AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.129
Data decisione, Autorità:
12.06.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00129
Lugano
12 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Cocchi (ques’utlimo in
sostituzione del giudice Giani, astenutosi)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
n. __________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con petizione del 9 ottobre 1990 dal
__________.
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
e ora sul decreto cautelare
del 5 ottobre 1994 con cui il Pretore ha parzialmente modificato l’assetto
provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se
dev’essere accolto l’appello del 14 ottobre 1994 presentato da __________
Broggini contro il decreto cautelare emesso il 5 ottobre 1994 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito di una causa di divorzio pendente fra __________
__________ (1947) e __________ nata __________ (1945), il Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna ha emanato il 19 ottobre 1990 un primo
decreto cautelare con cui ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi e
imposto al marito, fra l’altro, un contributo provvisionale per la moglie di
fr. 5175.– mensili dal 1° novembre 1990 al 31 maggio 1991 e di fr. 4220.–
mensili dopo di allora. La Camera civile di appello, cui il marito è insorto,
ha parzialmente riformato il decreto con sentenza del 2 agosto 1991, riducendo
il contributo per la moglie a fr. 4675.– mensili dal 1° novembre al 31 dicembre
1990 e a fr. 3175.– mensili per il periodo successivo (I CCA, inc.
/).
B. Il 15 ottobre 1991 __________ __________ ha instato per un
aumento del contributo provvisionale da fr. 3175.– a fr. 4900.– mensili
retroattivamente dal 1° giugno 1991. Esperito il contraddittorio, il Pretore ha
giudicato il 10 febbraio 1992 e ha parzialmente accolto l’istanza, fissando il
contributo mensile per la moglie a
fr. 4800.– dal 1° settembre 1991 al 31 maggio 1992, rispettivamente
a fr. 3300.– dal 1° giugno 1992.
C. Con istanza del 9 novembre 1993 __________ __________ si è
nuovamente rivolta al Pretore per ottenere che il noto contributo prov-visionale
fosse portato a fr. 17 485.– mensili retroattivamente dal 19 ottobre 1990. Nel
corso della discussione finale essa ha ridotto la pretesa a fr. 8789.– mensili,
sempre dal 19 ottobre 1990. Statuendo il 5 ottobre 1994, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e ha stabilito in fr. 4800.– mensili dal 1° novem-bre 1993 il
contributo litigioso. Le spese processuali e la tassa di giustizia (fr. 1000.–)
sono state poste per un terzo a carico del marito e per due terzi a carico
della moglie.
D. __________ __________ ha introdotto il 14 ottobre 1994 un appello
in cui chiede che, annullato il decreto del Pretore, l’istanza di modifica
presentata dalla moglie sia respinta. Nelle sue osservazioni del 16 novembre
1994 __________ __________ propone di rigettare l’appello e di confermare il
decreto impugnato.
Considerando
in diritto:
-
Il Pretore ha accertato anzitutto che il fabbisogno della
famiglia calcolato ai fini del decreto cautelare 10 giugno 1992 non era rimesso
in causa (fr. 9565.– mensili complessivi). Egli si è attenuto quindi a tale
somma (fabbisogno del marito fr. 3380.–, fabbisogno della moglie fr. 3300.–,
fabbisogno del figlio __________, nato nel 1972, fr. 1785.– e fabbisogno della
figlia __________, nata nel 1976, fr. 1100.–). Al reddito del marito (fr. 10
100.– mensili) il Pretore ha aggiunto nondimeno fr. 2120.– mensili che
l’inte-ressato sosteneva destinati a coprire il proprio onere d’imposta, mentre
esso risultava finanziato in realtà con reddito della sostanza non utilizzato
per la famiglia (decreto, pag. 5). Non poteva più essere considerato come
reddito invece, secondo il Pretore, il guadagno potenziale di fr. 1500.– mensili
imputato alla moglie, la quale dopo la cessazione della comunione domestica
(Natale 1989) non aveva più trovato lavoro e doveva ormai ritenersi
oggettivamente inatta a esercitare un’attività lucrativa.
-
Unico punto litigioso è, in questa sede, la capacità di
guadagno della moglie. L’appellante ricorda in primo luogo che la comunione
domestica è cessata nel dicembre del 1989, che con il decreto cautelare del 19
ottobre 1990 il Pretore aveva impartito alla moglie un termine fino al 1°
giugno 1991 per trovare un’atti-vità adeguata e che al proposito la decisione è
stata confermata in appello. Egli sostiene, di conseguenza, che il reddito potenziale
della moglie non può più essere riconsiderato.
L’argomentazione è priva di fondamento. Le misure provvisionali
adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC)
possono sempre essere modificate dal giudice non solo ove siano mutate in
maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della
decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di
quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Speck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545 nota 77 con numerosi richiami di
dottrina e giurisprudenza). Poco importa quindi che il 19 ottobre 1990,
rispettivamente il 10 febbraio 1992 (secondo decreto cautelare), la moglie
apparisse ancora in grado di reperire un’occupazione adeguata. Ciò non impediva
al giudice di constatare, il 5 ottobre 1994 (terzo decreto cautelare), che
siffatta previsione non si era verificata e di ritenere che tale aspettativa
non era più oggettivamente prospettabile. Un altro problema è sapere se
quest’ulti-ma conclusione sia corretta. La circostanza che la moglie non abbia
impugnato i decreti del 19 ottobre 1990 o del 10 febbraio 1992 non significa in
ogni modo – e con ogni evidenza – ch’es-sa abbia “riconosciuto definitivamente
la sua potenzialità lavorativa di fr. 1500.–” (appello, pag. 6 nel mezzo).
- Afferma l’appellante che il reddito ipotetico della moglie
non va necessariamente riferito all’attività svolta da questa durante la vita
in comune (laboratorista e aiuto medico con mansioni amministrative nello
studio del marito), ma “a qualsiasi occupazione che le permettesse di
conseguire a tempo parziale un modesto reddito (...) di fr. 1500.– mensili”
(appello, pag. 5).
L’opinione non può essere condivisa. La giurisprudenza ha già
avuto modo di stabilire che, cessata la comunione domestica, ogni coniuge ha il
diritto di conservare – in linea di principio e per quanto le condizioni
finanziarie della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF
114 II 26). D’altro lato quel tenore di vita costituisce anche il limite
superiore per il cui man-tenimento un coniuge può chiedere contributi all’altro
(DTF 118 II 376 consid. 20b, 115 II 424 consid. 3). Ne segue che se, da un
lato, un coniuge non può ridurre o rinunciare unilateralmente a un’attività
esercitata durante il matrimonio (salvo vedersi imputare come reddito
potenziale il corrispondente guadagno), dall’ altro non si può nemmeno
pretendere che tale coniuge svolga un genere di attività incompatibile con il
suo precedente tenore di vita. A ragione quindi il Pretore ha valutato le
possibilità di lavoro dell’interessata come laboratorista diplomata (verbali,
pag. 15). Tutt’al più si sarebbero potute considerare occupazioni – ancorché di
diversa natura – che la moglie avrebbe ragionevolmente potuto esercitare in
sintonia con il livello di vita anteriore. In tal caso incombeva al marito però
rendere verosimile quali attività la moglie, che non risulta avere altre
qualifiche professionali all’infuori di quella citata, avrebbe dovuto accettare.
Invano si cercherebbe nell’appello un’indicazione concreta al riguardo.
- A parere dell’appellante la moglie non ha per nulla reso
verosimile di avere fatto quanto si poteva legittimamente esigere da lei per
trovare un’attività rimunerata. La circostanza di essersi annunciata
all’Ufficio del lavoro solo nel novembre del 1992, rinunciando finanche alla
timbratura nel dicembre successivo, di avere sottaciuto all’Ufficio l’attività
svolta nello studio del marito, di essersi limitata a qualche annuncio sui
giornali, di non avere seguito corsi di riqualificazione denoterebbe un malvolere
palese, una tattica mirata a evitare l’adempimento dei propri obblighi.
a) V’è effettivamente da domandarsi se l’interessata abbia reso
plausibile un serio impegno nella ricerca di un’attività analoga a quella
esercitata nello studio del marito. Con decreto del 19 ottobre 1990 (non
impugnato da __________ __________) il Pretore aveva fissato alla medesima (che
aveva allora 45 anni) un termine fino al 1° giugno 1991 per impiegarsi a tempo
parziale in un lavoro assimilabile a quello svolto nello studio del coniuge, in
modo da ricavare fr. 1500.– mensili (decreto, pag. 8 in fondo). Il termine è
scaduto infruttuoso. Le ricerche della moglie sembrano essere consistite
nell’interpellazione di quattro medici (doc. 10–13) e in un annuncio su un
quotidiano (doc. 14).
Il 15 ottobre 1991 __________ __________ si è rivolta al Pretore
per essere liberata dall’obbligo di cercare un’occupazione. A tale scopo ha
prodotto un certificato medico che attestava la sua inabilità lavorativa totale
dal 20 settembre 1991 (doc. 15; verbali, pag. 26 nel mezzo). Tale incapacità
non risulta essere sussistita dopo il gennaio del 1992 (verbali, pag. 27). Con
decreto cautelare del 10 febbraio 1992 (seconda decisione giudiziaria
sull’assetto provvisionale) il Pretore ha respinto la richiesta, ma ha concesso
all’istante un nuovo termine fino al 1° giugno 1992 (pag. 5). Questo termine è
decorso senza che sia dato di sapere che cosa l’interessata abbia concretamente
intrapreso.
Con l’ulteriore istanza di modifica (del 9 novembre 1993), che ha
dato origine al decreto in esame, la moglie ha chiesto una volta di più di
essere esentata dall’onere di trovare un’ attività. La documentazione esibita
al Pretore dimostra che per due mesi essa si è iscritta senza esito all’Ufficio
regionale del lavoro (novembre e dicembre 1992) e che durante tale periodo si è
vista rifiutare 8 offerte d’impiego (doc. 17–19; verbali, pag. 53). Dopo di
allora, e fino all’introduzione dell’ istanza (gennaio-novembre 1993), nulla
più risulta dagli atti.
b) Se il decreto impugnato si fondasse solo sugli accertamenti
predetti la conclusione del Pretore, stando al quale “non si può affermare che
[la moglie] non abbia cercato un lavoro” (decreto, pag. 6), apparirebbe dubbia.
Nei quattro anni successivi alla cessazione della comunione domestica consta
infatti che l’interessata si è impegnata nell’autentica ricerca di un lavoro –
a prescindere dai quattro mesi di incapacità lucrativa documentata – solo nel
giugno 1991 (doc. 10–13) e nel novembre-dicembre 1992 (doc. 17–19). Che al
momento della decisione impugnata essa avesse 49 anni è dunque di importanza
relativa, poiché – come lo stesso Pretore ha rilevato nei precedenti decreti
cautelari – all’età di 45 anni la capacità lucrativa di un coniuge che non ha
abbandonato il mondo del lavoro durante la comunione domestica deve presumersi
ancora integra.
Rimane il fatto, invero decisivo, che nel caso in esame la moglie
avrebbe poco verosimilmente trovato un lavoro idoneo quand’anche si fosse
attivata nella misura in cui ci si sarebbe potuto ragionevolmente aspettare da
lei. Intanto essa risulta avere un diploma di laboratorista, non di aiuto
medico (le offerte di lavoro segnate sul doc. Z riguardano tutte un posto di
aiuto medico). Se non che, le possibilità d’impiego come laboratorista nella
regione di Locarno sono molto limitate (verbali, pag. 66 a metà e 67). Inoltre
come laboratorista l’interessata appare “difficilmente collocabile”, tanto più
a tempo parziale, nonostante abbia esperienza in pratiche di ufficio e possa
svolgere mansioni di aiuto medico (verbali, pag. 63 seg.). Persone di 45 anni
comportano infatti oneri sociali elevati – come sottolinea il primo giudice
(decreto, pag. 6 nel mezzo) – anche per il datore di lavoro. Oltre a ciò, il
Cantone Ticino non assume per principio soggetti con più di 35 anni di età
(verbali, pag. 66 in fondo), di modo che non è verosimile un’assunzione
dell’appellata nemmeno da parte dell’ente pubblico. Per di più, in vent’anni le
tecniche di laboratorio sono molto cambiate, senza che esistano corsi di aggiornamento
per chi è rimasto lontano dal settore specifico (verbali, pag. 67 nel mezzo,
pag. 73; cfr. anche pag. 43 a metà).
c) Ne discende che se l’appellata poteva essere un valido sussidio
nello studio medico del marito, il suo titolo professionale è di poco peso sul
libero mercato dell’impiego, dove contano diplomi recenti e conoscenze tecniche
aggiornate. Nel risultato il giudizio del Pretore può quindi essere condiviso.
Certo, ci si potrebbe domandare una volta ancora se nella fattispecie la moglie
non potesse essere tenuta ad accettare un lavoro meno qualificato, ancorché nel
settore sanitario o paramedico. La questione può rimanere indecisa, giacché – come
si è visto (sopra, consid. 3) – il fascicolo processuale non dà indicazioni che
permettano di apprezzare con un minimo di affidabilità né il genere di
occupazione prospettabile né le relative possibilità d’impiego.
Giova ricordare, a ogni buon conto, che in esito all’attuale
giudizio la moglie si vede non solo mantenere, ma – sotto il profilo
qualitativo – migliorare oggettivamente il suo tenore di vita per rapporto
all’epoca in cui viveva con il marito, quando lavorava a metà tempo o anche di
più (verbali, pag. 16). È appena il caso di rilevare quindi che un eventuale
aumento della disponibilità finanziaria del marito non si tradurrà necessariamente,
nel futuro, in un’ulteriore maggiorazione del contributo di mantenimento per la
moglie.
- Rimane da verificare se, stralciato dal reddito coniugale
il guadagno potenziale della moglie (fr. 1500.– mensili), a quest’ulti-ma
spetti effettivamente il contributo di fr. 4800.– mensili fissato dal Pretore.
Il metodo per il calcolo del contributo alimentare in pendenza di separazione o
di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) è disciplinato infatti dal diritto federale,
che il giudice applica d’uf-ficio (art. 87 cpv. 1 CPC): esso si fonda sul
riparto dell’ecceden-za una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno
personale dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Nel caso
specifico il Pretore ha cumulato, per ottenere la somma in discussione di fr.
4800.– mensili, il fabbisogno minimo della moglie (fr. 3300.– mensili) con
l’entità del guadagno non conseguito (fr. 1500.– mensili). Tale metodo è
giuridicamente erroneo.
Posto un reddito coniugale di fr. 12 220.– mensili (decreto, pag.
5 nel mezzo) e un fabbisogno familiare di fr. 9565.– mensili (de-creto, pag.
4), si ha un’eccedenza di fr. 2655.– mensili, che – tranne casi particolari
estranei alla fattispecie – va divisa a metà fra i coniugi (DTF 119 II 317
consid. 4b con riferimento). Il marito conserva per sé quindi, in concreto,
l’equivalente del proprio fabbisogno (fr. 3380.– mensili) e metà eccedenza (fr.
1327.50 mensili), per un totale di fr. 4707.50. La moglie riceve dal marito
l’ammontare del proprio fabbisogno (fr. 3300.– mensili) e metà eccedenza (fr.
1327.50 mensili), ossia fr. 4627.50. I figli percepiscono, a loro volta, il
rispettivo fabbisogno mensile (fr. 1785.– e fr. 1100.–). Sul calcolo del
contributo alimentare per la moglie il decreto impugnato, che viola il diritto
federale, dev’essere rettificato d’ufficio e l’appello accolto, con relativa
riforma del dispositivo. Per ragioni pratiche il contributo a favore della
moglie può essere arrotondato a fr. 4630.–.
- Gli oneri processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). Non si giustifica invece di modificare il riparto di
spese e ripetibili in prima sede, il giudizio odierno non influendo
apprezzabilmente al proposito.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la
tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto
impugnato è così riformato:
In parziale accoglimento dell’istanza, __________
__________ è tenuto a versare alla moglie __________ __________ l’importo di
fr. 4630.– mensili a titolo di contributo alimentare, anticipatamente entro il
primo di ogni mese, a decorrere dal 1° novembre 1993.
(Lemma invariato)
Per il resto l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 310.–
b) spese fr. 50.-
fr. 360.–
già anticipata dall’appellante, sono posti per 1/9 a carico
dell’appellata e per 8/9 a carico dell’ appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 750.– per ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione:
– avv. __________. __________ __________, __________.
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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