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Numero d'incarto:
11.1995.133
Data decisione, Autorità:
26.10.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00133
Lugano
26 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ______ (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 9 dicembre
1991 da
__________ (1990), __________
(rappresentato
dalla tutrice __________ e patrocinato dall’ avv. __________ __________,
__________)
contro
, __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione del 10 marzo 1995 presentata da __________ __________
contro la sentenza emessa il 16 febbraio 1995 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
-
Se dev’essere
accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con le osservazioni del 10 aprile 1995;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ __________
ha dato alla luce il __________ 1990 a __________ il figlio __________. Essa ha
indicato come padre __________ __________, con il quale ha asserito di avere
avuto una relazione sentimentale dal 1975 al 1990.
B. Il 9 dicembre 1991
__________ __________, rappresentato dalla curatrice ad hoc designata dalla
delegazione tutoria del Comune di __________, ha introdotto contro __________
__________ una petizione tendente all’accertamento della paternità e al
mantenimento.
C. Con risposta del 2
marzo 1991 __________ __________ si è integralmente opposto all’azione, sia in
ordine che nel merito, adducendo la mancata autorizzazione da parte
dell’autorità tutoria di estendere l’azione di paternità all’azione di
mantenimento e contestando inoltre la sua paternità. Nei successivi atti
scritti le parti si sono confermate nelle rispettive argomentazioni e domande e
all’udienza preliminare del 20 ottobre 1992 hanno notificato le rispettive
prove.
D. La perizia giudiziale
ordinata dal Pretore per l’accertamento della paternità non è stata assunta,
stante la completa opposizione del convenuto, motivata da problemi di carattere
psichico.
Al dibattimento finale del
24 gennaio 1995 le parti hanno nuovamente ribadito le rispettive posizioni.
E. Statuendo il 16
febbraio 1995, il Pretore ha accertato la paternità di __________ __________ su
__________ __________ e ha obbligato il padre a versare un contributo
alimentare indicizzato di fr. 500.-- mensili fino al sesto anno di età, di fr.
550.-- sino al 12° anno di età e di fr. 600.-- sino alla maggiore età.
F. Insorto contro la
citata sentenza con un appello del 10 marzo 1995, __________ __________ chiede
l’annullamento del giudizio impugnato, il primo giudice avendo rifiutato
l’assunzione delle prove offerte dalle parti all’udienza preliminare sia in relazione
alla presunta paternità sia in relazione al mantenimento del figlio.
G. Nelle osservazioni
del 10 aprile 1995 __________ __________ propone, previa concessione
dell’assistenza giudiziaria, la reiezione del gravame e la conferma della
sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto:
- Il Pretore, ritenuto
che le motivazioni addotte dall’appellante per sottrarsi alla perizia non sono
state convincenti, bensì contraddittorie, e che questi non ha smentito in alcun
modo la sua paternità o dimostrato che la sua paternità è meno probabile che
quella di un terzo, ha accolto l’azione. Egli inoltre, ritenuta prioritaria la
prova peritale, ha giudicato inutili le altre prove notificate dalle parti
all’udienza preliminare e ha statuito di conseguenza.
L’appellante censura
l’agire del Pretore, che avendo rifiutato le prove offerte dalle parti non ha
considerato elementi determinanti per il giudizio.
- Per l’art. 262 cpv.
1 CC la paternità è presunta quando il convenuto ha avuto concubito con la
madre nel tempo dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita,
posto che la presunzione cade se il convenuto dimostra che la sua paternità è
esclusa o meno verosimile di quella altrui (art. 262 cpv. 3 CC). La prova del
concubito incombe alla parte attrice (Hegnauer/
Breitschmid, Grundriss des Kindesrechts, 4a edizione, Berna
1994, n. 14.11 pag. 101). La madre deve, a tale scopo, indicare le circostanze
di luogo e di tempo del concepimento.
La parte attrice che
fallisce tale prova ha tuttavia ancora la facoltà di dimostrare la filiazione
attraverso la prova diretta della paternità (DTF 101 II 14 consid. 1; Hegnauer, op. cit. n. 9.31, pag.
69/70).
-
Nel caso in esame le
risultanze dell’istruttoria, invero assai scarna, non offrono indizi
sufficienti a dimostrare l’asserito concubito tra l’appellante e la madre
dell’appellato. Dalle dichiarazioni delle parti risultano due versioni opposte:
la madre ha indicato di aver avuto una relazione sentimentale con il presunto
padre sino al concepimento, salvo poi indicare che il figlio potrebbe anche essere
figlio di un altro uomo, l’appellante ha negato di aver avuto rapporti con la
madre dopo il 1988. Le contrastanti versioni non permettono di desumere gli
estremi di un concubito, di modo che la filiazione doveva essere accertata -
fatte salve altre prove idonee a dimostrare tale concubito - con la prova
diretta della paternità mediante l’esecuzione di una perizia. Sennonché questa
prova non è stata assunta stante la completa opposizione dell’appellante. Egli
sostiene infatti che gli esami peritali sono pericolosi per la sua salute, a
motivo della sua personalità neurotica e fragile, tanto che a detta del suo
medico curante “l’obbligo di sottoporsi a un esame spermografico azionerebbe un
meccanismo di conflittualità a livello interpersonale, con conseguente vissuto
come castrazione di impotenza già latente in lui da diversi anni” (cfr. doc.
5).
-
Secondo l’art. 254
n. 2 CC le parti e i terzi devono cooperare agli esami necessari al chiarimento
della discendenza, sempreché non pericolosi per la salute. Nel caso specifico
il Pretore ha giudicato non convincente e addirittura contraddittoria
l’opposizione del convenuto alla prova peritale (sentenza, pag. 2 in fondo).
Ora, se da un canto egli poteva liberamente apprezzare tale rifiuto alla
stregua di un grave indizio (art. 254 n. 1 CC; Hegnauer, op.cit., pag. 104 n. 15.14), d’altro canto egli non
poteva equiparare il rifiuto a una vera e propria dimostrazione del concubito
né - tanto meno - a una formale prova di paternità, tanto meno se si pensa che
in concreto la madre non ha escluso la paternità di un terzo. E’ vero che il
rifiuto in questione era ingiustificato, ove appena si pensi che il certificato
medico prodotto (doc. 5) - oltre a non persuadere minimamente, come rileva il
Pretore - paventa “uno scompenso psichico totale” del convenuto qualora egli
sia sottoposto a un esame spermografico, non a un semplice prelievo sanguigno
in vista di una perizia sierologica e biostatistica in base al metodo genetico
d’identità (DNA). Nemmeno il Codice di procedura civile, però, che pur sanziona
il rifiuto di un’edizione, il rifiuto di far verificare la propria scrittura o
il rifiuto di prestarsi a un’ispezione con la presunzione che sia tenuto per
vero il fatto da provare (art. 210, 222 cpv. 2 e 243 cpv. 2), istituisce una
presunzione analoga in caso di resistenza a una perizia.
Dal comportamento del
convenuto il Pretore ha quindi tratto una conclusione affrettata. Ciò non
significa che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi a esami peritali sia
senza conseguenze: intanto simile contegno può senz’altro essere considerato
come un serio indizio di paternità; in secondo luogo il giudice può deferire il
renitente, dandosene gli estremi all’autorità penale (art. 292 CP). Il principio
inquisitorio preposto al diritto di filiazione, che impone al giudice di
tutelare il figlio collaborando di propria iniziativa all’accertamento dei
fatti (DTF 120 II 231 consid. 1 c con rinvio), non esonera il giudice stesso
però dall’apprezzare tutte le prove utili ai fini della decisione. Anche perché
tali prove, valutate nel loro insieme, potrebbero confortare sufficientemente
la presunzione dell’art. 262 cpv. 1 CC. In tal caso spetterebbe al convenuto
dimostrare che la sua paternità è esclusa o meno verosimile di quella altrui
(art. 262 cpv. 3 CC).
-
L’assunzione delle
prove chieste dalle parti all’udienza preliminare del 20 ottobre 1992 non può
essere eseguita in questa sede, poiché ciò significherebbe condurre
un’istruttoria ed emanare un giudizio di primo grado in appello, negando alle
parti anche il doppio grado di giurisdizione e limitando quindi i loro diritti
procedurali (art. 420 CPC; I CCA sentenze del 24 novembre 1994 in re C.- R., e
29 novembre 1989 in re R.- R.). La sentenza impugnata deve quindi essere
annullata, con rinvio dell’incarto al primo giudice per completare
l’istruttoria.
-
L’appellante censura
inoltre la mancata assunzione delle prove inerenti alla fissazione del
contributo di mantenimento. A ragione. Il Pretore ha fissato il contributo dovuto
dall’appellante basandosi unicamente sui redditi accertati della madre e del presunto
padre. Manca, come del resto evidenziato dal primo giudice, qualsiasi indicazione
sui rispettivi fabbisogni, ciò che impedisce di conoscere le disponibilità economiche
dei genitori, indispensabili per una corretta valutazione del contributo alimentare
(art. 285 cpv. 1 CC). In assenza di indicazioni essenziali per la determinazione
del contributo alimentare spetta al giudice completare di propria iniziativa,
in virtù della massima ufficiale e del principio inquisitorio, l’istruttoria
assumendo le informazioni necessarie sui fabbisogni delle parti.
-
Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Data la
particolarità della fattispecie, si può prescindere nondimeno dal riscuotere
tasse e spese. Né si giustifica di attribuire ripetibili all’appellante, la
sentenza del Pretore riconducendosi proprio al comportamento ingiustificato del
convenuto.
-
L’attore può essere
posto eccezionalmente, sempre tenuto conto della particolarità della
fattispecie, al beneficio dell’assistenza giudiziaria (art. 155 CPC),
nonostante abbia proposto a torto il rigetto dell’appello. Nella tassazione
della nota del patrocinatore (art. 36 cpv. 3 LTG) sarà considerato in ogni modo
l’insuccesso di tale proposta.
Per
questi motivi,
pronuncia:
-
L’appello è accolto,
la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.
-
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________, __________.
-
Non si prelevano né
tasse e spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
avv. __________,
__________;
avv. __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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