AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.168
Data decisione, Autorità: 18.04.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00168
Lugano 18 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. / della Pretura del Distretto di Bellinzona (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) promossa con istanza del 18 aprile 1994 da
__________, __________, __________
(ora patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________. __________ __________, __________
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
e __________ __________, __________
__________, __________
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 2 novembre 1994 presentato da __________, __________ contro la sentenza emessa il 27 ottobre 1994 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. La ditta __________, __________ (in seguito: ) ha chiesto il 18 aprile 1994 al Pretore del Distretto di Bellinzona che fosse iscritta in via provvisoria un’ ipoteca legale a suo favore di fr. 60 000.– oltre interessi al 10% su ognuna delle particelle n. __________ RFD di __________ - (proprietà di __________ __________), n. __________ RFD (comproprietà di __________ e __________ __________) e n. __________ RFD (proprietà di __________ __________) in garanzia della somma di fr. 99 846.50 con interessi al 10% rivendicata a titolo di saldo per lavori ordinati dalla ditta __________ __________ di __________. In via cautelare l’istante ha postulato l’iscrizione senza contraddittorio di un’ipoteca collettiva di fr. 99 846.50 sui tre fondi citati o – subordinatamente – la stessa iscrizione chiesta in via provvisoria.
B. Il 29 aprile 1994 la ditta __________ ha comunicato al giudice di essere incorsa in errore, i fondi da gravare non essendo le particelle n. , __________ e __________ RFD, bensì le particelle n. __________ RFD, __________ e __________ RFP di __________ -, tutte intestate __________. __________ __________ e formanti una cava gestita appunto dalla ditta __________ __________ Ciò posto, con decreto del 3 maggio 1994 il Segretario assessore della Pretura ha dimesso dalla lite tanto __________ e __________ __________ quanto __________ __________.
C. All’udienza del 6 giugno 1994, indetta dal Pretore per discutere l’iscrizione provvisoria, __________ __________ si è opposto alla richiesta della __________ con l’argomento che la ditta si era limitata a prestare lavoro nella cava (brillamento di mine a scopo di estrazione), senza creare alcuna opera. L’istante ha mantenuto la propria richiesta, facendo valere che solo grazie al suo intervento la cava era stata resa conforme alle norme INSAI e poteva continuare l’attività. Entrambe le parti hanno notificato prove, tra cui un sopralluogo.
D. Statuendo sulla richiesta cautelare (rimasta inevasa) della __________ , il Segretario assessore ha decretato il 9 giugno 1994 in luogo e vece del Pretore l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale collettiva sulle particelle n. __________ RFD, __________ e __________ RFP di __________ - per l’importo di fr. 99 846.50 oltre interessi al 10% dal 18 aprile 1994. L’iscrizione si sarebbe estinta 30 giorni dopo il passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe ordinato l’iscrizione definitiva o la cancellazione del pegno.
E. In esito alle risultanze del sopralluogo l’ing. __________ __________ si è rivolto al Pretore il 30 giugno 1994 perché l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale disposta a titolo cautelare sulla sua particella n. __________ RFD di __________ -__________ fosse cancellata, il fondo essendo risultato estraneo ai lavori eseguiti dalla __________ Con decreto del 1° luglio 1994 il Segretario assessore ha accolto l’istanza e ha svincolato in luogo e vece del Pretore la particella n. __________ RFD dall’ipoteca legale collettiva. Solo le particelle n. __________ e __________ RFP sono rimaste così gravate dal pegno.
F. Chiusa l’istruttoria, al dibattimento finale del 28 settembre 1994 ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio. La __________ __________ ha ricordato di avere eseguito lavori edili indispensabili per l’esecizio della cava, onde il diritto all’ipoteca legale relativamente al saldo impagato per le prestazioni svolte. __________ __________ ha ribadito la sua opposizione, sottolineando che la ditta istante ha compiuto soltanto lavoro di sbancamento, senza realizzare la minima opera suscettibile di aumentare il valore dei fondi.
G. Con sentenza del 27 ottobre 1994, emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l’istanza e ha ordinato la cancellazione dell’ipoteca legale collettiva iscritta a titolo cautelare. Egli ha rilevato, in sintesi, che il lavoro svolto dalla __________ aveva bensì creato un valore; di tale valore aveva beneficiato però l’azienda che gestiva la cava, non i fondi in sé, i quali anzi venivano sviliti e impoveriti dall’estrazione di materiale. Ciò ostava all’iscrizione dell’ipoteca richiesta. Le spese del procedimento (fr. 100.–) e la tassa di giustizia (fr. 800.–) sono state poste a carico della ditta istante, tenuta a rifondere a __________ __________ un’indennità di fr. 6000.– per ripetibili.
H. Insorta con un appello del 2 novembre 1994 contro la sentenza predetta, la ditta __________ ha postulato – previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame – la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere la sua istanza e di ordinare l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale collettiva gravante le particelle n. __________ e __________ RFP di __________ -__________ per il noto ammontare di fr. 99 846.50 oltre interessi al 10% dal 18 aprile 1994. La presidente della I Camera civile ha accordato all’ap-pello effetto sospensivo con decreto del 7 novembre 1994.
I. Nelle sue osservazioni del 26 novembre 1994 l’__________. __________ __________ propone il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di prima sede.
Considerando
in diritto:
L’art. 961 cpv. 1 n. 1 CC stabilisce che nel registro fondiario pos-sono essere fatte iscrizioni provvisorie a sicurezza di asserti diritti reali (art. 22 cpv. 4 RRF). La relativa istanza è trattata con la procedura di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC). Artigiani e imprenditori hanno il diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca legale per crediti inerenti a materiale e lavoro, o lavoro soltanto, da essi fornito per una costruzione o per altre opere sopra un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, tanto se i loro crediti siano contro il proprietario quanto contro un imprenditore (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC). L’iscrizione di tale ipoteca deve avvenire entro tre mesi dal compimento dei lavori (art. 839 cpv. 2 CC). Nel caso in esame non è litigiosa né la tempestività dell’iscrizio-ne a registro fondiario (non contestata) né l’ammontare della somma rivendicata dall’istante a saldo della pretesa. Controverso è il diritto di ottenere un’ipoteca legale per le prestazioni eseguite.
L’appellante sostiene – in sintesi – che decisiva ai fini dell’ipote-ca legale è l’esecuzione di un lavoro edile suscettibile di aumentare il valore del fondo, poco importando che tale valore ridondi al fondo stesso o a chi sfrutta il suolo. Il lavoro svolto in concreto ha aumentato il valore dei terreni già per il fatto che una cava sfruttabile (conforme alle normative di sicurezza imposte dall’ INSAI) vale più di una cava inservibile. Né l’estrazione di materiale – sempre a parere dell’appellante – svilirebbe i fondi, poiché in tal caso non godrebbe dell’ipoteca legale nemmeno il costruttore di una galleria, ciò che sarebbe manifestamente impensabile.
L’iscrizione di un’ipoteca legale può essere chiesta da un imprenditore o da un artigiano – come si è visto – per materiali e lavoro, o lavoro soltanto, destinati a una costruzione o ad altre opere sopra un dato fondo (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC). Nella fattispecie l’appellante non ha prestato lavoro per una costruzione, né egli pretende di aver contribuito all’edificazione di un fabbricato qualsiasi (sul concetto di “costruzione”: Steinauer, Les droits réels, vol. III, Berna 1992, pag. 214, n. 2871). L’argomento per cui l’apertura di cave, scavi e colmate richiede una “licenza di costruzione” secondo il diritto pubblico cantonale (art. 4 lett. d RLE) non giova quindi alla ditta istante. Ciò premesso, occorre esaminare se l’appellante abbia fornito lavoro per un’altra opera nell’accezione dell’art. 837 cpv. 1 n. 3 CC.
La nozione di altra opera va intesa in senso lato e comprende tutto quanto l’uomo fissa al suolo con l’ausilio di mezzi tecnici (Steinauer, op. cit., n. 2872 con richiami di dottrina). Questa Camera ha già avuto modo di riconoscere tale caratteristica a una mastodontica gru incorporata nella roccia mediante ancoraggi di cemento (Rep 1990 pag. 196). Ma “altre opere” sono considerate anche vie e strade, terrapieni, ponti, linee ferroviarie, condotte, trafori, istallazioni sportive, giardini, canali, fontane e i serbatoi di accumulazione che fanno corpo con il terreno; non rientrano fra le “altre opere”, per contro, semplici lavori di scavo, di sterro, di terrazzamento, di prosciugamento o di bonifica, a meno che si trovino in relazione – appunto – con un edificio o con un’opera immobiliare (Steinauer, op. cit., n. 2872a–b; Zobl, Das Bauhandwerkerpfandrecht de lege lata und de lege ferenda, in: RDS 101/1982, vol.II, pag. 84, nota 380 con richiami di dottrina e giurisprudenza).
Nel caso in esame la ditta __________ ha commissionato all’appellante la trivellazione e il brillamento – verticale e a ventaglio – di masse rocciose nella parte della cava posta sulle particelle n. __________ e __________ RFP di __________ -__________ (doc. B e D). L’incarico comprendeva il taglio della vegetazione, il lavoro di perforazione secondo piani di minamento, la fornitura del materiale e dei mezzi meccanici necessari, la messa a disposizione di personale specialistico e l’organizzazione delle misure di sicurezza (doc. cit.). Scopo dell’intervento era di trasformare progressivamente la parete della cava, a strapiombo, in una struttura “a gradoni” (a terrazzamenti) conforme all’ordinanza 6 maggio 1952 del Consiglio federale concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nei lavori all’aperto per l’estrazione e la preparazione di pietre (RS 832.311.13), come pure – e soprattutto – alle direttive INSAI concernenti l’abbattimento di rocce nelle cave di pietre (pieghevole allegato ai verbali; deposizioni __________ e __________, verbali pag. 5 e 11).
Dato quanto precede, la questione di sapere se l’appellante abbia fornito materiale e lavoro, o lavoro soltanto, per un’altra opera nel senso dell’art. 837 cpv. 1 n. 3 CC va risolta negativamente. L’appellante non ha contribuito infatti alla costruzione di alcunché: ha stagliato la parete di una cava facendo uso di esplosivi secondo piani prestabiliti, in modo da conformare la roccia “a gradoni”, senza per altro sbancare il materiale – a parte frantumare i massi più grandi – che veniva asportato dalla ditta __________ (circostanza non contestata: verbali, pag. 1–3 e 14). Ora, come si è spiegato, prestazioni che si esauriscono in lavori di scavo, di sterro o di terrazzamento non costituiscono altre opere a norma dell’art. 837 cpv. 1 n. 3 CC. Diverso sarebbe il caso qualora simili prestazioni siano eseguite in rapporto con un’altra opera o in funzione di un’altra opera (si pensi allo scavo per l’edificazione di uno stabile o di un impianto). Essi potrebbero ritenersi allora prestazioni rientranti nell’ambito di un più vasto intervento costruttivo. Ma nel caso in oggetto l’appellante si è limitata a sagomare una parete rocciosa in base a progetti geologici, senza partecipare con ciò alla creazione di alcuna opera (per esempio muri o terrapieni) o impianto.
Davanti al primo giudice l’appellante ha fatto valere di aver dovuto formare anche piste di accesso e pulire la roccia (verbali, pag. 2 nel mezzo). A prescindere dal fatto però che la formazione delle piste da parte dell’appellante è contestata (verbali, pag. 14), esse non possono essere equiparate a vie o strade proprio perché non hanno comportato – diversamente da vie o strade – alcun intervento costruttivo. Quanto alla pulizia della roccia (taglio della vegetazione e rimozione del terriccio superficiale), non v’è ragione per trattarla diversamente dai lavori di sterro. L’appello si fonda, per tutto il resto, sull’erroneo presupposto che il maggior valore creato dal lavoro di un artigiano o di un imprenditore conferisca senz’altro il diritto alla costituzione di un’ ipoteca legale sul fondo. Come si è illustrato, invece, il lavoro dell’artigiano o dell’imprenditore dev’essere destinato a una costruzione o ad altre opere (sopra, consid. 3). Tale finalità manca nel caso in rassegna, di modo che la sentenza impugnata merita conferma senza che occorra indagare sulla distinzione adottata dal Segretario assessore – e criticata nell’appello – tra maggior valore aziendale e maggior valore immobiliare.
L’appellante censura, da ultimo, un’eccessiva indennità per ripetibili (fr. 6000.–) assegnata dal Segretario assessore alla controparte. Giusta l’art. 150 seconda frase CPC l’indennità per ripetibili è fissata entro i limiti della tariffa dell’Ordine degli avvocati, tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore. Ancorché meramente indicativa per il giudice (Rep 1985 pag. 86), la tariffa citata prevede nel caso di “procedimenti civili speciali di natura contenziosa” (la camera di consiglio rientra fra questi: libro III del Codice di procedura civile) un onorario per il patrocinatore compreso fra il 30 e l’80% di quello normale (art. 15 prima frase TOA). L’onorario normale per una causa con valore litigioso di fr. 99 846.50 varia dal 6 al 10% (art. 9 cpv. 1 TOA). Ne discende che in concreto il Segretario assessore si è dipartito da aliquote medio-alte, invero generose per rapporto al grado di difficoltà della causa. Non bisogna trascurare però ch’egli fruisce pur sempre di un’ampia autonomia di giudizio nell’applicazione – per di più indicativa – della tariffa (cfr. l’art. 8 TOA). L’indennità di fr. 6000.– può quindi apparire abbondante, ma non è sicuramente il risultato di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento, attenendosi essa in maniera ragionevole entro i minimi e i massimi tariffari rapportati al valore della lite. Anche su quest’ultimo punto l’appello si rivela dunque infondato.
Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili di appello.
– avv. __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster