AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.143
Data decisione, Autorità:
10.04.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00143
Lugano
10 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
n. __________ (procedura provvisionale in causa di stato) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 16 settembre 1993 da
__________ __________ nata
__________, __________,
(patrocinata dall’avv.
__________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall’avv.
__________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se
deve essere accolto l’appello 29 aprile 1994 di __________ __________ contro il
decreto cautelare 18 aprile 1994 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6;
-
Se
deve essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata
dall’appellante;
-
Se
deve essere accolto l’appello adesivo presentato il 16 maggio 1994 da
__________ __________ contro il medesimo decreto;
-
Il giudizio
sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A __________
__________ (1931) e __________ nata __________ (1934) si sono uniti in
matrimonio il __________ 1958. Dall’unione sono nati i figli __________ (1958)
__________ (1959) e __________ (1964), deceduto nel 1990. Il marito è
__________ indipendente mentre la moglie non ha attività lucrativa.
__________ ha chiesto il 16 settembre 1993 la convocazione dei coniugi per
l’esperimento di conciliazione e in stessa data ha inoltrato domanda di adozione
di misure provvisionali, postulando un contributo alimentare di fr. 3500.–
mensili dal 1° settembre 1993, una provvigione ad litem di fr. 5000.–,
il blocco di un conto bancario e di una polizza di assicurazione e la
restrizione della facoltà di disporre dei mobili situati nella casa di
__________. In via subordinata essa ha chiesto l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Statuendo in luogo e
vece del Pretore, il Segretario–assessore ha emanato il 29 settembre 1993 un
decreto con il quale ha accordato in via supercautelare all’istante un
contributo alimentare di fr. 2000.– mensili ed ha disposto il blocco del conto
bancario e della polizza menzionati nell’istanza.
B. In
occasione del contraddittorio, tenutosi il 7 ottobre 1993, l’istante ha
confermato le proprie richieste, alle quali si è parzialmente opposto il convenuto,
che ha offerto un contributo alimentare di fr. 1500.–/1700.– mensili.
Conclusa
l’istruttoria provvisionale ha avuto luogo il 26 gennaio 1994 il dibattimento
finale, nel corso del quale l’istante ha ridotto a fr. 2600.– il contributo
richiesto, mentre il convenuto ha ritirato l’offerta formulata il 7 ottobre
1993. Il Segretario–assessore ha statuito il 18 aprile 1994 ed ha accordato
all’istante un contributo alimentare di fr. 2000.– dal settembre al dicembre
1993, ridotto a fr. 1900.– da gennaio 1994, ha respinto la domanda di blocco
del conto bancario e quella di provvigione ad litem, ha mantenuto il
blocco della polizza assicurativa ed infine, dopo aver rilevato che la domanda
di assistenza giudiziaria non era corredata dal certificato municipale, ha
rinviato la decisione in merito ed ha caricato la tassa di giustizia di fr.
400.– e le spese alle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.
C. __________
__________ è insorta il 29 aprile 1994, chiedendo, in riforma del decreto impugnato,
un contributo alimentare di fr. 2277,50 da settembre a dicembre 1993 e di fr.
2340.– da gennaio 1994, l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio, l’assunzione da parte del convenuto delle spese e
tasse, con l’obbligo di rifonderle un’indennità per ripetibili di fr. 1800.–.
Essa ha inoltre presentato istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria per
la procedura di appello.
D. __________
__________, con le proprie osservazioni al gravame del 16 maggio 1994, ha
proposto appello adesivo, postulando la riduzione del contributo alimentare a fr.
1500.– da settembre a dicembre 1993 e a fr. 1300.– da gennaio 1994, con tasse e
spese a carico dell’istante, tenuta inoltre a rifondergli un’indennità di fr.
1000.– per ripetibili. Egli si è inoltre opposto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria all’appellante.
Nelle
sue osservazioni del 2 giugno 1994 __________ __________ ha proposto di
dichiarare l’appello adesivo irricevibile.
Considerato
in diritto:
I. Sull’appello
principale
- Il
Segretario–assessore ha stimato il reddito del marito, tassametrista
indipendente, in fr. 5000.– e ha calcolato in fr. 1955.–, rispettivamente fr.
2080.– dal 1° gennaio 1994, il fabbisogno della moglie e in fr. 2986.–,
rispettivamente fr. 3071.– dal 1° gennaio 1994 quello del marito, assegnando
alla moglie l’eccedenza disponibile di quest’ultimo, ossia fr. 2000.– dal
settembre al dicembre 1993 e fr. 1900.– da gennaio 1994.
L’appellante
contesta dapprima il fabbisogno del marito ammesso dal primo giudice, che a suo
parere non può essere superiore a fr. 2400.–, dovendosi togliere l’importo di fr.
500.– per spese di locazione, poiché il convenuto è titolare di un diritto di
abitazione sulla casa di proprietà della figlia, come pure le spese di targhe e
di assicurazioni relative all’autoveicolo professionale, in quanto già
considerate nel reddito aziendale del marito. Censura inoltre la suddivisione
dell’eccedenza disponibile operata dal Segretario–assessore, non conforme alla
costante prassi in materia, rilevando che in caso di entrate insufficienti per
coprire le aumentate necessità di due economie domestiche, entrambi i coniugi
devono essere posti all’assistenza pubblica. Da ultimo l’appellante chiede di
essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria in prima sede,
osservando che spettava al giudice, qualora non ritenesse sufficiente la
documentazione agli atti, richiedere d’ufficio maggiori ragguagli sulla situazione
economica dell’istante.
-
Giova
ricordare che la metodica per il calcolo del contributo alimentare dovuta da un
coniuge all’altro è stabilita dal diritto federale e va applicata d’ufficio
(DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Si procede dapprima alla determinazione del
fabbisogno di tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le
necessità dei coniugi i minimi esistenziali fissati secondo i principi validi
in materia esecutiva (DTF 114 II 301, SJ 1992 380). Le spese per l’elettricità,
la luce, il telefono e simili (ad esempio abbonamento TV via cavo) non rientrano
né nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi (I CCA 28.12.1992 in re
S./.S.; cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, edita dalla CEF) né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale
federale. Nel fabbisogno minimo va inoltre tenuto conto dei rispettivi oneri
fiscali per il corrente periodo d’imposta e dei premi di assicurazione relativi
alla copertura di rischi di interesse per la comunione domestica (DTF 114 II
393; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar
zum Eherecht, n. 11 ad art. 163 CC). L’onere fiscale, in assenza di dati
attendibili può essere prudentemente stimato, non essendo compito dell’autorità
giudiziaria, in procedura sommaria, di procedere al suo calcolo (STF inedita del 27.5.1991 nella
causa J./S.). L’eccedenza che dovesse risultare dopo aver dedotto dal
reddito complessivo della famiglia la somma dei fabbisogni dei coniugi e dei
figli va ripartita tra i coniugi in linea di principio in ragione di metà
ciascuno (DTF 114 II 31 consid. 7, 119 II 319; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 26 ad art. 176 CC).
-
La
censura dell’appellante relativa al fabbisogno del marito è fondata. Il
convenuto è pacificamente titolare di un diritto di abitazione sulla casa di
__________ di proprietà della figlia __________, abitata da lui stesso e dal
figlio __________ (doc. I). Egli non ha quindi alcun obbligo di versare un
canone di locazione alla proprietaria e i suoi versamenti sono da considerare
elargizioni volontarie, che non possono essere prioritarie rispetto agli
obblighi di mantenimento verso il coniuge. Si deve tuttavia riconoscere al
marito, a titolo di spese di alloggio, un equo importo per tenere conto delle
spese di riscaldamento e degli oneri di manutenzione che incombono per legge al
titolare del diritto di abitazione (art. 778 cpv. 1 CC). L’interessato non ha
menzionato tale posta, essendosi prevalso del canone di locazione volontario e
in assenza di dati più precisi, non desumibili dall’incarto, si può
prudentemente stimare in circa fr. 300.– l’importo mensile destinato agli oneri
di manutenzione e riscaldamento dell’abitazione. Anche l’obiezione relativa
alle targhe e all’assicurazione del veicolo professionale è pertinente, poiché
tali spese, alla stregua di quelle per il Natel e il posteggio adibito a scopi
professionali, devono essere considerate spese aziendali, già dedotte dal
reddito aziendale netto. Operate tali correzioni, il fabbisogno del convenuto
ammonta a fr. 2355.–, rispettivamente fr. 2440.– dal 1° gennaio 1994 (minimo di
base fr. 940.–, idem dal 1.1.1994 fr. 1025.–, spese di manutenzione e riscaldamento
dell’abitazione fr. 300.–, premio di cassa malati fr. 260.–, onere fiscale fr.
640.–, assicurazione–vita fr. 215.–). Nel 1993 il fabbisogno determinante è a
ogni modo di fr. 2400.– poiché l’appellante stessa riconosce al marito tale
importo (cfr. conclusioni e appello).
-
Il
calcolo del contributo alimentare deve quindi considerare un reddito del marito
di fr. 5000.– netti e un fabbisogno complessivo di fr. 4355.– (marito fr.
2400.–, moglie fr. 1955.–) da settembre a dicembre 1993 e di fr. 4520.– dal 1
gennaio 1994 (marito fr. 2440.–, moglie fr. 2080.–). Non è quindi necessario
risolvere il problema di principio sollevato nell’appello, dal momento che non
vi è ammanco e che l’eccedenza va ripartita tra i coniugi a metà, conformemente
alla prassi vigente. Dividendo fra i coniugi l’eccedenza di fr. 645.– per il
1993 e di fr. 480.– dal 1°gennaio 1994 si ottiene un contributo alimentare in
favore della moglie di fr. 2277,50 nel 1993 (reddito del marito fr. 5000.– meno
fabbisogno personale fr. 2400.– meno quota parte eccedenza fr. 322,50) e di fr.
2320.– dal 1 gennaio 1994 (reddito del marito fr. 5000.– meno fabbisogno
personale fr. 2440.– meno quota parte eccedenza fr. 240.–).
Ne
discende che l’appello deve essere accolto parzialmente in tali limiti.
- Con
l’istanza di misure cautelari l’appellante aveva postulato in prima sede, quale
domanda subordinata nel caso in cui non fosse stata accolta la richiesta
cautelare di una provvigione ad litem, l’ammissione all’assistenza
giudiziaria. A motivo della richiesta l’interessata ha addotto la sua completa
mancanza di mezzi e la totale assenza di reddito e sostanza, producendo in
causa la documentazione sulle spese ricorrenti indispensabili. Nel decreto
cautelare impugnato il Segretario–assessore ha ritenuto di sospendere la
decisione sull’assistenza giudiziaria, mancando agli atti l’apposito
certificato municipale, preannunciato con l’istanza ma non ancora prodotto
dall’interessata. Il primo giudice ha però statuito sulle spese e tasse
processuali, addebitandone la metà all’istante. In pratica, quindi, il primo giudice
ha omesso di statuire su una domanda esplicitamente formulata in causa. La
richiedente può dunque chiedere, con l’appello, la revisione per omesso
giudizio pretorile (art. 340 CPC; Rep. 1993 153).
L’assistenza
giudiziaria può essere presentata in ogni stadio della causa con domanda
motivata al giudice, che decide una volta esperite le necessarie indagini (art.
156 cpv. 1 CPC). L’istanza deve essere motivata nel senso che il richiedente
deve illustrare le sue condizioni finanziarie ed esibire ogni elemento di cui
riesce a disporre (DTF 104 Ia 326 consid. 2b; 120 Ia 179 consid. 3a). Per il
resto la procedura è governata dal principio inquisitorio (CCC, sentenza del 18
marzo 1991 in re __________, pag. 4) e qualora non ritenga sufficiente la
documentazione prodotta il giudice invita la parte richiedente a produrre gli
atti che mancano. Il principio inquisitorio non esonera tuttavia la parte richiedente
dall’obbligo di allegazione (DTF 111 II 284 consid. 3, 112 III 80 consid. 80)
specie quando è patrocinata da un legale.
Nel
caso concreto, contrariamente all’opinione del primo giudice e dell’appellato,
l’istante ha motivato e documentato la propria situazione finanziaria. Essa ha
addotto di essere casalinga, di non avere mezzi liquidi e di dipendere
finanziariamente dal marito, producendo la documentazione di cui disponeva
sulle proprie spese ricorrenti e sul reddito del convenuto (doc. D, E, F, G, H,
I) e offrendo al proposito diversi mezzi di prova in occasione della
discussione del 7 ottobre 1993. Al dibattimento finale provvisionale essa ha
inoltre allegato di essere parzialmente a carico della pubblica assistenza,
fatto questo neppure contestato dalla controparte e documentato con l’appello
(lettera 15 marzo 1994 dell’Ufficio cantonale di assistenza sociale). Non si
può quindi sostenere che essa sia venuta meno all’obbligo di allegazione che le
incombeva. La mancata produzione del certificato municipale, peraltro nemmeno
sollecitata dal primo giudice, non può infatti nuocere alla richiedente, visto
che tale documento ha solo valore indicativo (Rep. 1990 275) e può quindi essere
sostituito da altri mezzi di prova, come appunto è avvenuto nella fattispecie.
Agli
atti è dimostrato che l’appellante, sprovvista di mezzi e senza attività
lavorativa, dispone solo del contributo alimentare dovuto dal marito, che le
consente solo una minima eccedenza mensile rispetto al suo fabbisogno. Se si
considera inoltre che la situazione debitoria del marito (doc. 11) lascia
presagire difficoltà di incasso del contributo stesso, non si può seriamente
negare all’appellante il requisito dell’indigenza. L’esito stesso della
presente procedura conferma che la causa presentava probabilità di esito
favorevole e non vi sono pertanto motivi per negare alla richiedente il
beneficio dell’assistenza giudiziaria. L’appello deve quindi essere accolto su
questo punto.
II. Sull’appello adesivo
- Il
marito, a sua volta, insorge contro la determinazione del suo reddito,
stabilito dal primo giudice in fr. 5000.– netti. Egli sostiene infatti che il
suo reddito effettivo non corrisponde a quello determinato per apprezzamento
dal fisco, tanto più che la tassazione agli atti risale al periodo 1989/1990 e
non corrisponde alla situazione economica attuale, che gli consente solo un
reddito lordo di fr. 5000.–, da cui dedurre tutte le spese professionali indicate
con documenti e con prove testimoniali.
a) L’appellante
contesta in ordine la ricevibilità dell’appello adesivo, argomentando che lo
stesso è carente dell’enunciazione dei motivi di fatto e di diritto su cui si
fonda e non menziona quali deduzioni debbano essere operate dal reddito lordo.
A torto. Dal tenore dell’appello adesivo, invero succinto, si evince chiaramente
che il convenuto chiede che dal reddito di fr. 5000.– siano dedotte tutte le
spese professionali indicate in dettaglio all’udienza del 7 ottobre 1993
(verbale pag. 2 e 3), il reddito dovendosi intendere lordo e non netto, come
invece ammesso dal primo giudice. Le motivazioni in fatto e in diritto
dell’appello adesivo sono pertanto chiare e comprensibili e possono dunque
essere esaminate nel merito.
b) Il
convenuto sostiene di aver dimostrato in modo inconfutabile che il proprio
reddito lordo è di fr. 5000.– mensili e adduce che il reddito aziendale di fr.
5000.– al netto di tutte le spese determinato dall’autorità fiscale non tiene
conto della mutata situazione economica e dei suoi reali guadagni. L’interessato
stesso ammette tuttavia che la stima del suo reddito in sede fiscale è avvenuta
a motivo della mancata presentazione di una documentazione contabile precisa e
completa (appello adesivo pag. 3) ed è quindi malvenuto a dolersi di un
apprezzamento a lui imputabile. Quanto poi alla dimostrazione del suo reddito
in prima sede, non si può seriamente sostenere che basti una dichiarazione
sottoscritta da un collega (doc. 8) a inficiare i dati ufficiali della
tassazione cresciuta in giudicato. La figlia __________, d’altra parte, si è limitata
a riferire che il padre “certi giorni lavora bene (cfr. 200.–/300.– al giorno),
altri invece solo 70.–/80.– franchi. Come guadagno intendo quanto entra nel
borsello” (verbale di audizione testimoniale 26 gennaio 1994) e tali scarni
dati non consentono di determinare il reddito medio del convenuto, mancando
ogni indicazione sulla frequenza dei giorni redditizi e di quelli meno
redditizi.
Le
uniche indicazioni sul reddito dell’interessato sono pertanto quelle desumibili
dalla tassazione (doc. F) che il primo giudice ha quindi a giusta ragione
ripreso. Dal momento che il reddito aziendale è da considerare al netto di
tutte le spese professionali, ne discende che il fabbisogno dell’appellante
adesivo è stato correttamente decurtato dei costi necessari all’acquisizione
del reddito aziendale.
L’appello
adesivo, infondato, deve di conseguenza essere respinto.
III. Sulle spese e le ripetibili
- Gli
oneri processuali seguono, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per quel che concerne la suddivisione delle spese e tasse di giustizia di prima
sede, si deve rilevare che entrambe le parti dovevano essere considerate
soccombenti rispetto alle loro domande: l’istante aveva infatti chiesto un
contributo alimentare di fr. 3500.–, ridotto poi in sede di conclusioni a fr.
2600.–, oltre a una provvigione ad litem di fr. 5000.–, mentre il
convenuto, dopo aver inizialmente offerto un contributo di fr. 1500.–, ha
negato ogni sua partecipazione al mantenimento della moglie nelle conclusioni.
Contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante, la soccombenza in prima
sede si determina avuto riguardo alle domande di causa (art. 5 CPC). A giusta ragione,
quindi, il primo giudice ha ritenuto soccombenti entrambi i coniugi e ha
ripartito a metà gli oneri processuali, compensando le ripetibili. Nelle cause
di diritto di famiglia si può infatti prescindere, per l’assegnazione di spese
e ripetibili, da un riparto strettamente numerico delle stesse (cfr. DTF II Corte civile, inedita, del 21.4.1988 in causa
R/C, consid. 5; I CCA del 7.9.1989 in causa DL/DL). La quota di tassa e spese a
carico dell’appellante, ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria in
prima sede, sarà tuttavia assunta dallo Stato.
In
questa sede, considerata la situazione di indigenza ampiamente dimostrata e il
buon esito del gravame, sebbene parziale, l’appellante può essere ammessa al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Dall’onorario del patrocinatore
dovrà tuttavia essere dedotto l’importo delle ripetibili di appello che
potranno essere incassate presso il convenuto.
La
soccombenza dell’appellante sull’assegnazione di ripetibili giustifica che essa
debba sopportare una parte degli oneri processuali relativi all’appello
principale, nella misura di 1/5, la rimanenza essendo posta a carico del
convenuto, cui incomberanno pure gli oneri dell’appello adesivo, oltre
all’obbligo di rifondere all’appellante un equo importo per ripetibili ridotte
nell’appello principale e per ripetibili nell’appello adesivo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è parzialmente accolto e il decreto
impugnato è modificato come segue :
“2. __________ __________ verserà
mensilmente, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo
alimentare per la moglie fr. 2’277,50 da settembre a fine dicembre 1993 e fr.
2320.– da gennaio 1994
(lemmi invariati)
- La tassa di giustizia di fr. 400.– e
le spese sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili. La quota di __________ , ammessa al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________o, è
assunta dallo Stato.
(lemma invariato)”
II. L’istanza di assistenza giudiziaria
presentata da __________ __________ è accolta, con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________, sotto deduzione delle ripetibili percepite
dalla controparte.
III. Gli oneri processuali dell’appello
principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono a carico di __________ __________ per 4/5 e a carico
di __________ __________, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria,
a carico dello Stato per 1/5. __________ __________ verserà alla controparte
l’importo di fr. 600.– per ripetibili ridotte di appello.
IV. L’appello
adesivo è respinto.
V. .Gli
oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono a carico di __________ __________, che rifonderà alla
controparte l’importo di fr. 400.– per ripetibili di appello adesivo.
VI. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 6.
Per la
prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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