AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.140
Data decisione, Autorità:
10.04.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00140
Lugano
10 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
n. __________ (azione di modifica del regolamento di PPP) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 31 dicembre 1992 da
contro
__________ __________,
__________ __________,
(patrocinati dall’avv.
__________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se
dev’essere accolta l’appellazione del 13 marzo 1995 di __________ e __________
__________ contro la sentenza 17 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di
Bellinzona;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Considerato
in fatto
che
__________ e __________ __________ sono comproprietari della PPP n.
__________pari a 653,9 millesimi del fondo base n. __________RFD di __________,
mentre __________ e __________ __________ sono comproprietari della PPP n.
__________di 346,1 millesimi, dello stesso fondo base;
che
il 31 dicembre 1992 __________ e __________ __________ hanno convenuto dinanzi
al Pretore del Distretto di Bellinzona __________ e __________ __________
__________come pure gli occupanti dell’appartamento __________ e __________
__________, chiedendo che fosse ordinato loro di allontanare i cani posti sulla
terrazza in proprietà comune e che il regolamento d’uso e di amministrazione
della PPP fosse completato nel senso di garantire agli attori il libero accesso
ai locali cantina e deposito per le necessità derivanti dalla presenza in detti
locali del rubinetto centrale e del quadro elettrico;
che
con risposta del 25 ottobre 1993 __________ e __________ __________ si sono
opposti alla petizione, chiedendo a loro volta che fosse ordinato agli attori
di creare una nuova linea di alimentazione sanitaria in modo da rendere
l’entrata dell’acqua indipendente dalla loro, e che le spese relative fossero
suddivise tra i condomini proporzionalmente alle quote millesimali;
che
replicando il 26 novembre 1993 gli attori hanno rinunciato alla domanda intesa
all’allontanamento dei cani e hanno postulato che fosse fatto ordine ai
proprietari delle PPP di modificare la condotta principale dell’acqua creando
due entrate e rubinetti separati, mentre ha lasciato al giudice la decisione
sulla ripartizione delle spese;
che
esperita l’istruttoria, le parti hanno prodotto il rispettivo memoriale
conclusivo, nel quale hanno ribadito le proprie argomentazioni e domande;
che
statuendo il17 febbraio 1995 il Pretore, in parziale accoglimento della
petizione, ha ordinato ai proprietari delle PPP di procedere alla creazione di
due entrate separate per l’acqua potabile e ha posto le spese relative a questo
intervento a carico dei condomini proporzionalmente alle rispettive quote
millesimali;
che
la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 1’150.-- sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
che
contro la predetta sentenza __________ e __________ __________ sono insorti con
appello del 13 marzo 1995, nel quale chiedono una diversa ripartizione degli
oneri processuali di prima sede e la rifusione di ripetibili;
che
l’appello non è stato notificato alla controparte;
Considerato
in diritto
che
la sentenza impugnata, datata 17 febbraio 1995, è stata intimata per
raccomandata lo stesso giorno ed è stata rimessa agli appellanti il 20 febbraio
successivo (attestazione 30 marzo 1995 rilasciata dall’Azienda PTT);
che
l’appello si propone entro il termine di venti giorni dalla notificazione della
sentenza (art. 308 cpv. 1 CPC);
che
trattandosi di presupposto processuale, il giudice esamina d’ufficio la
tempestività dell’allegato prodotto;
che
l’appello degli attori, pur datato 13 marzo 1995, è stato consegnato alla posta
il 14 marzo 1995, così come attestato dal timbro postale, ragion per cui esso è
tardivo, il termine d’impugnazione essendo scaduto venti giorni dopo la
notifica del giudizio;
che
data la manifesta impossibilità di emettere un giudizio di merito,
l’impugnazione può essere decisa secondo la procedura semplificata dell’art.
313bis CPC;
che
gli oneri processuali di questa sede seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv.
1 CPC);
che
nondimeno, vista la particolarità del caso, si può prescindere dal riscuotere
costi, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte (art.
150 CPC), alle quale l’appello non è stato nemmeno notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia
-
L’appello
è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a :
__________ e __________ __________, __________
avv. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster