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Numero d'incarto:
11.1995.154
Data decisione, Autorità:
31.01.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00154
Lugano
31 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. / (divisione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza 18 settembre 1985 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
e
__________ nata __________, già in
__________;
premesso che il
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, a chiusura delle operazioni di
divisione relative alla successione del defunto __________ __________, con
decreto 22 agosto 1990 ha tassato la nota del notaio divisore avv. __________
__________ in fr. 175’231,40;
ricordato che il 3
settembre 1990 __________ e __________ hanno ciascuno interposto un appello
contro il citato decreto 22 agosto 1990, chiedendo la riduzione dell’onorario
notarile a fr. 50’000.–;
richiamata
l’ordinanza 18 settembre 1990 con la quale la procedura è stata sospesa in
vista di trattative fra gli appellanti e il notaio divisore;
preso atto che
entrambi gli appellanti, interpellati il 12 gennaio 1996 dalla presidente della
Camera sull’esito delle trattative, hanno comunicato il 16, rispettivamente il
22 gennaio 1996 che la controversia è stata risolta con un arbitrato e che la
causa può essere stralciata dai ruoli;
ricordato che il
ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone
fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio,
l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte
una congrua indennità per ripetibili;
considerato che
nella fattispecie gli appelli non sono stati intimati alla controparte, motivo
per cui non vi sono ripetibili da attribuire;
ritenuto che appare
giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in
via stragiudiziale il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al
prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta:
-
Gli
appelli sono stralciati dai ruoli per desistenza.
-
Non
si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–
avv. __________, __________
–
avv. __________, __________
–
avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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