AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.134
Data decisione, Autorità: 18.07.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00134
Lugano 18 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 18 gennaio 1991 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 25 febbraio 1994 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 4 febbraio 1994 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria inoltrata da __________ con l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1957) e __________ __________ (1961) si sono sposati a __________ __________ il __________ 1980. Dal matrimonio sono nati __________ (__________1980) e __________ (__________1982). Il marito è funzionario __________, la moglie – di formazione venditrice – lavora alcune ore la settimana come donna delle pulizie. L’8 gennaio 1987 i coniugi si sono presentati davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per un tentativo di conciliazione, cui non ha fatto seguito alcuna azione giudiziaria.
B. Il 7 giugno 1990 __________ __________ ha instato per un nuovo tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 19 giugno 1990, e il 18 gennaio 1991 ha introdotto una petizione di divorzio chiedendo lo scioglimento del matrimonio, l’affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare indicizzato di fr. 1500.– mensili per sé e di fr. 550.– per ogni figlio, l’attribu-zione del mobilio domestico, la cessione a lei medesima della garanzia fornita al locatore, il versamento di fr. 2000.– come provvigione ad litem e l’assunzione da parte del marito degli oneri fiscali fino alla tassazione intermedia. Il 30 gennaio 1991 essa ha presentato inoltre un’istanza di ammissione al beneficio assistenza giudiziaria.
C. Nella sua risposta del 7 gennaio 1992 __________ __________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato a sua volta il divorzio, offrendo un contributo di fr. 600.– mensili (com-preso l’assegno familiare) per ciascun figlio fino al compimento degli 11 anni, di fr. 700.– fino ai 15 anni e fr. 800.– fino al raggiungimento della maggiore età o dell’indipendenza economica (somme ancorate al rincaro da lui effettivamente percepito), escluso qualsiasi versamento alla moglie. Quest’ultima ha proposto il rigetto della riconvenzione. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.
D. Al dibattimento finale del 9 dicembre 1993 l’attrice ha confermato le sue domande di petizione, salvo ridurre a fr. 1200.– mensili indicizzati la richiesta di contributo alimentare per sé stessa e aumentare quella per ciascun figlio a fr. 850.– mensili fino ai 14 anni, fr. 900.– mensili fino ai 17 anni e fr. 950.– mensili fino alla maggiore età. __________ __________ ha riaffermato le conclusioni riconvenzionali, maggiorando nondimeno a fr. 850.– mensili il contributo (da adeguare al carovita effettivamente riscosso) per ciascun figlio, compreso l’assegno familiare, e riconoscendo alla moglie, per il caso in cui il Pretore avesse ammesso il diritto a una rendita, una pensione di fr. 1180.– mensili fino al 31 maggio 1994.
E. Con sentenza del 4 febbraio 1994 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha fissato il contributo mensile per ogni figlio (da adattare al rincaro effettivamente percepito dal debitore) in fr. 805.– fino ai 12 anni di età, fr. 845.– fino ai 16 anni e fr. 1045.– fino alla maggiore età, compresi gli assegni familiari, ha liquidato il regime dei beni e ha respinto la pretesa alimentare della moglie, così come ha respinto la riconvenzione del marito. Le spese dell’azione principale (fr. 250.–), con una tassa di giustizia di fr. 1500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno (e per l’attrice, ammessa con la sentenza al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato), compensate le ripetibili. Le spese della riconvenzione (fr. 150.–), con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state addebitate a __________ __________, tenuto a rifondere alla moglie fr. 500.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza pretorile __________ __________ è insorta con un appello del 25 febbraio 1994 in cui chiede che – conferitole il beneficio dell’assistenza giudiziaria – __________ __________ sia condannato a versarle un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili indicizzati, senza limiti di tempo, giusta l’art. 151 cpv. 1 CC, subordinatamente giusta l’art. 152 CC. Nelle sue osservazioni del 23 marzo 1994 l’appellato propone di respingere il gravame e di confermare la sentenza del Pretore, rimettendosi per quanto concerne l’assistenza giudiziaria al pronunciato della Camera.
Considerando
in diritto:
L’unico punto litigioso verte sul contributo alimentare rivendicato dalla moglie a norma dell’art. 151 cpv. 1 CC (subordinatamente dell’art. 152 CC) e respinto dal Pretore, che ha fatto carico all’ interessata di noncuranza per la prosperità dell’unione e di apatia per il degrado del matrimonio. Tale colpa, causale ai fini del dissidio, precludeva all’attrice la qualifica di “coniuge innocente” tanto nel senso dell’art. 151 cpv. 1 quanto a norma dell’art. 152 CC. Mancavano le premesse, di conseguenza, per obbligare il marito allo stanziamento di un contributo alimentare (sentenza, pag. 16).
L’appellante fa valere che le accuse di infedeltà a lei rivolte dal marito non hanno trovato alcun riscontro probatorio, che le ami-cizie da lei intrattenute erano semplici reazioni alle percosse del marito, che il Pretore medesimo non le ha rimproverato colpe preponderanti (tant’è che le ha riconosciuto il diritto di chiedere il divorzio), che tutt’al più potrebbe esserle addossata una responsabilità lieve e non causale, che in ogni modo lei si è sempre dedicata “con esemplare amore” alla cura dei figli e alle necessità materiali della famiglia. Il naufragio dell’unione sarebbe dovuto in realtà, secondo l’appellante, a colpa prevalente (se non esclusiva) del marito, il cui carettere geloso, collerico e violento avrebbe minato la convivenza già poco tempo dopo la celebrazione del matrimonio.__________
L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Non ricorrendo i presupposti dell’art. 151 cpv. 2 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche.
a) L’obbligo di corrispondere un’“equa indennità” secondo
l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone una colpa del coniuge de-bitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev’essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungs-recht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dot-trina e giurisprudenza). Ciò non toglie che la gravità della colpa influisca sull’ammontare della somma, ovvero sull’en-tità del risarcimento (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 35 ad art. 151 CC con richiami).
b) L’innocenza del coniuge creditore è, invece, un presupposto indispensabile per ottenere un contributo sia in base all’art. 151 cpv. 1 CC sia in base all’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha tuttavia mitigato la nozione di innocenza: sotto il profilo dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve – cioè non insignificante, ma secondaria – può ancora essere equiparata a innocenza, pur comportando in linea di principio una riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 312 segg. con rinvii). Ai fini dell’art. 152 CC perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché non sia causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni). In ogni modo l’ammontare del contributo è determinato, tanto ai fini dell’art. 151 cpv. 1 quanto dell’art. 152 CC, a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).
a) Sulle colpe del marito, che il primo giudice ha intravisto in un comportamento possessivo e soprattutto manesco (sen-tenza, pag. 16), sarà utile soffermarsi solo qualora la responsabilità dell’appellante nella disunione dei coniugi appaia lieve, cioè meramente secondaria. In caso contrario la possibilità di chiedere un contributo alimentare decade d’acchito sia nella prospettiva dell’art. 151 cpv. 1 sia in quella dell’art. 152 CC. Ora, dalle risultanze istruttorie valutate nel loro insieme non si trae il convincimento che la colpa della moglie sia stata semplicemente marginale. Certo, le mancanze del marito ai doveri del matrimonio possono apparire gravi e fors’anche preponderanti (onde la ricevibilità – ammessa dal primo giudice e non più litigiosa in questa sede – dell’azione principale sotto il profilo dell’art. 142 cpv. 2 CC), tuttavia il comportamento della moglie non passa sicuramente in sott’ordine, né per gravità né per causalità, fra le cause che hanno portato al divorzio.
b) Il carattere dell’appellante incline al divertimento potrebbe apparire di per sé un fattore connaturale e oggettivo, così come l’indole gelosa e casalinga del marito. Se a quest’ul-timo si può rimproverare in ogni modo di non aver fatto quanto si poteva ragionevolmente attendere da lui per moderare la possessività e gli impeti di collera, evitando che tali eccessi trascendessero in odiose percosse, alla moglie può essere imputata una disinvoltura e un’ambiguità non trascurabili. Non può sicuramente aver contribuito alla serenità familiare, intanto, il fatto che il marito scoprisse la moglie adusa a frequentare i bar di Bellinzona fino alla chiusura con il compagno di un’amica, all’insaputa dell’amica stessa (verbale del 15 dicembre 1992, pag. 3 in fondo), oppure il fatto di sorprendere la moglie senza giustificazione plausibile, una sera dopo cena, in un magazzino buio in compagnia di un terzo (verbale citato, pag. 6), oppure il fatto che la moglie si allontanasse per ore, la sera, sostenendo di far passeggiare il cane (verbale citato, pag. 5). Atteggiamenti del genere potevano solo alimentare sospetti e favorire contrasti suscettibili di generare litigi.
c) A ciò si aggiunge il viaggio che la moglie ha intrapreso in Portogallo con un’amica portoghese, nell’estate del 1989, e ciò pur avendo constatato che quest’ultima era accompagnata dal fratello, inviso al marito. A prescindere dall’ulte-riore alterco coniugale che ne è scaturito (verbale citato pag. 5), tale circostanza assume particolare causalità per gli accadimenti successivi. Basti pensare che, dopo il rientro, l’appellante ha proposto con determinazione al marito una separazione di sei mesi, che in tale periodo il fratello dell’ amica portoghese ha cominciato a pernottare presso l’appel-lante (i motivi di sicurezza personale addotti dall’interessata non trovano giustificazione in alcuna seria minaccia) e che alla decorrenza della separazione la moglie ha rifiutato di riconciliarsi (verbale del 5 ottobre 1993, pag. 13). Oggi ancora, del resto, l’appellante prepara i pasti, lava e stira per tale persona (loc. cit.). Affermare che nelle condizioni descritte il comportamento della moglie non sia affatto causale – o sia solo lievemente causale – per la divisione dei coniugi manca di ogni attendibilità.
d) È vero che l’appellante definisce il suo comportamento come reazione “agli atti di violenza, ai soprusi ed agli atteggiamenti poco garbati” del coniuge (appello, pag. 5). Ma a parte il fatto che il comportamento colpevole di un coniuge non legittima rivalse della stessa natura, le intemperanze – pur inescusabili – del marito sembrano ricondursi anche alle libertà che si prendeva l’appellante (sorpresa in un magazzino buio con un terzo: verbale citato, pag. 3, pag. 6 in basso). In realtà – e contrariamente a quanto assume l’appellante – dall’istruttoria non si evince un atto qualsiasi di buona volontà, di tolleranza, di affetto cui i coniugi sono tenuti per consentire e far prosperare la vita comune, superare le difficoltà, dissipare i travagli e comporre le discordie. Di fronte all’ acuirsi di problemi insorti già nella primavera del 1981 (sentenza, pag. 12 nel mezzo; verbale del 5 ottobre 1993, pag. 14, ad 6), la moglie ha finito per rifugiarsi nell’evasione di un divertimento equivoco e il marito nell’illusione di una repressione manesca, perdendo di vista tutt’e due il bene dell’unio-ne. Entrambe parti hanno contribuito così, in maniera causale (e non solo secondaria), al disfacimento del matrimonio. Ne discende che la sentenza del Pretore, lungi dall’ essere criticabile, merita conferma.
coniugale; l’assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler, op. cit., nota 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15; Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 138 ad art. 159 CC; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82).
Nel caso in esame l’appellante non pretende (come le incombeva: I CCA, sentenza del 3 agosto 1993 in re B. contro B., consid. 5) che al marito sarebbero mancate le possibilità di finanziare, nella misura del necessario, i costi del ricorso. Poco importa che il Pretore abbia concesso all’interessata – senza motivazione – il beneficio dell’ assistenza giudiziaria (sentenza, pag. 19 in fondo). Ciò non permette di concludere che il marito si trovasse in ristrettezze tali da non consentirgli il versamento di alcuna provvigione. Dal fascicolo processuale risulta unicamente che nel 1991 egli guadagnava fr. 5600.– mensili netti e aveva un fabbisogno personale di fr. 2112.– (decreto cautelare del 6 novembre 1991 che disciplinava l’assetto provvisionale dei coniugi, pag. 3). Si aggiungesse a quest’ultima cifra il contributo riscosso dalla moglie in pendenza di causa per sé e i figli (fr. 2800.– mensili), non ne deriverebbe ancora una situazione di indigenza. Non si ravvisano le premesse quindi per un intervento sussidiario dello Stato, condizione necessaria – come si è spiegato – nella prospettiva di ottenere il conferimento dell’assistenza gratuita.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili di appello.
– avv. __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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