AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.145
Data decisione, Autorità: 16.03.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00145
Lugano 16 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della presidente Epiney-Colombo astenutasi)
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. . (privazione dell’autorità parentale) del Dipartimento delle istituzioni promossa con istanza dell’11 febbraio 1992 dalla
Delegazione tutoria del Comune di __________,
contro
, __________ __________ ()
e
__________, __________ (F);
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto il ricorso 27 dicembre 1993 di __________ __________ contro la decisione 25 novembre 1993 del Dipartimento delle istituzioni;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (1951), cittadino germanico, e __________ nata __________ (1951), cittadina svizzera, sono genitori di __________ (1975), __________ (1976), __________ (1981) e __________ (1983). __________ __________ è pure madre di __________ (1992). Con decisione del 13 luglio 1983 il Presidente del Tribunale distrettuale di Bremgarten ha autorizzato i coniugi __________ a vivere separati e ha affidato i figli alla madre, riservato al padre un diritto di visita (doc. X incarto dipartimentale).
A seguito di problemi sorti nella cura dei figli la Delegazione tutoria di __________, con decisione del 9 giugno 1988, ha privato provvisoriamente __________ __________ della custodia su qesti ultimi, collocandoli presso la __________ __________ di __________ (doc. A). Successivamente, a seguito della perdurante assenza della madre, con risoluzione del 14 settembre 1988 la stessa autorità tutoria ha nominato __________ __________ curatore dei minori ai sensi dell’art. 392 cpv. 2 CC (doc. C). Questi è poi stato sostituito, il 4 aprile 1991, da __________ __________. Il 22 aprile 1991 l’autorità tutoria, preso atto del ritorno a __________ della madre, ha revocato la curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 392 cpv. 3 CC, e ha istituito a favore dei figli una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC, designando quale curatrice __________ __________ (doc. S). Infine il 23 luglio 1992 l’autorità tutoria ha collocato i minori presso gli zii __________.
L’11 febbraio 1992 la Delegazione tutoria di __________, ritenute infruttuose le misure per la protezione dei figli comuni, ha chiesto all'autorità di vigilanza sulle tutele di privare __________ e __________ __________ dell’autorità parentale.
B. Esperita l'istruttoria, durante la quale __________ è stata sentita due volte, con decisione del 25 novembre 1993 il Dipartimento delle istituzioni ha privato __________ e __________ __________ dell'autorità parentale sui figli comuni, come pure la stessa __________ __________ dell’autorità parentale sull’ultimogenita __________.
C. Il 27 dicembre 1993 __________ ha introdotto al Tribunale di appello un ricorso con cui chiede di sospendere e revocare la risoluzione governativa.
Con osservazioni del 17 marzo 1994, rispettivamente del 22 marzo 1994, l’autorità cantonale e la Delegazione tutoria di __________ chiedono il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
Considerando
in diritto:
Va inoltre rilevato che nelle questioni relative ai figli (autorità parentale, affidamento, determinazione del diritto di visita ecc.) il giudice di ogni grado non è vincolato alle domande delle parti, valendo la massima ufficiale illimitata ed il principio inquisitorio (DTF 118 II 94) Ne discende che la decisione del primo giudice non limita il potere dell’autorità di seconda istanza, che ha inoltre la facoltà di assumere le prove ritenute più idonee per formare il proprio convincimento (cfr. Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 610-611) .
Giusta l’art. 301 cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. L’autorità parentale è pertanto il potere legale dei genitori di prendere tutte le decisioni necessarie per il figlio e costituisce la base giuridica dei genitori per l’educazione e la rappresentanza e l’amministrazione dei beni del figlio stesso (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, pag. 164). Per l'art. 311 CC se altre misure per la protezione del figlio (art. 307 e segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cpv. 1 n. 1). Inoltre l’autorità parentale può essere pronunciata quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cpv. 1 n. 2). L’applicazione di questa norma presuppone un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze, la revoca dell’autorità parentale configurando la perdita di un diritto della personalità, ed è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio appaiono d’acchito insufficienti: il principio della proporzionalità dell’intervento impone in tutti i casi un’attenzione particolare (DTF 119 II 11 consid. 4a con riferimenti dottrinali).
Nel caso in esame la Delegazione tutoria di __________ ha già preso reiterate misure per la protezione dei figli comuni, in particolare il 9 giugno 1988 quando i figli sono stati provvisoriamente tolti alla custodia della madre (art. 310 CC) e affidati a un istituto il 14 settembre 1988 ed è stato disposto l’affidamento quando è stata ordinata una curatela di rappresentanza sui figli medesimi (art. 392 cpv. 3 CC), il 21 aprile 1989, quando è stato confermato il collocamento presso la __________ __________a; per i fine settimana agli zii __________ e infine il 22 aprile 1991, quando la curatela di rappresentanza è stata revocata e sostituita con una curatela educativa (art. 308 CC). Infine il 23 luglio 1992 i minori sono stati collocati presso gli zii __________.
L’autorità di vigilanza sulle tutele, dopo aver illustrato la precaria situazione economica della ricorrente, ha accertato il suo rifiuto di far capo ai vari servizi sociali, ai quali ha rinunciato, malgrado il bisogno di una terapia di carattere nel convincimento di riuscire da sola a gestire la situazione. Ha evidenziato inoltre la sua personalità ambivalente, nel senso che essa vuole i figli con sé, ma si è disinteressata delle precedenti procedure giudiziarie. Essa ha riscontrato per di più una chiara incapacità educativa, oltre a squilibri di personalità, dovuti a fanatismo religioso . Infine essa ha rilevato la totale inadeguatezza della dimora a __________ __________, e la mancanza di un armonioso rapporto con i figli, concludendo per un’incapacità dei genitori di prendere le necessarie decisioni nell’interesse dei figli.
La ricorrente asserisce di aver discusso la situazione con il marito e di aver ricevuto da quest’ultimo garanzie per il versamento dei contributi alimentari.
L’art. 310 CC (privazione della custodia parentale) stabilisce che quando il figlio non possa essere sottratto al pericolo, l’autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente (cpv. 1). Il provvedimento è applicabile anche quando le relazioni tra genitori e figli siano così gravemente turbate che non si possa più esigere ragionevolmente la convivenza ulteriore e, secondo le cirostanze, non si possa rimediare altrimenti (cpv. 2). Se la privazione della custodia parentale non è sufficiente, l’art. 311 CC prevede una misura estrema: la privazione dell’autorità parentale (sopra, consid. 2). È quanto ha deciso in concreto il Dipartimento delle istituzioni. Per rapporto al genitore privato dell’autorità parentale, che si vede sostituire o dall’altro genitore o da un tutore (art. 311 cpv. 2 CC), il genitore privato della custodia può ancora esercitare le prerogative connesse all’esercizio dell’autorità parentale, salvo scegliere la residenza del figlio (Hegnauer, op. cit., pag. 192 in alto). In qualità di rappresentante legale egli può ancora prendere misure a favore del figlio, sia in materia di cure (per esempio in caso di intervento medico), sia in materia di scelte scolastiche e professionali – tant’è che gli incombe di collaborare con i docenti, con le istituzioni pubbliche e con quelle di aiuto alla gioventù (art. 302 cpv. 3 CC) – sia in materia di educazione religiosa, sia promuovendo le relazioni con i terzi (Stettler in: Traité de droit privé suisse, vol. III, tomo II/1, pag. 404 segg.), sia amministrando i beni del figlio (art. 318 segg. CC).
La questione è di sapere, nella fattispecie, se siano dati i presupposti per l’applicazione dell’art. 311 CC oppure se – quanto meno allo stato attuale delle cose – basti sottrarre alla ricorrente la custodia parentale (ciò che formalmente è avvenuto solo a titolo provvisorio l’8 giugno 1988), i figli essendo già al beneficio per altro di una curatela educativa (art. 308 CC). Il problema, di natura giuridica, va esaminato d’ufficio (art. 87 cpv. 1 CPC). La sua soluzione dipende dal quesito di sapere se lasciando alla ricorrente l’autorità parentale (senza custodia), il bene dei figli appaia ancora minacciato. Ora, né dal fascicolo processuale né dall’istruttoria esperita dall’autorità di vigilanza sulle tutele risultano con un minimo di precisione i pericoli concreti cui sarebbero esposti i figli – al beneficio, come detto, di una curatela educativa – qualora alla madre fosse lasciata l’autorità parentale. Intanto non risulta (e nemmeno è stato sostenuto) ch’essa abbia preso decisioni in contrasto con i compiti educativi che la legge impone ai detentori dell’autorità parentale. In un’occasione essa ha tentato bensì di sottrarre i figli all’istituto di collocamento, ma tale circostanza, risalente al 1988, oltre a essere episodica, si configura piuttosto come una reazione alla prima decisione dell’autorità tutoria. La trasferta a __________ con i figli (primavera del 1991) all’insaputa dell’autorità e dell’istituto non sembra ricondursi per altro a un tentativo di rapire i figli: la ricorrente è poi tornata a __________ e ha riportato i ragazzi all’istituto, senza che l’autorità tutoria abbia ritenuto di adottare particolari provvedimenti.
È vero invece che la ricorrente vive in condizioni materialmente precarie, ma questo fatto da solo giustifica se mai la privazione della custodia, non dell’autorità parentale. Non meno precaria è la situazione economica della ricorrente: ciò non significa ancora però che, una volta sottratti alla custodia, i figli non possano continuare a rimanere soggetti all’autorità parentale della madre. Tanto più che la madre è stata privata (provvisoriamente) della custodia proprio a causa di tale stato di cose. L’autorità di vigilanza sulle tutele rimprovera alla ricorrente manifestazioni di fanatismo religioso. Ciò potrebbe effettivamente ostare ai compiti educativi che incombono a un detentore dell’autorità parentale. Se non che, in concreto non è dato di sapere quali eccessi manifesti la persona in causa e in che modo questi potrebbero ripercuotersi su figli ormai sottratti alla sua custodia (e quindi alla sua sfera di influenza quotidiana). Che la ricorrente prediliga gli aspetti spirituali della vita a quelli prettamente materiali ancora non denota incapacità educativa e nemmeno lascia presagire decisioni lesive per l’interesse dei figli. Né è determinante il fatto che i figli non vogliano più vedere la madre (DTF 111 II 407 consid. 3), un grave turbamento delle relazioni fra genitori e figli giustificando tutt’al più la privazione della custodia, non dell’autorità parentale (art. 310 cpv. 2 CC).
Dagli atti non emerge neppure che la ricorrente si sia disinteressata della sorte dei figli (art. 311 cpv. 1 n. 2 CC) né si può interpretare a tale stregua la semplice circostanza ch’essa non abbia contestato la privazione provvisoria della custodia parentale. In realtà mal si comprende perché essa avrebbe dovuto insorgere contro un provvedimento legittimo. La “mancata aderenza della realtà” rimproveratale dall’autorità di vigilanza sulle tutele non basta per altro a dimostrare trascuranza educativa: non occuparsi seriamente dei figli vuol dire non partecipare al loro sviluppo, delegando costantemente ad altre persone le cure dovute, e non intraprendere alcunché per stabilire o intrattenere un rapporto affettivo interiore (DTF 118 II 25 consid. 2d in relazione con l’art. 274 cpv. 2 CC). Il carteggio processuale attesta che la ricorrente ha sempre avuto i figli con sé e che solo in alcune circostanze, dovute verosimilmente a incomprensioni con i vari servizi educativi, ha rinunciato a relazioni personali (“anche perché si è resa conto di dare fastidio a tutti”: decisione impugnata, pag. 5). Infine i disturbi psichici di cui soffrirebbe la ricorrente non trovano conforto in una benché minima attestazione medica: il solo fatto che la ricorrente non accetti di farsi seguire e consigliare dai servizi sociali giustifica senz’altro una privazione della custodia parentale e l’istituzione di una curatela educativa (art. 308 cpv. 2 CC), ma in assenza di precise indempienze non può essere equiparato a disinteresse o a noncuranza.
Certo la ricorrente vive ai margini della società civile, conducendo un’esistenza incompatibile con la custodia di figli minorenni e inviso pertanto alle autorità di tutela. Ma gli atti non dimostrano che il collocamento dei figli presso gli zii e l’intervento del curatore non bastino a scongiurare rischi per l’equilibrio psicofisico dei figli o, più in generale, per il loro bene futuro. La privazione dell’autorità parentale deve fondarsi su elementi oggettivi, che comprovino l’incapacità del detentore di esercitarla in modo corretto. Determinante in tale esame risultano le circostanze esistenti al momento della decisione (Hegnauer, op. cit., pag. 193). Nella fattispecie non vi sono elementi che permettano di ritenere insufficiente una privazione della custodia parentale con curatela educativa. La madre risiede a pochi chilometri da Lugano e può occuparsi, anche se a modo suo, del bene dei figli. Resta il fatto che, qualora essa risultasse incapace una o più volte di esercitare correttamente tale autorità (sia prendendo decisioni concrete che non sono nell’interesse dei figli, sia omettendo di prendere decisioni nell’interesse loro, sia comportandosi in maniera inammissibile in circostanze precise o dando segni di squilibrio psichico inequivocabili, non fondati su generiche impressioni), la Delegazione tutoria potrà ripresentare la sua istanza all’autorità di vigilanza valendosi di tali fatti. La privazione dell’autorità parentale, misura estrema, deve ancorarsi a dati precisi e ben definiti, non solo a una “filosofia di vita che porta [la persona in causa] a trascurare gli aspetti materiali anche minimi, dedicandosi a quelli spirituali” (osservazioni della Delegazione tutoria, del 22 marzo 1994). Di per sé la privazione della custodia parentale andrebbe pronunciata dall’autorità tutoria (art. 310 cpv. 1 CC); dato nondimeno che il ricorso in esame ha pieno effetto devolutivo, questa Camera può procedere essa medesima alla riforma del dispositivo impugnato.
Secondo l’art. 4 della convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS 0.211.231.01), le autorità dello Stato di cui il minorenne è cittadino, ove lo giudichino necessario al suo interesse, possono, dopo averne avvisato le autorità dello Stato della sua dimora abituale, prendere, secondo la loro legge interna, misure intese a proteggerne la persona o i beni. Sebbene entrerà in vigore per l’Italia solo nel maggio del 1995, la convenzione può essere applicata per analogia in virtù dell’art. 85 cpv. 2 LDIP (Bucher, Droit international privé suisse, tomo II, Basilea e Francoforte 1992, pag. 228 n. 881). __________ consta essere attinente di __________, di modo che la competenza dell’autorità tutoria di __________ (rispettivamente dell’autorità ticinese di vigilanza) è data. Essa dovrà informare senza indugio però le autorità italiane, dove la minorenne dimora abitualmente (art. 11 prima frase della convenzione; Bucher, op. cit., pag. 287 n. 877).
Per questi motivi
pronuncia:
è privato dell’autorità parentale sui figli __________ (1975), __________ (1976), __________ (1981) e __________ (1983). __________ __________, nata __________, è privata della custodia parentale sui figli medesimi e sulla figlia __________ (1992). Di quest’ultimo provvedimento la Delegazione tutoria di __________ avviserà senza indugio l’autorità del luogo di residenza, valutando l’opportunità di istituire una curatela a favore della figlia stessa.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
__________, fermo posta, __________
Dipartimento delle Istituzioni, Bellinzona
Delegazione tutoria di __________, __________
Comunicazione a:
__________, __________, __________, __________
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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