AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.150
Data decisione, Autorità: 27.11.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00150
Lugano, 27 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. / (appuramento del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 2 dicembre 1991 da
__________ __________,
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________ (patrocinate dall’avv. __________ __________, __________)
contro
e __________ __________,
(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 27 giugno 1994 presentato da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 13 giugno 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ e __________ __________ sono comproprietari in ragione di metà ciascuno della particella n. __________RFP di __________, nella frazione di __________ (casa di abitazione con giardino: 194 m²). A nord di tale fondo è situata la particella n. __________RFP, proprietà di __________ e __________ __________. Tra i due fondi, contigua a entrambi, si trova la particella n. __________RFP (fabbricato con corte e prato: 244 m²), che appartiene ad __________ __________ __________i, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ in ragione di un sesto ciascuno.
B. Nell’ambito della procedura per l’introduzione del registro fondiario definitivo nel Comune di __________ (sezione di __________), __________ e __________ __________ hanno notificato il 7 gennaio 1991 l’esistenza di un diritto di passo pedonale tra il loro giardino e un vicino viottolo comunale, attraverso le particelle n. __________e __________. __________ e __________ __________ hanno consentito all’iscrizione del passo sul loro fondo, mentre le sei comproprietarie della particella n. __________vi si sono opposte. Con decisione del 6 maggio 1991 l’Ispettorato del registro fondiario ha parzialmente ammesso la notifica e ha ordinato l’iscrizione di una servitù di passo pedonale gravante la particella n. __________a favore della particella n. __________, diritto limitato però “ai bisogni del giardino” esistente su quest’ultimo fondo (subalterno c); esso ha ordinato altresì che fosse adeguata di conseguenza l’iscrizione a carico della particella n. __________. Entrambi gli ordini sono stati eseguiti il giorno stesso.
C. Contro la decisione dell’Ispettorato del registro fondiario le sei comproprietarie della particella n. __________hanno presentato reclamo il 5 giugno 1991 per ottenere che, annullata tale decisione, la servitù notificata dai coniugi __________ non fosse riconosciuta. Statuendo il 31 ottobre 1991, il perito unico designato dal Consiglio di Stato ha respinto il reclamo e ha confermato la decisione impugnata.
D. Il 2 dicembre 1991 le comproprietarie della particella n. __________hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con un’istanza in cui hanno chiesto di annullare tanto la decisione dell’Ispettorato del registro fondiario quanto la decisione del perito unico e di rigettare la citata notifica di servitù. Al contrad-dittorio del 24 marzo 1992 i convenuti __________ e __________ __________ hanno avversato l’istanza, postulandone la reiezione. In seguito le istanti hanno comunicato al Pretore, il 9 aprile 1992, che le loro richieste di giudizio dovevano considerarsi estese all’obbligo, per l’ufficiale del registro fondiario, di cancellare la servitù di passo pedonale iscritta il 6 maggio 1991 a carico della loro particella. Su tale estensione coniugi __________ si sono riservati di esprimersi al dibattimento finale, indetto per il 7 luglio 1993 a chiusura dell’istruttoria. In tale circostanza le parti hanno mantenuto le loro conclusioni, i convenuti sostenendo per altro che l’estensione delle domande prospettata dalle istanti non era proponibile.
E. Con sentenza del 13 giugno 1994 il Pretore ha accolto l’istanza e ha ordinato all’ufficiale del registro fondiario la cancellazione della servitù litigiosa. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico di __________ e __________ __________, tenuti a rifondere alle istanti fr. 1300.– complessivi per ripetibili.
F. Insorti il 27 giugno 1994 con un appello contro la sentenza del Pretore, __________ e __________ __________ chiedono che, conferito al ricorso effetto sospensivo, l’istanza di cancellazione sia respinta e che sia confermata tanto la decisione dell’Ispettorato del registro fondiario quanto la decisione del perito unico. __________ __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno proposto il 3 agosto 1994 di respingere l’appello.
G. La richiesta di effetto sospensivo è stata rigettata dalla presidente della I Camera civile con decreto del 5 luglio 1994.
Considerando
in diritto:
Secondo l’art. 106 cpv. 2 vLGRF le decisioni dei periti designati dal Consiglio di Stato erano impugnabili – come le attuali – “me-diante azione da proporsi alla Pretura competente, entro il termine di un mese dalla loro intimazione”. La procedura applicabile era quella incidentale (art. 117 vLGRF), disciplinata dagli art. 105 a 111 dell’abrogato CPC. Se non che, le azioni giudiziarie da promuovere nella forma incidentale dopo l’entrata in vigore dell’odierno Codice di procedura civile – che non contempla più tale disciplina – vanno introdotte con la procedura ordinaria (art. 517 CPC). Nel caso in esame il Pretore ha fatto capo alla procedura sommaria e ha trattato quindi l’intera causa con un rito diverso da quello previsto dalla legge. Ora, l’art. 101 CPC vieta di adottare modi di procedere diversi da quelli stabiliti dal Codice, ma non sanziona di nullità gli atti processuali irregolari. Anzi, la nullità è data – di regola – unicamente nei casi dell’art. 142 CPC; negli altri casi gli atti processuali irregolari sono annullabili solo a richiesta di parte, qualora il pregiudizio che ne deriva non possa ripararsi altrimenti (art. 143 cpv. 1 CPC). La richiesta di annullabilità non è ammissibile inoltre quando la parte che la propone ha compiuto o ha espressamente o tacitamente lasciato compiere atti successivi (art. 143 cpv. 2 CPC).
È escluso che in concreto siano stati compiuti atti nulli: né il Pretore era incompetente a trattare l’azione, né all’azione facevano difetto presupposti processuali (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), né infine i convenuti si sono trovati nell’impossibilità di rispondere alle allegazioni delle istanti (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC) ancorché siano state disattese le forme del rito ordinario (act. II: verbale del 24 marzo 1992 con riassunto scritto; act. XI: verbale del 7 luglio 1993 con riassunto scritto). Quanto a un’ eventuale annullabilità, i convenuti non pretendono di avere subìto un pregiudizio irrimediabile e nemmeno hanno mai fatto valere una qualsiasi irregolarità di procedura davanti al primo giudice. Nell’appello essi sostengono che il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza del 2 dicembre 1991 perché “non presentata in conformità delle disposizioni procedurali applicabili alla fattispecie” (ricorso, punto 9.1). Oltre che tardiva, tuttavia, la censura è infondata: salvo per quel che è dell’intestazione, il memoriale inoltrato al Pretore rispondeva indubbiamente ai requisiti dell’art. 165 cpv. 2 CPC. L’avesse respinto per il solo errore di intestazione, il Pretore sarebbe caduto in un formalismo eccessivo, non giustificato da alcun interesse se non da un mero rispetto per la forma fine a sé stessa (DTF 119 Ia 6 consid. 2a con riferimenti). Su questo punto l’appello manca perciò di consistenza.
Il fatto che in prima sede sia stata applicata una procedura irrita non significa, in ogni modo, che l’irregolarità debba protrarsi davanti alla Camera civile di appello. Occorre verificare pertanto la ricevibilità del rimedio giuridico. Le sentenze emanate con la procedura ordinaria sono appellabili in effetti – contrariamente alle sentenze emesse con rito sommario (I CCA, sentenza del 26 settembre 1991 nella causa S. contro C., consid. 6) – solo ove il valore delle domande determinato dalle conclusioni prese nell’ultimo atto di causa davanti al Pretore raggiungeva almeno fr. 8000.– (art. 15 CPC e 13 LOG). In concreto il Pretore non ha definito il valore litigioso, che nelle cause relative a servitù e diritti di vicinato consiste in quello che tali diritti hanno per il fondo dominante o dalla svalutazione cagionata al fondo serviente se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC). Che un passaggio pedonale da esercitare attraverso il cortile di una piccola particella (244 m²) per le necessità di un giardino di 74 m² (in parte pavimentato in cemento: verbale del 14 settembre 1992, ultimo foglio) comporti un maggior valore di almeno fr. 8000.– per il fondo dominante o cagioni una svalutazione di almeno fr. 8000.– al fondo serviente è dubbio. Il fascicolo della causa andrebbe rinviato quindi al Pretore per la determinazione del valore litigioso (art. 13 CPC). Dato che l’appello appare, comunque sia, destinato all’insuccesso, si può soprassedere a tale esigenza. Nulla osta, pertanto, all’emananazione del giudizio.
In ordine gli appellanti rimproverano ancora al primo giudice (ricorso, punto 10) di avere indebitamente ammesso l’esten-sione delle domande proposte dalle controparti, nel senso che fosse dato ordine all’ufficiale del registro fondiario di cancellare la servitù iscritta il 6 maggio 1991 (sopra, consid. D). Simile richiesta, mai discussa in contraddittorio, configurerebbe una mutazione inammissibile dell’azione (art. 74 CPC).
Nella misura in cui lamentano una mancanza di contraddittorio, gli appellanti contraddicono l’evidenza. Dagli atti risulta chiaramente che all’udienza del 14 settembre 1992 essi hanno avuto la facoltà di esprimersi sull’estensione delle domande avversarie, che in tale occasione essi si sono riservati di farlo al dibattimento finale (act. V, ultima pagina in fondo) e che al dibattimento finale essi hanno contestato la proponibilità della divisata estensione (riassunto scritto del 1° luglio 1993 allegato al verbale: act. XI, pag. 5 in basso). Né la conclusione intesa a far sì che l’ufficiale del registro fondiario cancellasse la servitù litigiosa può ritenersi una mutazione illecita o anche solo soggetta alla procedura dell’ art. 76 CPC. L’art. 75 lett. b CPC precisa, in effetti, che un’azione non si ritiene mutata quando una parte si limiti a restringere o a estendere le sue domande principali o accessorie. È vero che la giurisprudenza al riguardo (riepilogata in: Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, note 3 segg. ad art. 75) non si àncora a criteri molto chiari, tuttavia è indubbio che nella fattispecie l’estensione delle domanda si riferisce al medesimo oggetto, è ancorata agli stessi fatti, trae origine della stessa causa giuridica e verte fra le stesse parti (Vogel, Grund-riss des Zivilprozessrechts, 3ª edizione, pag. 190, n. 20 segg. con rinvii). Essa è quindi ammissibile. Rinviare le parti a un processo separato non avrebbe per di più alcun senso, in in un caso come quello specifico, già sotto il profilo dell’economia di giudizio.
a) Gli appellanti sostengono che, contrariamente all’opinione del Pretore, l’Ispettorato del registro fondiario e il perito unico non avrebbero potuto valutare se oggi la servitù litigiosa ha ancora interesse per il fondo dominante (ricorso, punto 9.2). Secondo giurisprudenza – soggiungono – solo il giudice può ordinare la cancellazione di una servitù per mancanza d’interesse (Rep. 1978 pag. 93). L’argomentazione non è di rilievo, ove appena si consideri che agli appellanti non è derivato alcun pregiudizio quand’anche l’opinione del Pretore fosse erronea (tanto l’Ispettorato del registro fondiario quanto il perito unico hanno limitato il loro potere cognitivo nel senso inteso dagli appellanti). V’è da domandarsi in realtà se l’opinione del Pretore sia davvero erronea, vista la dura critica di Liver alla sentenza invocata nell’appello (loc. cit., a fondo pagina). Sapere se l’Ispettorato del registro fon-diario e i periti designati dal Consiglio di Stato possano rifiutare l’iscrizione di una servitù per sopravvenuta mancanza d’interesse è, ad ogni modo, una questione che può rimanere aperta ai fini dell’attuale giudizio.
b) A parere degli appellanti le controparti non hanno mai negato che il passo pedonale abbia oggi ancora interesse per il fondo dominante, ma si sono limitate a pretendere che tale interesse è diminuito, senza offrire alcuna indennità per il riscatto o la riduzione dell’onere (art. 736 cpv. 2 CC). Ciò avrebbe dovuto comportare il rigetto dell’istanza (ricorso, punti 9.3 e 9.4). L’assunto è infondato. Davanti al Pretore le istanti hanno fatto valere chiaramente che il denegato passo pedonale non aveva più, comunque fosse, alcuna “causale” o giustificazione oggettiva (istanza, pag. 5). Esse non hanno mai riconosciuto che la servitù potesse conservare oggi ancora un pur minimo interesse legittimo per il fondo dominante. Applicando l’art. 736 cpv. 1 CC il Pretore non ha dunque assegnato alle istanti più di quanto richiesto (art. 86 CPC).
a) Il primo giudice ha ammesso l’esistenza della servitù – che non è mai stata iscritta – “da un punto di vista storico”, ma non ne ha appurato la legittimità dal profilo giuridico. Richiamata la più recente giurisprudenza di questa Camera (sentenza del 22 giugno 1992 nella causa Comune di B. contro R., Rep 1993 pag. 173) e la dottrina più aggiornata (Piotet, L’usucapion d’une propriété od d’une servitude et le registre foncier, in: RNRF 75/1994 pag. 65 segg.), tale legittimità può destare interrogativi. Dal momento che il Pretore si è dipartito dall’ipotesi più favorevole agli appellanti (esistenza della servitù), non giova approfondire la questione. Che nel registro fondiario, per altro, non debbano solo essere cancellate, ma non vadano neppure iscritte servitù ormai senza interesse per il fondo dominante è – a giusta ragione – incontestato (Liver in: Zürcher Kommentar, nota 89 ad art. 730 CC e nota 95 ad art. 736 CC).
b) L’art. 736 cpv. 1 CC abilita il proprietario del fondo serviente a chiedere la cancellazione di una servitù divenuta senza interesse per il fondo dominante. Tale interesse consiste in quello che il proprietario del fondo dominante ha a esercitare la servitù conformemente al suo oggetto e al suo contenuto. Esso va apprezzato tenendo conto del principio d’identità, secondo cui una servitù non può essere mantenuta per sco-pi diversi da quelli originari. Tale valutazione deve avvenire in base a criteri oggettivi (DTF 121 III 54 consid. 2 e 3a con riferimenti di dottrina e giurisprudenza; Rodondi, L’extinction des servitudes de par la loi, Losanna 1990, pag. 103 segg.).
c) Quali fossero in concreto le finalità e l’estensione del passo pedonale non è dato di sapere con esattezza già per il fatto che la presunta servitù, non essendo mai stata iscritta in registri catastali, non è attestata da alcun giustificativo (art. 738 cpv. 2 CC). Dall’istruttoria risulta nondimeno che l’attua-le giardino degli appellanti (subalterno c della particella n. __________) era, fino alla riattazione dello stabile avvenuta nel 1974/75 (testimonianza __________: act. V), una corte in cui i precedenti proprietari del fondo tenevano un maiale, galline e conigli. Per accudire a questi animali e per trasportare legna o fogliame il passo litigioso è stato esercitato pacificamente dal 1935 ai primi anni settanta, quando il fondo è stato venduto a un terzo (testimonianze __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________: act. VI). Dopo di allora più nessuno ha tenuto animali nel cortile, né il fondo è più stato adibito a scopi agricoli, né il passo è più stato utilizzato; anzi, vent’anni fa è stata chiusa anche l’apertura (portea) nel muricciolo esistente fra la particella n. __________ e la particella n. __________ (testimonianze __________ __________ e __________ __________, loc. cit.).
d) Nelle circostanze illustrate è manifesto che il passo pedonale sulla particella n. __________non è più di alcuna utilità per accudire ad animali da cortile, il fondo degli appellanti essendo adibito da anni ad abitazione secondaria. Nemmeno gli appellanti pretendono, del resto, che la proprietà possa tornare in tempi prevedibili a funzioni agricole. Rimane da esaminare se il passaggio abbia ancora utilità per il trasporto di legna e fogliame. Ora, a parte il fatto che tale esigenza appare ricondursi una volta ancora alla cura di animali (recinti, lettiere), la questione va risolta negativamente ove appena si pensi che da vent’anni a questa parte nessuno ha più trasportato né legna né foglie attraverso la particella n. __________. Solo in un paio di occasioni due giardinieri hanno chiesto di passare “con dei materiali” (testimonianze __________ __________ e __________ __________, act. V), ma tale richiesta sporadica ed eccezionale non basta a giustificare un legittimo interesse del fondo dominante. Tanto meno se si considera ch’essa era dovuta solo alla circostanza che, per l’assenza degli appellanti, i giardinieri non potevano passare dall’abitazione (testimonianza __________ __________, act. V).
e) Gli appellanti rivendicano la necessità di trasportare “mate-riale da costruzione, caldaie per la cantina” e simili, tuttavia dimenticano che ciò non è in alcuna relazione con la servitù originaria né con la manutenzione del giardino e che per di più la loro casa è stata riattata senza transitare sul fondo vicino (testimonianza __________, act. V). Essi evocano l’angu-stia dei passaggi interni attraverso la loro abitazione, ma non pretendono di non poter ampliare tali accessi, esigenza del resto non indispensabile se si rammenta che per vent’anni – salvo le due eccezioni predette – la manutenzione del giardino ha potuto avuto luogo senza passare sulla particella n. __________. Tutto ciò non induce a ravvisare alcun serio interesse residuo per gli appellanti all’esercizio della servitù. Giustamente il Pretore ha concluso pertanto che, fosse pure esistito, il diritto di passo non poteva più essere iscritto.
Da ultimo gli appellanti insorgono contro l’entità della tassa di giustizia (fr. 800.–) e delle ripetibili (fr. 1300.–) fissate dal primo giudice, facendo valere che il valore litigioso della causa non è stato determinato (ricorso, punto 11). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire tuttavia che in caso di contestazioni pecuniarie, e quindi anche in materia di oneri processuali, la parte appellante deve cifrare le proprie richieste (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 1 ad art. 309 CPC; I CCA, sentenza del 7 agosto 1989 nella causa O., consid. I/2d con richiamo a Rep. 1985 pag. 95 consid. 1; analogo principio vige del resto sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil-sachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Gli appellanti non indicano a quanto dovrebbero ammontare, secondo loro, spese e ripetibili di prima sede, né ciò è desumibile dalle loro motivazioni. Su questo punto l’appello si rivela perciò irricevibile.
La tassa di giustizia e le ripetibili di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 900.– complessivi per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2;
– Ispettorato del registro fondiario, __________;
– Perito unico avv. __________ __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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