AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1995.130
Data decisione, Autorità:
14.03.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00130
Lugano
14 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud,
promossa con petizione 24 febbraio 1986 da
__________, __________ __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________),
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
-
Se deve
essere accolta l’appellazione 16 settembre 1993 di __________ __________ contro
la sentenza 24 agosto 1993 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio–Sud;
-
Se deve
essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata con
l’appellazione;
-
Il
giudizio su spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1948) si è unito in
matrimonio con __________ nata __________ (1941) davanti all’ufficiale di stato
civile in __________ il __________ __________ 1978, dopo una convivenza durata
alcuni anni. Dalla loro unione non sono nati figli, ma nell’economia domestica
hanno vissuto i figli di prime nozze della moglie, ora maggiorenni. __________
__________ è autista di __________ mentre la moglie, senza formazione
professionale specifica, ha lasciato qualche tempo dopo il matrimonio
l’attività lavorativa che svolgeva presso la “__________ ” per occuparsi
dell’economia domestica.
B. In data 5 novembre 1985 il marito ha chiesto la
citazione per il tentativo di conciliazione, tenutosi il 21 novembre 1985 con
esito negativo e successivamente ha presentato il 24 febbraio 1986 la petizione
di divorzio, sostenendo che non vi erano conseguenze accessorie da regolare.
C. __________ __________ ha aderito alla domanda di
divorzio con la risposta 1° settembre 1986, formulando richiesta di versamento
di una pensione alimentare di fr. 1000.–, da indicizzare.
L’assetto
cautelare in pendenza di causa è stato oggetto di numerose istanze e udienze.
Il contributo alimentare in favore di __________ __________, concordato in fr.
1000.– all’udienza del 14 aprile 1986, è successivamente stato portato a fr.
1335.– con decreto cautelare 10 ottobre 1991. Tale decisione non è stata
oggetto né di appello né di successiva istanza di modifica.
Ultimata
l’istruttoria le parti hanno rinunciato ad essere convocate per il dibattimento
finale (verbale di udienza 8 settembre 1992) e hanno presentato i rispettivi
memoriali conclusivi. La convenuta nelle conclusioni 27 novembre 1992 ha
formulato in sostanza istanza di modifica retroattiva del contributo alimentare
cautelare, postulando una pensione alimentare di fr. 1’000.– dal 14 aprile
1985, di fr. 1’335.– dal 1° maggio 1989 e di fr. 2’159.– dal 1° febbraio 1992,
adeguabile annualmente a partire dal gennaio 1994 sulla base dell’indice di
dicembre 1992. Nel merito essa ha chiesto un contributo alimentare di fr.
2’159.–, subordinatamente una rendita di indigenza di fr. 1’420.– e ha
postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. A sua volta
l’attore nelle conclusioni 30 novembre 1992 propone che la moglie sia
condannata a versargli a titolo di liquidazione del regime matrimoniale
l’importo di fr. 28‘000.– oltre interessi al 7% dal 1° ottobre 1989.
D. Statuendo il 24 agosto 1993 il Pretore ha
pronunciato il divorzio tra le parti ed ha obbligato l’attore a pagare alla
convenuta, in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, una pensione
alimentare di fr. 500.– mensili, indicizzati. La tassa di giustizia di fr. 2’100.–
e le spese sono state poste a carico dell’attore per 2/3, con l’obbligo di
rifondere fr. 1’000.– per ripetibili alla convenuta, cui è stato concesso il
beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. __________ __________, insorta con appello 16
settembre 1993, postula in riforma della sentenza pretorile l’accoglimento
della sua riconvenzione e la condanna dell’attore al versamento di un
contributo alimentare di fr. 1’000.– dal 14 aprile 1986, di fr. 1’335.– dal 1°
maggio 1989 e di fr. 2’309.– dal 1° febbraio 1992, da indicizzare, con protesta
di spese e ripetibili. Chiede inoltre che la sua domanda di assistenza
giudiziaria venga integralmente accolta con il beneficio del gratuito
patrocinio anche in appello.
F. Nelle osservazioni 15 ottobre 1993 __________
__________ propone la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza
pretorile.
Considerato
in diritto:
-
Le richieste a giudizio dell’appellante sono
irricevibili nella misura in cui postulano la modifica con effetto retroattivo
dell’assetto cautelare stabilito con decreto 10 ottobre 1991 dal Pretore. Un
provvedimento cautelare esplica i suoi effetti fino alla sua modifica e non può
pertanto essere cambiato con effetto retroattivo, se non in casi eccezionali (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 445 ad art. 145). In concreto la convenuta ha formulato solo in sede
di conclusioni domande a giudizio intese alla modifica dell’assetto cautelare,
senza avere in precedenza presentato formale istanza di modifica del decreto 10
ottobre 1991. Tali nuove richieste non sono mai state discusse fra le parti in
contraddittorio né sono state oggetto di decisione da parte del Pretore, motivo
per cui non possono essere esaminate in questa sede (Rep. 1979 269).
-
Come rettamente indicato dal Pretore l’aumento del
contributo alimentare richiesto ai sensi dell’art. 151 e 152 CC, indicato nella
risposta in fr. 1’000.– e aumentato nelle conclusioni a fr. 2’159.–,
subordinatamente a fr. 1’420.–, non è una mutazione dell’azione poiché rientra
nell’estensione della domanda prevista dall'art. 75 lett. b CPC. Contrariamente
all’opinione del primo giudice non è però ravvisabile una violazione del
principio del contraddittorio per il motivo che le parti non si sono espresse
in sede di dibattimento finale, avendo esse medesime rinunciato a tale udienza.
L’esigenza del contraddittorio è quindi stata ossequiata. L’attore, ricevute le
conclusioni di controparte contenenti l’estensione della domanda, non ha
sollevato obiezioni a tale modo di procedere, né ha sollevato censure al
proposito in questa sede. Non è quindi necessario esaminare più da vicino tale
problema.
-
Presupposto per il riconoscimento di un'indennità
alimentare ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC e di una pensione d'indigenza ai
sensi dell'art. 152 CC è l'innocenza del coniuge richiedente. Mentre al
pagamento ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC può essere tenuto solo il coniuge
colpevole, la cui colpa cioè, non necessariamente esclusiva o preponderante, è
causale per la rottura del vincolo coniugale (Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 3a ed. 1985 §
14 n. 640; Spühler/Frei, Berner Kommentar, Ergänzungsband,
art. 151 n. 15; Rep. 1979, p. 52; 1982
p. 357), al pagamento della pensione d'indigenza ai sensi dell'art. 152 CC può
essere tenuto anche il coniuge non colpevole (vedi in tal senso Rep. 1985 p. 284-286).
Il Pretore
ha riconosciuto alla convenuta una rendita d’indigenza di fr. 500.– mensili ai
sensi dell’art. 152 CC, non ritenendo accertata una colpa esclusiva e
preponderante dell’uno o dell’altro coniuge nell’oggettiva disunione.
L’appellante contesta tali conclusioni, sostenendo che la colpa esclusiva
dell’attore nella disunione va ravvisata nel distacco affettivo che egli ha
manifestato verso la moglie già nel 1984 e che costituisce violazione degli
obblighi coniugali.
Le
affermazioni dell’appellante non hanno trovato conforto nella scarna
istruttoria, che si è limitata all’audizione di alcuni parenti e
all’interrogatorio formale del marito. Dagli atti è emerso che l’attore aveva
mutato il suo atteggiamento nei confronti della moglie verso il 1984–1985. I
figli della convenuta, all’epoca conviventi con la coppia, si sono limitati a
evocare i loro sospetti di una relazione con un’altra donna, senza tuttavia
portare elementi oggettivi a conforto di tale ipotesi. Dal canto suo l’attore
ha esposto in occasione dell’interrogatorio formale che a partire dal 1984 la
moglie aveva iniziato ad assillarlo con scene di gelosia e indagini presso il
datore di lavoro, tanto da indurlo a preferire il lavoro a lei stessa, stanco
dei continui rimbrotti e delle ripercussioni negative che tale situazione aveva
anche sul posto di lavoro. L’esistenza di un clima di tensione e di sospetto
fra i coniugi è stato confermato dai figli della convenuta, né è contestato il
fatto che a un certo momento il marito si trovò a dormire solo in salotto per
problemi di salute della moglie. Non emerge però dai fatti accertati alcun
elemento da cui si possa dedurre una colpa preponderante del marito nella
disunione, né la si può ravvisare nel distacco emotivo, come vorrebbe
l’appellante.
Ne
discende che in concreto la convenuta non ha potuto provare l’esistenza dei
presupposti necessari all'applicazione dell'art. 151 cpv. 1 CC e che pertanto
la domanda principale di appello deve essere respinta.
- Rimane da esaminare se l'appellante non possa
ottenere l'importo richiesto come rendita di indigenza, sulla base dell'art.
152 CC. Si tratta in questo caso di un contributo che ha come scopo ultimo
quello di evitare che un coniuge si trovi a causa del divorzio in una
situazione d'indigenza. La grave ristrettezza del coniuge innocente giusta la
citata norma è da ammettere quando si verifichi per il richiedente un sensibile
cambiamento della situazione economica rispetto a quella esistente in costanza
di matrimonio, con conseguente pericolo di indigenza (Rep. 1984, p. 310; SJ 1992 380).
Nella
fattispecie l’appellante, cui non può essere rimproverata alcuna grave
violazione dei doveri coniugali, può essere considerata innocente ai sensi
dell’art. 152 CC, non essendo stata dimostrata una sua colpa causale nella
disunione (DTF 98 II 9; Rep. 1975 181 )
La rendita
di indigenza dipende in primo luogo dai bisogni della beneficiaria, dal suo
reddito attuale nonché dalle risorse di cui beneficerà o potrà beneficiare in
avvenire (DTF 108 II 30; Rep. 1977,187 ) come pure dalle possibilità del debitore,
che devono essere tenute nella debita considerazione (cfr. Deschenaux/ Tercier,
op. cit., pag. 131-132 ). L’età dei coniugi, la formazione del coniuge
beneficiario nonché il suo stato di salute sono elementi da considerare nel
calcolo (DTF 108 II 81 ad art 151 CC,
applicabile anche all’art. 152 CC ).
a) Nel calcolare l’importo della rendita di
indigenza occorre pertanto valutare alla luce dei criteri summenzionati le
circostanze del caso concreto. Il giudizio sulle pensioni alimentari,
conseguenze accessorie del divorzio, ed in genere i rapporti patrimoniali fra i
coniugi, sono soggetti alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 195; Guglielmoni/Trezzini, in: Rep.
1990 129 e riferimenti citati; Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 84 ad art. 151). Incombe pertanto
alle parti allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese. In
concreto, agli atti risultano solo i dati relativi all’epoca del decreto
cautelare del 1991, quali ancora evocati nelle conclusioni della convenuta e
nell’appello. Tali importi non sono contestati dalle parti, ma abbisognano di
qualche correttivo, dal momento che ai coniugi va garantita una sostanziale
parità di trattamento e che quindi ambedue hanno diritto al calcolo di un
fabbisogno fondato sulle stesse basi.
Non può
d’altra parte essere accolta la tesi dell’appellante, secondo cui all’attore
andrebbe computato come minimo di base la metà dell’importo riconosciuto per
coppia in ragione della sua convivenza. Dagli atti risulta infatti che l’attore
nega recisamente l’esistenza di un concubinato e versa un canone di locazione
di fr. 500.– alla sua locatrice, con cui afferma di non avere economia
domestica comune. Non vi è quindi motivo per negare all’attore il minimo di
base per persona sola, che tiene conto delle normali esigenze di una persona
senza vincoli familiari. D’altra parte va pure considerato nel fabbisogno
dell’appellato un equo importo per il riscaldamento, analogo a quello a suo
tempo ammesso per il fabbisogno della convenuta, come pure l’onere per imposte
(DTF 114 II 393) che in assenza di
indicazioni delle parti dev’essere stimato prudentemente.
b) In conclusione il fabbisogno del marito può
essere valutato in fr. 1’952.– (minimo base fr. 940.–, alloggio fr. 500.–,
riscaldamento fr. 100.–, cassa malati fr. 140.–, pasti fuori casa fr. 72.–,
imposte presumibili fr. 200.–) cui deve essere aggiunto il 20% (DTF 114 II 304, 118 II 100) dal momento che il minimo
del diritto esecutivo è solo un punto di partenza indicativo per il calcolo
della rendita, per un totale quindi di fr. 2’342.–.
Procedendo
in modo analogo il fabbisogno della moglie ammonta a fr. 2’424.– (minimo base
fr. 940.–, alloggio fr. 680.–riscaldamento e acqua calda fr. 200.–, cassa
malati fr. 100.–, onere fiscale presunto fr. 100.–, aggiunta del 20% fr.
404.–).
Confrontando
i rispettivi redditi dei coniugi, risulta che l’ex marito percepisce uno
stipendio mensile medio di fr. 4’535.–comprese le indennità e la tredicesima.
L’appellante, per contro, è ormai in età avanzata (52 anni) e non è più
reinseribile in modo completo nel mondo professionale, visto che essa è senza
preparazione professionale specifica ed è stata assente dal lavoro per tutta la
durata del matrimonio. Al momento dell’emanazione del decreto cautelare 10
ottobre 1991 essa si era vista imputare un reddito di fr. 1’000.–, di cui fr.
500.– per attività lavorativa propria potenziale e fr. 500.– per il contributo
versato dal figlio __________, che viveva con lei. Il figlio ha costituito
economia domestica propria dal 1° febbraio 1992 (teste __________, verbale 25
febbraio 1992, pag. 1 ) ed è pertanto caduto il relativo reddito. Agli atti non
risulta che l’appellante lavori ed essa ammette unicamente di vedersi computare
un reddito potenziale di fr. 500.– mensili. La tesi contraria dell’attore,
secondo cui l’appellante sarebbe autosufficiente, non può invece essere
condivisa, se si pensa alle circostanze oggettive di età e di preparazione
professionale dianzi indicate. Per consolidata giurisprudenza del Tribunale
federale non è infatti possibile imporre alla donna divorziata che non esercita
un’attività lucrativa che la riprenda dopo il suo 45° anno di età (DTF 115 II 6 consid. 3 e 5; SJ 116/1994 pag. 91) sotto riserva delle condizioni del
mercato del lavoro, che però al momento attuale sono negative per l’impiego in
genere, e a maggior ragione per le persone ultracinquantenni, emarginate dalla
crisi congiunturale.
c) Ne discende che con un fabbisogno di fr. 2’424.–
e un reddito ipotetico di fr. 500.– mensili l’appellante ha un ammanco di fr.
1’924.–. L’attore, invece, dispone di un’eccedenza di fr. 2’193.– rispetto al
proprio fabbisogno e si giustifica quindi di fissare la rendita di indigenza in
favore della ex moglie in fr. 1’420.–, visto anche che il matrimonio è durato,
di fatto, non più di 6 anni. Non si può per contro seguire il Pretore, quando
ha considerato nel fissare l’ammontare della rendita che “il comportamento
eccessivamente geloso della moglie, pure non essendo una violazione degli
obblighi del matrimonio, non era comunque ininfluente nella decisione del
marito di volersi separare dalla moglie.” Questo aspetto è irrilevante ai
fini della fissazione della rendita ai sensi dell’art 152 CC, dovendosi
unicamente considerare i bisogni del beneficiario, il suo reddito attuale, le
risorse di cui beneficerà o potrà beneficiare in avvenire, nonché le
possibilità del debitore, indipendentemente da qualsiasi tipo di colpa.
- Gli oneri processuali seguono, di regola, la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
L’appellante
ha chiesto di venire ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in
questa sede, producendo il relativo certificato municipale 7 settembre 1993,
mentre l’appellato si è rimesso al giudizio di questa Camera. Visto quanto
esposto in precedenza sulla situazione finanziaria della convenuta l’istanza
può essere accolta, l’appello presentando possibilità di esito favorevole, quanto
meno sulla domanda subordinata. Nella tassazione dell’onorario dovuto al
patrocinatore, si terrà comunque conto della parziale irricevibilità del
gravame.
L’esito
della vertenza non giustifica una modifica della ripartizione di spese e
ripetibili operata dal Pretore, visto che l’appellante, pur avendo ottenuto
buon diritto sulla rendita di indigenza, è comunque soccombente sulla modifica
cautelare del contributo alimentare e sul riconoscimento di un’indennità ai
sensi dell’art. 151 CC. In ragione del parziale accoglimento dell’appello gli
oneri processuali in questa sede possono essere attribuiti in ragione di 2/3
all’appellante e di 1/3 all’appellato, cui la controparte dovrà rifondere
un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
- Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è
parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata
“2.1 __________ __________ è
condannato a pagare a __________ __________, in via anticipata entro il quinto
giorno di ogni mese, una pensione alimentare di fr. 1’420.– dalla crescita in
giudicato della sentenza.”
Per
il resto la sentenza rimane invariata.
- Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
950.–
sono a
carico per 1/3 di __________ __________ e per 2/3 di __________ __________
__________e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello
Stato. __________ __________ rifonderà inoltre a __________ __________
l’importo di fr. 300.– per ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione:
–
avv. __________, __________
–
avv. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio–Sud
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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