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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.167
Data decisione, Autorità: 12.06.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00167
Lugano 12 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Cocchi ( quest’ultimo in sostituzione del giudice Giani, astenutosi)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 9 ottobre 1990 dal
__________. __________ __________, __________
(patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata dagli avvocati __________ __________ e __________ __________ __________, __________);
e ora sul decreto del 13 ottobre 1993 con cui il Pretore ha accolto una domanda di edizione introdotta dalla convenuta;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 26 ottobre 1993 presentato da __________ contro il decreto emesso il 13 ottobre 1993 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il 19 ottobre 1990 __________ ha introdotto una petizione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna. Sullo scioglimento del regime matrimoniale la moglie __________, nata __________, ha addotto nella sua risposta e riconvenzione del 17 dicembre 1990 quanto segue (pag. 11):
Si premette che i dati in possesso della signora -____________________ sono largamente incompleti e frammentari e che quindi il __________ __________ dovrà fornire un elenco completo dei beni.
In relazione allo scioglimento del regime matrimoniale la convenuta non ha offerto alcuna prova né con la risposta e riconvenzione predetta né con la duplica e replica riconvenzionale del
1° marzo 1991 (pag. 9 a pag. 11). In merito all’indennità di mantenimento (postulata in fr. 6000.– mensili) essa ha indicato per converso, nella citata risposta e riconvenzione (pag. 17):
Prove: si richiama l’incarto provvisionale n. __________PC di codesta lod. Pretura e il relativo appello; testi, documenti, richiamo documenti, edizione documenti, interrogatorio formale, perizia.
Una frase sostanzialmente identica è contenuta, sempre in rapporto all’indennità di mantenimento, nella duplica e replica riconvenzionale del 1° marzo 1991 (pag. 15, con rinvio a pag. 4).
B. All’udienza preliminare del 18 novembre 1991 __________ ha chiesto – tra l’altro – l’edizione dall’attore “di tutta la documentazione bancaria riguardante conti, conti deposito ecc. degli ultimi 5 anni precedenti il tentativo di conciliazione (__________svizzere e estere)”, come pure l’edizione “delle polizze di assicurazione sulla vita e secondo pilastro” (verbali, pag. 20). L’attore si è opposto alla domanda, facendo valere che simile richiesta non figurava negli atti scritti (verbali, pag. 21).
C. Con decreto del 13 ottobre 1993 il Pretore ha respinto l’oppo-sizione e ha ordinato all’attore di produrre entro il 15 novembre 1993 “tutta la documentazione bancaria riguardante conti, conti deposito ecc. a partire dal 22 gennaio 1985 a tutt’oggi (banche svizzere ed estere)”, come pure l’edizione delle polizze di assicurazione sulla vita e del secondo pilastro. Egli ha ritenuto sufficiente la descrizione dei mezzi probatori fornita dalla moglie, “considerato altresì che in causa la parte convenuta è tenuta a ossequiare ben precisi termini e che entro tali termini non si può da essa pretendere conoscenze precise nella specie e nella qualità dei documenti che la interessano e che può non aver avuto mai personalmente visto o avuto nelle mani”.
D. Contro il decreto appena citato __________ ha introdotto un appello del 26 ottobre 1993 in cui propone che – conferito al ricorso effetto sospensivo – la domanda di edizione sia respinta, subordinatamente che la domanda riguardante i “conti, conti deposito ecc.” sia limitata al giorno in cui è stata inoltrata l’istan-za per il tentativo di conciliazione (22 gennaio 1990). Il Pretore ha conferito effetto sospensivo all’appello il 27 ottobre 1993.
E. Nelle sue osservazioni del 26 novembre 1993 la convenuta postula il rigetto dell’appello e la conferma del decreto impugnato.
Considerando
in diritto:
L’art. 213bis cpv. 1 CPC stabilisce che sulla domanda di edizione il giudice decide mediante decreto (art. 96) e fissa un termine per la produzione, se ammette la domanda. La forma del decreto è riservata nondimeno, secondo giurisprudenza, al giudizio sul merito della domanda, ovvero sulla legittimità sostanziale dell’edizione (art. 206 e 207, ora cpv. 1, lett. c CPC), sempre ch’essa sia litigiosa (art. 213bis cpv. 2 CPC). Sulla legittimità formale della prova, ovvero sulla proponibilità della domanda in sé, il giudice decide previamente con ordinanza, così come decide con ordinanza l’ammissibilità di tutte le prove offerte (art. 182 cpv. 1 CPC). L’ordinanza non essendo impugnabile (art. 95 cpv. 1 CPC), solo i presupposti sostanziali dell’edizione possono formare oggetto di appello. Il giudice che non ammette una domanda di edizione in quanto non preannunciata nei memoriali scritti statuisce con ordinanza (Rep 1991 pag. 484 in alto). Iden-tico principio vale nell’ipotesi inversa, quando cioè il giudice ammette la domanda. Ne segue che in concreto l’atto appellato è in realtà un’ordinanza, indipendentemente dai termini usati dal Pretore. Diretto contro un’ordinanza, l’appello dell’attore si rivela – ciò posto – irricevibile.
V’è certo da domandarsi, nel caso in rassegna, se l’edizione chiesta dalla convenuta all’udienza preliminare fosse davvero ammissibile. La parte che intende chiedere all’altra la produzione di documenti deve preannunciare infatti nel proprio memoriale – almeno approssimativamente – il documento o il contenuto del documento richiesto in relazione al fatto da dimostrare (Rep 1984 pag. 382 in basso, con rinvio). La generica locuzione “ri-chiamo documenti” o “edizione documenti” non basta (art. 165 cpv. 2, 170 cpv. 1 lett. e, 173 cpv. 3, 175 cpv. 2 e 176 cpv. 1 CPC), tanto meno se riferita non a una singola allegazione di fatto, bensì a un intero complesso di circostanze.
Nel caso specifico la convenuta non ha accennato in nessun punto dei propri memoriali ai documenti o al contenuto dei documenti richiesti dall’attore (sullo scioglimento del regime matrimoniale essa non ha neppure menzionato prove). Il Pretore opina che una designazione almeno approssimativa dei documenti richiesti si deduca dalla frase in cui la convenuta si era riservata la facoltà di esigere dall’attore un elenco completo dei beni (sopra, consid. A). Ma tale frase permetteva solo di capire che la moglie avrebbe chiesto all’attore di fornire un inventario del patrimonio coniugale; sull’eventuale richiesta di ulteriori documenti manca la benché minima indicazione. Che in un processo civile la parte convenuta sia legata a termini per introdurre la risposta e promuovere la riconvenzione non è decisivo. Né alla giurisprudenza evocata poc’anzi (Rep 1984 pag. 382) manca una legittima motivazione, come sembra reputare il primo giudice. Anzi, il Tribunale di appello ha già avuto modo di spiegare perché la prassi in questione risponde alla chiara volontà del legislatore (Rep 1927 pag. 571 seg.).
A prescindere dalle riserve enunciate, rimane il fatto che la decisione impugnata è – come che sia – un’ordinanza sull’ammis-sibilità della domanda di edizione, e come tale non appellabile. A qualsiasi esame sfugge anche l’argomentazione subordinata dell’appellante, secondo cui la moglie non poteva in ogni modo chiedere la produzione di documenti relativi al periodo antecedente l’inoltro dell’istanza per il tentativo di conciliazione (22 gennaio 1990) poiché decisiva per lo scioglimento del regime matrimoniale è la data della litispendenza (art. 204 cpv. 1 CC). La censura riguarda infatti il merito dell’edizione (cfr. sul tema Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 363 n. 18 all’art. 170 CC con richiamo), che non è ancora stato oggetto di contraddittorio. All’udienza preliminare si è discussa, infatti, solo la proponibilità della domanda (verba-li, pag. 21). Dovessero sussistere contestazioni di merito (che in futuro andranno discusse anch’esse all’udienza preliminare: art. 207 cpv. 2 e 3 CPC), il Pretore statuirà con decreto (art. 213bis cpv. 1 CPC).
Nella decisione impugnata il Pretore ha già assegnato all’attore – invero prematuramente – un termine entro cui produrre i documenti richiesti dalla moglie. Impartito a scadenza fissa, non a giorni, tale termine è ormai decorso senza conseguenze per il destinatario. Non occorre pertanto che questa Camera lo annulli formalmente.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza. Nel caso concreto però è giusto tenere conto del fatto che l’erronea designazione dell’atto pretorile ha indotto l’appellante a ricorrere in buona fede (art. 148 cpv. 2 CPC; analogo principio vige del resto sul piano federale: art. 156 cpv. 3 OG). Ciò comporta una moderazione della tassa di giustizia e delle ripetibili alla controparte, le cui osservazioni non sono per altro di alcun rilievo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è irricevibile.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 250.– per ripetibili ridotte di appello.
– avv. dott. __________, __________o;
– avvocati __________ e __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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