AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1995.144
Data decisione, Autorità: 21.07.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00144
Lugano 21 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio: misure provvisionali) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 18 maggio 1993 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________),
e ora sul decreto cautelare del 15 aprile 1994 con cui il Pretore ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 27 aprile 1994 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 15 aprile 1994 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1945) e __________ __________ (1943) si sono sposati a __________ l’__________ __________ 1980. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito, in arte , è titolare dal 1992 del “ __________ __________ ” e dà anche spettacoli in proprio di . La moglie, che ha collaborato per anni con il marito, gestisce dal 1992 il bar “____ ” annesso al __________.
B. Il tentativo di conciliazione fra i coniugi, tenutosi il 2 aprile 1993 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, è decaduto infruttuoso. Il 18 maggio 1993 __________ __________ ha inoltrato una petizione di divorzio chiedendo, oltre allo scioglimento del matrimonio, la corresponsione di fr. 350 000.– a titolo di rimborso mutui e di indennizzo per la collaborazione prestata all’attivi-tà del marito, come pure un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili indicizzati. In via cautelare essa ha postulato il versamento della citata pensione già in pendenza di causa e lo stanziamento di fr. 3000.– come provvigione ad litem.
C. All’udienza del 15 luglio 1993, indetta per discutere l’assetto provvisionale, __________ __________ ha confermato le proprie domande. Il convenuto si è opposto a qualsiasi versamento e ha instato per la concessione dell’assistenza giudiziaria. Il 31 agosto 1993, nel corso dell’istruttoria, il Pretore ha condannato __________ __________ a erogare alla moglie un contributo supercautelare di fr. 1200.– mensili dal 1° settembre 1993. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale, facendosi autorizzare dal giudice a presentare un memoriale conclusivo. Nei rispettivi esposti, del 16 e 21 marzo 1994, entrambe hanno ribadito le domande cautelari iniziali.
D. Nel frattempo, il 10 dicembre 1993, __________ __________ ha introdotto la risposta di merito, nella quale ha aderito alla domanda di divorzio ma ha rigettato la prospettiva di qualunque versamento e ha postulato, anche in tale sede, il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria. Il processo si trova attualmente allo stadio della duplica.
E. Statuendo il 15 aprile 1994 sull’assetto provvisionale dei coniugi, il Pretore ha imposto ad __________ __________ un contributo alimentare di fr. 550.– mensili dal 18 maggio 1993 (data dell’istan-za), mentre ha respinto la richiesta di provvigione ad litem. Il convenuto è stato posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria limitatamente al gratuito patrocinio. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste per un terzo a carico del convenuto e per il resto a carico dell’istante, tenuta a rifondere al marito fr. 300.– per ripetibili.
F. Contro il decreto citato __________ __________ è insorta con un appello del 27 aprile 1994 inteso a ottenere – previo conferimento dell’ effetto sospensivo – che il contributo a suo favore sia fissato in fr. 1800.– mensili, che le sia corrisposta la nota provvigione ad litem di fr. 3000.– e che l’assistenza giudiziaria postulata dal marito sia respinta. La richiesta di effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile con decreto presidenziale del 5 maggio 1994.
G. Nelle sue osservazioni del 24 maggio 1994 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto:
Le misure provvisionali di cui all’art. 145 cpv. 2 CC sono emanate con la procedura sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC). Questa prevede un contraddittorio, intendendosi con ciò la discussione finale, indetta dopo l’eventuale assunzione delle prove (Rep 1983 pag. 280 consid. 1 con riferimenti). A tale udienza le parti possono essere autorizzate a produrre un riassunto scritto delle loro allegazioni, da annettere al verbale (art. 119bis cpv. 2 CPC). Né le parti né il giudice possono adottare tuttavia un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC). Se le parti rinunciano alla discussione finale, non può essere autorizzata nemmeno la presentazione di riassunti scritti, giacché non vi è alcun verbale di udienza. I memoriali presentati dalle parti il 16 e il 21 marzo 1994 sono quindi irriti e andrebbero stralciati dagli atti. Dato ch’essi sono stati inoltrati con l’assenso del Pretore, si può rinunciare per questa volta al provvedimento. Le parti sono avvertite tuttavia che non potranno più contare da oggi su analoga provvidenza.
L’art. 145 cpv. 2 CC prevede che, pendente una causa di stato, il giudice prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e l’eventuale custodia dei figli. Il metodo per il calcolo del contributo alimentare dovuto, in tali circostanze, da un coniuge all’altro è di diritto federale (e va dunque applicato d’uf-ficio: art. 87 cpv. 1 CPC): esso prevede che si determini il reddito complessivo dei coniugi, che si calcolino poi i fabbisogni minimi di tutti i membri della famiglia e che si sottraggano tali fabbisogni dal reddito complessivo, dividendo l’eccedenza fra i coniugi – per principio – a metà (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8).
Il Pretore ha determinato in fr. 4001.– mensili il reddito netto del marito e in fr. 2900.– quello della moglie. Ha calcolato quindi il fabbisogno del marito in fr. 1275.– mensili e quello della moglie in fr. 2856.– mensili. Sommati i due redditi (fr. 6901.– complessivi) e dedotti i fabbisogni (fr. 4131.– complessivi), ha ottenuto un’eccedenza di fr. 2770.–, che ha diviso a metà fra i coniugi (fr. 1385.– ciascuno). Alla moglie sarebbe spettato perciò un contributo di fr. 1341.– mensili (fabbisogno, più metà eccedenza, meno il reddito proprio). Egli ha ridotto nondimeno l’importo a fr. 550.–, ritenendo iniquo far profittare la moglie del modesto tenore di vita del marito.
L’appellante sostiene che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 3505.– mensili, non a fr. 2856.– , poiché il premio della cassa malati ascenderebbe a fr. 284.– (non a fr. 150.–), quello dell’as-sicurazione infortuni (non considerato dal Pretore) a fr. 310.– e le spese varie ricorrenti a fr. 305.– (contro i fr. 100.– figuranti nel decreto). Davanti al Pretore però l’interessata non ha reso verosimili le somme ora fatte valere, di modo che l’argomenta-zione – fondata su elementi nuovi – è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si aggiunga che in prima sede l’istante non si era nemmeno curata di allegare il proprio fabbisogno e che il giudice ha dovuto stimare i dati mancanti con prudente criterio (decreto, pag. 5). Censurare l’operato del Pretore in simili circostanze non è serio. Al riguardo l’appello non meriterebbe altra disamina, non fosse per il fatto che su due punti il calcolo del Pretore non è conforme alla giurisprudenza di questa Camera.
Le “spese varie ricorrenti” inserite nel fabbisogno dell’istante (fr. 100.– di acqua, elettricità e telefono), anzitutto, andrebbero stralciate d’ufficio poiché già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (si veda la “tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo”, edita dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello il 1° gennaio 1994). Nel fabbisogno andrebbe inserito d’ufficio, per contro, l’onere fiscale, che è arbitrario trascurare (DTF 114 II 393; cfr. anche DTF 119 II 99 in fondo). Dal momento che nella fattispecie manca qualsiasi accenno al verosimile carico tributario dell’istante, si possono ritenere tali le “spese varie ricorrenti” considerate dal primo giudice, evitandone lo stralcio. Il fabbisogno così calcolato essendo circoscritto all’indispensabile, si potrebbe prospettare inoltre una rivalutazione complessiva del 20% (DTF 114 II 304 con richiami). A prescindere dal fatto però che in tal caso andrebbe “allargato” nella stessa misura anche il fabbisogno del marito, nessuna delle parti si è mai prevalsa di tale maggiorazione. Non si giustifica quindi che la Camera civile d’appello intervenga di propria iniziativa. Il fabbisogno minimo dell’istante rimane fissato, ciò posto, in fr. 2856.– mensili.
(fr. 3169.– mensili) e del guadagno conseguito dal convenuto con spettacoli di ______ in proprio (fr. 832.– mensili). L’ap-pellante non contesta il reddito del teatro (ricorso, pag. 5 in alto). Afferma però che l’importo di fr. 832.– è irrisorio, il marito avendo la possibilità di guadagnare in proprio almeno fr. 4000.– mensili, onde un reddito presunto di fr. 7000.– netti.
a) Il primo giudice ha accertato l’importo di fr. 832.– mensili sulla base di un elenco manoscritto del convenuto (doc. B1), dal quale risultano entrate lorde per spettacoli in proprio, nel 1992, di fr. 64 257.– (pag. 3 in alto). Da tale somma il Pretore ha dedotto l’onorario degli artisti (fr. 28 915.–), i lavori e il materiale per gli spettacoli (fr. 11 000.–), come pure il pagamento di debiti arretrati (fr. 14 358.–). Dividendo per dodici la rimanenza (fr. 9984.–) egli ha ottenuto, appunto, la media di fr. 832.– mensili.
b) Le entrate figuranti sul manoscritto appaiono sostanzialmente verosimili, almeno per quel che gli atti consentono di desumere in relazione ai mesi di settembre e novembre 1992.
Gli introiti di settembre 1992 consistono infatti in una som-ma di fr. 12 500.– che si riferisce al doc. H e in un’altra di
fr. 2500.– che corrisponde al doc. I. Anche gli incassi di novembre 1992 trovano riscontro nel doc. L (fr. 15 000.–), nel doc. N (secondo e terzo foglio: fr. 4500.– e fr. 1500.–) e nel doc. M (fr. 8900.–). Quanto al primo foglio del doc. N, invocato dall’appellante (ingaggio di fr. 15 000.–), tale offerta non sembra essere giunta a buon fine, altrimenti non avrebbero senso i due fogli allegati al documento stesso.
c) Gli incassi appaiono migliori nel 1993. Ancorché non vi siano possibilità di raffronto (il manoscritto citato contiene solo i dati del 1992), l’istante ha reso verosimile redditi del marito per complessivi fr. 40 750.– nel primo semestre. Agli atti figura in effetti un contratto di fr. 17 000.– (allegato al doc. O), uno di fr. 12 000.– circa (doc. P) e quattro altri, che però comprendono anche la rimunerazione di ulteriori artisti (doc. T e U con i due fogli allegati), di modo che l’ingaggio del convenuto non può presumersi eccedere la metà dei quattro onorari complessivi (fr. 26 500.–). Ne discende un reddito annuo attorno ai fr. 110 000.– lordi (fr. 64 257 del 1992). Prendendo la stessa percentuale di reddito netto considerata dal Pretore ai fini del 1992 (15%), che l’istante non contesta, si ottiene un reddito proprio di fr. 16 500.– annui, ovvero fr. 1375.– mensili.
d) In caso di reddito da attività indipendente non fa stato il guadagno conseguito al momento del giudizio, bensì quello medio conseguito sull’arco di più anni (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 149 ad art. 145 CC). In concreto gli unici dati disponibili sono quelli del 1992 e del 1993 (estrapolati per di più dai verosimili introiti del primo semestre), sulla cui base il reddito proprio del convenuto risulta di fr. 1100.– mensili netti (arrotondati). Certo, l’appel-lante sottolinea che decisivo non è il guadagno effettivamente conseguito, bensì quello che una parte può ragionevolmente ottenere facendo prova di buona volontà. Il fatto è ch’essa non dà alcuna indicazione sul reddito mediamente conseguibile da un prestigiatore illusionista e avanza la cifra di fr. 7000.– fondandola su una mera elencazione del reddito lordo risultante dalla documentazione agli atti. Come si è visto, tuttavia, tali dati non rendono per nulla verosimile la tesi dell’interessata.
a) La questione va risolta negativamente, quanto meno nel caso specifico. Intanto il criterio adottato nel decreto contrasta con la giurisprudenza, secondo cui una divisione a metà dell’eccedenza può essere evitata solo ove risulti che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 315 consid. 4b), ipotesi nemmeno prospettata nella fattispecie. In secondo luogo esso appare opinabile per il fatto che, dopo la separazione, ogni coniuge ha il diritto di mantenere – in linea di massima e per quanto le condizioni economiche della famiglia lo consentano – il livello di vita anteriore (DTF 114 II 26). Il coniuge che riduce volontariamente e in misura apprezzabile il suo tenore di vita, diminuendo in particolare le spese dell’alloggio, non deve vedersi pregiudicare (cfr. Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 157 ad art. 145 CC). Ma in simili evenienze l’equità impone non di suddividere l’eccedenza in modo disuguale, bensì di riconoscere nel fabbisogno del coniuge specialmente economo il costo di un’abitazione equiparabile a quella del(la) consorte (come ammettono, del resto, anche gli autori citati dal primo giudice: Guglielmoni/Trezzini, Cenni sulla rendita e sulle misure conservative dell’art. 145 CC, in: Rep 1990 pag. 123 a metà).
b) In concreto il Pretore non ha inserito alcunché a titolo di alloggio nel fabbisogno del convenuto, mentre ha computato nel fabbisogno della moglie l’ammontare degli oneri ipotecari gravanti l’abitazione di lei, senza gli ammortamenti
(fr. 1581.– mensili: decreto, pag. 5). In realtà la cifra è inferiore, poiché all’istante sono stati imputati fr. 500.– mensili come reddito derivante dalla locazione di alcuni vani a terzi (decreto, pag. 6 in alto), onde un costo netto dell’abitazione di fr. 1081.– mensili. Dato che ad __________ una casa come quella della moglie non sarebbe a miglior mercato, non vi è ragione per riconoscere al marito una spesa inferiore a quella ammessa per la moglie. Il fabbisogno del convenuto ascende, di conseguenza, a fr. 2356.– mensili (fr. 1275.– calcolati dal Pretore, più fr. 1081.–). La posta di fr. 100.– per “spese varie ricorrenti” va destinata al pagamento delle imposte, come per l’appellante (consid. 4 in fine).
reddito del marito: fr. 3169.– + fr. 1100.– = fr. 4269.– (consid. 5);
reddito della moglie: fr. 2900.– (non contestati);
reddito familiare: fr. 4269.– + fr. 2900.– = fr. 7169.–;
fabbisogno minimo del marito: fr. 2356.– (consid. 6);
fabbisogno minimo della moglie: fr. 2856.– (non contestati);
fabbisogno minimo familiare: fr. 2356.– + fr. 2856.– = fr. 5212.–;
eccedenza: fr. 7169.– ./. fr. 5212.– = fr. 1957.–;
metà eccedenza: fr. 978.50.
Il contributo per la moglie risulta pertanto di:
fr. 2856.– (fabbisogno minimo) +
fr. 978.50 (metà eccedenza) ./.
fr. 2900.– (reddito proprio) =
fr. 935.– (arrotondati).
L’appello va accolto entro tali limiti.
il diritto a una provvigione ad litem (sull’istituto: Hinderling/ Steck, Das schweizerische Eheschiedungsrecht, Zurigo 1995, pag. 551 segg. con numerosi riferimenti). La censura non è sorretta da alcuna motivazione e già per questo motivo si palesa di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 5 con riferimento al cpv. 2 lett. f CPC). Fosse anche ricevibile, essa andrebbe respinta, poiché con un margine di fr. 979.– mensili sul fabbisogno minimo l’interessata può ragionevolmente sopperire alle spese della causa di divorzio. Su questo punto l’appello è, come che sia, privo di consistenza.
Per quanto riguarda il beneficio (parziale) dell’assistenza giudiziaria concessa al marito, l’appello è nuovamente improponibile. “Il giudice che ammette l’assistenza, la decide con ordinanza motivata” (art. 158 cpv. 1 CPC). A tale proposito il decreto impugnato è una mera ordinanza, e come tale inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC). È vero che, con un margine identico a quello della moglie sul fabbisogno minimo, il convenuto si trova ingiustamente privilegiato, fruendo del gratuito patrocinio. Ma a tale disparità di trattamento potrà porre rimedio solo il Pretore, revocando il beneficio concesso (art. 158 seconda frase CPC). Non è dato a divedere in effetti come, con un agio di quasi fr. 980.– mensili, il convenuto possa reputarsi indigente (nel senso dell’ art. 155 CPC).
Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene un contributo alimentare di poco superiore alla metà rispetto a quanto richiesto (fr. 1800.– mensili), ma soccombe tanto sulla provvigione ad litem quanto sull’assistenza giudiziaria. Essendo queste ultime contestazioni di minore importanza, si giustifica di suddividere il totale degli oneri a metà e di compensare le ripetibili. Analoga modifica deve subire il dispositivo del decreto impugnato in relazione ai costi della procedura, le richieste di prima sede identificandosi con quelle di appello (art. 15 CPC).
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
1.2 A titolo di contributo alimentare per la moglie __________ __________ verserà l’importo mensile anticipato di fr. 935.– a decorrere dal 18 maggio 1993.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
già anticipati dall’appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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