AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.156
Data decisione, Autorità: 07.08.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00156
Lugano 7 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. / (revoca dell’amministratore della comproprietà per piani) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, promossa con istanza 22 novembre 1993 da
(tutti patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
Comunione dei comproprietari del Condominio __________, __________, (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________)
premesso che il 18 marzo 1994 __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ –, __________ e __________ , __________ __________ - e __________ __________, tutti patrocinati dall’avv. __________ __________, hanno interposto appello contro la sentenza 10 marzo 1994 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto un’istanza di revoca dell’amministratore della proprietà per piani denominata Condominio __________ __________, di cui gli istanti sono comproprietari;
constatato che __________ __________ ha successivamente rinunciato, con dichiarazione 30 maggio 1994, ad ogni vertenza contro l’amministrazione della proprietà per piani;
preso atto della lettera 24 luglio 1995, con la quale il legale degli appellanti __________ __________, __________ __________, __________ –, __________ e __________ __________ e __________ __________ dichiara di ritirare il gravame, conformemente agli accordi presi in occasione dell’assemblea condominiale del 21 novembre 1994;
constatato che anche __________ __________ -__________, non più rappresentata, ha comunicato con lettera 5 agosto 1995 di aderire al ritiro dell’appello;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep 1978 pag. 375) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);
accertato che le parti hanno convenuto di porre le spese e tasse di giustizia a carico di chi le aveva anticipate e di compensare le ripetibili;
considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia);
decreta:
L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 70.–
b) spese fr. 30.–
fr. 100.–
sono posti a carico degli appellanti, in solido. Le ripetibili sono compensate.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster