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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.139
Data decisione, Autorità: 17.08.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00139
Lugano, 17 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di separazione per tempo deter-minato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 21 marzo 1994 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 27 giugno 1994 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 30 maggio 1994 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (1963) e __________ (1967) si sono sposati a __________ il __________ 1986. Dal matrimonio è nata una figlia, __________, il __________ 1988. Nel giugno del 1993 i coniugi si sono separati e il 27 luglio successivo la moglie ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 4 ottobre 1993. In tale occasione il marito ha accettato di versare a titolo provvisionale un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la moglie e di fr. 600.– mensili per la figlia, oltre gli assegni familiari.
B. Il 21 marzo 1994 __________ ha promosso causa, chiedendo che fosse pronunciata la separazione per la durata di tre anni, che fosse omologata la convenzione sugli effetti accessori stipulata con la moglie l’8 marzo 1993 e che le spese processuali fossero ripartite a metà, compensate le ripetibili. Nella convenzione egli si è impegnato a erogare per la figlia, affidata alla madre, un contributo indicizzato di fr. 800.– mensili fino al 12° anno, di fr. 900.– mensili fino al 16° anno e di fr. 1000.– mensili fino alla maggiore età. Nella convenzione figurano le clausole seguenti:
2.1.3 Sino al dicembre 1996 compreso, il marito corrisponderà alla figlia l’assegno per figli minori, percepito dal datore di lavoro, ammontante a fr. 184.– mensili per il 1994. A far tempo dal 1° gennaio 1997 l’assegno familiare per la figlia __________ è versato alla madre in ragione della metà.
Se, a cagione della modifica della legge sugli assegni familiari o di qualsiasi legge inerente alle prestazioni supplementari – di natura sociale – per figli, la metà dell’aumento di queste in rapporto all’assegno familiare ordinario attuale sgraverà il contributo dovuto dal marito alla madre per la figlia.
2.1.4 Da quanto percepito dalla figlia prima della maggiore età a titolo di rimunerazione per la sua attività lavorativa, quanto eccede l’importo di fr. 300.– (importo indicizzato [...]) va dedotto dal contributo dovuto dal padre.
C. Nella sua risposta del 6 aprile 1994 __________ ha aderito alle richieste del marito. All’udienza preliminare del 25 maggio 1994 le parti hanno confermato le richieste comuni, ribadendo il contenuto della convenzione sugli effetti accessori della separazione. Non sono state notificate prove e il dibattimento finale ha avuto luogo seduta stante.
D. Con sentenza del 30 maggio 1994 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha pronunciato la separazione dei coniugi per tre anni e ha omologato la convenzione sugli effetti accessori, salvo le clausole 2.1.3 e 2.1.4, che sono state stralciate. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1200.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Il 21 giugno 1994 __________ si è rivolta al Segretario assessore con una domanda di interpretazione perché fosse precisato, visto lo stralcio delle clausole 2.1.3 e 2.1.4, che gli assegni familiari riscossi dal marito devono essere pagati in aggiunta al contributo alimentare previsto nella convenzione. Non risulta che il Segretario assessore abbia deciso la domanda.
F. Contro la sentenza del Segretario assessore __________ ha esperito, da parte sua, un appello del 27 giugno 1994 volto a ottenere l’omologazione della clausola 2.1.3 così com’è stata presentata e la riformulazione della clausola 2.1.4 in questo modo:
2.1.4 Da quanto percepito dalla figlia prima della maggiore età a titolo di remunerazione, il 30% di questo verrà dedotto dal contributo dovuto dal padre.
G. Nelle sue osservazioni del 25 luglio 1994 __________ propone di accogliere parzialmente l’appello, nel senso di stabilire il contributo alimentare per la figlia in fr. 984.– mensili fino al 31 dicembre 1996, fr. 892.– fino al 30 settembre 2000, fr. 992.– fino al 30 settembre 2004 e fr. 1092.– fino alla maggiore età, assegni familiari compresi. Nel contempo essa prospetta la sostituzione delle due note clausole con le seguenti:
2.1.3 Il contributo alimentare (...) sarà aumentato in ragione della metà dell’aumento degli assegni familiari o di ogni altra prestazione sociale a favore dei figli di cui dovesse beneficiare il padre.
2.1.4 Da quanto percepito dalla figlia prima della maggiore età a titolo di rimunerazione, il 30% di questo verrà dedotto dal contributo dovuto dal padre, purché il 30% della rimunerazione sia superiore a fr. 300.–.
Considerando
in diritto:
Il primo giudice ha rifiutato l’omologazione della clausola 2.1.3 con l’argomento che scopo dell’assegno familiare non è quello di sgravare finanziariamente la persona tenuta al mantenimento, bensì di migliorare la posizione economica dei figli. Quanto alla clausola 2.1.4, egli ha rilevato che dal figlio minorenne apprendista si può esigere solo una partecipazione al proprio mantenimento, pari di regola a un terzo del salario, mentre la rimanenza rimane al figlio stesso come spillatico o risparmio. Nessuna delle due pattuizioni poteva dunque essere approvata a norma dell’art. 158 n. 5 CC.
L’appellante sostiene, in sintesi, che la clausola 2.1.3 non lede in alcun modo gli interessi della figlia, nulla impedendo una ridistribuzione dell’assegno familiare ove il fabbisogno del figlio minorenne sia adeguatamente garantito. Il Segretario assessore non aveva quindi – a parere dell’appellante – alcun motivo per intervenire, né l’art. 285 cpv. 2 CC impone il versamento integrale dell’assegno familiare al coniuge affidatario. Altrettanto ingiustificato sarebbe lo stralcio della clausola 2.1.4, che impedisce una riduzione del contributo alimentare pari all’eventuale reddito percepito dal figlio minorenne, in contrasto con quanto dispone la giurisprudenza.
Il giudice non è vincolato all’ammontare del contributo per i figli pattuito dai genitori in una convenzione sugli effetti accessori della separazione o del divorzio (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 193 segg. ad art. 158 CC per analogia; cfr. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 516). Da questo profilo l’in-tervento del Segretario assessore non è – a giusta ragione – contestato. Ora, l’art. 285 cpv. 2 CC stabilisce che gli assegni per i figli spettanti al genitore tenuto al mantenimento sono pagati, salvo diversa disposizione del giudice, in aggiunta al contributo alimentare. Eliminando la clausola 2.1.3, il Segretario assessore non ha fatto quindi che ristabilire il diritto della figlia __________ a riscuotere anche dopo il 1° gennaio 1997 l’assegno familiare integrale oltre il contributo alimentare, conformemente alle finalità della legge (si vedano i richiami di dottrina e giurisprudenza in: Hinderling/Steck, op. cit., pag. 471 nota 19a). In quest’ambito le conseguenze legate allo stralcio della clausola 2.1.3 sono perfettamente chiare e non v’è motivo perché la Camera civile di appello attenda il giudizio del Segretario assessore sulla citata domanda di interpretazione (sopra, consid. E).
Nel merito l’intervento del primo giudice non è né censurabile né inopportuno. L’appellante parte dall’idea, invero, che il contributo alimentare stipulato nella convenzione sugli effetti accessori della separazione copra già il fabbisogno in denaro della figlia, onde l’inutilità di caricargli ulteriori oneri. In realtà le cose stanno diversamente. Le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si riferisce per prassi costante (aggiornamento in: RDT 1993 pag. 78), con-templano per fasce di reddito coniugale analoghe a quelle delle parti (almeno fr. 6500.– mensili: domanda di interpretazione, pag. 2 in fondo) che il fabbisogno medio in denaro di un figlio unico ammonta a fr. 935.– mensili tra i 7 e i 12 anni, a fr. 990.– mensili fra i 13 e i 16 anni e a fr. 1240.– mensili tra i 17 e i 20 anni. I contributi previsti nella convenzione dell’8 marzo 1994 sono inferiori (fr. 800.– mensili fino ai 12 anni, fr. 900.– mensili fino ai 16 anni e fr. 1000.– fino alla maggiore età). Dato che la madre non è in grado, con un guadagno di fr. 1500.– mensili, di sussidiare il fabbisogno della figlia, il Segretario assessore ha ritenuto che nella fattispecie l’assegno familiare non può considerarsi incluso nella cifra offerta dal marito. A giusto titolo egli non ha pertanto omologato una clausola che avrebbe sottratto alla figlia, dal 1° gennaio 1997, la metà di tale assegno.
Per quel che attiene al secondo capoverso della clausola 2.1.3, la sua formulazione risulta incomprensibile e un intervento correttivo del giudice si imponeva già per questo motivo. Oltre a ciò, non è nell’interesse della figlia una postilla che riserva già sin d’ora al padre il diritto di conservare metà dell’assegno familiare in caso di aumento. È possibile che in futuro, nonostante riforme legislative che maggiorino l’entità dell’assegno familiare, il fabbisogno del padre non consenta di far beneficiare appieno la figlia dell’aumento. Per il bene della figlia tale ipotesi andrà verificata nondimeno dal giudice, né l’appellante spiega perché un’eventualità come quella illustrata dovrebbe prevedersi già oggi. In relazione allo stralcio della clausola 2.1.3 l’appello risulta, in ultima analisi, privo di fondamento.
(I CCA, sentenze del 20 febbraio 1991 in re R. contro R., consid. 4; del 13 febbraio 1990 in re Z. contro Z.; del 29 dicembre 1989 in re P. contro P.; del 26 ottobre 1988 in re L. contro L.). La misura della partecipazione esigibile dal figlio dipende però dalle circostanze concrete (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 480 nota 16 con richiami). La riduzione del contributo alimentare stabilita nella clausola 2.1.4 non tiene conto né delle spese effettive che comporterà il mantenimento della figlia (la quale potrà anche non vivere più con la madre), né del reale guadagno che la figlia conseguirà, né della situazione finanziaria in cui verseranno i genitori. Un accordo del genere non è quindi necessariamente nell’interesse della minorenne, ancorché a prima vista sembri tutelare proprio quest’ultima da un’immediata riduzione del contributo (nella misura per lo meno in cui il suo guadagno non eccederà fr. 300.– mensili indicizzati).
La riformulazione della clausola proposta nell’appello non è più felice. Intanto essa prevede una riduzione lineare del contributo pari al 30% del futuro guadagno, ciò che non solo può rivelarsi contrario agli interessi della figlia, ma è addirittura ingiustificato ove il reddito da questa conseguito fosse modesto (Hinderling/ Steck, loc. cit.; Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 156 ad art. 157 CC). Inoltre, una volta ancora, la clausola prescinde da qualsiasi apprezzamento concreto, applicandosi senza riguardo alle circostanze che si riscontreranno al momento in cui la figlia dovesse iniziare un’attività lucrativa. Nemmeno la proposta contenuta nell’atto di appello può quindi trovare accoglimento.
L’inclusione dell’assegno familiare nel contributo per la figlia sarebbe stata senz’altro fattibile, a condizione di garantire il fabbisogno in denaro della figlia stessa. Il Segretario assessore, limitandosi a stralciare la clausola 2.1.3, ha omologato la convenzione per quanto possibile, salvaguardando nel contempo il bene della minorenne, che beneficerà dell’intero assegno a copertura del suo fabbisogno. Le prospettate sostituzioni delle clausole 2.1.3 e 2.1.4, ancorché più chiare di quelle figuranti nella convenzione, non sono necessariamente nell’interesse della figlia, e ciò per le ragioni enunciate al considerando che precede. Il parziale accoglimento dell’appello auspicato dalla moglie non può di conseguenza essere condiviso, né questa Camera è legata a simili proposte di giudizio (art. 86 CPC), il diritto di filiazione essendo governato per diritto federale dal principio inqui-sitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 86).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili ridotte di appello.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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