AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1995.118
Data decisione, Autorità: 18.12.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00118
Lugano 18 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Minotti Perucchi, giudice supplente
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (provvisionale di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera, promossa con istanza del 6 luglio 1993 da
__________ nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l'appello 25 agosto 1994 di __________ contro il decreto emesso il 29 luglio 1994 dal Pretore del Distretto di Riviera;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da __________ con l’appello;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da __________ con le osservazioni 6 settembre 1994;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________, 1938, e __________ nata __________, 1948, si sono uniti in matrimonio il __________ 1969. Dall'unione sono nate le figlie __________, 1970, e __________, 1977. Il marito lavora presso l'impresa generale di __________ di __________, mentre la moglie, a suo tempo impiegata presso una ditta di __________, è attualmente consulente previdenziale presso la __________ Assicurazioni. I coniugi sono stati legalmente separati per tempo indeterminato con sentenza 2 aprile 1992 del Pretore del Distretto di Riviera, che ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie in virtù della quale l'autorità parentale sulla figlia __________ è stata attribuita alla madre, mentre il padre si è assunto un onore di mantenimento di fr. 500.– mensili aggiuntivi, a far tempo dal 1° gennaio 1993, degli assegni familiari.
B. L'11 gennaio 1993 il marito ha instato per il tentativo di conciliazione facoltativo dell’art. 354 CPC, chiedendo che venisse regolamentato il trasferimento della figlia __________ presso di lui, intervenuto su richiesta di costei a seguito di profondi dissidi con la madre. Nel corso della relativa udienza tenutasi il 2 febbraio 1993 le parti si sono accordate nel senso che __________ restasse provvisoriamente presso il padre, fatta salva la facoltà per lei di rientrare in qualsiasi momento presso la madre e ritenuto che, se l'affidamento fosse perdurato oltre la metà del mese di febbraio 1993, l'assegno familiare sarebbe stato incassato direttamente dal padre, mentre la madre avrebbe continuato, sino a decisione contraria delle parti, a corrispondere per la figlia il premio della cassa malati e il premio dell'assicurazione sulla vita.
C. __________ ha presentato il 10 maggio 1993 un'istanza per il tentativo di conciliazione e il 24 giugno successivo la petizione di divorzio senza rivendicare l'affidamento della figlia, rimasta presso il padre. Il 6 luglio 1993 quest'ultimo ha presentato domanda di provvedimenti cautelari in cui ha chiesto formalmente l'affidamento della figlia e la fissazione di un contributo alimentare a suo favore di fr. 800.– a far tempo dal mese di gennaio 1993. Nel corso dell'udienza di discussione, tenutasi il 21 luglio 1993, il Pretore ha proposto alle parti di fissare il contributo alimentare a carico della madre in fr. 366.– oltre il premio della cassa malati di fr. 84.– e il premio dell'assicurazione sulla vita di fr. 50.–, ritenuto che l'assegno familiare sarebbe stato di spettanza del padre. Dopo aver aderito seduta stante alla proposta, la moglie ha comunicato il giorno seguente, senza fornire motivazioni, di non essere più d'accordo. In occasione della nuova discussione in contraddittorio, tenutasi il 13 settembre 1993, essa ha spiegato di essere incorsa in errore su dati essenziali per determinare il suo obbligo alimentare: in effetti essa disporrebbe di un'eccedenza sul suo fabbisogno di gran lunga inferiore a quella di cui fruisce il marito, ciò che non le permetterebbe di corrispondere il contributo alimentare proposto. Esperita l'istruttoria, il Pretore ha sostituito, con l'accordo delle parti, la discussione finale con la produzione di un riassunto scritto. Nel proprio memoriale conclusivo del 3 dicembre 1993 la moglie si è riconfermata nelle proprie argomentazioni e domande, mentre nel memoriale del 6 dicembre 1993 il marito ha ridotto la propria richiesta a fr. 416.– mensili (oltre al pagamento del premio della cassa malati) a far tempo dal luglio 1993.
D. Statuendo il 29 luglio 1994, il Pretore ha accolto l'istanza come alle domande ridotte formulate dal marito con il memoriale conclusivo del 6 dicembre 1993, ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 2'000.– per ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. Contro il decreto del Pretore __________ è insorta con appello 25 agosto 1994, chiedendo in via principale l'annullamento di qualsiasi obbligo alimentare nei confronti della figlia, con l'onere per l'istante di sopportare tutte le spese processuali di prima sede, e, in via subordinata, la riduzione dell’obbligo a fr. 320.– mensili, con carico delle spese processuali alle parti in ragione di un mezzo ciascuno e compensazione delle ripetibili.
F. Nelle sue osservazioni 6 settembre 1994 __________ postula la reiezione del gravame e la conferma del querelato giudizio.
G. Entrambe le parti hanno presentato domanda di assistenza giudiziaria per la sede d'appello. Il giudice delegato della Camera ha completato d’ufficio l’istruttoria assumendo agli atti nuova documentazione, su cui le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi.
Considerato
in diritto:
Le parti hanno rinunciato a essere citate per la discussione finale provvisionale all'udienza del 15 novembre 1993. Il Pretore ne ha preso atto ed ha assegnato loro un termine per la presentazione di un riassunto scritto. Sennonché tale modo di procedere non trova conforto alcuno nel Codice di procedura civile, secondo cui il giudice non può disporre un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC; I CCA 1° marzo 1994 in re S./S.). L'art. 119 bis CPC prevede che "quando la causa è introdotta dalla sola istanza scritta e motivata di una parte, il giudice può autorizzare la controparte a produrre all'udienza di discussione un riassunto scritto delle proprie allegazioni orali, da annettere al verbale" (sullo scopo della norma: verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1987, vol 1, pag. 124 in basso). La presentazione del riassunto scritto presuppone però, per chiaro disposto di legge, che vi sia un'udienza. In concreto i memoriali conclusivi hanno invece sostituito la discussione finale, neppure indetta, alla quale le parti hanno espressamente rinunciato. La rinuncia è invero possibile, le parti potendo disporre liberamente dei propri diritti processuali; esse non possono tuttavia sostituire la discussione finale con uno scambio di memoriali scritti. Il Pretore è quindi formalmente invitato in futuro a non più tollerare memoriali scritti in sostituzione del contraddittorio orale e a indire, se del caso, il dibattimento finale provvisionale.
Per l'art. 145 cpv. 2 CC, proposta l'azione di divorzio, il giudice ordina le opportune misure provvisionali per la durata della causa, in particolare circa il mantenimento della prole. In una causa di divorzio susseguente a una separazione per tempo indeterminato, il giudice deve rispettare l'assetto stabilito con la sentenza di separazione, a meno che nel frattempo si sia verificato un cambiamento importante e duraturo delle circostanze: in tale evenienza le parti possono postulare una modifica della precedente decisione già nell'ambito di una procedura cautelare nella causa di divorzio (cfr. Bühler/Spühler, Commentario bernese, Supplemento 1991, n. 39 ad art. 145 CC; Rep. 1988 338, 1985 91). Per converso, il giudice è legato agli accordi sulla modifica di un contributo di mantenimento per i figli, intervenuti tra le parti al di fuori di una procedura giudiziaria solamente se la convenzione è stata in seguito omologata dal giudice competente (cfr. Bühler/Spühler, op. cit., n. 34 ad art. 145 CC e n. 163 e 164 ad art. 158 CC).
a) Nella fattispecie è incontestato che la modifica dell'affidamento della figlia __________ al padre per le cure e l'educazione, intervenuta nel gennaio 1993 successivamente alla sentenza di separazione per volere della figlia medesima in seguito a contrasti sorti con la madre, costituisce una modifica importante e duratura delle circostanze, ove si consideri che è stato voluto dalla stessa figlia sedicenne ed è stato giudicato dal Pretore – non contraddetto dalle parti su questo punto – nell’interesse della ragazza.
b) In via principale l'appellante assevera che l'accordo intervenuto il 2 febbraio 1993 sul contributo alimentare litigioso aveva forza e validità di sentenza ai sensi dell’art. 358 CPC in seguito all'omologazione del Pretore, la cui modifica presupponeva un mutamento importante e duraturo delle circostanze. Poiché questa ipotesi non si era verificata in concreto, essendo la figlia rimasta presso il padre, il giudice di prime cure non avrebbe dovuto scostarsene.
Alla luce dei predetti principi giurisprudenziali, la critica si appalesa destituita di fondamento. L'accordo intervenuto il 2 febbraio 1993 tra i coniugi aveva – come si evince univocamente dal tenore letterale dell'istanza medesima (nella quale il padre si riservava di chiedere alla consorte contributi di mantenimento in caso di affidamento duraturo), in connessione con la transazione consegnata a verbale – carattere limitato alla questione dell'affidamento provvisorio, essendo incerte a qual momento le intenzioni della figlia, che si era rivolta d'urgenza al padre per superare la difficile convivenza con la madre: veniva comunque lasciata aperta la questione del mantenimento da parte di quest'ultima in caso di affidamento duraturo.
Può pertanto rimanere indeciso il quesito di sapere se tale accordo provvisorio sia stato omologato dal Pretore. Il verbale d’udienza lascia sussistere dubbi: pur non contendo un’esplicita approvazione da parte del giudice, porta infatti in calce la menzione “letto e approvato” con il sigillo della Pretura e la firma del Pretore. Come si è visto, tuttavia, l’accordo 2 febbraio 1993 aveva carattere precario e come tale il primo giudice gli ha a giusto titolo negato carattere vincolante.
c) Pure a titolo pregiudiziale va esaminata la questione a sapere se in occasione dell'udienza di discussione sulla domanda cautelare del 21 luglio 1993 sia stata raggiunta una transazione vincolante per l'appellante, come sembra esser stato accertato dal giudice di prime cure, ancorché lo stesso abbia poi determinato il contributo alimentare litigioso in virtù della massima ufficiale. Al proposito il Pretore si è richiamato al pronunciato 22 giugno 1993 di questa Camera in re G./G., che ha rammentato come una transazione, ancorché raggiunta nell'ambito di un procedimento giudiziario, sia un contratto disciplinato dalle disposizioni generali del CO soggiacente alle disposizioni sui vizi del consenso, con determinate riserve risultanti dalla natura particolare di tale contratto (DTF 111 II 349; 105 II 273): poiché una transazione conclusa davanti al giudice pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC), la parte che intende scostarsi dal consenso che ha manifestato deve impugnare la propria dichiarazione di volontà nelle forme previste dal CO, postulandone l'annullamento. Nella concreta fattispecie l'appellante, il giorno successivo all'udienza in cui aveva aderito a verbale alla proposta di contributo alimentare formulata dal Pretore, si è limitata a comunicare la revoca del proprio consenso, senza tuttavia impugnare la propria dichiarazione per vizio di volontà, completando la propria richiesta con scritto 2 agosto 1993 in cui allegava le circostanze secondo le quali, a suo giudizio, il contributo proposto risultava eccessivo. E' ben vero che in concreto il diniego dell'accordo è stato manifestato prima che il marito comunicasse il proprio assenso in data 26 luglio 1993 e quindi prima che si fosse perfezionata la transazione. Ma il consenso manifestato seduta stante all'udienza vincolava l'appellante perlomeno fino alla scadenza del termine di dieci giorni assegnato dal Pretore al marito per comunicare la propria presa di posizione, eccezion fatta per una formale impugnazione ai sensi dell’art. 23 e seg. CO, che, come detto, non è intervenuta. Tuttavia, vigendo nella determinazione dei contributi alimentari per i figli la massima ufficiale illimitata anche per l'autorità d'appello (DTF 120 II 229, 119 II 203 consid. 1; cfr. Bühler/Spühler, op. cit., n. 253 ad art. 145 CC; Rep. __________ 307), la questione resta senza conseguenze pratiche ai fini del giudizio, dovendo questa Camera esaminare d'ufficio l'adeguatezza del contributo alimentare fissato dal Pretore.
a) Per l'art. 276 cpv. 1 CC entrambi i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli, incluse le spese di educazione e formazione, secondo le loro esigenze fisiche, intellettuali e morali. Giusta l'art. 285 cpv. 1 CC, in particolare, il contributo per il mantenimento del figlio va commisurato ai di lui bisogni, alla situazione sociale ed alle possibilità dei genitori a seconda delle loro condizioni economiche (DTF 120 II 285 consid. 3a/cc, 116 II 110, 83 II 358 consid. 1).
b) La misura del contributo alimentare deve essere concretamente determinata avuto riguardo alla capacità economica: per sostanza, per reddito dal lavoro effettivo o, a seconda delle circostanze, per il reddito della famiglia conseguibile facendo uso di buona volontà (cfr. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3a ed., 1990, pag. 145-146). Nella determinazione dei contributi alimentari ai figli (così come di ogni altra questione loro inerente: affidamento, diritto di visita, ecc.) vige come ricordato in precedenza la massima ufficiale illimitata ed il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni né alle prove offerte né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii, 118 II 93; Rep. __________ 307). La decisione del primo giudice non limita nemmeno il potere cognitivo dell'autorità di ricorso, che può assumere le prove ritenute più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 610 seg). Il divieto di addurre nuovi fatti e prove in appello sancito dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC non vale quindi per le procedure che concernono i rapporti tra genitori e figli.
Questo ragionamento non può tuttavia essere condiviso giacché in contrasto con il principio secondo cui la misura del contributo di mantenimento va determinato in rapporto alla capacità economica di entrambi i genitori al momento della sua fissazione. In altre parole, dovendo procedere alla modifica dell'assetto fissato nella procedura di separazione per intervenuta modificazione importante e duratura delle circostanze, si valuteranno liberamente i nuovi elementi di fatto, senza vincolo alla precedente disciplina, tanto più che in concreto né la convenzione né la sentenza di separazione indicano i parametri sui quali è stato fissato il contributo.
Dopo aver premesso che il fabbisogno va di regola stabilito in base alle tabelle edite dall'Ufficio della gioventù di Zurigo, il Pretore se ne è discostato perché ha considerato, deducendolo dal fatto che il padre con le conclusioni ha ridotto la sua richiesta a fr. 500.– mensili, che il fabbisogno della figlia non si è modificato rispetto all'epoca della separazione. Ha poi accertato che la madre ha un reddito minimo mensile di fr. 4'500.– (tra importo fisso, provvigioni e rimborso spese) e, riferendosi alle spese indicate da costei nello scritto 2 agosto 1993 (ridotte in sede di interrogatorio formale nella misura di fr. 400.–), ha determinato il suo fabbisogno mensile in fr. 3'800.–. Ciò posto, ha concluso che, con un'eccedenza di fr. 700.–, essa è in grado di corrispondere un contributo di fr. 500.– già comprensivo del premio della cassa malati di fr. 84.– mensili da lei assunto dall'epoca della separazione.
a) L'appellante asserisce che, diversamente dagli accertamenti pretorili, il suo reddito assommerebbe a soli fr. 2'634.07, non potendosi computare l'indennità per rimborso spese, non soggetta ad alcuna imposizione fiscale, e avendo il giudice di prime cure determinato le provvigioni in modo erroneo. Il Pretore ha fondato i propri accertamenti sul certificato di salario provvisorio del 20 luglio 1993, integrandolo con le schede salariali mensili relative al 1993. Questi documenti sono tuttavia superati dal certificato di salario completo del 1993 – richiamato agli atti dalla giudice delegata a complemento della domanda di assistenza giudiziaria formulata in appello della moglie – dal quale si evince un salario netto annuo di fr. 39'831.– (comprensivo dell'importo fisso e delle provvigioni), corrispondente a fr. 3'319.25 mensili. Trattasi di un salario inferiore a quello percepito nel biennio precedente in qualità di impiegata presso una ditta di arredamenti ed accessori, ma corrispondente grosso modo a quello percepito presso la __________ Assicurazioni nel 1992. Dal certificato in parola risulta inoltre che l'appellante ha beneficiato nel 1993 di un'indennità per "altre spese" di fr. 14'764.–. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Camera (I CCA 9 settembre 1994 in re T./T.), l'indennità forfettaria per rimborso spese versata a un assicuratore (agente esterno) non può essere considerata salario in presenza di esplicita attestazione del datore di lavoro, confermata dal certificato fiscale e dal contratto di lavoro, ritenuto che in tale ipotesi non possono però più essere considerati nel fabbisogno supplementi per spese professionali. In concreto, ancorché difetti un'esplicita dichiarazione del datore di lavoro sulla natura dell'indennità per "altre spese", si evince dal contratto di lavoro (documenti richiamati, clausola n. 3.2 e n. 3.6) che il 25% dell'indennità mensile garantita di fr. 3'500.–, ossia fr. 875.–, è dovuta a titolo di indennizzo completo per gli esborsi necessari per viaggi, sostentamento, telefono, porti, ecc. e non è soggetta a trattenuta degli oneri sociali: in tale misura l'indennità non può quindi essere considerata come salario. Non così invece per la parte restante di fr. 4'264.– (ossia fr. 14'764.– ./. fr. 10'500.–), visto che né il contratto né il datore di lavoro né tantomeno l'appellante hanno fornito indicazioni sulla sua natura e sulle spese effettive sostenute in aggiunta agli esborsi indennizzati a norma di contratto: in assenza di qualsivoglia indicazione, si deve ritenere che questa parte di indennizzo configuri un reddito occulto che va computato in aggiunta allo stipendio netto testé detto (cfr. I CCA 1 giugno 1995 in re K./K.).
In conclusione, lo stipendio complessivo dell'appellante assomma a fr. 44'095.– annui, pari a fr. 3'675.– mensili, ritenuto che nel suo fabbisogno non verrà inoltre riconosciuta alcuna posta per le spese professionali, già coperte dall’indennizzo fornito dal datore di lavoro. Che ciò corrisponda alla sua reale capacità di guadagno è circostanza confortata anche dal fabbisogno di ben fr. 4'100.– indicato nello scritto del 2 agosto 1993 (poi ridotto in sede di interrogatorio formale a fr. 3'700.–) e dal tenore di vita che essa ha potuto garantirsi in questi anni, concedendosi vacanze certamente superiori alla media della popolazione, per frequenza e genere di destinazione (cfr. interrogatorio formale).
b) Dalla notifica della tassazione 1993-94 dell'appellato – pure richiamata agli atti dalla giudice delegata a complemento della domanda di assistenza giudiziaria da questi presentata in sede di appello – si rileva uno stipendio mensile di fr. 4'344.– netti (reddito del lavoro di fr. 59'771.– dedotti i contributi di legge in fr. 7'650.–, ripartito in dodici mensilità).
b) In assenza di dati più precisi, avendo il convenuto completamente omesso di fornire ragguagli, il suo fabbisogno deve essere stimato con prudente apprezzamento. Oltre all’importo base di fr. 940.–, rispettivamente fr. 1'025.– dal 1° gennaio 1994, la voce alloggio viene ammessa in fr. 882.–. In occasione dell’interrogatorio formale il convenuto ha infatti indicato la propria spesa di locazione in fr. 1'132.– (senza chiedere alcun supplemento per la figlia, diversamente da quanto preteso dall'appellante), che viene decurtata della quota relativa alla figlia di fr. 250.–. Tenuto conto del premio di cassa malati stimato in fr. 250.–, delle imposte, stimate in fr. 350.–, il fabbisogno complessivo ammonta a complessivi fr. 2'422.–, rispettivamente fr. 2'507.–. Anche questi importi devono essere rivalutati del 20%, alla stregua di quanto avvenuto per la moglie, per un totale quindi di fr. 2906.– mensili nel 1993 e di fr. 3008.– mensili dal 1° gennaio 1994. Non può ovviamente essere seguita l'appellante laddove chiede si tenga conto del fatto che la figlia svolgerebbe nell'economia domestica un ruolo di sicuro vantaggio per il padre, intanto perché l’interessata non ha reso verosimile che tale ruolo ecceda l’aiuto ordinariamente prestato da un figlio nell’economia domestica in cui vive e in secondo luogo perché essa nemmeno ha tentato di cifrare l’asserito beneficio economico che ridonderebbe all’appellato.
c) Per costante prassi di questa Camera il fabbisogno dei figli si determina secondo le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, edizione 1993 in: Rivista di diritto tutelare 1993, pag. 78), buon punto di riferimento, seppur da adattare alle circostanze concrete (Rep__________ 312; DTF 116 II 110). Le argomentazioni addotte dal Pretore per discostarsene in concreto non appaiono meritevoli di tutela. Come si è già spiegato in precedenza, il contributo alimentare va determinato in funzione della capacità economica dei genitori e in rapporto al fabbisogno del figlio al momento del giudizio: non appare dunque pertinente riferirsi al contributo alimentare fissato all'epoca della separazione, senza peraltro alcuna precisa indicazione sul reddito conseguito dalle parti. Inconferente si rivela poi il fatto che il padre abbia ridotto le proprie richieste da fr. 800.– a fr. 500.– mensili, visto che la questione è retta dalla massima ufficiale che legittima il giudice a scostarsi dalle richieste del genitore affidatario, e ciò proprio nell’interesse del figlio. Occorre infine considerare che, rispetto all'epoca del giudizio sulla separazione, le raccomandazioni in parola sono state oggetto il 1° gennaio 1993 di un incremento considerevole relativo a tutte le poste relative del fabbisogno. Anche __________ deve beneficiarne.
Secondo le citate raccomandazioni, la figlia, nata il __________ 1977, aveva, il 1° luglio 1993, un fabbisogno di fr. 1'220.– (di cui fr. 990.– in denaro contante e fr. 230.– in cure ed educazione), mentre nell’aprile 1994 (mese del compimento del suo diciassettesimo compleanno) il suo fabbisogno si elevava a fr. 1'390.– (di cui fr. 1'240.– in contanti e fr. 150.– in cure ed educazione), come indicato dal Pretore. In concreto si giustifica di aumentare del 10% tali valori, tenuto conto del buon reddito complessivo della famiglia (fr. 8'019.–) rispetto al reddito complessivo di circa fr. 6'600.– su cui si fondano le raccomandazioni. La rivalutazione resta contenuta al 10%, diversamente da quanto operato con i fabbisogni dei genitori, poiché gli importi delle raccomandazioni sono già calcolato con un certo agio, tenendo conto di una media. Il fabbisogno della ragazza è quindi di fr. 1340.– nel 1993 e di fr. 1530.– nel 1994.
1993
reddito dei coniugi fr. 8’019.– netti
fabbisogno del marito fr. 2906.–
fabbisogno della moglie fr. 3053.–
fabbisogno della figlia fr. 1340.–
fabbisogno della famiglia fr. 7299.–
eccedenza: fr. 720.– mensili
spettanza della moglie (fabbisogno più metà eccedenza): fr. 3413.–
1994
reddito dei coniugi fr. 8’019.– netti
fabbisogno del marito fr. 3008.–
fabbisogno della moglie fr. 3155.–
fabbisogno della figlia fr. 1530.–
fabbisogno della famiglia fr. 7693.–
eccedenza: fr. 326.– mensili
spettanza della moglie (fabbisogno più metà eccedenza): fr. 3318.–
Su queste basi il contributo alimentare dovuto dall’appellante per la figlia, tenuto conto del reddito netto accertato di fr. 3675.–mensili, sarebbe quindi di fr. 260.– mensili nel 1993 e di fr. 360.– (fr. 357.– arrotondati) mensili nel 1994. Dal momento che l’appellante stessa ha offerto, in via subordinata, un contributo alimentare di fr. 320.– mensili, l’appello deve essere accolto parzialmente e il contributo alimentare per la ragazza deve essere fissato in fr. 320.– mensili nel 1993 e in fr. 360.– mensili dal 1° gennaio 1994.
L'appello va invece respinto laddove chiede che vengano compensate le prestazioni fatte nel corso del 1993 a favore della figlia, valutate in fr. 1'670.–, giacché, oltre a non essere state rese verosimili, si tratterebbe in ogni caso di liberalità e regali d'uso, effettuati direttamente nelle mani della figlia anteriormente all'obbligo di mantenimento fissato con la decisione che ci occupa, che nulla hanno a che vedere con i contributi di mantenimento che vanno versati al rappresentante legale (art. 289 cpv. 1 CC).
Entrambe le parti hanno postulato l'ammissione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Tutte e due le richieste vanno respinte per difetto del requisito dell'indigenza (art. 155 CPC), visto che entrambe le parti fruiscono di un' eccedenza mensile che permette loro di coprire agevolmente gli oneri di patrocinio legale di questa sede.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia
1.3 __________ viene astretta a pagare a __________, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia __________, anticipatamente, entro il giorno 10 di ogni mese, l’importo di fr. 320.– dal 1° luglio 1993, e di fr. 360.– dal 1° gennaio 1994.
1.4 Le somme arretrate dovranno essere pagate entro un mese dall’intimazione del presente giudizio, con gli interessi del 5%.
La tassa in fr. 100.– e le spese, da anticipare dal signor __________, sono poste per un terzo a carico dell’istante e per due terzi a carico della signora __________, la quale rifonderà a controparte l’importo di fr. 1300.– per titolo di ripetibili.
Per il resto il decreto rimane invariato.
L'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
L'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono a carico di __________, che rifonderà all’appellante l'importo di fr. 600.- per ripetibili ridotte d'appello.
avv. __________, __________
avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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