AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.122
Data decisione, Autorità:
25.07.1996, ICCA
Incarto n..
11.95.00122
Lugano
25 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione 4 luglio 1990 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione
del 29 settembre 1994 presentata da __________ __________ contro la sentenza
emessa il 16 settembre 1994 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se dev’essere accolta
l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante
il 29 settembre 1994;
-
Se dev’essere accolta l’appellazione
10 ottobre 1994 presentata da __________ __________ contro la medesima
sentenza;
-
Se dev’essere accolta
l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata il 24 ottobre
1994 da __________ __________;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________
__________, 1944, e __________ nata __________, 1941, si sono sposati il
__________ 1965 davanti all’ufficiale dello stato civile di __________. Dalla
loro unione sono nate le figlie __________ (1966) e __________ (1970). Il
matrimonio si è incrinato nei primi anni e il 15 ottobre 1970 il Pretore del
Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato
fra i coniugi. Nel 1975 __________ e __________ __________ si sono riconciliati
e hanno ripreso la vita comune. Il marito, già titolare di __________, ha
dovuto cessare tale attività per difficoltà finanziarie e ha iniziato nel 1982
un’attività in proprio nel settore della __________. La moglie ha contribuito
all’economia domestica lavorando come donna di pulizie e venditrice
promozionale. Nel settembre __________ __________ ha lasciato l’abitazione
coniugale, in riattazione da anni, e si è trasferita in un appartamento con una
delle figlie.
B. __________
__________ ha promosso presso la Pretura del Distretto di Bellinzona azione di
divorzio con petizione 4 luglio 1990, offrendo alla moglie un contributo alimentare
indicizzato di fr. 600.– mensili e chiedendo la liquidazione del regime matrimoniale
ordinario. __________ __________ si è opposta al divorzio nella risposta 1°
ottobre 1990 e in via riconvenzionale ha chiesto la pronuncia della separazione
a tempo indeterminato, l’assegnazione di un contributo alimentare mensile
indicizzato di fr. 1’300.– e la pronuncia della separazione dei beni. Nei successivi
atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.
In pendenza di causa il
marito è stato condannato a versare alla moglie un contributo alimentare
mensile di fr. 1’221.– (sentenza I CCA del 22 aprile 1991).
ha introdotto il 12 maggio 1993 istanza di modifica cautelare, chiedendo di
essere liberato da ogni onere alimentare nei confronti della moglie.
All’udienza del 18 maggio 1993, indetta per la discussione, il marito ha confermato
la domanda di soppressione del contributo alimentare cautelare, cui si è opposta
la moglie.
C. Ultimata
l’istruttoria cautelare e quella di merito, le parti hanno rinunciato a comparire
al dibattimento finale, indetto il 7 giugno 1994. L’attore ha reiterato nel
memoriale del 1° giugno 1994 la richiesta di divorzio, chiedendo di essere
liberato da ogni obbligo alimentare nei confronti della moglie sia in via
cautelare che nel merito, facendo inoltre rilevare che nulla era più dovuto a
titolo di liquidazione del regime dei beni. __________ __________ ha chiesto
nel memoriale del 7 giugno 1994 la reiezione della petizione di divorzio, la
pronuncia della separazione a tempo indeterminato, un contributo alimentare di fr.
800.– mensili indicizzato e il versamento dell’importo di fr. 30’000.– a titolo
di liquidazione del regime matrimoniale. In via subordinata essa ha aderito al
divorzio, postulando un contributo alimentare di fr. 800.– mensili,
un’indennità per torto morale di fr. 10’000.– e il versamento di fr. 30’000.– a
titolo di liquidazione del regime matrimoniale.
D. Con sentenza del
16 settembre 1994 il Pretore ha respinto la petizione di divorzio e in parziale
accoglimento della riconvenzionale ha pronunciato la separazione a tempo
indeterminato fra i coniugi, ha negato alla moglie un contributo alimentare e
ha stabilito in fr. 6’850.– l’importo dovuto dal marito alla moglie per la
liquidazione del regime matrimoniale. Egli ha contemporaneamente statuito anche
sull’istanza di modifica delle misure cautelari e ha soppresso il contributo
alimentare dovuto alla moglie. Gli oneri processuali, con una tassa di
giustizia di fr. 900.–, sono stati posti a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili. __________ __________ è inoltre stata
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. Contro la sentenza
citata è insorta __________ __________ con appello del 29 settembre 1994 nel
quale chiede che, riformato il giudizio del Pretore, il contributo alimentare
sia stabilito in fr. 740.– mensili e le sia versato un importo di fr. 20’000.–
per lo scioglimento del regime matrimoniale. Essa postula anche in sede
cautelare un contributo alimentare di fr. 740.– mensili e propone che le spese
processuali siano poste a carico del marito, con l’obbligo di rifonderle
l’importo di fr. 800.– per ripetibili. __________ __________ chiede di essere
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in appello.
F. Con un appello del
10 ottobre 1994 __________ __________ chiede, in riforma della sentenza citata,
la pronuncia del divorzio e la reiezione dell’azione riconvenzionale, con
protesta di spese e ripetibili. Egli ha introdotto il 24 ottobre 1994 istanza
di ammissione all’assistenza giudiziaria, producendo l’elenco degli attestati
di carenza beni emessi nei suoi confronti.
G. Nelle osservazioni
del 25 ottobre 1994, __________ __________ riconosce di dovere l’importo di fr.
4’000.– a titolo di scioglimento del regime matrimoniale e per il resto propone
la reiezione dell’appello della controparte.
H. __________
__________i, dal canto suo, propone con le osservazioni del 4 novembre 1994 la
reiezione dell’appello del marito, subordinatamente, nel caso in cui fosse
pronunciato il divorzio, postula un contributo alimentare mensile di fr. 740.–
indicizzato, il versamento di un’indennità per torto morale di fr. 10’000.– e
l’importo di fr. 20’000.– per lo scioglimento del regime matrimoniale.
Considerando
in diritto:
I. Sull’appello di
-
Il Pretore,
accertata l’esistenza di un grave e irrimediabile dissidio fra le parti, ha ritenuto
dimostrata la colpa preponderante dell’attore nella disunione, causata da
vecchie relazioni extra coniugali e dalla prolungata incapacità del marito di
provvedere al mantenimento della famiglia. Constatata l’innocenza della moglie,
cui non poteva essere rimproverato alcunché, il Pretore ha proceduto
all’analisi delle rispettive situazioni finanziarie dei coniugi. Egli ha
stimato in fr. 3’000.– il reddito virtuale esigibile dal marito nell’attività
di falegname indipendente, ha accertato che la moglie percepiva un reddito
netto di fr. 2’808,90 quale ausiliaria di legatoria e dopo aver valutato in fr.
2’645.– il fabbisogno del marito e in fr. 2’931,60 quello della moglie, ha
concluso che ogni coniuge poteva provvedere al proprio sostentamento, disponendo
entrambi di redditi e fabbisogni pressoché equivalenti. Il Pretore ha poi
proceduto allo scioglimento del regime matrimoniale, riconoscendo alla moglie
un credito di fr. 6’850.–, pari alla metà di un prestito da lei accordato al
marito. Egli ha per contro respinto le pretese della moglie per gli
investimenti che essa avrebbe eseguito nella riattazione della casa già di
proprietà del marito, siccome non provate, e per il maggior contributo
nell’economia domestica.
-
L’appellante
contesta di essere coniuge colpevole, asserendo di aver sempre provveduto in
modo decoroso al mantenimento della famiglia nonostante l’insuccesso delle
diverse attività indipendenti da lui avviate. Egli rileva inoltre che i suoi
adulteri risalgono al periodo in cui i coniugi erano separati ed essendo precedenti
alla riconciliazione dei coniugi non hanno avuto alcun ruolo nella disunione,
contrariamente a quanto addotto dal primo giudice.
a) Ognuno dei coniugi
può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così
profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi
la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante
di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art.
142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia
più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per
causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi
di disunione (Bühler/Spühler in: Berner
Kommentar, 3a ed., note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi
richiami di dottrina e giurisprudenza, Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4a ed., pag. 124 n. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
b) L’esistenza di una
profonda turbativa delle relazioni coniugali è pacificamente ammessa dai
coniugi e il primo giudice l’ha direttamente constatata. Litigiosa è invece la
responsabilità nella disunione. L’istruttoria non ha fornito molti ragguagli e
non ha in particolare consentito di provare la veridicità dei rimproveri che i
coniugi si sono reciprocamente addebitati. L’avventura del marito con
__________ __________o, evocata negli allegati della moglie, è per stessa
ammissione della convenuta precedente alla riconciliazione dei coniugi,
avvenuta nel 1975. Altrettanto dicasi della relazione intrattenuta dal marito
con __________ __________ quando egli era ancora alle dipendenze della ditta
__________, ossia prima dell’aprile 1973 (cfr. doc. A, che si riferisce al
1974; doc. LL4 n. 1, deposizione __________ 20 ottobre 1992). Entrambe le
relazioni extraconiugali, che come si è visto risalgono a prima del 1975, non
sembrano aver avuto un ruolo apprezzabile nella disunione coniugale che ha
portato alla separazione di fatto nel settembre 1989, diversamente da quanto afferma
il primo giudice. È invero possibile che esse abbiano all’epoca dei fatti
provocato una turbativa dell’unione coniugale, come sembra dimostrare la
separazione pronunciata nel 1970 fra i coniugi. La prima crisi coniugale è
tuttavia stata superata con la riconciliazione delle parti nel 1975 e non si
può pertanto sostenere che tali occasionali avventure siano concause della
nuova disunione, tanto più in assenza di qualsiasi elemento probatorio in tal
senso. Solo il teste __________ (deposizione 20 ottobre 1992) si è espresso
sulle citate relazioni, limitandosi a confermarne l’esistenza all’epoca in cui
l’attore lavorava alla __________, ossia fino all’aprile 1973 (doc. LL4 n. 1).
Nulla è dato sapere del comportamento maritale dopo la riconciliazione e la
moglie nemmeno ha sostenuto che vi siano stati altri comportamenti o relazioni
extraconiugali. Né può essere ammessa la tesi del contegno violento del marito.
A suffragio di tale asserzione, la moglie ha prodotto un certificato medico
rilasciato il 20 novembre 1989 dal quale risulta uno stato da trauma distorsivo
alla base del pollice sinistro ed escoriazioni all’avambraccio sinistro e al
dorso dei piedi (doc. 21). Sulle cause di tali traumi il medico non si è
tuttavia espresso, limitandosi a riferire quanto riportato dalla paziente,
ossia che il marito l’aveva spinta e che essa aveva urtato pareti e oggetti.
Anche la teste __________, che ha visto lividi a una gamba della moglie, ha
potuto solo ripetere quanto le era stato affermato dall’interessata, ciò che
rende tale deposizione ininfluente, non avendo la teste potuto riferire su
fatti di sua diretta conoscenza (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 1 ad art. 236).
c) Per quel che
concerne invece gli insuccessi economici del marito, ritenuti dal Pretore causa
preponderante della disunione, l’istruttoria è silente. Tutto si ignora
dell’attività di __________ svolta negli anni Settanta, di cui nemmeno si
conosce la durata. Si sa solo, per stessa ammissione dell’attore, che è
terminata a causa di difficoltà economiche, e che i suoi strascichi (precetti e
attestati di carenza di beni di ammontare imprecisato) sono stati coperti
grazie all’attività lavorativa saltuaria della moglie (deposizione __________,
4 giugno 1992). Anche l’entità dei debiti relativi a tale prima attività
indipendente è rimasta ignota e l’unico dato a disposizione è stato fornito dal
teste , secondo cui la moglie riuscì a liquidare i debiti sull’arco
di uno–due anni di attività. Ciò lascia presumere che l’ammontare dei debiti
non fosse elevato, visto che alle dipendenze del teste __________ la moglie ha
lavorato a tempo pieno circa 3–4 settimane la prima volta e in seguito una o
due volte la settimana, continuando a lavorare anche dopo aver liquidato i
debiti (deposizione 4 giugno 1992, pag. 7). Dopo la chiusura del negozio di
orefice, per concorde ammissione dei coniugi, il marito ha lavorato come
dipendente presso vari datori di lavoro (, ditta di __________). Nel
1982, verosimilmente dopo il trasferimento a Bellinzona, egli ha iniziato
un’attività di __________ in proprio, che ha continuato fino al 1988, data alla
quale è entrato come azionista nella __________ SA di __________, dalla quale
ha percepito come dipendente un reddito mensile netto di fr. 3’800.– (doc. 19).
L’attore stesso ammette che la moglie era decisamente contraria all’inizio
dell’attività indipendente, ritenendolo incapace di gestirla. Quest’ultima non
ha però fornito alcuna indicazione concreta sull’asserita incapacità gestionale
del marito e non è stata condotta alcuna istruttoria sulla situazione della
falegnameria. Non è quindi possibile, nella fattispecie, valutare se la
decisione dell’attore di intraprendere un’attività indipendente era a quel
momento ragionevole o se al contrario era votata fin dall’inizio all’insuccesso,
di modo che il solo fatto di iniziarla – e di continuarla – configurava una
violazione dei doveri coniugali, in particolare del dovere di provvedere al
mantenimento della famiglia. L’appellante non nega, invero, che la famiglia
“visse costantemente sotto l’incubo di difficoltà finanziarie” (conclusioni 12
maggio 1993). In particolare, l’istruttoria ha dimostrato che la crisi
coniugale può essere fatta risalire al 1988/1989. A quel momento la moglie era
“giù di morale” e depressa (deposizioni __________ e __________, 4 giugno 1992)
e si lamentava dell’insopportabile situazione causata dalla protrazione dei lavori
di riattazione della casa coniugale, iniziati nel 1986 e ancora in corso nel
1989, a causa delle difficoltà finanziarie della famiglia. Nel settembre 1990,
esasperata, la moglie ha lasciato il marito e si è trasferita in un proprio
appartamento (doc. 8). Il dissesto coniugale, quindi, è riconducibile alle
difficoltà finanziarie della famiglia, come ammesso dal Pretore. Non si può
tuttavia trarne la conclusione, in assenza di dati oggettivi sulle origini
della disastrata situazione economica, che tale situazione sia imputabile al
marito e che questi porti la colpa preponderante nel fallimento dell’unione
coniugale. Come si è visto in precedenza, tutto si ignora dell’ampiezza delle
difficoltà economiche e soprattutto manca ogni seria informazione sui motivi
che hanno condotto la ditta del marito alla crisi finanziaria. In siffatte
circostanze non si può sostenere che l’attore ha una colpa preponderante nella
disunione ai sensi dell’art. 142 cpv. 2 CC, dovendosi ravvisare nella crisi
finanziaria che ha portato al dissesto il matrimonio delle parti un fattore
oggettivo di disunione.
L’azione di divorzio
proposta dall’attore deve pertanto essere accolta, mentre la domanda di
separazione presentata dalla moglie diventa priva di oggetto (DTF 83 II 169; Bühler/Spühler, op. cit., n. 18 ad art.
146 CC). L’appello, su questo punto, è quindi provvisto di buon diritto.
II. Sull’appello di
- Le misure
provvisionali dell’art. 145 cpv. 2 CC sono emesse dal giudice con procedura
sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC). Il Pretore statuisce pertanto con “decreto”
(art. 290 lett. b seconda frase CPC), appellabile nel termine di dieci giorni
(art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto il Pretore ha disciplinato l’assetto
provvisionale insieme con il merito. Ancorché risponda a esigenze pratiche,
tale modo di procedere lede la sicurezza giuridica relativamente ai termini di
impugnazione, che nell’ambito di un processo ordinario sono lunghi il doppio
rispetto a quelli di una procedura meramente sommaria (art. 308 cpv. 1 CPC).
Ciò non toglie che nel caso in esame il dispositivo n. 3 del giudizio impugnato
mantenga natura cautelare. Del resto non sarebbe sostenibile che le parti
ottenessero termini di ricorso più lunghi in sede provvisionale per il solo
fatto che il Pretore ha emanato un giudizio unico, comprensivo anche del merito
(sentenza della I CCA del 10 marzo 1994 nella causa B. contro B.).
Ciò posto, il gravame
della convenuta si rivela irricevibile per quel che concerne il dispositivo n.
3 relativo alla procedura cautelare. Infatti la sentenza 16 settembre 1994 è
stata recapitata al legale dell’appellante il 17 settembre 1994, come risulta
dalla ricerca eseguita all’Ufficio postale di Bellinzona. Il termine per
proporre appello sul dispositivo cautelare scadeva pertanto il 27 settembre
1994 e il gravame, presentato il 29 settembre 1994 è irrimediabilmente tardivo.
- Nel merito la
convenuta chiede un contributo alimentare di fr. 740.– mensili, sulla base
dell’art. 163 CC. Con le conclusioni, essa ha instato, nel caso in cui fosse pronunciato
il divorzio, un contributo alimentare mensile di fr. 800.– ai sensi dell’art.
151 cpv. 1 CC e un’indennità per torto morale di fr. 10’000.– (art. 151 cpv. 2
CC). La domanda di un contributo alimentare mensile fondato sull’art. 163 CC è
divenuta priva d’oggetto, visto l’accoglimento dell’appello del marito sulla
pronuncia del divorzio. Occorre quindi esaminare se la convenuta e attrice riconvenzionale
non possa instare per l’importo richiesto sulla base dell’art. 151 CC.
a) L’art. 151 cpv. 1
CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti
patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli
deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato
il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge
innocente, gli può essere inoltre aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo
di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Non ricorrendo i presupposti
dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio
un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché
non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare
commisurata alle di lui condizioni economiche.
b) L’obbligo di
corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come
detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere
grave o preponderante, ma dev’essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273
con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). La gravità della colpa
influisce per converso sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare
dell’indennizzo (Bühler/Spühler,
op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 35 ad art. 151 CC con richiami), che è
determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in
alto).
c) In concreto si è
già escluso che al marito possa essere addebitata una colpa preponderante. Tutt’al
più gli può essere imputata una colpa, ma a prescindere dalla questione di
sapere se ciò sia il caso, la colpa del marito non può definirsi causale. È
vero che per essere causale un comportamento colpevole non deve rappresentare
per forza la sola e unica causa della turbativa: basta che, insieme con altri
fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte), esso abbia
contribuito a disgregare l’unione (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 273 con rinvii). Come si è già visto in precedenza, le vecchie
relazioni e avventure extraconiugali del marito non risultano aver avuto un
ruolo apprezzabile nella disunione, provocata dal dissesto economico
dell’attività maritale. In mancanza di dati oggettivi sulle cause delle difficoltà
economiche, le stesse non possono configurare una colpa del marito, ma devono
essere considerate un fattore oggettivo di disunione coniugale. Ciò esclude che
al marito possa essere addebitata una colpa causale nel dissidio matrimoniale
e, di conseguenza, che sia applicabile l’art. 151 CC. Su questo punto l’appello
si rivela quindi destinato all’insuccesso.
- Rimane da
verificare se all’appellante, coniuge pacificamente innocente, non possa essere
riconosciuta una rendita di indigenza ai sensi dell’art. 152 CC. Tale pensione
garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il
matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC) bensì il semplice fabbisogno minimo, che
consiste di regola nel limite vitale secondo il diritto esecutivo maggiorato
del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 298 con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 152, n. 760 e
segg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a
termini di equità e non solo di diritto, come si è visto dianzi.
a) L’appellante
contesta il reddito potenziale di fr. 3’000.– che il primo giudice ha calcolato
al marito. Essa sostiene che l’attore percepiva come falegname, presso l’ultimo
datore di lavoro, un reddito netto di fr. 3’800.– mensili e che vista la sua lunga
esperienza pratica nel settore egli deve essere considerato come un falegname
qualificato. Gli deve quindi essere calcolato, secondo il vigente contratto
collettivo di lavoro della categoria, un salario mensile minimo lordo di fr.
4’480, 20, oppure un reddito minimo lordo di fr. 3’754,65 quale falegname non
qualificato. Come ammette esplicitamente nell’appello la convenuta (pag. 4 a metà),
agli atti manca ogni indicazione sulla formazione professionale dell’attore,
che non può dunque essere considerato falegname qualificato. Lo stipendio
percepito a suo tempo dalla __________ SA non è determinate, già per il fatto
che il marito non ha perso il lavoro per sua volontà, ma a seguito del fallimento
della ditta. Il suo reddito potenziale deve quindi essere valutato sulla base
di quanto egli potrebbe ragionevolmente conseguire sul mercato del lavoro.
Tenuto conto delle grandi e notorie difficoltà che incontra un cinquantenne,
oltretutto sprovvisto di formazione specifica, nel trovare un lavoro, si può tutt’al
più considerare il reddito minimo previsto per un falegname non qualificato. Se
poi dal reddito lordo menzionato dall’appellante si deducono gli oneri sociali
obbligatori, pari almeno al 16% vista l’età avanzata del lavoratore e il
conseguente e notorio maggior onere previdenziale LPP, si ottiene un reddito
mensile netto di fr. 3’155.– mensili, di poco superiore a quello stimato dal
Pretore.
b) L’appellante non
contesta i fabbisogni dei coniugi, stabiliti dal Pretore in fr. 2’645.– per il
marito e in fr. 2’931,60 per la moglie. In tali importi è invero compresa
l’elettricità, voce che per costante giurisprudenza di questa Camera non
rientra nel concetto di fabbisogno minimo. Anche se si togliesse tale voce dai
rispettivi fabbisogni, tuttavia, non si potrebbe imporre all’attore un onere
alimentare in favore della moglie. Il suo fabbisogno aumentato del 20%,
conformemente alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121
III 49 segg., consid. 1c; 118 II 100 in alto; Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., n. 764) sarebbe infatti, con una differenza di pochi franchi,
equivalente al suo reddito. L’appello deve quindi essere respinto anche su
questo punto, dovendosi confermare, sia pure con altri motivi, quanto stabilito
dal Pretore sul contributo alimentare.
- La convenuta
chiede ancora, a titolo di scioglimento del regime matrimoniale, un importo
complessivo di fr. 20’000.–. Essa rileva che il primo giudice non ha considerato,
nel calcolo, il prestito di fr. 8’000.– che essa ha rimborsato a __________
– per conto del marito (doc. 1), ciò che comporta
l’assegnazione di un’ulteriore somma di fr. 4’000.– in suo favore. La pretesa
dell’appellante è ammessa dal marito nelle osservazioni 25 ottobre 1994 e
l’appello deve essere accolto in tale misura.
La moglie pretende
inoltre un contributo straordinario ai sensi dell’art. 165 cpv. 2 CC,
sostenendo di aver contribuito alle spese dell’economia domestica in misura
superiore a quanto era tenuta, avendo dovuto lavorare durante tutto il
matrimonio per provvedere a pagare i debiti del marito. Il giudizio sui
rapporti patrimoniali fra i coniugi è soggetto, nel diritto ticinese, alla
massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 195; (Bühler/Spühler, op. cit. Ergänzungsband
1991, n. 84 ad art. 151 CC). Incombe pertanto alle parti allegare e provare i
fatti su cui fondano le loro pretese. Ora, in concreto, la moglie non ha
dimostrato l’entità dei debiti di cui ha consentito il pagamento con il proprio
lavoro. Dall’istruttoria risulta solo che essa ha sempre lavorato, a tempo
parziale, durante il matrimonio, fatto questo neppure contestato dal marito.
Come già si è visto in precedenza, tuttavia, è rimasto sconosciuto non solo
l’ammontare dei debiti del marito, ma anche l’importo che sarebbe stato pagato
dalla moglie sull’arco del matrimonio (se si esclude quanto già ammesso dal
Pretore), di modo che non è possibile valutare se il contributo prestato dalla
moglie sia stato straordinario come essa pretende. In mancanza di dati
oggettivi l’appellante deve sopportare le conseguenze di quanto non è stata in
grado di provare (art. 8 CC e 183 CPC). L’appello è quindi sprovvisto di buon
diritto nella misura in cui eccede l’importo di fr. 4’000.– riconosciuto dalla
controparte.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri
processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’esito
dell’appello presentato dall’attore giustifica la modifica della ripartizione
di tasse e spese operata dal primo giudice. Il marito vede infatti accolta la
sua domanda di divorzio e nulla deve versare alla moglie a titolo di contributo
alimentare, mentre per la liquidazione del regime matrimoniale, che egli sosteneva
essere già avvenuta, deve rimborsare l’importo complessivo di fr. 10’850.–. Dal
momento che la convenuta nella propria domanda riconvenzionale si opponeva al
principio stesso del divorzio, chiedeva un contributo alimentare mensile e
l’importo di fr. 30’000.– per lo scioglimento del regime matrimoniale, appare
giustificato, in concreto, ripartire gli oneri di prima sede in ragione di 1/3
a carico dell’attore e di 2/3 a carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima
di rifondere all’attore un’indennità per ripetibili ridotta di fr. 500.–.
In questa sede,
l’appello dell’attore è stato integralmente accolto, mentre quello della
convenuta ha avuto parziale buon esito solo per lo scioglimento del regime
matrimoniale, limitatamente all’importo di fr. 4’000.– riconosciuto dalla
controparte. Si giustifica quindi di porre gli oneri processuali dell’appello
proposto dall’attore a carico della convenuta, con l’onere di rifondere congrue
ripetibili all’appellante, e di ripartire quelli dell’appello presentato dalla
convenuta in ragione di 4/5 a carico della moglie e di 1/5 a carico del marito,
al quale l’appellante rifonderà un adeguato importo per ripetibili ridotte di
appello.
Entrambi i coniugi
hanno postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio anche in appello. L’istanza di __________ __________ merita
accoglimento, essendo adempiuti sia il requisito dell’indigenza, dimostrato dai
numerosi attestati di carenza di beni, che quello della probabilità di esito
favorevole del gravame. Vista la sua disastrosa situazione finanziaria, e i
suoi debiti nei confronti della moglie, egli non potrà verosimilmente incassare
dalla controparte le indennità per ripetibili riconosciute in suo favore, così
che la sua domanda di assistenza giudiziaria non è priva di oggetto e può essere
accolta. Diverso è il caso di __________ __________. A prescindere dalla
probabilità di successo del gravame, essa non adempie comunque il requisito
dell’indigenza (art. 155 CPC). Nel certificato municipale che essa ha prodotto
in questa sede risulta infatti l’esistenza nel 1994 di diversi libretti
bancari, con un capitale complessivo di fr. 37’789.– (__________fr. 10’817.–,
__________ __________ fr. 19’624.–, fr. 2’500.–, fr. 4’848.–). Tale sostanza le
consente di provvedere autonomamente alle proprie spese legali e di patrocinio,
con la conseguenza che l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria deve
essere respinta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello di __________
__________ è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
L’azione principale è parzialmente accolta ed è pronunciato lo scioglimento del
matrimonio contratto il __________ 1965 a __________ tra __________ __________,
1944, e __________ nata __________, 1941.
- La
tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese di fr. 240.– sono a carico
dell’attore in ragione di 1/3 e a carico della convenuta in ragione di 2/3.
__________ __________ rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 500.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono a carico della
convenuta, la quale rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 800.–
per ripetibili di appello.
III. __________ __________
è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________.
IV. L’istanza di ammissione
all’assistenza giudiziaria presentata il 29 settembre 1994 da __________
__________ è respinta.
V. Nella misura in cui è
ricevibile l’appello di __________ __________ è parzialmente accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
- Nella
misura in cui non è divenuta priva di oggetto, la domanda riconvenzionale è
parzialmente accolta e __________ __________ è condannato a versare a
__________ __________, a titolo di scioglimento del regime matrimoniale,
l’importo di fr. 10’850.–.
VI. Gli oneri processuali
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono per 4/5 a carico
di __________ __________ e per 1/5 a carico di __________ __________, e per
esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato.
__________ __________ rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 600.–
per ripetibili ridotte di appello.
VII. Intimazione a:
__________ – avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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