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Numero d'incarto:
11.1995.15
Data decisione, Autorità:
18.12.2000, ICCA
Incarto n.
11.1995.00015
Lugano,
18 dicembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __________ ord.
(rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
Nord promossa con petizione del 24 dicembre 1991 da
__________ e __________,
(patrocinati dall'avv. __________, __________)
contro
__________ e __________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 2 novembre 1994 presentato da __________ e __________ __________
contro la sentenza emessa il 12 ottobre 1994 dal Pretore della giurisdizione di
mendrisio Nord;
-
Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 6 dicembre 1994 presentato da
__________ e __________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 12 ottobre 1994 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord ha ordinato ad __________ e __________ __________, in parziale accoglimento
di una petizione presentata da __________ e __________ __________, la rimozione
entro 30 giorni di quattro piante, oltre alla porta metallica di un'autorimessa;
che
contro tale sentenza si sono appellate entrambe le parti;
che con
ordinanza del 22 maggio 1996 il giudice delegato di questa Camera ha rinviato
gli atti al Pretore perché determinasse, a sua volta con ordinanza, il valore
litigioso;
che su
richiesta di __________ e __________ __________ il primo giudice ha sospeso la
procedura;
che
questa Camera ha sollecitato la continuazione della causa a due riprese, con
lettera del 30 aprile 1997 ad __________ e __________ __________ (i quali avevano
postulato la sospensione davanti al Pretore) e con lettera del 13 agosto 1998
al Pretore stesso;
che per
tutta risposta è giunta a questa Camera, il 27 ottobre 1998, la copia di una
lettera del 26 ottobre 1998 in cui A__________tonio e __________ __________
invitavano il Pretore a lasciare ulteriormente la procedura in sospeso;
che dopo
di allora nessun atto è più stato compiuto in appello;
e considerando
in diritto: che
il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa priva
d'interesse (art. 351 cpv. 1 CPC);
che la
mancanza di interesse è presunta ove, nel corso di due anni consecutivi, nessuna
delle parti abbia compiuto un atto processuale (art. 351 cpv. 2 CPC);
che in
concreto, si equiparasse pure a un atto processuale in appello la lettera del
26 ottobre 1998 giunta in copia a questa Camera, niente è più avvenuto
nell'attuale sede dopo il 27 ottobre 1998;
che
pertanto si è compiuto il termine biennale di perenzione e la procedura di appello
va stralciata dai ruoli;
che per
quanto riguarda l'avvenuta sospensione della causa davanti al Pretore, essa non
esplicava alcun influsso sulla decorrenza della perenzione in appello;
che,
invero, il termine di perenzione non decorre qualora le parti siano in attesa
dell'emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC);
che per
“sentenza” va inteso però quella di merito, mentre nella fattispecie si era in
attesa di una semplice ordinanza, inidonea a impedire il decorso della
perenzione (Rep. __________pag. 252 consid. 2c);
che,
preso atto di ciò, il giudice delegato di questa Camera ha invitato le parti il
17 novembre 2000 a esprimersi sull'attribuzione della tassa di giustizia e
delle ripetibili, avvertendole che, decorso infruttuoso il termine, esse si
presumevano rimettersi al giudizio della Camera;
che nessuna
delle parti ha reagito all'ordinanza;
che nelle
condizioni descritte occorre statuire d'ufficio sugli oneri processuali;
che lo
stralcio di una causa in seguito a perenzione comporta, per principio,
l’addebito delle spese e delle ripetibili alla parte che avrebbe avuto
interesse a proseguire la lite (Rep. __________pag. 394 in fondo,
__________pag. 332 consid. B);
che in
concreto a continuare la causa avevano interesse anzitutto gli appellanti principali,
mentre l'interesse degli appellanti adesivi era solo subordinato, non potendo
essi impedire che il loro gravame – puramente accessorio – decadesse qualora
l'appello principale fosse stato respinto in ordine o fosse stato ritirato (Anastasi, Il sistema dei mezzi
d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 151);
che nelle
circostanze descritte è senz'altro equo far sopportare gli oneri processuali
dello stralcio agli appellanti principali;
che, per
altro verso, non si giustifica di attribuire ripetibili agli appellanti
adesivi, il cui gravame sarebbe verosimilmente apparso infondato di fronte alle
pertinenti argomentazioni del Pretore;
che pure
la domanda di intersecazione formulata dagli appellanti adesivi si sarebbe
verosimilmente rivelata priva di buon diritto, l'accusa loro rivolta di essere
“impareggiabili maestri nel creare pretesto di litigio” essendo inutilmente
polemica, ma non ledendo la loro onorabilità (art. 68 CPC);
decreta: 1. La
causa è stralciata dai ruoli per perenzione processuale.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico degli appellanti principali in solido, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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