AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.153
Data decisione, Autorità: 19.10.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00153
Lugano 19 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ________ (azione di nullità di fondazione e riconvenzione di accertamento dell’esistenza di una fondazione) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione del 22 aprile 1993 da
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) e
e __________ __________,
(patrocinati dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
Fondazione __________ e __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________);
e ora sul decreto del 7 febbraio 1994 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, ha ordinato l’amministrazione dell’eredità lasciata in Svizzera da __________ __________, cittadino italiano con ultimo domicilio a __________, su istanza della Fondazione __________ e __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 18 febbraio 1994 presentata da __________, __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 7 febbraio 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1;
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata dall’appellata il 28 marzo 1994;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________a, __________ e __________ __________ sono gli eredi legittimi di __________ , cittadino italiano con ultimo domicilio a __________ e ivi deceduto il __________ 1983. Con due testamenti olografi, rispettivamente del 18 giugno 1971 e del 23 novembre 1978, __________ __________ aveva devoluto la sostanza, depositata in Svizzera, di due anstalten del __________ dapprima all’Ente ospedaliero di __________ () e successivamente a una costituenda fondazione per opere assistenziali nella stessa zona.
B. Le due disposizioni testamentarie sono state pubblicate a Lugano l’8 ottobre 1986. Il 23 dicembre successivo il Pretore del Distretto di Lugano ha ordinato l’amministrazione giudiziaria dei beni della successione posti nel Distretto di Lugano e ha designato l’avv. __________ __________ come amministratrice. Questa sentenza è stata confermata il 9 marzo 1987 da questa Camera, che ha respinto un appello interposto da __________ e __________ __________ (inc. /).
C. Con sentenza 25 settembre 1991 la Corte di appello di __________ ha confermato l’inefficacia del primo testamento, già dichiarata con sentenza del 3 marzo 1989 dal Tribunale di __________, adito da __________ __________, e ha decretato l’inefficacia anche del testamento 23 novembre 1978, devolvendo i beni della successione posti in Svizzera ai figli del defunto, __________, __________ e __________ __________e. Un ricorso inoltrato dall’avv. __________ __________ contro la citata sentenza è stato respinto dalla Corte suprema di Cassazione di __________ il 26 maggio 1993. Il 16 agosto 1995 la I Camera civile del Tribunale di appello, ha delibato, su istanza dei fratelli __________, il dispositivo n. 1 della sentenza del 25 settembre 1991 emessa dalla Corte di appello di __________, 2a sezione civile, con il quale è riconosciuta la loro qualità di eredi legittimi.
Sulla scorta della sentenza della Corte suprema di cassazione, il 7 febbraio 1994 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha dichiarato chiusa l’amministrazione dei beni relitti in Svizzera da __________ __________, ha conferito all’amministratrice scarico del suo mandato, approvando i rendiconti e la relazione finale fino al 31 agosto 1993 e ha ordinato alla stessa di consegnare agli eredi __________ il patrimonio oggetto dell’amministrazione.
D. Nel frattempo, il 28 aprile 1993, __________a, __________ e __________ __________ hanno promosso dinanzi il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, un’azione tendente all’accertamento della nullità della Fondazione __________ e __________ __________. Con risposta del 1° luglio 1993 la Fondazione si è opposta all’azione dei fratelli __________ e con azione riconvenzionale ha postulato, in via principale, l’accertamento della sua qualità di erede istituita del defunto __________ P__________lone, in via subordinata l’accertamento della sua qualità di legataria, e in via ancor più subordinata la condanna degli eredi __________ a versarle la somma di fr. 45’000’000.--.
Il 19 luglio 1993 la Fondazione __________ e __________ __________ ha postulato l’amministrazione giudiziaria dei beni di pertinenza del defunto che si trovano in Svizzera. Il Pretore, dopo aver in un primo tempo respinto l’istanza con decreto del 23 luglio 1993 e dopo avere sentito gli eredi __________ all’udienza del 7 settembre 1993, con decreto del 7 febbraio 1994 ha ordinato l’amministrazione giudiziaria dei beni della successione situati nel Distretto di Lugano e ha designato quale amministratore il lic. oec. HSG __________ __________.
E. Insorti contro la predetta sentenza con un appello del 18 febbraio 1994, __________, __________ e __________ __________ propongono che - conferito al gravame effetto sospensivo - il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere la domanda di amministrazione giudiziaria della successione, subordinatamente di ordinarla previa presentazione da parte della Fondazione __________ e __________ __________ di una garanzia bancaria di fr. 9’540’000.--. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dalla presidente della I Camera civile con decreto del 10 marzo 1994.
Nelle osservazioni del 28 marzo 1994 la Fondazione __________ e __________ __________ propone la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato.
Considerando
in diritto:
Il Pretore, respingendo le eccezioni sollevate dai figli __________, ha accolto la richiesta di amministrazione giudiziaria dei beni della successione ritenendo adempiuti gli estremi dell’art. 554 cpv. 1 n. 2 CC poiché l’esistenza di un erede era incerta.
Gli appellanti si dolgono di tale risultanza, sostenendo che nella fattispecie non sono dati né i presupposti per l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria (art. 554 CC), né quelli per l’emanazione di un provvedimento cautelare sulla base degli art. 598 cpv. 2 CC e 376 CPC.
a) L’art. 88 cpv. 1 LDIP stabilisce che le autorità svizzere del luogo di situazione sono competenti a occuparsi dei beni lasciati in Svizzera da uno straniero con ultimo domicilio all’estero se le autorità estere non se ne occupano. L’art. 89 LDIP prevede che, seppure le autorità estere dovessero occuparsi di tali beni, le autorità svizzere del luogo di situazione rimangono competenti a ordinare i necessari provvedimenti d’urgenza. In questo ambito né l’art. 17 del trattato di domicilio consolare con l’Italia, del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), né l’art. IV del protocollo concernente l’esecuzione dei trattati e delle convenzioni conchiusi e firmati a Berna e Firenze tra la Svizzera e l’Italia, del 1° maggio 1869 (RS 0. 142. 114. 541.1), contrastano con le due norme citate. Quanto alla convenzione tra la Svizzera e l’Italia circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1993 (RS 0.276.194.541), essa nemmeno si applica “alle decisioni che ordinano un sequestro o qualsiasi altro provvedimento provvisionale” (art. 9). Anzi, secondo l’art. 10 della Convenzione medesima, “i provvedimenti provvisori o conservativi previsti dalla legislazione di uno dei due paesi possono essere richiesti dalle autorità di questo Stato, qualunque sia il tribunale competente a decidere il merito”.
b) L’art. 89 LDIP, che istituisce la competenza svizzera a occuparsi dei beni posti in Svizzera assoggettati per il resto (procedimento successorio e controversie ereditarie) alla competenza estera si riferisce unicamente - come detto - a provvedimenti d’urgenza (“provvedimenti conservativi”, secondo il titolo marginale). I provvedimenti a salvaguardia dell’eredità - per esempio la nomina di un amministratore - restano invece di competenza dell’autorità estere preposte all’apertura della successione (Bucher, Droit international privé suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 313 n. 965 con rinvii; Heini in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, nota 3 in fine ad art. 89; Schnyder, Das neue IPR-Gesetz, 2a edizione, pag. 83 in alto; FF 1983 I 360 in fondo; impreciso: Merkt, Les mesures provisoires en droit international privé, Zurigo 1993, pag. 144 in basso). La prassi di questa Camera antecedente l’introduzione della legge federale sul diritto internazionale privato non operava distinzioni e considerava i provvedimenti a salvaguardia della devoluzione ereditaria come provvedimenti conservativi, onde la competenza del giudice svizzero anche a ordinare l’amministrazione di un’eredità (Rep. 1988 pag. 347). Tale assimilazione non può più trovare conferma alla luce dell’attuale orientamento dottrinale e legislativo (I CCA sentenza del 12 ottobre 1995 nella causa A.- B., consid. 5b). Si aggiunga che l’amministrazione dell’eredità richiesta da un legatario (art. 594 cpv. 2 CC) o domandata nell’ambito di una petizione di eredità (art. 598 cpv. 2 CC; Tour/Picenoni, Berner Kommentar, n. 34 ad art. 598), è in ogni caso quella prevista dall’art. 554 CC, ciò che esclude comunque la competenza dell’autorità svizzera a pronunciarla in siffatti casi.
Ci si potrebbe domandare, invero, quali provvedimenti debbano essere ritenuti “conservativi” nel senso dell’art. 89 LDIP e quali siano destinati invece a salvaguardare la devoluzione dell’eredità. Questa Camera ha stabilito recentemente che un blocco richiesto da un erede su conti bancari del defunto ha semplice carattere conservativo (sentenza del 4 settembre 1995 nella causa H.-H., consid. 1). In concreto non occorre approfondire oltre la questione. Basti ricordare che la nomina di un amministratore della successione è una vera e propria misura a salvaguardia della devoluzione ereditaria (art. 551 e segg. CC). Essa compete quindi all’autorità estera preposta all’apertura della successione, salvo che tale autorità non si occupi dei beni lasciati in Svizzera dall’ereditando. Rimane da vagliare quest’ultima ipotesi.
Dal fascicolo processuale non risulta alcun elemento concreto, ad esempio atti giudiziari, che renda verosimile il disinteresse dell’autorità italiana a occuparsi dei beni lasciati in Svizzera da __________ __________. Al contrario: l’art. 23 delle disposizioni del Codice civile italiano sulla legge in generale (“preleggi”) stabilisce espressamente che “le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredità si tratta”. La giurisprudenza italiana ha già avuto occasione di precisare, per di più, che la nomina di un curatore in caso di eredità giacente all’estero di un cittadino italiano è regolata dal diritto italiano (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, 8a edizione, nota 3 all’art. 23 delle preleggi). In caso di cittadini italiani con ultimo domicilio in Italia l’art. 46 n. 1 del disegno di legge sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (Gazzetta ufficiale, parte prima, supplemento al n. 128 del 3 giugno 1995) non appare scostarsi dalla disciplina odierna (Ferid/Fischling/Lichttenberger, Internationales Erbrecht, Monaco, marginale 9, n. 2, della rubrica “Italia”).
Se ne conclude, nella fattispecie, che a torto il Pretore ha accolto l’istanza della Fondazione __________ e __________ __________ intesa alla nomina di un amministratore della successione. Non risultando che l’autorità italiana si disinteressasse dei beni lasciati in Svizzera dal defunto, egli avrebbe dovuto constatare la propria incompetenza e respingere l’istanza in ordine. Si aggiunga che nel caso in esame, non essendovi alcuna controparte, la nomina di un amministratore di una successione (art. 554 e 556 cpv. 3 CC) essendo disposta con procedura sommaria non contenziosa (art. 2 n. 9 e art. 3 LAC; Rep. 1988 pag. 348 consid. 2), la competenza per territorio avrebbe dovuto in ogni modo essere verificata d’ufficio, senza riguardo all’eventuale derogabilità del foro (art. 97 n. 3 CPC). Derogabilità che, del resto, sarebbe risultata quanto meno dubbia (Heini, op. cit., nota 8 ad art. 86 LDIP con riferimenti)
L’istanza della Fondazione __________ e __________ __________ dovendo già essere respinta per questioni d’ordine, è superfluo vagliare se nel caso concreto fossero dati i presupposti di merito enunciati dall’art. 554 cpv. 1 CC.
Gli oneri dell’attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), la tassa di giustizia essendo commisurata alla verosimile importanza della successione. Dato l’esito dell’appello, va riformato anche il dispositivo sulle spese di prima sede.
Per quel che concerne l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio presentata dalla Fondazione __________ e __________ __________, la stessa, sebbene l’indigenza sia verosimile, dev’essere respinta, la sua resistenza rivelandosi sprovvista di buon diritto (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è accolto, nel senso che il decreto impugnato è annullato e riformato come segue:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- e le spese sono poste a carico dell’istante.
II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dalla Fondazione __________ e __________ __________ è respinta.
III. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.--
b) spese fr. 50.--
fr. 600.--
già anticipati dagli appellanti, sono posti a carico della Fondazione __________ e __________ __________, che rifonderà a __________ __________ un’indennità di fr. 1’000.-- e a __________ e __________ __________ un’indennità complessiva di fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
IV. Intimazione a:
avv. __________ __________, __________
avv. __________ __________ __________, __________
avv. dott. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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