AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1995.159
Data decisione, Autorità: 01.03.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00159
Lugano 1° marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud (azione di accertamento di paternità e mantenimento) promossa con petizione 10 giugno 1987 da
__________ __________,
(patrocinata dal curatore ad hoc avv. __________ __________, __________)
contro
________i, già in __________ / e ora in __________, (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l'appellazione 5 giugno 1992 di __________ __________ contro la sentenza 19 maggio 1992 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud;
Il giudizio su spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________, 1955, nubile, ha dato alla luce il __________ 1986 __________ __________. Essa ha indicato il padre nella persona di __________ __________, cittadino italiano domiciliato in __________. __________ __________ __________, rappresentata dal suo curatore ad hoc, ha avviato il 10 giugno 1987 un’azione di accertamento della paternità, combinata con un’azione di mantenimento, nei confronti di __________ __________, postulando un contributo alimentare mensile di fr. 3’500.–, aumentato a fr. 4’000.– dal sesto anno di età e a fr. 5’000.– dal dodicesimo anno di età fino al compimento degli studi, da adeguare al rincaro. La misura provvisionale richiesta con la petizione è stata accolta dal Pretore con decreto 3 febbraio 1988, nel quale il convenuto è stato condannato a versare all’attrice, in pendenza di causa, un contributo alimentare di fr. 500.– mensili comprensivo degli assegni familiari dal 1° luglio 1987, oltre a un importo di fr. 9’000.– a copertura parziale delle spese di parto e di gravidanza e del contributo dalla nascita all’introduzione dell’azione giudiziaria.
B. __________ __________ si è opposto a tutte le richieste dell’attrice nella risposta 22 febbraio 1988, adducendo in particolare di non disporre della situazione economica descritta in petizione.
Nelle conclusioni 3 dicembre 1991 __________ ha confermato la richiesta tendente all’accertamento della paternità, ha ridotto a fr. 1’800.– la richiesta di contributo alimentare mensile, con effetto dal 1° novembre 1986 e da adeguare all’evoluzione del costo della vita, ha ribadito la richiesta di fr. 6’000.– a titolo di contributo per le spese di parto e infine ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. __________ __________, dal canto suo, nelle proprie conclusioni 27 novembre 1991 ha sostanzialmente ribadito le tesi di risposta. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
C. Statuendo il 19 maggio 1992, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha accertato la paternità del convenuto nei confronti dell’attrice, fissando a suo carico un contributo alimentare di fr. 815.– mensili, non comprensivi degli assegni familiari, da adeguare all’evoluzione dell’indice del costo della vita, dalla data della nascita alla maggiore età di __________. Egli ha ammesso l’attrice al beneficio dell’assistenza giudiziaria e ha ripartito la tassa di giustizia di fr. 3’000.– in ragione di 4/5 a carico del convenuto e di 1/5 a carico dell’attrice, addebitando le spese di perizia al convenuto, condannato pure a rifondere alla controparte l’importo di fr. 7’000.– per ripetibili.
D. __________ __________ è insorto il 5 giugno 1992, chiedendo in riforma del giudizio impugnato la riduzione a fr. 490.– del contributo alimentare e la soppressione della clausola relativa all’indicizzazione.
E. Con osservazioni 14 luglio 1992 __________ __________ __________ ha proposto la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
F. La I Camera civile del Tribunale di appello ha accolto parzialmente l’appello e ha riformato la sentenza impugnata, riducendo a fr. 590.–, fr. 650.–, fr. 655.– e fr. 780.– il contributo alimentare, in funzione delle diverse fasce d’età, sopprimendo la clausola d’indicizzazione e modificando la ripartizione delle tasse di giustizia di prima sede.
G. Il ricorso per riforma presentato l’11 gennaio 1993 da __________ è stato accolto l’11 marzo 1993 dalla II Corte civile del Tribunale federale, che ha annullato la sentenza di appello, rinviando la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
H. Le parti sono state sentite personalmente all’udienza dell’11 giugno 1993 e la giudice delegata ha proceduto a un complemento d’istruttoria sui redditi dei genitori, richiedendo agli interessati svariata documentazione e avviando ricerche in Italia, rimaste senza esito. Le parti hanno avuto occasione di esprimersi sui nuovi documenti acquisiti agli atti.
Considerato
in diritto:
fr. 5000.– mensili, sfruttando appieno la sua capacità lavorativa nella professione di __________.
L’appellante contesta la determinazione del proprio reddito operata dal Pretore, adducendo che il suo guadagno effettivo è di Lire 18’000’000 annue e che pertanto, in base alla ripartizione seguita dal primo giudice, il contributo alimentare a suo carico dev’essere limitato a fr. 490.– mensili. Egli censura inoltre l’apprezzamento delle prove, rilevando che dalle deposizioni testimoniali, contrariamente a quanto asserito nella sentenza pretorile, non è emerso un tenore di vita particolarmente elevato e incompatibile con il suo reddito effettivo, che deve quindi essere determinante per il calcolo del contributo alimentare.
La Camera, dando seguito all’indicazione del Tribunale federale, ha proceduto d’ufficio a indagini e accertamenti per determinare i redditi dei genitori e i rispettivi fabbisogni. L’approfondita istruttoria sulla situazione economica dei genitori è iniziata all’udienza indetta dalla Camera il 22 giugno 1993 e si è conclusa con la produzione di un’abbondante documentazione, su cui ognuna delle parti ha potuto esprimersi. In particolare si deve rilevare che i dati forniti da una parte e dall’altra non sono stati contestati, salvo per quanto riguarda l’ammontare del minimo di base esecutivo, di cui si dirà in seguito. Per ripartire tra i genitori l’onere di mantenimento del figlio ai sensi dell’art. 285 cpv. 1 CC infatti, occorre determinare le rispettive disponibilità al netto degli oneri usuali e delle necessità vitali.
D’altra parte mal si comprenderebbe come il convenuto potesse condurre il tenore di vita evocato dai testi con il modesto reddito da lui dichiarato, anche tenendo conto del fatto che egli viveva con i genitori e aveva quindi ridotte spese per il suo mantenimento. Dall’istruttoria risulta infatti che durante la relazione con la madre dell’attrice egli le aveva offerto svariati soggiorni in località turistiche con alloggio in alberghi di buon livello (deposizioni __________ __________, __________ __________i), frequentava case da gioco e locali notturni, usciva almeno due volte la settimana con l’amica al ristorante, si vestiva con abiti di marca, disponeva di auto sportive, anche se non di sua proprietà, e aveva offerto all’amica regali di valore, come anelli e un __________ importato appositamente dalla __________ __________ (deposizioni __________, __________, __________). Dagli allegati scritti, inoltre, non emerge che l’appellante abbia avuto finanziamenti dai propri genitori, di condizioni finanziare relativamente modeste. I debiti che egli ha indicato nel proprio fabbisogno (cfr. allegati alla lettera 27 aprile 1995) sono del resto stati contratti nel 1988, ossia in epoca posteriore a quella cui si riferiscono le deposizioni testimoniali di cui sopra. Il convenuto, invitato dalla Camera a precisare i propri fabbisogni e alle proprie spese nel periodo 1986-1992, ha indicato cifre ben superiori al reddito di Lit. 18’000’000 che pretende di vedersi ammettere. Nella lettera 27 aprile 1995 il suo fabbisogno è valutato in fr. 2’389.– nel 1986, fr. 2’343.– nel 1987, fr. 2’437.– nel 1988, fr. 3’994.– nel 1989, fr. 2’670.– nel 1990, fr. 3’512.– nel 1991 e fr. 4’352.– nel 1992, cifre che comprendono anche il pagamento delle rate mensili per i debiti. L’insieme delle citate circostanze porta a confermare l’apprezzamento del reddito potenziale operato dal primo giudice, che deve essere mantenuto in fr. 5’000.– mensili. L’instabilità della lira italiana rispetto al franco svizzero impone infatti, per motivi di equità, di non considerare ulteriori aumenti relativi all’indicizzazione, teoricamente possibile secondo le tariffe di categoria, adeguate al rincaro, ma in realtà vanificate nel cambio lira/franco svizzero dal continuo degradarsi della moneta italiana.
3 a) Il fabbisogno del padre, ignorato come si è visto in precedenza dal Pretore, deve essere ricostruito partendo dai dati forniti dai diretti interessati in sede di appello. L’appellante, per sua stessa ammissione, ha vissuto con i propri genitori in Italia fino al marzo 1991, data alla quale si è trasferito in Svizzera con la moglie, che ha dato alla luce nel luglio 1991 la figlia __________. La moglie dell’appellante contribuisce al mantenimento della famiglia lavorando a ore con un reddito di fr. 1200.– mensili. Si tratta di una rimunerazione modesta, usuale però in talune industrie del __________. Il convenuto, invitato dalla Camera a fornire i dati relativi al proprio fabbisogno, ha indicato tutta una serie di cifre, non contestata di principio dalla controparte. L’attrice sostiene però che i rispettivi fabbisogni devono essere calcolati per entrambi i genitori con le stesse modalità e con i dati riferiti al periodo di tempo considerato. L’osservazione è pertinente e i dati indicati dall’appellante devono essere corretti tenendo conto dei minimi base indicati nelle tabelle dei minimi esecutivi per gli anni corrispondenti (edite dalla CEF). Il convenuto, che fino al suo matrimonio ha vissuto presso i propri genitori, deve inoltre essere considerato alla stregua di una persona sola che vive presso parenti fino al 28 febbraio 1991. Le spese professionali addotte, comprensive di trasferte e pasti fuori casa, possono essere stimate prudentemente in fr. 250.– mensili, il costo del vitto e dei beni di consumo in genere essendo notoriamente inferiore in Italia che nel Ticino. Non vi è tuttavia un divario rilevante tra il tenore di vita nella zona lombarda di confine e il nostro Cantone, motivo per cui si giustifica, in assenza di dati concreti sul minimo vitale italiano, ammettere secondo equità i minimi esecutivi in vigore nel nostro Cantone. Per quel che concerne invece le spese di alloggio, l’importo di fr. 600.– indicato dall’appellante appare eccessivo come partecipazione alle spese di un figlio convivente, e in siffatte circostanze un importo di fr. 400.– è più appropriato, anche perché è noto che il livello italiano delle pigioni è assai inferiore a quello ticinese. I debiti elencati dall’appellante possono essere considerati nel fabbisogno, apparendo verosimile che gli stessi siano stati contratti per le esigenze professionali dello studio odontotecnico (interrogatorio formale 15 maggio 1991, domanda 26). Tali costi professionali possono tuttavia venir computati solo fino al 1991, avendo l’appellante affermato di aver ultimato il pagamento rateale nel 1991 (ibidem) e non essendo stato né dimostrato né reso verosimile che l’indebitamente successivo sia stato eseguito per investimenti professionali. Non possono invece venir computati nel fabbisogno gli importi da rimborsare all’Ufficio cantonale anticipi alimenti a titolo di contributi alimentari arretrati per la figlia __________ __________, da determinare tenendo conto della disponibilità effettiva del padre, e che risulterebbero falsati con l’inserimento di tali importi. Per semplificare il calcolo, già complesso perché ricostruito completamente su un lungo periodo, è inoltre opportuno considerare nel fabbisogno dell’appellante la modifica dei dati successiva al matrimonio e alla nascita della figlia __________ sin dall’inizio del 1991. Il fabbisogno in denaro di quest’ultima può essere stimato sulla base delle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo per gli anni corrispondenti, dedotto l’onere per l’alloggio già computato nel fabbisogno del padre, ritenuto che ai costi per le cure e l’educazione provvede anche la madre.
b) Partendo da queste premesse, il fabbisogno del convenuto può essere stimato in:
fr. 1’639.– nel 1986 (minimo base fr. 725.–, partecipazione alle spese di alloggio dei genitori fr. 400.–, oneri sociali INPS fr. 223.–, imposte fr. 41.–, spese professionali stimate fr. 250.–), ciò che lascia, su un reddito di fr. 5’000.- netti mensili, una disponibilità mensile di fr. 3’361.–;
fr. 1’593.– nel 1987 (minimo base fr. 725.–, partecipazione alle spese di alloggio dei genitori fr. 400.–, oneri sociali INPS fr. 168.–, imposte fr. 50.–, spese professionali stimate fr. 250.–), ossia una disponibilità di fr. 3’407.–;
fr. 1’687.– nel 1988 (minimo base fr. 725.–, partecipazione alle spese di alloggio dei genitori fr. 400.–, oneri sociali INPS fr. 123.–, imposte fr. 57.–, spese professionali stimate fr. 250.–), ossia una disponibilità di fr. 3’313.–;
fr. 3’244.– nel 1989 (minimo base fr. 725.–, partecipazione alle spese di alloggio dei genitori fr. 400.–, oneri sociali INPS fr. 272.–, imposte fr. 65.–, spese professionali stimate fr. 250.–, rimborso rateale debito fr. 1’532.–), ossia una disponibilità di fr. 1’756.–;
fr. 1’645.– nel 1990 (minimo base fr. 780.–, partecipazione alle spese di alloggio dei genitori fr. 400.–, oneri sociali INPS fr. 156.–, imposte fr. 59.–, spese professionali stimate fr. 250.–), ossia una disponibilità di fr. 3’355.–;
fr. 3’187.– nel 1991 (minimo base per coniugati fr. 1’160.–, alloggio fr. 1’100.–, oneri sociali INPS fr. 257.–, imposte fr. 30.–, spese professionali stimate fr. 250.–, fabbisogno in denaro per la figlia __________ secondo le raccomandazioni dell’Ufficio per la gioventù di Zurigo, edizione 1988, dedotta la quota per l’alloggio fr. 390.–), ossia una disponibilità di fr. 1’645.–;
fr. 3’201.– nel 1992 (minimo base per coniugati fr. 1’250.–, alloggio fr. 1’100.–, oneri sociali INPS fr. 185.–, imposte fr. 26.–, spese professionali stimate fr. 250.–, fabbisogno in denaro per la figlia __________ secondo le raccomandazioni dell’Ufficio per la gioventù di Zurigo, edizione 1988, dedotta la quota per l’alloggio fr. 390.–), ossia una disponibilità di fr. 1’799.–;
fr. 3661.– presumibili dal 1993 (minimo base per coniugati fr. 1’370.–, alloggio fr. 1’100.–, oneri sociali e imposte in Italia invariati, spese professionali stimate fr. 250.–, fabbisogno in denaro per la figlia __________ secondo le raccomandazioni dell’Ufficio per la gioventù di Zurigo, edizione 1993, dedotta la quota per l’alloggio fr. 480.–), ossia una disponibilità di fr. 1’339.–.
b) Nel fabbisogno della madre, calcolato sulla base delle note tabelle dei minimi di esistenza edite dalla CEF, possono venire inserite, oltre le consuete voci di spesa, anche le spese mediche non coperte dalla cassa-malati, comprovate dall’interessata. Per quel che concerne le spese professionali, ossia le trasferte dal luogo di domicilio al posto di lavoro e i supplementi per i pasti presi fuori casa a mezzogiorno, si giustifica secondo equità considerare un importo mensile di fr. 250.–, nel quale sono tuttavia comprese tutte le spese di trasporto, ivi compresa la quota parte di costi del veicolo presumibilmente destinati al lavoro. Le spese di trasloco, indicate dall’interessata nel 1986, non trovano posto per la loro natura di spese eccezionali nel fabbisogno, destinato alle sole voci ricorrenti. Partendo da queste premesse il fabbisogno e le disponibilità della madre dell’attrice sono pertanto le seguenti:
fr. 1’850.– nel 1986 (minimo base per persona sola fr. 805.–, alloggio fr. 550.–, premio di cassa-malati fr. 90.–, assicurazioni fr. 25.–, imposte fr. 310.–, spese professionali fr. 50.–, spese mediche supplementari fr. 20.–), con una disponibilità sul proprio reddito di fr. 1’450.–;
fr. 2’095.– nel 1987 (minimo base per persona sola fr. 805.–, alloggio fr. 550.–, premio di cassa-malati fr. 145.–, assicurazioni fr. 25.–, imposte fr. 230.–, spese professionali fr. 250.–, spese mediche supplementari fr. 115.–), con una disponibilità sul proprio reddito di fr. 1’205.–;
fr. 2’278.– nel 1988 (minimo base per persona sola fr. 805.–, alloggio fr. 550.–, premio di cassa-malati fr. 196,10, assicurazioni fr. 170,50, imposte fr. 265.–, spese professionali fr. 250.–, spese mediche supplementari fr. 41.–), con una disponibilità sul proprio reddito di fr. 572.–;
fr. 2’222.– nel 1989 (minimo base per persona sola fr. 805.–, alloggio fr. 550.–, premio di cassa-malati fr. 213,10, assicurazioni fr. 173,10, imposte fr. 214,70, spese professionali fr. 250.–, spese mediche supplementari fr. 16.– arrotondate), con una disponibilità sul proprio reddito di fr. 328.–;
fr. 2’386.– nel 1990 (minimo base per persona sola fr. 865.–, alloggio fr. 550.–, premio di cassa-malati fr. 272,60, assicurazioni fr. 226,75, imposte fr. 215,90, spese professionali fr. 250.–, spese mediche supplementari fr. 5.–), con una disponibilità sul proprio reddito di fr. 814.–;
fr. 2’495.– nel 1991 (minimo base per persona sola fr. 865.–, alloggio fr. 550.–, premio di cassa-malati fr. 299.–, assicurazioni fr. 176.–, imposte fr. 118.–, spese professionali fr. 250.–, spese mediche supplementari fr. 236,30), con una disponibilità sul proprio reddito di fr. 1’655.–;
fr. 2’451.– nel 1992 (minimo base per persona sola fr. 940.–, alloggio fr. 550.–, premio di cassa-malati fr. 367,50, assicurazioni fr. 176.–, imposte fr. 118.–, spese professionali fr. 250.–, spese mediche supplementari fr. 50.–), con una disponibilità sul proprio reddito di fr. 1’849.–;
dal 1993 in poi, non risultando notevoli mutamenti, si può stimare che la situazione sia rimasta sostanzialmente invariata, con un fabbisogno medio di fr. 2’500.– circa mensili e una disponibilità media di fr. 1’800.– rispetto a una media mensile di reddito potenziale di fr. 4’300.–, come si è visto in precedenza.
a) Dal 1° gennaio 1991 al 31 ottobre 1992, data del passaggio ad altra categoria di età dell’attrice, la sostanziale parità degli importi a disposizione dei genitori conduce invece a stabilire il contributo alimentare mensile a carico del padre in fr. 650.–.
Come già rilevato nella precedente sentenza fra le parti ( I CCA __________/__________del 23 novembre 1992) il giudizio pretorile dovrebbe essere completato d’ufficio con l’aumento scalare del contributo a seconda delle varie fasce d’età dell’attrice (Stettler, Traité de droit privé suisse, vol. III, II/1, pag. 348). Il Pretore non essendosi premurato di determinare il fabbisogno dell’attrice secondo il metodo da lui seguito fino alla maggiore età, in concreto ci si può ricondurre, dal settimo anno di età, alla Raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo, da adeguare al caso concreto. Visto che alla madre dell’attrice è stato computato un reddito a tempo pieno, occorre infatti considerare un maggior costo per le cure della bambina durante l’orario di lavoro, che può essere stimato in fr. 300.– mensili. Si giustifica anche di dare un valore monetario ai costi per le cure e l’educazione, che sono coperti in natura dalla madre solo per una parte. Le citate raccomandazioni (la cui nuova edizione al 1° gennaio 1993 è stata pubblicata nella Rivista di diritto tutelare 1993 pag. 78) sono del resto state recentemente adeguate in funzione delle critiche menzionate nella sentenza pretorile e rivalutano ora le voci “cura ed educazione”, motivo per cui non vi è ragione di scostarsene, applicandovi i correttivi dianzi citati. Si può adeguatamente tenere conto del buon reddito complessivo dei genitori tralasciando di dedurre dal fabbisogno l’importo dell’assegno familiare percepito dalla madre, regolarmente aumentato secondo l’indice dell’evoluzione dei prezzi. Su queste basi il fabbisogno dell’attrice ammonta quindi a fr. 1’520.– dal settimo al sedicesimo anno e a fr. 1’590.– dal diciassettesimo anno alla maggiore età. Poiché le disponibilità dei genitori, come già ricordato in precedenza, sono sostanzialmente identiche, tale importo dovrebbe essere diviso a metà, ma in concreto una ripartizione così schematica non tiene adeguatamente conto del maggior impegno della madre, difficilmente valutabile in denaro ma che non può essere ignorato. Alla luce di tutte le circostanze evocate, e del fatto che la madre percepisce in aggiunta al proprio reddito l’assegno familiare, di attuali fr. 181.–, il contributo alimentare a carico del padre può essere stabilito in fr. 800.– dal settimo al sedicesimo anno di età e in fr. 810.– dal diciassettesimo anno alla maggiore età.
b) Il Tribunale federale, riformando la precedente sentenza di questa Camera fra le parti, ha ricordato che l’indicizzazione del contributo alimentare dovuto alla prole è di principio possibile anche per gli indipendenti (citando Stettler, op. cit., pag. 348-350). In concreto la possibilità per un indipendente di adeguare il proprio reddito al rincaro è dubbia. È vero che le tariffe degli __________ italiani sono regolarmente adeguate, come dimostrato dall’opuscolo prodotto dallo stesso appellante, ma è anche vero che da diversi anni le grandi ditte e gli enti pubblici non accordano più automaticamente l’adeguamento al rincaro ai propri dipendenti, come noto per esperienza diretta ai membri della Camera e ai giudici del Tribunale federale. La crisi economica persistente e la continua riduzione del potere d’acquisto dei salariati lascia d’altra parte presagire che gli indipendenti non potranno aumentare senza limite le proprie tariffe, per non perdere la clientela. Per di più, in concreto, il debitore della prestazione alimentare lavora in Italia ed è svantaggiato dal rinvilio continuo della lira italiana rispetto al franco svizzero, motivo per cui è ragionevole supporre che l’eventuale aumento del reddito in lire sarà più o meno assorbito dal tasso di cambio.
Va comunque aggiunto che la fissazione di aumenti scalari, non pregiudica il diritto del figlio di chiedere ancora l’aumento dei contributi o la loro indicizzazione futura ove, per le mutate circostanze, essi non si rivelino più adeguati alla concreta situazione (art. 286 cpv. 2 CC), sia per l’aumento del suo fabbisogno, sia per diminuite e impreviste possibilità economiche della madre, sia infine per il miglioramento della situazione del padre di cui egli ha diritto di partecipare.
c) L’appello del convenuto deve dunque essere accolto in misura parziale.
In questa sede, tenuto conto della modesta percentuale di successo dell’appellante, egli dovrà sopportare i 9/10 degli oneri processuali e rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili ridotte di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
è condannato a versare a __________ __________ __________, nelle mani della madre __________ __________, il seguente contributo alimentare:
– fr. 815.– dal 26 ottobre 1986 al 31 dicembre 1990
– fr. 650.– dal 1° gennaio 1991 al 31 ottobre 1992
– fr. 800.– dal 1° novembre 1992 al 31 ottobre 1998
– fr. 810.– dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 2004
§ La madre percepirà direttamente l’assegno familiare in aggiunta a tale contributo.
§ Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’500.–
b) spese fr. 150.–
fr. 1’650.–
sono a carico di __________ __________ nella misura di 9/10 e a carico di __________ __________ __________ nella misura di 1/10. __________ __________ verserà ad __________ __________ __________ un’indennità di fr. 1’200.– per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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