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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.133
Data decisione, Autorità: 26.10.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00133
Lugano 26 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ______ (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 9 dicembre 1991 da
__________ (1990), __________ (rappresentato dalla tutrice __________ e patrocinato dall’ avv. __________ __________, __________)
contro
, __________ () (patrocinato dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 10 marzo 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 16 febbraio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni del 10 aprile 1995;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ ha dato alla luce il __________ 1990 a __________ il figlio __________. Essa ha indicato come padre __________ __________, con il quale ha asserito di avere avuto una relazione sentimentale dal 1975 al 1990.
B. Il 9 dicembre 1991 __________ __________, rappresentato dalla curatrice ad hoc designata dalla delegazione tutoria del Comune di __________, ha introdotto contro __________ __________ una petizione tendente all’accertamento della paternità e al mantenimento.
C. Con risposta del 2 marzo 1991 __________ __________ si è integralmente opposto all’azione, sia in ordine che nel merito, adducendo la mancata autorizzazione da parte dell’autorità tutoria di estendere l’azione di paternità all’azione di mantenimento e contestando inoltre la sua paternità. Nei successivi atti scritti le parti si sono confermate nelle rispettive argomentazioni e domande e all’udienza preliminare del 20 ottobre 1992 hanno notificato le rispettive prove.
D. La perizia giudiziale ordinata dal Pretore per l’accertamento della paternità non è stata assunta, stante la completa opposizione del convenuto, motivata da problemi di carattere psichico.
Al dibattimento finale del 24 gennaio 1995 le parti hanno nuovamente ribadito le rispettive posizioni.
E. Statuendo il 16 febbraio 1995, il Pretore ha accertato la paternità di __________ __________ su __________ __________ e ha obbligato il padre a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 500.-- mensili fino al sesto anno di età, di fr. 550.-- sino al 12° anno di età e di fr. 600.-- sino alla maggiore età.
F. Insorto contro la citata sentenza con un appello del 10 marzo 1995, __________ __________ chiede l’annullamento del giudizio impugnato, il primo giudice avendo rifiutato l’assunzione delle prove offerte dalle parti all’udienza preliminare sia in relazione alla presunta paternità sia in relazione al mantenimento del figlio.
G. Nelle osservazioni del 10 aprile 1995 __________ __________ propone, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, la reiezione del gravame e la conferma della sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto:
L’appellante censura l’agire del Pretore, che avendo rifiutato le prove offerte dalle parti non ha considerato elementi determinanti per il giudizio.
La parte attrice che fallisce tale prova ha tuttavia ancora la facoltà di dimostrare la filiazione attraverso la prova diretta della paternità (DTF 101 II 14 consid. 1; Hegnauer, op. cit. n. 9.31, pag. 69/70).
Nel caso in esame le risultanze dell’istruttoria, invero assai scarna, non offrono indizi sufficienti a dimostrare l’asserito concubito tra l’appellante e la madre dell’appellato. Dalle dichiarazioni delle parti risultano due versioni opposte: la madre ha indicato di aver avuto una relazione sentimentale con il presunto padre sino al concepimento, salvo poi indicare che il figlio potrebbe anche essere figlio di un altro uomo, l’appellante ha negato di aver avuto rapporti con la madre dopo il 1988. Le contrastanti versioni non permettono di desumere gli estremi di un concubito, di modo che la filiazione doveva essere accertata - fatte salve altre prove idonee a dimostrare tale concubito - con la prova diretta della paternità mediante l’esecuzione di una perizia. Sennonché questa prova non è stata assunta stante la completa opposizione dell’appellante. Egli sostiene infatti che gli esami peritali sono pericolosi per la sua salute, a motivo della sua personalità neurotica e fragile, tanto che a detta del suo medico curante “l’obbligo di sottoporsi a un esame spermografico azionerebbe un meccanismo di conflittualità a livello interpersonale, con conseguente vissuto come castrazione di impotenza già latente in lui da diversi anni” (cfr. doc. 5).
Secondo l’art. 254 n. 2 CC le parti e i terzi devono cooperare agli esami necessari al chiarimento della discendenza, sempreché non pericolosi per la salute. Nel caso specifico il Pretore ha giudicato non convincente e addirittura contraddittoria l’opposizione del convenuto alla prova peritale (sentenza, pag. 2 in fondo). Ora, se da un canto egli poteva liberamente apprezzare tale rifiuto alla stregua di un grave indizio (art. 254 n. 1 CC; Hegnauer, op.cit., pag. 104 n. 15.14), d’altro canto egli non poteva equiparare il rifiuto a una vera e propria dimostrazione del concubito né - tanto meno - a una formale prova di paternità, tanto meno se si pensa che in concreto la madre non ha escluso la paternità di un terzo. E’ vero che il rifiuto in questione era ingiustificato, ove appena si pensi che il certificato medico prodotto (doc. 5) - oltre a non persuadere minimamente, come rileva il Pretore - paventa “uno scompenso psichico totale” del convenuto qualora egli sia sottoposto a un esame spermografico, non a un semplice prelievo sanguigno in vista di una perizia sierologica e biostatistica in base al metodo genetico d’identità (DNA). Nemmeno il Codice di procedura civile, però, che pur sanziona il rifiuto di un’edizione, il rifiuto di far verificare la propria scrittura o il rifiuto di prestarsi a un’ispezione con la presunzione che sia tenuto per vero il fatto da provare (art. 210, 222 cpv. 2 e 243 cpv. 2), istituisce una presunzione analoga in caso di resistenza a una perizia.
Dal comportamento del convenuto il Pretore ha quindi tratto una conclusione affrettata. Ciò non significa che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi a esami peritali sia senza conseguenze: intanto simile contegno può senz’altro essere considerato come un serio indizio di paternità; in secondo luogo il giudice può deferire il renitente, dandosene gli estremi all’autorità penale (art. 292 CP). Il principio inquisitorio preposto al diritto di filiazione, che impone al giudice di tutelare il figlio collaborando di propria iniziativa all’accertamento dei fatti (DTF 120 II 231 consid. 1 c con rinvio), non esonera il giudice stesso però dall’apprezzare tutte le prove utili ai fini della decisione. Anche perché tali prove, valutate nel loro insieme, potrebbero confortare sufficientemente la presunzione dell’art. 262 cpv. 1 CC. In tal caso spetterebbe al convenuto dimostrare che la sua paternità è esclusa o meno verosimile di quella altrui (art. 262 cpv. 3 CC).
L’assunzione delle prove chieste dalle parti all’udienza preliminare del 20 ottobre 1992 non può essere eseguita in questa sede, poiché ciò significherebbe condurre un’istruttoria ed emanare un giudizio di primo grado in appello, negando alle parti anche il doppio grado di giurisdizione e limitando quindi i loro diritti procedurali (art. 420 CPC; I CCA sentenze del 24 novembre 1994 in re C.- R., e 29 novembre 1989 in re R.- R.). La sentenza impugnata deve quindi essere annullata, con rinvio dell’incarto al primo giudice per completare l’istruttoria.
L’appellante censura inoltre la mancata assunzione delle prove inerenti alla fissazione del contributo di mantenimento. A ragione. Il Pretore ha fissato il contributo dovuto dall’appellante basandosi unicamente sui redditi accertati della madre e del presunto padre. Manca, come del resto evidenziato dal primo giudice, qualsiasi indicazione sui rispettivi fabbisogni, ciò che impedisce di conoscere le disponibilità economiche dei genitori, indispensabili per una corretta valutazione del contributo alimentare (art. 285 cpv. 1 CC). In assenza di indicazioni essenziali per la determinazione del contributo alimentare spetta al giudice completare di propria iniziativa, in virtù della massima ufficiale e del principio inquisitorio, l’istruttoria assumendo le informazioni necessarie sui fabbisogni delle parti.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Data la particolarità della fattispecie, si può prescindere nondimeno dal riscuotere tasse e spese. Né si giustifica di attribuire ripetibili all’appellante, la sentenza del Pretore riconducendosi proprio al comportamento ingiustificato del convenuto.
L’attore può essere posto eccezionalmente, sempre tenuto conto della particolarità della fattispecie, al beneficio dell’assistenza giudiziaria (art. 155 CPC), nonostante abbia proposto a torto il rigetto dell’appello. Nella tassazione della nota del patrocinatore (art. 36 cpv. 3 LTG) sarà considerato in ogni modo l’insuccesso di tale proposta.
Per questi motivi,
pronuncia:
L’appello è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, __________.
Non si prelevano né tasse e spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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