AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.16
Data decisione, Autorità:
25.07.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00016
Lugano
25 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. _____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 1° marzo 1989 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________a)
contro
__________, nata __________,
__________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev'essere accolta l'appellazione
del 28 ottobre 1994 presentata da __________ __________ contro la sentenza
emessa l'11 ottobre 1994 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se dev'essere accolta l'appellazione
adesiva del 6 dicembre 1995 presentata da __________ __________ contro la medesima
sentenza;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________
(1941), cittadino italiano, e __________ nata __________ (1947), cittadina
svizzera, si sono sposati a __________ il __________ ottobre 1968. Dalla loro
unione sono nate le figlie __________ (1969) e __________ (1970). Dal giorno
del matrimonio fino al 1984 la famiglia ha vissuto a __________, ove il marito
ha lavorato dapprima come dipendente statale, poi come responsabile
amministrativo di un'azienda di proprietà del cognato; nel 1980 egli ha deciso
di aprire una discoteca, che ha rivenduto nel 1981/82 e successivamente ha
rilevato due bar. A seguito del fallimento di queste attività, nell'estate del
1984 la famiglia si è trasferita a __________. Il marito è impiegato
attualmente presso la __________ __________, la moglie lavora come telefonista
presso la __________ di Lugano.
B. Il 20 giugno 1988
__________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto
infruttuoso il 5 luglio successivo. Il marito ha introdotto il 1° marzo 1989
una petizione di divorzio, chiedendo lo scioglimento del matrimonio e
opponendosi a qualsiasi versamento a favore della moglie a titolo di liquidazione
del regime dei beni. Nella sua risposta del 12 giugno 1989 __________
__________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato a
sua volta il divorzio, chiedendo fr. 303'000.– in liquidazione dei rapporti
patrimoniali. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie
richieste di giudizio, il marito opponendosi alla domanda riconvenzionale e
alle pretese della moglie.
C. Esperita
l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 16 settembre 1994 __________
__________ ha reiterato la sua domanda di divorzio opponendosi a qualsiasi versamento
a titolo di liquidazione del regime dei beni. Nel suo memoriale del 5 ottobre
1994 __________ __________ ha riaffermato la sua domanda di divorzio, riducendo
tuttavia a fr.153'000.– la pretesa in liquidazione del regime matrimoniale.
D. Statuendo l'11
ottobre 1994, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha obbligato il marito a
versare alla moglie fr. 120'000.– in liquidazione del regime matrimoniale. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'500.–, sono state poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la predetta
sentenza __________ __________ è insorto con appello del 28 ottobre 1994 in cui
chiede, in riforma del querelato giudizio, di essere esonerato dal versamento
di qualsiasi contributo a favore della moglie e di porre a carico di quest’ultima
gli oneri processuali con l’obbligo di rifondergli un imprecisato importo per
ripetibili.
Nelle sue osservazioni del
6 dicembre 1994 __________ __________ ha proposto la reiezione dell'appello e
con appello adesivo chiede che il marito sia obbligato a versarle fr. 153'000.–
per la liquidazione del regime dei beni.
Nelle sue osservazioni del
23 gennaio 1995 __________ __________ conclude per il rigetto dell'appello
adesivo.
Considerando
in diritto:
I. Sull'appello principale
-
Il Pretore, lasciata
indecisa la questione di sapere quale regime dei beni vigesse tra i coniugi, ha
accertato che la moglie ha prestato al marito fr. 70’000.– per l’acquisto di
una discoteca e fr. 50’000.– per un bar a __________ e ha pertanto riconosciuto
queste pretese poiché il marito non aveva provato di avere restituito tali
importi. Il primo giudice ha per contro negato l’indennità di fr. 33’000.–
fondata sull’art. 165 cpv. 2 CC, non avendo la moglie dimostrato che il suo
contributo al mantenimento della famiglia era stato superiore a quanto essa
fosse tenuta.
-
L'appellante ritiene
che a torto il Pretore non ha accertato il regime matrimoniale vigente tra i
coniugi, poiché quand’anche esso non influisca sulla scadenza dei debiti fra i
coniugi, ne determina tuttavia l'esistenza.
Come giustamente rilevato
dal primo giudice, il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti
tra coniugi (art. 293 cpv. 2 e 250 cpv. 1 CC). Né il regime della
partecipazione degli acquisti né quello della separazione dei beni determina la
formazione dei debiti tra coniugi: questi sono di principio retti dalle regole
ordinarie del diritto delle obbligazioni o, in determinati casi, dalle disposizioni
regolanti gli effetti del matrimonio (Deschenaux
/ Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 311 e 528; Hausheer
/ Reusser / Geiser, Berner Kommentar, Berna 1992, n. 15 ad art. 203 CC).
La questione di sapere a quale regime dei beni erano soggetti i coniugi
__________ può quindi continuare a rimanere aperta.
- L’appellante
principale si duole del fatto che il Pretore ha ammesso l’esistenza di prestiti
della moglie per complessivi fr. 120’000.–. Egli rileva che l’appellata non ha
partecipato in nessuna maniera all’acquisto della discoteca e ritiene che, comunque
sia, le pretese non sono state provate.
a) Per quanto riguarda
l’acquisto della discoteca, dal fascicolo processuale risulta che i genitori
della moglie hanno versato alla figlia fr. 70’000.– per tale scopo (deposizione
__________ __________). La partecipazione dell’appellata è stato confermata
anche da __________ __________ __________, __________ __________ e __________
__________.
L’appellante non nega di
avere ricevuto aiuti dalla moglie; sostiene però che erano limitati al
pagamento di alcune fatture (interrogatorio formale risposta n. 6). Ora, è vero
che la madre e la sorella della convenuta sono state sentite senza delazione di
giuramento (art. 229 n. 1 CPC) e che la loro testimonianza deve essere valutata
con cautela (art. 90 CPC), ma ciò soltanto non toglie credibilità alle loro
dichiarazioni. L’appellante stesso non pretende che esse abbiano rilasciato una
falsa testimonianza, limitandosi ad affermare un loro coinvolgimento emotivo
(appello pag. 9). Ciò posto, la pretesa della moglie deve, su questo punto,
essere protetta.
b) In merito all’importo
di fr. 50’000.–, risulta che il 12 luglio 1983 la __________ della __________
__________ ha messo a disposizione della moglie una linea di credito di fr.
50’000.– avallata dal di lei padre (doc. 2). Che questo importo sia stato destinato
all’acquisto di un bar non può essere seriamente messo in discussione (doc. 2;
deposizioni __________ e __________ __________ __________ e __________
__________). L’appellante stesso ha ammesso tale circostanza (cfr. interrogatorio
formale, risposta n. 9) aggiungendo però di aver rimborsato il debito con il
provento dell’esercizio pubblico (replica pag. 9; conclusioni pag. 5 e appello
pag. 10). Dagli atti, però, nulla risulta in merito a eventuali rimborsi da
parte del marito, ragione per cui questi deve sopportare le conseguenze di
quanto non è stato in grado di dimostrare, poiché spettava a lui l’onere di
provare tali restituzioni (art. 8 CC e 183 CPC), tanto più se si pensa che nel
diritto ticinese lo scioglimento del regime matrimoniale non è retto dal
principio inquisitorio (cfr. per altri Cantoni: Spühler/Frei-Maurer,
Berner Kommentar, Ergänzungsband, n. 44 e 47 ad art. 158 CC). Si aggiunga che
l'avv. __________ __________, cugino dell'appellante, ha dichiarato che i bar
sono stati venduti per pagare i debiti e che i coniugi erano perseguitati dai
creditori, ciò che rende inverosimile il rimborso del prestito ottenuto dalla
moglie secondo le modalità esposte dell’appellante. Del resto non è decisivo
che il bar fosse intestato alla moglie per sua volontà (interrogatorio formale
del marito, risposta n. 8) oppure a seguito delle disavventure della discoteca
(interrogatorio formale della moglie, risposta n. 19) . Oltre a ciò mal si
comprende per quale motivo egli avrebbe restituito alla moglie tale importo
(appello pag. 10) se alla stessa non sarebbe spettato nulla in virtù
dell’acquisizione in comune dell’esercizio pubblico. La pretesa dell’attrice
merita dunque protezione e l’appello deve essere respinto.
II. Sull'appello adesivo
- La moglie ribadisce
di aver contribuito in modo straordinario al mantenimento della famiglia con
l'apporto di fr. 150'000.-, ricevuti nella divisione dell'eredità del padre.
Essa sostiene che fr. 50'000.– sono stati utilizzati per estinguere il debito
bancario contratto per l'acquisto del secondo bar, mentre con i rimanenti fr.
100'000.– è stato assicurato il mantenimento della famiglia nei primi due anni
di soggiorno a __________, non svolgendo il marito alcuna attività lucrativa.
In sostanza l’appellante fa valere, a titolo di equa indennità, un importo di fr.
33'000.–. Il Pretore ha respinto la pretesa, ritenendo che l’interessata non
aveva sufficientemente provato di avere contribuito oltre quanto si poteva
esigere da lei e poiché il marito, nel caso fosse tenuto a rifondere questa
indennità, si sarebbe trovato eccessivamente indebitato.
a) Per l'art. 165 cpv.1
e 2 CC il coniuge che ha contribuito, con il suo reddito o la sua sostanza, in
misura notevolmente superiore a quanto era tenuto al mantenimento della
famiglia ha diritto ad un'equa indennità. Il coniuge che pretende detta
indennità, deve provare che la sua partecipazione al mantenimento della famiglia
è stata superiore a quanto si poteva esigere da lui giusta l'art. 163 cpv. 2
CC. Solo una partecipazione che oltrepassa in misura notevole quella fondata
sull'obbligo legale di mantenimento è presa in considerazione, a esclusione
delle prestazioni fondate su eventuali contratti (art. 165 cpv. 3 CC; Deschenaux / Steinauer, op. cit., pag.
68 e segg.; Gabi Huber, Ausserordentliche
Beiträge eines Ehegatten, Friburgo 1990, pag. 184).
b) Non è contestato nel
1985 che l’appellante ha ricevuto fr. 165’000.– dalla divisione ereditaria
paterna (doc. 4; deposizione __________ __________). Dal fascicolo processuale
risulta che nel 1984 i coniugi __________ si sono trasferiti da __________ a
__________ (petizione pag. 2; deposizione __________ __________) e che il
marito, dopo l’arrivo in Svizzera, è rimasto senza lavoro per un anno e mezzo
(interrogatorio dell’attore risposta n. 13). Ora, è sicuramente vero che in
questo periodo la moglie ha contribuito al mantenimento della famiglia, ma non
risulta che il marito vivesse semplicemente sulle spalle della moglie. Le
accuse di sperpero di denaro causato dal vizio per il gioco d’azzardo si
limitano a un episodio (deposizione __________ __________), mentre non è dato
di sapere il motivo del viaggio in India. Dagli atti, per contro, si evince che
il marito cercava lavoro, senza fortuna, mediante annunci sui giornali oppure
che si recava a __________ per aiutare in un bar (deposizione __________
__________; doc. C). Si aggiunga che per il primo anno la famiglia è vissuta
presso la madre della moglie (deposizione __________ __________), ciò che ha
verosimilmente contribuito a contenere le spese dell’economia domestica. In
queste condizioni, tenuto conto che il mantenimento della famiglia incombe a
entrambi i coniugi (art. 163 cpv. 1 CC), non si può dire che il contributo
della moglie sia stato notevolmente superiore a quanto essa era tenuta (vedi
anche Gabi Huber, op. cit., pag.
179 e segg.). Oltre a ciò, con l’odierno pronunciato, la moglie si vede
riconosciuta la pretesa di fr. 50’000.– relativa al prestito concesso al marito
per l’apertura di un bar a __________ (consid. 3b), ciò che tempera il suo
grado di partecipazione agli oneri del matrimonio. Infine giova ricordare che a
norma dell’art. 163 cpv. 2 CC i coniugi si intendono sul loro contributo. Dagli
atti non risulta che in quel momento la moglie si dolesse al proposito. Ne
discende che l’appello adesivo dev’essere respinto e la decisione impugnata confermata.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri
processuali dei due appelli seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 cpv.1
CPC). Visto l’esito dei gravami, non si giustifica una modifica del pronunciato
di prima sede.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L'appello principale
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri
processuali dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico dell’appellante
che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
3 L'appello adesivo è
respinto.
- Gli oneri
processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico
dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr.1’000.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
-
avv. __________
__________, __________;
-
avv. __________
__________i, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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