AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.126
Data decisione, Autorità: 29.02.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00126
Lugano 29 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ____ (rettifica di confini) della Pretura del Distretto di Blenio, promossa con petizione del 29 dicembre 1989 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________),
contro
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),
cui sono subentrati in lite
__________ __________,
e
__________, __________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello presentato il 26 settembre 1994 da __________ contro la sentenza emessa il 5 settembre 1994 dal Pretore del Distretto di Blenio;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ è proprietario della particella n. __________RFP di __________ (già RT __________– doc. A), costituita di un rustico di 39 m2 comperato il 31 gennaio 1964 da __________ __________ __________ (doc. H), un ripostiglio, due portici e un prato ceduti dal Patriziato di __________ (fascicolo “richiami”; perizia pag. 5 segg. ad 7; interrogatorio formale dell’attore ad 3). __________ __________ e __________ __________ __________ sono comproprietari della particella n. __________RFP di __________ (già RT __________), donata loro dalla zia, , nel corso del 1990 (doc. B). I due fondi sono tra loro confinanti (doc. C, 3) e delimitati da un vecchio muro in pietra (“”).
B. Nell’estate del 1989 __________ __________ __________, a quel tempo proprietaria della particella n. __________, ha iniziato la costruzione di un muro di cinta tra i due fondi. In seguito a una segnalazione di __________ __________, secondo cui il manufatto sconfinava sul suo fondo, il Municipio di __________, dopo aver constatato che __________ non aveva presentato una domanda di costruzione, le ha ingiunto la sospensione dei lavori con decisione del 22 agosto 1989 (doc. 9). Esperito un sopralluogo, l’autorità comunale ha disposto la revoca del provvedimento, rilasciando l’autorizzazione a completare l’opera e ha comunicato la decisione a __________ __________, a tutela dei suoi diritti (doc. D).
C. Il 29 dicembre 1989 __________ __________ ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Blenio __________ __________ __________, postulando in via cautelare la sospensione dei lavori di costruzione del muro e, nel merito, la modifica del confine fra i fondi n. __________e __________RFP di __________ secondo i piani di raggruppamento terreni e la configurazione naturale del terreno esistente. L’attore ha sostenuto che il confine stabilito nella misurazione catastale definitiva (piano, doc. C) non corrisponderebbe alle risultanze della procedura di raggruppamento terreni (doc. 2) – anteriore alla misurazione catastale – e sarebbe frutto di un evidente errore, come dimostra il fatto che il tracciato attuale impedisce l’accesso al rustico e comporterebbe l’abbattimento di manufatti sul fondo n. __________RFPi (camino e – parzialmente – un tavolo esterno). L’attore ha quindi chiesto la rettifica dei confini, prevalendosi dell’art. 88 cpv. 3 della legge generale sul registro fondiario cantonale.
Con decreto cautelare 3 gennaio 1990 il Pretore ha accolto senza contraddittorio la richiesta di sospensione dei lavori e ha convocato le parti all’udienza di discussione, tenutasi il 14 febbraio successivo. L’esito del procedimento non risulta dagli atti (inc. n. __________).
D. Con risposta del 5 febbraio 1990 la convenuta si è opposta alla petizione, affermando la validità del tracciato di confine stabilito nella misurazione catastale definitiva e negando l’esistenza di un errore.
E. Con la replica del 9 marzo 1990 e la duplica del 30 aprile 1990 le parti si sono confermate nelle rispettive tesi e domande. All’udienza preliminare, svoltasi il 12 giugno 1990, esse hanno notificato i mezzi di prova. La convenuta ha comunicato di aver donato l’immobile oggetto della vertenza, particella n. __________ RFP di __________, ai nipoti __________ e __________, disposti a subentrare in lite (verbale 12 giugno 1990, pag. 2).
F. Conclusa l’istruttoria, il 30 settembre 1992 sono state prodotte le conclusioni dei convenuti e il 23 ottobre 1992 quelle dell’attore, nelle quali le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, rinunciando peraltro a partecipare al dibattimento finale. Statuendo il 5 settembre 1994, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto a carico dell’attore la tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 1’500.–, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’200.– a titolo di ripetibili. Trattandosi di atto ufficiale, il piano esistente sarebbe presunto esatto e l’attore non avrebbe dimostrato l’esistenza di un errore, così che non vi sarebbe spazio alcuno per una rettifica di confini.
G. Contro la citata sentenza è insorto il 26 settembre 1994 __________ __________ con un appello nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione sia accolta, e il confine rettificato di conseguenza.
F. Nelle osservazioni del 24 ottobre 1994 __________ __________ e ____________________ __________ __________ propongono la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile. Con scritto del 22 novembre 1994, allestito personalmente, essi hanno comunicato alla I Camera civile che il muro di confine “ciossena” ha subìto un cedimento e hanno inoltre contestato alcune affermazioni contenute nell’appello, producendo nuova documentazione fotografica.
Considerando
in diritto:
Il Pretore non ha determinato il valore litigioso (art. 13 CPC). Or, l’art. 9 cpv. 1 CPC stabilisce che il valore delle cause concernenti beni immobili si determina in base alla domanda. L’attore con la petizione ha chiesto, in sostanza, che il confine tra il proprio fondo n. __________ RFP __________ e quello dei convenuti, n. __________RFP dello stesso Comune, sia rettificato, con la conseguenza che la sua particella risulterebbe ingrandita di 6–7 m2. Il valore di fr. 8’000.– previsto dall’art. 13 LOG non è verosimilmente raggiunto, nulla confortando la tesi che, ove l’azione fosse accolta, il fondo dell’attore si rivaluterebbe – o quello dei convenuti si deprezzerebbe – di almeno fr. 8’000.– (art. 9 cpv. 3 CPC per analogia). L’unico manufatto toccato dalla vertenza risulta essere per altro il rudimentale camino esterno, come si vedrà in seguito. Ciò posto, la causa andrebbe rinviata al Pretore per la definizione del valore litigioso. Dato che l’appello appare comunque sprovvisto di esito favorevole, si può prescindere nondimeno – eccezionalmente – da questa esigenza, tanto più che l’eventuale trasmissione degli atti per competenza alla Camera di cassazione civile non comporterebbe alcun beneficio all’appellante.
La lettera 22 novembre 1994 degli appellati, con l’annessa documentazione fotografica è proceduralmente irrita e deve pertanto essere dichiarata irricevibile, non essendo previsto un doppo scambio di scritti in appello. L’asserito fatto nuovo, consistente nel cedimento del muro è del resto ininfluente ai fini della vertenza.
La convenuta __________ ha donato in corso di causa la particella n. __________RFP __________ ai nipoti __________ __________ __________ e __________ __________, che le sono subentrati in lite con l’accordo dell’attore, conformemente all’art. 110 cpv. 3 CPC.
Giusta l’art. 87 della legge generale sul registro fondiario (LGRF; RL 3/114) ultimati i lavori della misurazione catastale o della messa a giorno della mappa censuaria esistente, previa autorizzazione dell’ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto, tutti i relativi documenti (piani, registri, ecc.), vengono depositati, durante il periodo di un mese, presso la municipalità, con avviso da pubblicarsi a due riprese sul Foglio ufficiale e da esporsi all’albo comunale (cpv. 1). Entro tale termine i proprietari interessati possono presentare alla municipalità gli eventuali loro reclami, corredati dai necessari documenti giustificativi, in relazione al contenuto dei piani, dei registri depositati e in genere alla misurazione catastale, esclusa ogni ulteriore contestazione della demarcazione dei confini già riconosciuta (cpv. 3). Secondo l’art. 88 LGRF, inoltre, il termine di un mese è perentorio: gli interessati che in corso di pubblicazione non presentano reclami scritti non sono più ammessi a contestare i dati contenuti nella nuova misurazione o mappa e suoi allegati (cpv. 1), fatti salvi eventuali errori di calcolo, che sono sempre rettificabili previa comunicazione alle parti interessate (cpv. 2). Infine, le modificazioni di confine provocate dall’accertamento di errori nei documenti catastali riconosciuti non possono essere registrate senza il consenso scritto di tutti i proprietari interessati o senza la presentazione di una sentenza giudiziaria definitiva (cpv. 3).
a) Giova premettere che il Comune di __________ ha dato avvio nel corso del 1946 alla procedura di raggruppamento terreni, protrattasi più di un decennio. Il progetto di nuovo riparto dei fondi è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 2 aprile 1963 (perizia pag. 2, 3). Il nuovo riparto (doc. 2, E) comprendeva anche la particella n. , corrispondente al rustico di 39 m2 acquistato il 31 gennaio 1964 dall’attore al Patriziato di __________ (doc. H). La nuova misurazione catastale di __________ è iniziata il 2 aprile 1976 ed è stata pubblicata presso la cancelleria del Comune per la durata di un mese a partire dal 12 novembre 1982. Contro la stessa non hanno interposto ricorso né l’attore né l’allora proprietario del fondo n. __________ () e neppure il Patriziato, proprietario della particella confinante n. __________ (perizia, pag. 6 e allegati n. 4 e 5 alla perizia; interrogatorio formale 16 aprile 1991, ad 8). La nuova misurazione catastale è stata approvata con risoluzione 6 maggio 1983 dal Dipartimento cantonale dell’economia pubblica e riconosciuta il 10 agosto 1983 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (perizia pag. 5, 6). Rispetto al piano RT, la particella n. __________ (già RT __________) risulta ingrandita nella misurazione catastale ufficiale (MCU), e misura 191 m2 (contro i 39 m2 indicati nella mappa di RT); al rustico sono infatti stati annessi due ripostigli e un prato sul lato nord–est (doc. A, perizia pag. 5 e 7), in precedenza proprietà del Patriziato di __________.
b) Come precisato dal perito, la nuova misurazione catastale è entrata in vigore con l’approvazione da parte delle autorità competenti (art. 93 LGRF, perizia pag. 6).
c) Il Pretore ha negato che si sia verificato un errore nella definizione dei confini tra i fondi delle parti (n. __________e __________), rilevando che, se errore vi è stato, lo stesso consisterebbe nel mancato ossequio delle forme per il trapasso dell’area di 80 m2, ceduta dal Patriziato all’attore, e dell’aggiunta di altri 71 m2 di terreno patriziale, priva di ogni documentazione, in sede di misurazione catastale definitiva. Un’ulteriore richiesta di terreno da parte dell’attore sarebbe pertanto insostenibile. Oltre a ciò, da un raffronto dei piani di raggruppamento terreni (doc. E e doc. 2) e di misurazione catastale ufficiale (doc. 3, C) risulterebbe che il confine litigioso è nei due casi identico.
a) Le differenze esistenti fra le particelle n. __________RT e n. __________RFP risultano pacificamente dall’istruttoria. Come si evince dai documenti prodotti e dalla perizia giudiziaria, il fondo n. __________RT ha un’estensione di 39 m2, corrispondente al sedime del rustico acquistato il 31 gennaio 1964 dall’attore a __________ __________ __________. A detta superficie sono stati aggiunti 151 m2, 80 dei quali venduti dall’amministrazione patriziale e i rimanenti 71 m2 provenienti dall’area patriziale, senza che sia stato possibile trovare alcun titolo giuridico per tale cessione (perizia pag. 5 segg. ad 7, testi __________ e __________, fascicolo richiami, interrogatorio formale dell’attore ad 3). Quanto al citato rilievo aereo, esso fa stato di una superficie superiore rispetto a quella derivante dal raggruppamento terreni (pag. 5, 6), e ciò verosimilmente perché, come osservato dal teste __________ (verbale di audizione testimoniale del 16 aprile 1991, pag. 2), impiegato presso lo Studio di ingegneria __________, incaricato della misurazione catastale per il Comune di __________, in occasione dei rilievi aerei fotogrammetrici è stata rilevata anche la situazione esistente sul terreno, frutto di accordi intercorsi tra le parti nel periodo precedente la misurazione catastale e risultante anche dalla terminazione in loco (perizia pag. 8 ad 8). Tale aspetto è comunque irrilevante ai fini dell’esito della vertenza.
b) La questione decisiva è infatti quella di sapere se le particelle n. __________RT e n. __________, nonostante abbiano dimensioni diverse, prevedano anche un tracciato del confine differente verso il fondo dei convenuti. Ora, ciò non risulta in alcun modo dagli atti. Il perito ha infatti categoricamente escluso che vi sia stato un errore di misurazione, il confine tra i fondi delle parti risultando identico nella misurazione catastale ufficiale, nel raggruppamento dei terreni e nel rilievo aereo (perizia pag. 7–10, ad 8, 10, conclusione). L’opinione del perito, dalla quale del resto il giudice non si discosta se non per motivi qualificati (Cocchi/trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, n. 2 e 4 ad art. 253 CPC), che qui non ricorrono, non è smentita dalle altre risultanze istruttorie. In particolare i testi hanno confortato la conclusione dell’esperto (teste , audizione del 22 gennaio 1991, pag. 3 segg.) e dalla documentazione prodotta agli atti non si giunge a risultati diversi, non potendosi scorgere differenze nelle linee di confine. Anche dal rilievo aereo fotogrammetrico risulta che il muro “ ”, che funge da confine tra le particelle delle parti, è posto – adesso come allora – interamente sulla particella di proprietà dei convenuti (cfr. perizia pag. 7 ad 8, delucidazione orale della perizia di data 7 settembre 1992, pag. 1). Che il muro si trovi sul fondo n. __________è del resto comprovato anche dalla terminazione esistente, effettuata già prima del rilievo aereo (cfr. fotografie n. 5 – 8 doc. 4 e n. 6 doc. 6; perizia pag. 7 ad 8). Le critiche mosse dall’appellante al contenuto della perizia giudiziaria, che non spiegherebbe le incongruenze di forma e di dimensioni, sono quindi irrilevanti, il perito essendosi pronunciato in modo preciso e chiaro sul tema determinante, ossia il tracciato del confine tra le particelle n. __________e __________RFP __________.
A detta dell’attore, inoltre, la circostanza che il confine stabilito nella misurazione catastale ufficiale comporterebbe la soppressione della scala, ossia dell’unico accesso alla sua abitazione, e l’attribuzione di manufatti posti sul suo fondo alla particella dei convenuti (il camino e il tavolo esterni) dimostrerebbe che vi è stato un errore di misurazione. Tale assunto è smentito dai fatti. I convenuti non hanno mai contestato che l’attore è proprietario della scala di accesso e del tavolo in sasso situato all’esterno del rustico, e la circostanza che questi manufatti si trovino sulla particella n. risulta pacificamente dall’istruttoria. La documentazione fotografica prodotta agli atti (foto 1–8 doc. 4), corroborata dalle risultanze del sopralluogo eseguito il 4 luglio 1990, dimostra in modo chiaro che i termini – e pertanto il confine dei fondi – si trovano esternamente ai manufatti citati. Alla medesima conclusione giunge inoltre il perito giudiziario nel suo referto (pag. 8 ad 9). Il rudimentale camino esterno dell’attore, per contro, invade parzialmente il fondo dei convenuti, poggiando in parte sul muro “ ”, che come si è visto (consid. 5a) è posto interamente sulla particella n. __________. Ciò risulta sia dalla documentazione fotografica (fotografie n. 6 – 8 doc. 4), sia dalla perizia giudiziaria (perizia pag. 8 ad 9), ma non basta a dimostrare che ci si trovi in presenza di un errore nel tracciato del confine, come sostenuto dall’appellante. La costruzione del camino è avvenuta dopo l’acquisto del fondo da parte dell’attore (24 gennaio 1964), e pertanto dopo la definizione del confine di raggruppamento terreni, avvenuto il 2 aprile 1963, ripreso successivamente nella nuova misurazione catastale (perizia pag. 8 ad 9). Così stando le cose, il manufatto sconfinava sin dall’inizio nella proprietà dei convenuti, di modo che la tesi dell’errore sollevata dall’appellante è infondata.
Neppure la deposizione del teste __________ (recte: __________) soccorre la tesi dell’attore, secondo cui in occasione dei rilievi sul terreno si è proceduto a modifiche di tracciato del confine. Il teste ha solo spiegato, in linea del tutto generale, che in fase di completazione delle misurazioni gli addetti si recano sul posto per esaminare la situazione morfologica del terreno e rilevare i manufatti di una certa importanza, per consentire, nel limite del possibile, di mantenerli entro i limiti delle rispettive proprietà. Tale precisazione però non è sufficiente a sorreggere le conclusioni dell’appellante, ritenuto che il tavolo e la scala sono comunque sulla particella n. __________ RFP di __________ e che il camino, come si è visto in precedenza, è stato costruito sin dall’inizio invadendo il terreno del vicino. L’ulteriore argomentazione dell’attore, secondo la quale la rettifica postulata comporterebbe per il fondo di proprietà dei convenuti, di 14000 m2, una modifica di soli 6 o 7 m2 , è del tutto irrilevante ai fini del giudizio, dovendosi unicamente risolvere il quesito di sapere se vi è stato un errore nella definizione dei confini in occasione della misurazione catastale ufficiale. Infine l’attore osserva che il confine litigioso più non seguirebbe la delimitazione naturale del muro “__________a”. L’argomentazione non può essere seguita. Il perito ha infatti rilevato ripetutamente che il confine in contestazione coincide, appunto, con il muro “ciossena”, precisando che lo stesso è posto interamente sulla particella n. __________, proprietà dei convenuti (perizia pag. 7 ad 8, pag. 8 ad 9, pag. 10 conclusione ad A; audizione orale perito).
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà ai convenuti l’importo complessivo di fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
– avv. __________,
– avv. __________,
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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