamo al principio prius in tempore potior in iure non può trovare applicazione, la causa di petizione d’eredità essendo stata introdotta ad Alessandria nel 1981, ossia prima della delibazione delle sentenze e degli atti messicani.
L'appellata nelle osservazioni 16 agosto 1994 chiede l'integrale reiezione dell'appello sulla base della considerazione che l'eventuale futura sentenza italiana non potrebbe in ogni caso essere riconosciuta in Svizzera, stante la qualità di erede universale unica di __________ __________ risultante dalle decisioni messicane già riconosciute e rese esecutive nel nostro paese.
A detta dell’appellata le contestazioni dell'appellante sul contenuto dell'atto di adjudicatión costituirebbero un novum, come tale improponibile in appello. La censura non ha consistenza. Giusta l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, ma in concreto nel riassunto scritto allegato al verbale 10 giugno 1994 (impropriamente definito duplica dalle parti) il convenuto si era riferito esplicitamente ai titoli messicani, ciò che è sufficiente per ritenere che le argomentazioni dell’appellante non sono nuove (art. 75 CPC, cui rinvia l’art. 321 cpv. 1 lett. a).
L’art. 96 cpv. 1 lett. a LDIP dispone che possono essere riconosciuti in Svizzera le decisioni, i provvedimenti e gli atti emanati, allestiti o rilasciati nello Stato dell’ultimo domicilio del defunto. I certificati e gli atti amministrativi relativi alla successione rilasciati in Messico potevano quindi essere dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino, come correttamente stabilito dal Pretore, anche senza una procedura di delibazione, a titolo di questione pregiudiziale (art. 29 cpv. 3, 199 LDIP; Heini, IPRG–Kommentar, Zurigo 1993, nota 7 ad art. 96). Contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante, l’art. 96 LDIP si applica indistintamente ad atti di giurisdizione volontaria (ossia non contenziosa) e a sentenze giudiziarie, e il riconoscimento di certificati ereditari e atti ufficiali relativi alla successione rientra pacificamente nel suo campo di applicazione (Heini, op. cit., n. 6; Bucher, Droit international privé suisse, vol. II, Basilea 1992, n. 994 pag. 319; von Overbeck, in: Le nouveau droit international privé suisse, Losanna 1988, pag. 77).
A detta del Pretore il riconoscimento della futura sentenza italiana potrebbe provocare un conflitto di competenza positivo con le sentenze e decisioni messicane già delibate e in tal caso la decisione italiana non potrebbe essere dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino, essendo posteriore sia alle sentenze messicane che agli atti di radicatión et adjudicatión. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, l’art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP, applicabile ai conflitti di competenza positivi fra più Stati (Bucher, op. cit., n. 995 pag. 319) conferisce la precedenza alla data d’emanazione della sentenza, non alla data d’introduzione della litispendenza, salvo per le cause pendenti in Svizzera, ciò che non è il caso in concreto (Volken, IPRG–Kommentar, nota 53 ad art. 27). Per poter escludere già sin d’ora la possibilità di un riconoscimento della futura sentenza italiana è però necessario che il suo oggetto sia identico a quello delle decisioni e degli atti già riconosciuti esecutivi in Svizzera. In concreto risulta che le sentenze messicane si riferiscono ad azioni di annullamento del testamento di __________ __________, mentre l’atto di adjudicatión attesta la chiusura della successione (doc. N). Contrariamente a quanto sostiene l’appellata sulla base di una traduzione fuorviante del certificato 20 settembre 1991 (doc. Q), in quest’ultimo documento non si attesta che il convenuto è stato dichiarato incapace di ereditare in Messico, ma solo che le cause da lui promosse in annullamento del testamento paterno sono state respinte. Ora, la causa promossa in Italia concerne un’azione di petizione d’eredità e non può essere affermato, allo stato attuale della vertenza, che il riconoscimento della futura sentenza sarebbe escluso già fin d’ora.
A torto quindi il primo giudice ha ammesso una modifica delle circostanze che avevano condotto all’emanazione dei provvedimenti conservativi. Benché la situazione giuridica sia cambiata dopo la delibazione delle sentenze messicane, avvenuta il 17 marzo e 2 novembre 1988 (doc. H e I) e degli atti messicani relativi alla chiusura della successione (radicatión e adjudicatión; cfr. doc. L, parere dell’Ufficio federale di giustizia) il mantenimento dei provvedimenti conservativi si giustifica tuttora, visto che non è possibile escludere, allo stadio attuale, il riconoscimento in Svizzera di una futura sentenza italiana che statuisca sulla devoluzione della successione. L’appello deve di conseguenza essere accolto e il decreto impugnato riformato nel senso di mantenere i provvedimenti conservativi sui beni situati in Svizzera.
Gli oneri processuali seguono, in linea di principio, la soccombenza (art. 148 CPC) e sono quindi a carico dell’appellata sia in prima che in seconda istanza, con l’obbligo di rifondere all’appellante un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
I. L’appello è accolto e il decreto impugnato è così modificato:
1.1 L’istanza 10 febbraio 1994 è respinta.
1.2 La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 700.– sono a carico di __________ __________, che rifonderà a controparte fr. 1500.– per ripetibili.
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
già anticipati dall’appellante, sono a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ l’importo di fr. 1000.– a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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